Decreto cautelare 31 marzo 2022
Ordinanza cautelare 27 aprile 2022
Ordinanza collegiale 16 settembre 2022
Sentenza breve 22 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02572/2026REG.PROV.COLL.
N. 00440/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Pignatelli e Sergio Zaccariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima bis, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 613 del 15 febbraio 2023;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza previa discussione orale;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026, alla quale nessuno è presente per le parti, il consigliere LA MA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso n. 3462 del 2022 proposto innanzi al T.a.r. per Lazio, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 382770 del 26 gennaio 2022, notificato in pari data, contenente il giudizio definitivo della Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al verbale protocollo n. 382770/3-/ SEL del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, relativi al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale. In tale atto egli veniva dichiarato “inidoneo” ed escluso dal concorso, in base ad un giudizio di “non compatibilità” nelle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo.
1.1. Con successivi motivi aggiunti del 17 novembre 2022 aveva altresì impugnato il decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 57/10-2-2021 CC di prot. pubblicato il 27 luglio 2022, che ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, cui lui stesso era interessato, nonché, « per quanto occorrer possa », il verbale n.382770/3-9 di prot. del 20 maggio 2022 emesso dalla Commissione per la verificazione dei requisiti attitudinali, del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri appositamente costituita in diversa composizione per il riesame dei requisiti attitudinali e della sottesa scheda di valutazione attitudinale n.382770/3-8 SEL cod.CAR21 del 20.05.2022 redatta dall’Ufficiale perito selettore.
1.2. La riedizione del potere era stata disposta con ordinanza del medesimo T.a.r. per il Lazio n.-OMISSIS- del 27 aprile 2022, che aveva valutato il pregiudizio prospettato in sede di istanza cautelare ovviabile mediante riesame della documentazione afferente alle prove attitudinali e lo svolgimento di nuovi colloqui.
2. A sostegno del ricorso principale aveva dedotto, nel quadro di tre motivi di gravame, la inadeguatezza della motivazione e la sua intrinseca contraddittorietà con la relazione psicologica che non faceva emergere alcuna nota di rilievo in ordine alla sussistenza di possibili elementi patologici o psicopatologici di natura tale da escluderne la idoneità al ruolo.
3. Nella resistenza del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Tribunale adìto ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, in quanto l’originario giudizio di inidoneità attitudinale è stato superato dal successivo; irricevibili i motivi aggiunti avverso il secondo giudizio di inidoneità, in quanto depositati il 17 novembre 2022, mentre il relativo verbale era stato versato in atti il 9 giugno 2022; inammissibili a loro volta per la parte in cui si riferiscono alla graduatoria, non potendo ravvisarsi alcun residuo interesse all’annullamento, una volta consolidatasi l’inidoneità. Ha infine compensato le spese di lite.
4. Avverso tale pronuncia l’interessato ha interposto appello, notificato il 17 gennaio 2023 e depositato il 18 gennaio 2023. In un primo paragrafo, rubricato sub A, ha articolato tre motivi di censura afferenti l’erroneità della decisione in rito da parte del T.a.r. per il Lazio (da pag. 8 a pag. 15); in un secondo paragrafo, ha riproposto le censure di cui al ricorso di primo grado ( sub B.1, da pag. 16 a pag. 26) e ai motivi aggiunti ( sub B2, da pagina 26 a pag. 33).
4.1. La sentenza sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 100 c.p.c. e 35, comma 1, lett. a), b) e c) e 39 c.p.a., in quanto non sussisteva alcun onere di immediata impugnazione del verbale del 20 maggio 2022, non trasfuso in provvedimento di esclusione e come tale a valenza solo endoprocedimentale. Tale mancanza di autonoma lesività di ridetto verbale era già stata chiarita nella memoria prodotta in data 14 ottobre 2022 nel giudizio di primo grado sottolineando gli elementi di differenza anche formale rispetto ai contenuti dell’atto impugnato con il ricorso principale, avente esso solo struttura duplice, ovvero sia dichiarativa che costitutivo-provvedimentale.
4.2. Sarebbe stato violato l’art. 41, comma 2, c.p.a., essendo stato il termine per l’impugnativa del secondo verbale calcolato dal suo deposito agli atti di causa, che viceversa, come da giurisprudenza del Consiglio di Stato, non rileva ai fini della sua conoscibilità da parte del destinatario (v. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7574; T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. VIII, 8 maggio 2018, n. 3065).
4.3. Stante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della rimessione in termini per errore scusabile (art. 37 c.p.a.) l’impugnativa dei motivi aggiunti doveva comunque essere considerata tempestiva. La negazione dell’applicabilità dell’istituto, si risolverebbe nella violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 della Costituzione, 6 della CEDU e 47 della Carta di Nizza, in quanto nella specie sussistevano sia i gravi impedimenti, rappresentati dalle condizioni di salute del difensore, sottoposto a un importante intervento chirurgico, sia le oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, come precisato nella già richiamata memoria autorizzata del 14 ottobre 2022 in risposta alla preannunciata eventualità - con ordinanza n. 11882 del 16 settembre 2022 - di decisione della causa in rito.
5. I motivi del ricorso di primo grado riproposti in questa sede sono sintetizzabili come segue:
i- eccesso di potere per violazione e falsa applicazione delle norme tecniche per l’accertamento dei requisiti attitudinali approvate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri il 20 luglio 2021, non emergendo dalla valutazione della Commissione né la specifica motivazione né, men che meno, il ragionamento logico-deduttivo sulla base del quale si sarebbe addivenuti allo stesso. Il perito selettore si sarebbe inspiegabilmente discostato dalla relazione psicologica, che non conteneva elementi di valutazione negativa;
ii- il provvedimento della Commissione recherebbe una motivazione stereotipata, generica, scarsamente individualizzata e come tale assunta in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990;
iii- le perplessità del giudizio sarebbero espresse in maniera generica, senza tenere conto della giovane età del candidato, la cui personalità è ancora in via di formazione, nonché del suo curriculum impeccabile, avendo egli nello svolgimento della precedente attività quale militare in servizio temporaneo sempre riportato il giudizio eccellente, avendo ricevuto un Elogio dal Comandante del Centro interforze studi per le applicazioni militari, presso il quale aveva prestato servizio come volontario in ferma prefissata di un anno dal 9 settembre 2019, con successiva rafferma fino al 14 novembre 2021, partecipando a missioni quali l’ “Operazione mare sicuro – bacino Mediterraneo” e avendo egli conseguito numerosi brevetti e abilitazioni.
5.2. Le censure mosse avverso la valutazione originaria di inidoneità si riverbererebbero anche sulla seconda valutazione e sulla graduatoria (motivi aggiunti del ricorso di primo grado), ed erano state ritenute fondate nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 22 aprile 2022 che proprio per rimediare agli stessi aveva imposto (invano) il riesame del candidato.
5.2.1. Ad ogni buon conto, il verbale del 20 maggio 2022 sarebbe affetto anche da vizi propri e segnatamente la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, replicando gli errori di metodo e di merito della valutazione precedente. In particolare, sarebbe nuovamente mancato da parte del perito selettore il colloquio diretto e interattivo col candidato, allegando al giudizio sintetico un verbale contenente le domande, i quesiti specifici formulati e le risposte date. Lo stesso sarebbe a dire per l’attività valutativa della Commissione del tutto priva di riscontri esplicativi delle proprie modalità operative.
5.2.2. L’analisi dell’esito dei colloqui nelle varie aree dimostrerebbe un sostanziale appiattimento sulle valutazioni precedenti, in palese violazione dei canoni ordinari d’imparzialità e trasparenza.
5.3. La graduatoria finale e di merito sarebbe infine inficiata dai vizi della valutazione per come sopra descritti e per come riconosciuto nell’ordinanza cautelare.
6. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata per resistere al gravame con atto di stile.
7. Con ordinanza del 15 febbraio 2023, n. 613, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare. Ciò in quanto: « quand’anche rimosse le statuizioni di rito, censurate in particolare in ragione della ritenuta necessità di notifica del verbale, qualificato come atto endoprocedimnetale, reso in sede di riedizione del potere valutativo, non paiono sussistere i vizi ascritti al giudizio della competente commissione esaminatrice, nei limiti dell’abnormità e arbitrarietà manifesta che consente il sindacato di giudizi espressione di discrezionalità tecnica ».
8. In data 22 giugno 2023 il Ministero della difesa ha versato in atti memoria per controdedurre alle censure dell’appellante sia in rito che nel merito.
9. In data 6 febbraio 2026 l’appellante ha prodotto ulteriore memoria e il 16 febbraio 2026 memoria di replica.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 10 marzo 2026, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Il Collegio ritiene l’appello infondato.
13. Prive di pregio si palesano innanzi tutto le tre censure mosse avverso la ricostruzione che della vicenda processuale ha dato il primo giudice.
14. A detta dell’appellante, la seconda valutazione di inidoneità sarebbe confluita in un atto meramente endoprocedimentale che in quanto tale non andava impugnato; quand’anche lo si volesse considerare immediatamente capace di ledere la sfera giuridica del destinatario, il termine di decadenza non avrebbe dovuto essere calcolato dalla produzione in giudizio, in assenza di notifica del provvedimento; ammesso infine che il dies a quo fosse stato correttamente individuato, si sarebbe dovuta operare una rimessione in termini, sussistendo i presupposti del c.d. errore scusabile, come richiesto in primo grado nella memoria del 14 ottobre 2022.
14.1. Nessuna delle tre affermazioni merita accoglimento.
14.2. La riedizione della valutazione attitudinale è stata effettuata seguendo esattamente le stesse regole della precedente (non a caso, oggetto nuovamente di censura per come applicate) e cristallizzata analogamente in un “verbale delle operazioni di verificazioni attitudinale” a cura dell’apposita Commissione. Trattasi, cioè, della stessa tipologia di atto oggetto del ricorso originario, che solo in sede di appello l’interessato tenta artatamente di scindere in due distinti momenti, dichiarativo e provvedimentale, al fine di escludere che al secondo manchino le caratteristiche connotative necessarie ad assurgere a tale valenza aggiuntiva. A riprova della portata (solo) endoprocedimentale del secondo giudizio, enfatizza la mancata notifica, e le mancate indicazioni esplicite delle autorità presso le quali presentare eventuali gravami.
14.3. La ricostruzione non può essere condivisa. La notifica degli atti amministrativi svolge la mera funzione di portare a conoscenza del relativo contenuto il destinatario, incidendo al più sulla loro efficacia, di certo non sulla loro esistenza. Nel caso di specie, la riedizione del potere è avvenuta non nell’ambito dell’autonomo esercizio del proprio ius poenitendi da parte della p.a., ma in ottemperanza della decisione cautelare del Tribunale adito, che in tal modo – in verità atipico – ha inteso interpretare il proprio vaglio preliminare della controversia. L’unica divergenza, dunque, rispetto all’iter normale già seguito, sta nel fatto che l’esito della riedizione, per scelta del giudice, è avvenuta innestandolo direttamente nel procedimento già in corso. Da qui, comprensibilmente, la mancata notifica dell’atto al ricorrente, nonché, a maggior ragione, l’omessa indicazione dell’Autorità giudiziaria presso la quale presentare ricorso, essendone già pendente uno proprio sul merito del giudizio attitudinale. 14.4. In base all’art. 41, comma 2, c.p.a., il termine per impugnare i provvedimenti amministrativi decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui è scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione di un provvedimento è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459), con la conseguenza dell’ininfluenza perfino della mancata conoscenza della motivazione dell’atto lesivo e della documentazione istruttoria assunta a suo fondamento.
14.4.1. Vero è che la giurisprudenza ritiene che il mero deposito in giudizio della determinazione pregiudizievole non può essere in alcun modo qualificato come evento idoneo, di per sé, ad integrare la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione. Ciò in quanto non è configurabile un onere di consultazione quotidiana degli atti del fascicolo d’ufficio da parte del difensore, che consenta, in quanto tale, di presumere la conoscenza (peraltro da parte del solo procuratore costituito e non della parte personalmente) di ogni documento depositato in giudizio. In tali casi il dies a quo del termine di decadenza per l’impugnazione dev’essere identificato in quello in cui risulti provato che la parte abbia, effettivamente e concretamente, acquisito la sua conoscenza.
Rileva il Collegio come ciò non possa che valere in termini generali, ma non allorquando il deposito non sia ricollegabile alla scadenza di un adempimento processuale, che implica il doveroso accesso agli atti del fascicolo, come avvenuto nel caso di specie.
14.4.2. La diretta conseguenza, dunque, della (immutata) natura provvedimentale del verbale della Commissione, non solo ne giustifica le differenze formali correlate al suo porsi quale ottemperanza al decisum cautelare , ma rende inconferenti i richiami alla giurisprudenza che nega il valore di notifica alla produzione di documentazione in un fascicolo di causa. Laddove infatti, come nella specie, sono stati imposti precisi termini per la riedizione del potere con l’ineludibile partecipazione dell’interessato, fissando da subito la data della nuova camera di consiglio per esaminarne gli esiti (ovvero il 17 giugno 2022), è evidente che le interlocuzioni tra le parti avevano guna loro precisa cadenza conoscitiva perfettamente in grado di assicurare le esigenze di tutela del contraddittorio.
14.5. L’istituto della rimessione in termini per errore scusabile, infine, trova la sua consacrazione nell’art. 37 c.p.a., che ha recepito gli orientamenti della giurisprudenza sul punto (Cons. Stato, A.p., 2 dicembre 2010, n. 3). Si tratta di una norma di stretta interpretazione in ragione dell’esigenza di evitare che in nome di una malintesa garanzia di effettività della tutela giurisdizionale si arrechi un vulnus al pariordinato principio di parità delle parti sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2024, n. 1691; id ., 6 ottobre 2023, n. 8726; sez. V, 26 aprile 2024, n. 3833; id ., 18 luglio 2024, n. 6456; 10 ottobre 2024 n. 8140). Diversamente opinando, la concessione del rimedio si risolverebbe, cioè, in un’assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico (Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; sez. III, 10 maggio 2021, n. 3640; sez. VI, 12 gennaio 2024, n. 406).
Presupposto per il riconoscimento della scusabilità dell’errore è, dunque, che lo stesso non sia imputabile a fatti soggettivi della parte, ma dipenda da una situazione di oggettiva incertezza su questioni di diritto, riconducibile alla difficoltà di lettura di una norma o all’esistenza di contrasti giurisprudenziali, ovvero, in alternativa, sia da collegare a gravi impedimenti di fatto.
In sintesi, l’incertezza che giustifica la rimessione in termini per errore scusabile può riscontrarsi unicamente laddove sia da ascrivere: all’oscurità del quadro normativo, a oscillazioni giurisprudenziali, a comportamenti ambigui della pubblica amministrazione, idonei a ingenerare convincimenti inesatti, all’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8726; sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 7091 e 17 luglio 2020, n. 4617).
14.6. Nessuna di tali caratteristiche è ravvisabile nel caso di specie.
14.6.1. Non si vede, infatti, quale questione di diritto controversa sarebbe sottesa alla vicenda, essendo indubbia la portata immediatamente lesiva del giudizio della Commissione attitudinale, che pur avendo anche natura endoprocedimentale, interrompe immediatamente il percorso concorsuale del candidato.
14.6.2. Né può reputarsi incerta la normativa sulla decorrenza del termine di decadenza per l’impugnativa di tale giudizio, sull’assunto che non vi è stata la notificazione del provvedimento, in quanto la stessa non era certo necessaria nel momento in cui l’atto è stato posto a disposizione del giudice e della parte nelle tempistiche imposte dal primo.
14.6.3. Vero è che il legale del ricorrente adduce anche un oggettivo impedimento correlato alle sue serie problematiche si salute. Tuttavia l’istanza di rinvio basata sulle stesse-– in verità formulata prospettando anche l’evenienza di collegamento da remoto, e dunque ammettendo un impedimento, almeno al momento, non totale e assoluto - è stata versata in atti il giorno successivo il deposito dell’adempimento da parte del Ministero della Difesa (ovvero il 10 giugno 2022, laddove la nota di trasmissione dell’adempimento imposto all’Amministrazione è del 9 giugno 2022), sicché il difensore ben avrebbe potuto - recte , dovuto - avvedersene). Il preannunciato impedimento (importante intervento chirurgico) è sopravvenuto solo in data 28 giugno 2022, come si evince dalla certificazione medica allegata alla nuova istanza di rinvio, ovvero quella dell’8 settembre 2022, cui peraltro nuovamente non ha fatto seguito alcun immediato gravame della valutazione, pure presente in atti. Quest’ultimo è sopravvenuto solo « per quanto occorrer possa » -dicitura atta quasi a minimizzarne la (in realtà doverosa) presentazione - all’esito dell’ordinanza collegiale n. 1182 del 22 settembre 2022, che ha preannunciato la possibile definizione in rito della controversia, cui la parte ha dato sostanziale riscontro con la memoria del 14 ottobre 2022, tentando di scongiurarne gli esiti.
15. Per quanto sopra detto, l’appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.
16. Per mera completezza, il Collegio ne rileva anche la infondatezza nel merito.
16.1. I motivi di censura avanzati - in maniera sostanzialmente ripetitivi - avverso entrambe le valutazioni, sono infatti privi di pregio. Di essi può effettuarsi un esame congiunto dal momento che sottendono una generica critica sussumibile sub specie di mancanza di motivazione e di istruttoria, per il sol fatto che non vi sarebbe coerenza né con la mancanza di rilievi negativi dello psicologo, né soprattutto con la brillantezza curriculare pregressa del candidato.
16.2. A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno ricordare – in via generale – che le valutazioni delle commissioni tecniche in ordine ai requisiti attitudinali, richiesti per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di Polizia, sono espressione di discrezionalità tecnica e pertanto, per consolidata giurisprudenza amministrativa, non sono sindacabili nel merito, salvo che nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. I, 6 ottobre 2022, n. 1644; sez. II, 6 febbraio 2025, n. 949; id ., 22 aprile 2022, n. 3056; 11 giugno 2021, n. 4518; 5 maggio 2021, n.3520).
16.3. Già da tempo questo Consiglio ha per vero rilevato che « al giudizio d’inidoneità psico-fisica all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, espresso dalla competente commissione, non è in alcun modo consentito al giudice amministrativo sovrapporre una propria diversa valutazione, ostandovi i noti limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione e suoi ausiliari; in sostanza, quando non emergono dalla documentazione tecnico-amministrativa macroscopiche lacune o incongruenze, non vi è spazio per un intervento dell’organo giurisdizionale che, una volta esclusa la fondatezza dell’originaria doglianza di carente motivazione, ribalti le conclusioni raggiunte all’esito della verifica attitudinale » (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2013, n.1463).
16.4. Nel caso di specie parte appellante contesta l’insufficienza motivazionale, ma non individua elementi per superare il quadro lessicale che connota l’atto impugnato, compendiato nella formula di massima sintesi (“non idoneo”), peraltro reiterata per ben due volte dalla Commissione in diversa composizione. A tale giudizio si addiviene all’esito delle valutazioni (prove attitudinali e colloquio finale di verifica) alle quali il candidato è stato sottoposto nelle varie Aree: “Area Cognitiva – Compatibile; Area Comportamentale – Non Compatibile; Area dell’Assunzione di Ruolo – Non Compatibile”, come previsto dalle indicazioni tecniche vigenti al riguardo e in piena coerenza con le stesse .
16.5. L’esito dei test somministrati (“protocollo testologico”), peraltro, e del colloquio, non rappresentano delle prove in senso stretto, a cui attribuire singolarmente un punteggio oggettivo da sommare ai fini dell’ottenimento dell’idoneità, ma costituiscono gli strumenti tecnici che consentono alla Commissione di esprimere il proprio giudizio tecnico di idoneità o inidoneità in relazione a ciascuno dei requisiti attitudinali normativamente individuati. Non si vede in che modo gli stessi potrebbero essere inficiati metodologicamente e contenutisticamente dal contenuto della propedeutica relazione psicologica, stante che la stessa non contiene affatto elementi di pieno riconoscimento di adamantine caratteristiche attitudinali del ricorrente. Al contrario, essa reca elementi dubitativi, riferendo di un « Livello medio basso ottenuto nel test di ragionamento logico e di flessibilità mentale » nonché della possibilità che « in situazioni sollecitanti », che peraltro tipicamente attingono la vita professionale di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, il candidato non sia in grado di gestire al meglio le proprie emozioni. Da qui la conclusione che sarebbe stato opportuno approfondire nelle fasi successive della procedura « motivazione, perseveranza e costanza nel perseguire i propri impegni ». Affermazioni che evidentemente non vanno intese, come pretenderebbe l’appellante, nel senso della analitica confutazione di un giudizio indebitamente enfatizzato come positivo, laddove in verità avanza a sua volta dubbi di idoneità; bensì, appunto, come indicazione di massima rispetto alla quale il giudizio della Commissione si palesa del tutto coerente. Del tutto irrilevante è la mancanza al riguardo di una patologia conclamata, stante che l’inidoneità attitudinale afferisce alla sfera della capacità di svolgere la specifica mansione per la quale se ne va ad accertare preliminarmente la sussistenza, e ben si concilia con un quadro di assoluta normalità psicologica e di totale idoneità a qualsivoglia altra funzione, pure affine per taluni aspetti, ma non sovrapponibile.
16.6. Infine, è principio consolidato in giurisprudenza anche quello secondo il quale l’aver ottenuto una precedente valutazione di idoneità sotto il profilo psicoattitudinale nell’ambito di una diversa selezione non costituisce motivo di illegittimità di un successivo provvedimento di inidoneità. Ciò in quanto « è pacifico che qualità e requisiti dei candidati nei singoli concorsi siano richiesti e valutati in relazione alla specificità dell’impiego oggetto del concorso » (cfr. Cons. Stato, sez. I, 25 febbraio 2019, n. 527 e 26 febbraio 2019, n. 551) e considerato che il precedente giudizio positivo « non dimostra che tale idoneità sia ancora posseduta al momento delle prove psicoattitudinali di altro concorso » (cfr. ancora Cons. Stato, sez. I, 25 febbraio 2019, n. 527, nonché sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2079). Tali considerazioni non possono non valere a maggior ragione con riferimento alle eventuali valutazioni positive possedute dal candidato durante pregresse esperienze militari, che sono di per sé inidonee a dimostrare l’irragionevolezza e/o l’illogicità del giudizio negativo in termini di attitudine ad un ruolo che peraltro si connota per ontologica diversità di funzioni (arruolamento nell’Arma rispetto al servizio nell’esercito). In proposito va finanche osservato che, qualora si ammettesse la contraria tesi sostenuta dal ricorrente, coloro che provengono da pregresse esperienze militari, avendo conseguito l’idoneità, non dovrebbero essere sottoposti ad alcun accertamento, né fisico né psico-attitudinale, non spiegandosi, altrimenti, la necessità di svolgere tali verifiche.
16.7. Neppure sussiste il lamentato difetto d’istruttoria. La selezione attitudinale è un’attività di valutazione diretta all’emissione di un giudizio prognostico sul possesso da parte del candidato delle capacità adeguate al superamento del futuro percorso formativo e allo svolgimento delle funzioni del ruolo messo a concorso. Al riguardo va evidenziato che l’analisi di tutta la produzione del candidato è affidata - e ciò costituisce un’istruttoria piena e scientificamente validata - prima all’ufficiale psicologo e poi all’ufficiale perito selettore, i quali rispettivamente redigono la relazione psicologica e la scheda di valutazione (dopo l’intervista attitudinale di selezione). Il giudizio finale viene emanato dalla Commissione, organo collegiale composto da altri tre soggetti, differenti dai precedenti esaminatori e dotati di comprovata professionalità ed esperienza, ovverosia un ufficiale superiore, direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, in qualità di Presidente, un ufficiale perito selettore e un ufficiale psicologo.
16.8. Le contestazioni circa la mancanza - recte , la mancata esplicitazione - di precisi criteri predeterminati e poi seguiti per la valutazione attitudinale, sono per le medesime ragioni infondate, poiché i criteri specifici – seppur con margini di elasticità – sono indispensabili soltanto ove il giudizio sia di natura esclusivamente numerica, mentre nel caso di specie il giudizio è costituito da una sintetica valutazione che dà sufficiente conto dei motivi della determinazione della commissione, sicché sono pienamente bastevoli, come linea guida valutativa, le generali note tecniche dell’Arma dei carabinieri.
17. In sintesi, non sono riscontrabili abnormità dell’esito valutativo, né manifeste illogicità, né macroscopici travisamenti degli elementi fattuali, sicché il giudizio espresso dalla commissione di concorso non è concretamente sindacabile, neppure nella (definitiva) versione conseguita all’adempimento cautelare imposto all’Amministrazione. neppure nella versione confermativa, tanto né possono avere rilievo le critiche mosse dal consulente di parte alle valutazioni svolte in sede concorsuale.
18. L’appello, per le ragioni di cui infra, è da reputare infondato.
19. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA AO, Presidente
LA MA, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA MA | FA AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.