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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 33452/2023 RG promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv. Lorenzo Monacelli presso Parte_1
lo studio del quale in Grottaferrata, via Campi d'Annibale n. 2 ha eletto domicilio giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Richiesta di accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione unilaterale dall'esercizio dell'attività lavorativa con condanna al pagamento delle differenze retributive in relazione al tempo intercorso tra la sospensione e le dimissioni rassegnate per giusta causa, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva di preavviso e, infine, delle differenze retributive per le mensilità di novembre e dicembre 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato in data 25.10.2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha esposto: Parte_1
-di essere stata assunta in data 22.3.2022 dalla Controparte_1
con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di
[...] mansioni riconducibili alla figura professionale dell'operatore sociosanitario
(cfr. allegato 1);
-di avere, sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, lavorato presso la struttura di Rocca di Papa “Villa La Rocca”, ancorché nel contratto fosse indicata come sede di lavoro la sede legale dell'odierna parte convenuta in
Roma;
-di essere stata informata in data 8 gennaio 2023, tramite un messaggio whatsapp ricevuto dalla signora (in qualità di referente per Parte_2
l'azienda), della sospensione del contratto di lavoro in attesa di ricollocazione presso altra struttura in caso di necessità (cfr. allegato 2);
-che, in data 5 febbraio 2023, con un messaggio whatsapp le veniva altresì comunicato dal signor che la struttura non aveva più Parte_3
interesse a ricevere prestazioni lavorative (cfr. allegato 7);
-che tale sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, alla quale faceva seguito l'interruzione del pagamento della retribuzione mensile, non era giustificata da alcuna comunicazione formale o motivazione;
-di aver provveduto per il tramite del proprio difensore ad inviare due lettere di diffida: la prima diffida in data 16 febbraio 2023 per chiedere la propria immediata reintegra nello svolgimento delle mansioni corrispondenti al proprio inquadramento contrattuale, nonché il pagamento della retribuzione spettante, attesa la parziale corresponsione della mensilità di gennaio 2023 e la mancata consegna della busta paga (cfr. allegato 4); la seconda diffida in data 11 aprile
2023 al fine di sollecitare la trasmissione dei prospetti retributivi per i mesi febbraio, marzo e aprile 2023, non avendo nelle more ricevuto alcun pagamento per le tre mensilità retributive (cfr. allegato 5);
-che tali iniziative restavano prive di riscontro da parte della
[...]
; Controparte_1
2 -di aver presentato, a fronte del grave inadempimento del datore di lavoro in ordine alla mancata consegna dei prospetti paga, in data 10 maggio 2023 formale denuncia all'INL di competenza (cfr. allegato 3);
-di aver rassegnato, in data 22 maggio 2023, le proprie dimissioni per giusta causa (cfr. allegato 6);
-di essere stata lesa, in via conclusiva, nei propri diritti per effetto della condotta del datore di lavoro posta in essere al di fuori delle ipotesi di impossibilità di cui agli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c.;
-di non aver mai ricevuto le retribuzioni per il periodo di sospensione dall'8 gennaio 2023 fino alle dimissioni rassegnate in data 22 maggio 2023, né le competenze di fine rapporto e il TFR, né l'indennità sostitutiva di preavviso e di risultare creditrice della somma pari a € 11.694,01 (di cui € 1.738,72 a titolo di TFR ed € 1.467,90 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso cfr. allegato 8).
-di non aver altresì ricevuto una retribuzione integrale in relazione alle ore effettivamente svolte nelle mensilità di novembre e dicembre 2022 e di risultare creditrice della somma pari a € 598,20 (cfr. allegati da 9 a 12).
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, nel merito:
1. accertare e dichiarare, la nullità/illegittimità/invalidità per difetto di causa della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta in danno della sig.ra
da parte della a partire dal giorno 8 gennaio Parte_1 CP_1
2023 e sino al 22 maggio 2023, data in cui la ricorrente si è trovata costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, per tutti i motivi esposti in fatto
e in diritto;
e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1
pagamento di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive per mancata corresponsione della retribuzione, nonché del trattamento di fine
3 rapporto per una somma pari ad € 10.226,11=; condannare la Controparte_1
al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad €
[...]
1.467,90=, stante le rassegnate dimissioni per giusta causa in data 22 maggio
2023; 2. accertare e dichiarare lo svolgimento di 172 ore e 6 giorni di malattia per il mese di novembre 2022 e 188 per il mese di dicembre 2022 per i motivi di cui in narrativa;
e, per l'effetto, condannare la al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive pari ad € 598,20=”.
2. nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio onde si è proceduto nella sua contumacia.
3. Espletata la fase istruttoria con la sola ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di parte resistente, non assunto all'udienza del 17 settembre 2024 per assenza ingiustificata, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 05.03.2024, la causa, previa discussione orale, è stata decisa mediante deposito del dispositivo e con fissazione di un termine di giorni sessanta per la stesura ed il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per avere la ricorrente fornito idonea dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle pretese rivendicate.
Sull'illegittimità della sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sulle conseguenti differenze retributive e sulla mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso
Un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha da tempo chiarito che il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione, pena
4 l'incorrere in un inadempimento contrattuale, desumibile in via generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive.
In particolare il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta e non in via unilaterale, salva la prova a carico del datore di lavoro di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti a lui non addebitabili, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti (cfr. in termini
Cass., sez. lav., n. 7003/2004).
Dunque, la sospensione legittima dallo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore ovvero trovare giustificazione in particolari esigenze, riconducibili al quadro normativo ivi richiamato e specificamente motivate.
Alla luce degli artt. 1218 e 1256 c.c. la sospensione unilaterale con contestuale esonero dal pagamento della retribuzione può, infatti, ritenersi legittima solo laddove non sia imputabile ad un fatto dello stesso datore di lavoro e al contempo non sia prevedibile, evitabile e riferibile a carenze organizzative dell'impresa ovvero a difficoltà contingenti.
Ne consegue che il rifiuto del datore di ricevere la prestazione lavorativa richiede un “duplice profilo di impossibilità”: temporanea impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti. È rispetto a tali criteri che occorre verificare la legittimità della sospensione (cfr. Cass., sez. lav. n.
15372/2004).
5 In tal senso, il datore può, a fronte di un'impossibilità totale o parziale della prestazione, sospendere unilateralmente il rapporto ai sensi degli artt. 1463 e
1464 c.c. ferma la sussistenza a suo carico di provare detta impossibilità nei limiti dell'irrilevanza di eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresivi della diminuzione o dell'esaurimento dell'attività produttiva.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare altresì che il dipendente sospeso non è tenuto a provare di aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, conservando piuttosto il diritto alla retribuzione per il solo effetto della sospensione unilaterale, suscettibile di realizzare un'ipotesi di “mora credendi”, superabile solo in forza di sopravvenienze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto (cfr. da ultimo, Cass. sez. lav. n. 37716/2022).
Tutto ciò premesso, la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come nella fattispecie in esame, può avere luogo solo nei casi previsti dalla legge e deve ritenersi assolutamente illegittima laddove disposta unilateralmente dal datore di lavoro senza alcuna giustificazione e/o motivazione come di fatto avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. sez. lav. n.
5711/2012).
Sotto distinto profilo, si osserva come la circostanza che la ricorrente fosse socia della cooperativa non assume alcuna rilevanza pratica nell'applicazione delle menzionate coordinate ermeneutiche.
Ciò premesso, l'odierna ricorrente è stata sospesa attraverso una comunicazione ricevuta via whatsapp dalla propria referente la quale le scriveva “come da organigramma aziendale il mio compito mi permette di informarti e comunicarti ufficialmente, come ho fatto tramite precedente conversazione intercorsa telefonicamente, che da domani non sei più in forza presso la struttura Villa la Rocca e che verrai ricollocata presso altra struttura laddove necessitasse”, e ancora “Il tuo contratto di lavoro dalle 24 di questa sera
6 viene sospeso, in attesa di ricollocazione, quindi non fai nessuna assenza ingiustificata”; “Non è un licenziamento ma un ricollocamento”.
A tale comunicazione seguiva un messaggio whatsapp inviato da un'utenza della con il quale si precisava alla lavoratrice che non c'era CP_1
stata alcuna sospensione quanto piuttosto la deliberazione da parte della struttura della sopravvenuta carenza di necessità della prestazione lavorativa dell'odierna ricorrente, facendo riferimento ad “unità ferme con contratto attivo”.
Sull'autenticità e la provenienza delle menzionate comunicazioni, in assenza di specifiche contestazioni e deduzioni, non vi è ragione di dubitare attesa la produzione documentale in atti, la quale, oltre a provare il testo dei messaggi ricevuti dalla ricorrente tramite screenshots (doc. nn. 2 e 7 allegati al ricorso), ha altresì dato prova dell'intestazione delle utenze a soggetti preposti alla gestione del personale della cooperativa Casa del tempo, società datrice di lavoro.
In definitiva gli atti prodotti, non oggetto di disconoscimento, documentano conversazioni, intercorse per un ampio periodo temporale tra la lavoratrice e la propria referente nonché con il contatto whatsapp riconducibile allo Parte_2
stesso datore di lavoro ed aventi ad oggetto profili organizzativi CP_1
della prestazione e del rapporto lavorativo (sul valore probatorio dei messaggi in questione si richiama Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12794, per la quale “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”).
7 Ciò detto, emerge per tabulas come nel caso di specie non si sia trattato di un ricollocamento ma di un'effettiva sospensione unilaterale dall'attività lavorativa e dalla retribuzione al di fuori dai casi previsti.
Detta sospensione come accertata in giudizio, non può certamente ricomprendersi nella previsione contrattuale di trasferimento presso altre unità produttive in forza di ragioni organizzative aziendali, né ritenersi legittima espressione di esigenze della cooperativa e di programmi predeterminati, contrattualmente idonee al più ad incidere sull'effettivo orario di lavoro della lavoratrice.
Tutto ciò premesso, occorre osservare come non siano emersi in giudizio fondati elementi a sostegno del preteso intento da parte del datore di lavoro di procedere alla ricollocazione della lavoratrice, né sono emerse in assoluto circostanze e motivazioni idonee a giustificare la sospensione della ricorrente.
Ne consegue che l'odierna convenuta si è resa contrattualmente inadempiente.
Per l'effetto della suddetta illegittimità della sospensione dal rapporto lavorativo, spettano alla lavoratrice le retribuzioni indebitamente non percepite nel periodo tra l'8.01.2023 (data di sospensione dell'attività) e il 22.05.2023
(data delle dimissioni per giusta causa), con riconoscimento di ogni ulteriore voce retributiva comprensiva di TFR.
Allo stesso modo, essendo le dimissioni della ricorrente del 22.5.2023 intervenute per giusta causa, alla stessa deve riconoscersi l'indennità di preavviso. La reiterata mancata corresponsione delle mensilità retributive, infatti, legittima il lavoratore al recesso per giusta causa con esonero dall'obbligo di preavviso, persino ove non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (cfr. Corte appello Milano sez. lav., 18/01/2019, n.1788).
In via conclusiva, si ritiene dunque provata documentalmente la spettanza, in favore della ricorrente, della somma richiesta, anche nel quantum, così individuata nella misura complessiva di € 12.292,21 comprensiva di TFR, di
8 indennità sostitutiva del mancato preavviso e di differenze retributive per l'anno
2022 (per quanto si dirà nel prosieguo).
Peraltro, la totale assenza di contestazioni da parte della , rimasta CP_1
contumace, e la mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante integrano ulteriori elementi valutabili sotto il profilo probatorio a sostegno della fondatezza delle circostanze e delle pretese dedotte nell'atto introduttivo. La lettura congiunta del comportamento processuale di parte convenuta che non si è presentata per riferire sui fatti dedotti nell'interrogatorio e la produzione in atti da parte della lavoratrice di elementi probatori in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro, all'imprevedibile e immotivata sospensione unilaterale nonché all'attribuibilità di detta sospensione alla volontà del datore di lavoro determinano l'accoglimento integrale del ricorso.
Sulle differenze retributive in ordine alle mensilità di novembre e dicembre 2022
Secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, spetta ai sensi dell'art. 2697 c.c. al lavoratore, il quale agisca in giudizio per la corresponsione di differenze retributive, fornire innanzitutto la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro nonché degli altri fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento. Tale onere probatorio può assumere diversa articolazione in ragione della condotta processuale e della strategia difensiva della controparte datrice di lavoro. Infatti, in assenza di specifica contestazione,
l'onere probatorio a carico del lavoratore si attenua inevitabilmente in forza di un principio di non contestazione dei fatti dedotti, a maggior ragione di quanto specificamente previsto nel rito lavoro ai sensi dall'art. 416, comma 3, c.p.c.
(cfr. Cass., sez. lav., n.4051/2011)
Sul punto, è opportuno osservare come parte convenuta abbia omesso ogni difesa, non essendosi il legale rappresentante presentato a rendere interrogatorio formale sui fatti oggetto del giudizio.
9 Dunque, posto che dall'esame dei documenti prodotti da parte ricorrente e acquisiti al processo risulta provata per tabulas l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché le retribuzioni effettivamente percepite e le ore di lavoro concretamente svolte dalla lavoratrice;
e che non è emersa dagli atti alcuna incongruenza o illogicità nella determinazione del quantum; in assenza di contestazioni da parte della resistente, la richiesta di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Nello specifico, si osserva che per quanto qui più di interesse, il conteggio prodotto in atti, effettuato tenendo in considerazione gli orari effettuati nel periodo di riferimento, ha rilevato la debenza di una somma pari ad euro 598,
20 per differenze retributive nell'anno 2022.
***
Alla luce di tali argomentazioni, il datore di lavoro, in conclusione, deve essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di € 12.292,21 per i titoli di cui sopra, in conformità ai conteggi di cui all'allegato n. 8 del ricorso.
Su tale somma devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. sulla somma via via rivalutate dall'insorgenza delle singole voci di credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 33452/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata l'illegittimità della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta da parte della CP_1
dall'8 gennaio 2023 al 22 maggio 2023, data delle dimissioni della
[...]
ricorrente per giusta causa, condanna la anzidetta Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle relative differenze retributive Parte_1
10 maturate nella misura complessiva di € 12.292,21, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì della scadenza delle singole voci di credito al saldo;
-condanna al pagamento, in favore Controparte_1
della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% ex DM 55/2014;
-fissa termine di sessanta giorni per la stesura ed il deposito della motivazione.
Roma lì 05.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
Provvedimento predisposto con la collaborazione della dott.ssa Vanessa Storace,
Magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024)
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