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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. R.G. 5373/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Caterina Santinello Presidente dott. Vincenzo Cantelli Giudice dott.ssa Paola Rossi Giudice relatore
Nel procedimento ex art. 207 CCII promosso: da quale mandataria di , Parte_1 Parte_2
assistita dall'avv La Scala Giuseppe Filippo Maria
-opponente- nei confronti di in persona del Curatore Controparte_1
-opposta-
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso in opposizione allo stato passivo della Liquidazione giudiziale
[...]
presentato da , con cui è stato chiesto di “ammettere CP_1 Parte_2
e per essa al passivo del Procedura di Parte_2 Parte_1
Liquidazione Giudiziale per le sopra descritte ragioni di credito Controparte_1
e, quindi, oltre all'importo già ammesso allo stato passivo quale saldo debitore finanziamento n. 0IC101039797526 e del finanziamento n. 0IC1010400230, per
l'ulteriore importo di Euro 19.711,59 in via chirografaria, quale saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 01601/1000/00004726, ovvero per quell'ulteriore maggiore o minore importo che venisse accertato in corso di causa. Si richiede, in subordine, l'ammissione al passivo in via chirografaria a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”; considerato che all'udienza del 11/03/2025 sia il patrocinio della ricorrente che il curatore della liquidazione giudiziale, a ciò autorizzato dal GD, hanno chiesto congiuntamente l'ammissione dell'opponente nei termini richiesti in ricorso, con compensazione delle spese di lite e pagamento della tassa di registro a carico dell'opponente;
ritenuto che
non sussistano motivi ostativi alla modifica dello stato passivo nei termini richiesti dalle parti;
tutto ciò premesso
P.Q.M.
ammette e per essa al passivo della Parte_2 Parte_1
Liquidazione Giudiziale per l'importo, ulteriore rispetto a quello Controparte_1
già ammesso dal GD, di Euro 19.711,59 in via chirografaria, quale saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 01601/1000/00004726.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Paola Rossi Caterina Santinello
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. R.G. 5373/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Caterina Santinello Presidente dott. Vincenzo Cantelli Giudice dott.ssa Paola Rossi Giudice relatore
Nel procedimento ex art. 207 CCII promosso: da quale mandataria di , Parte_1 Parte_2
assistita dall'avv La Scala Giuseppe Filippo Maria
-opponente- nei confronti di in persona del Curatore Controparte_1
-opposta-
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso in opposizione allo stato passivo della Liquidazione giudiziale
[...]
presentato da , con cui è stato chiesto di “ammettere CP_1 Parte_2
e per essa al passivo del Procedura di Parte_2 Parte_1
Liquidazione Giudiziale per le sopra descritte ragioni di credito Controparte_1
e, quindi, oltre all'importo già ammesso allo stato passivo quale saldo debitore finanziamento n. 0IC101039797526 e del finanziamento n. 0IC1010400230, per
l'ulteriore importo di Euro 19.711,59 in via chirografaria, quale saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 01601/1000/00004726, ovvero per quell'ulteriore maggiore o minore importo che venisse accertato in corso di causa. Si richiede, in subordine, l'ammissione al passivo in via chirografaria a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”; considerato che all'udienza del 11/03/2025 sia il patrocinio della ricorrente che il curatore della liquidazione giudiziale, a ciò autorizzato dal GD, hanno chiesto congiuntamente l'ammissione dell'opponente nei termini richiesti in ricorso, con compensazione delle spese di lite e pagamento della tassa di registro a carico dell'opponente;
ritenuto che
non sussistano motivi ostativi alla modifica dello stato passivo nei termini richiesti dalle parti;
tutto ciò premesso
P.Q.M.
ammette e per essa al passivo della Parte_2 Parte_1
Liquidazione Giudiziale per l'importo, ulteriore rispetto a quello Controparte_1
già ammesso dal GD, di Euro 19.711,59 in via chirografaria, quale saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 01601/1000/00004726.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Paola Rossi Caterina Santinello