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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2057/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
10.10.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPESAN ALDO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente –
rappresenta e difesa dagli Avvocati Riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo,
AN CA, SI De CO, RE TI ed IV BL, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to IV
BL sito in Venezia Marghera (VE), Via S.Orsato n. 8.
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 1. Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta stipulazione e comunque la sussistenza tra Parte_2
e di un contratto di appalto e/o subappalto per Controparte_2 Controparte_1
l'esecuzione di lavori presso i cantieri di committente, nonché l'esecuzione di Controparte_1
prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e (all'interno e in esecuzione dei Parte_2
suddetti rapporti di appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra Parte_2 [...]
e ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 Controparte_2 Controparte_1
e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676 c.c., per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
3. Conseguentemente condannarsi C.F.: , Parte_2 P.IVA_1 CP_2 CP_2 [...]
, C.F.: entrambe con sede legale in 80054 Gragnano (NA), Via Quarantola CP_2 P.IVA_2
n. 29, e C.F.: , con sede legale in 34121 Trieste, Via Genova n. 1, Controparte_1 P.IVA_3
e con unità operativa 30175 Venezia - Marghera, Via Delle Industrie n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 66.755,81 al lordo fiscale e previdenziale, di cui € 35.886,75 a titolo di differenze retributive per straordinari, € 26.301,60 a titolo di arretrati retributivi e € 4.567,46 a titolo di elemento perequativo, ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U.
contabile
4. Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L.
n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese e compensi integralmente rifusi.
Per parte resistente:
2 in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile,
improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in accoglimento della domanda di manleva, accertare e CP_1
dichiarare che e la , in Controparte_3 Parte_2
solido e ciascuno autonomamente e per l'intero, sono tenute a manlevare e garantire CP_1
da ogni richiesta del ricorrente e/o accertare e dichiarare il diritto di regresso
[...] Controparte_1
nei confronti, in solido e di ciascuno autonomamente, di Controparte_3
e ai sensi del combinato disposto degli art. 1299 c.c. e 29, comma
[...] Parte_2
2, D.lgs. 276/2003 e, per l'effetto, condannare, Controparte_3
e in solido e ciascuno autonomamente, in persona dei rispettivi legali Parte_2
rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o rifondere a da quanto e/o quanto la Controparte_1
stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere al ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Parte_2
dal 02/03/2015 al 16/07/2024 impiegato in appalto commissionato tramite
[...] [...]
da ed agiva in giudizio nei confronti della propria ex datrice di CP_3 CP_1
lavoro e, quali responsabili in solido ex artt. 29 D.Lgs. 276/03 e 1676 c.c., e CP_1
per il pagamento dei crediti arretrati riferiti alle mensilità di giugno e Controparte_3
luglio 2024 e del TFR e competenze di fine rapporto, oltre che del compenso per lavoro straordinario maturato nel corso del rapporto di lavoro, dell'elemento perequativo mai corrisposto nonostante fosse dovuto ex art 25 bis CCNL e dell'indennità per mancato preavviso, dovuta a fronte della giusta causa di dimissioni consistente nella sospensione unilaterale dall'attività lavorativa, attuata dall'1.7.2024.
2. Costituendosi in giudizio negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso CP_1
evidenziando anche i limiti di operatività della solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03,
eccependo l'intervenuta decadenza per eventuali crediti maturati ex art. 29 prima del
3 18.10.2022 (biennio precedente alla notifica del ricorso); svolgeva inoltre domanda di manleva nei confronti di e di Parte_2 Controparte_4
3. Non autorizzata la chiamata in causa di e di sottesa alla Parte_2 Controparte_3
domanda di manleva svolta in memoria di costituzione da per le ragioni di cui CP_1
all'ordinanza del 4.2.2025, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e preveniva in decisione inizialmente all'udienza del 16.7.2025,
autorizzato il deposito di note conclusive cui provvedeva la sola parte ricorrente.
All'udienza del 16.7.2025, stante la messa in liquidazione giudiziale di e Parte_2
di veniva dichiarata l'interruzione parziale del giudizio in relazione Controparte_3
alle domande svolte nei loro confronti e veniva richiesto a parte ricorrente di produrre nuovi conteggi limitati alle poste di credito rilevanti ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/03.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Le pretese azionate in ricorso riguardano, oltre ai crediti retributivi “ordinari” di giugno
2024 e competenze di fine rapporto compreso TFR, anche il lavoro straordinario,
l'elemento perequativo ex art. 13 CCNL 2021/2024, l'indennità di mancato preavviso ed una somma risarcitoria riferita alla sospensione unilaterale dal lavoro dall'1.7.2024.
5. Si tratta di poste di credito che devono ritenersi in prevalenza effettivamente maturati in capo al ricorrente per effetto per un verso della sussistenza del rapporto di lavoro con le tempistiche indicate in ricorso, come da documentazione dimessa con il ricorso - riferita a busta paga, dimissioni, missiva di messa a disposizione, CCNL - e per altro verso dimostrate dall'istruttoria svolta a proposito degli orari lavorativi. In particolare, con riferimento agli importi azionati per lavoro straordinario, si evidenzia che i testimoni hanno confermato con sicurezza gli orari indicati in ricorso facendo anche riferimento al suo ruolo di caposquadra degli elettricisti in sala macchine.
6. Gli importi azionati risultano coerenti con le buste paga dimesse e con le previsioni del
CCNL, salvo che con riferimento all'elemento perequativo che non spetta, in quanto incompatibile ex art. 13 CCNL con la percezione di premi di importo superiore,
4
considerato che
il ricorrente risulta fruire di importo mensile per premio produzione di oltre € 100,00.
7. Nei confronti di unico soggetto nei cui confronti il giudizio prosegue a CP_1
seguito dell'interruzione parziale disposta all'udienza del 16.7.2025, inapplicabile il disposto di cui all'art. 1676 c.c. in assenza di rapporto diretto con la datrice di lavoro
, sussiste la responsabilità solidale solo ex art. 29 D.Lgs. 276/03, da limitarsi Parte_2
alle voci di carattere strettamente retributivo, con esclusione dunque di indennità di mensa, indennità di mancato preavviso, retribuzione del mese di luglio – correlata alla mancata prestazione lavorativa nel periodo di sospensione - e retribuzione differite correlate. Costituisce invece credito di natura strettamente retributiva, oltre alle retribuzioni dirette e differite, anche il premio produzione.
8. E' infondata l'eccezione di decadenza svolta in memoria di costituzione da CP_1
in relazione a crediti del ricorrente antecedente il 18.10.2022, in quanto è pacifico che ha svolto prestazioni in subappalto continuativamente presso fino Parte_2 CP_1
a giugno 2024, anche se sulla base di ordini successivi, dovendo riferirsi per la nozione di cessazione dell'appalto di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 al venir meno del complessivo rapporto economico tra azienda alle cui dipendenze operano i lavoratori e committente
(cfr. Cass., 7815/22, secondo cui “In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che
è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto
5 termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto.”).
9. Quindi va condannata ex art. 29 D.Lgs. 276/03 al pagamento a favore del CP_1
ricorrente dell'importo di € 55.610,96, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. Non si applica il disposto di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. stante la specialità della norma di cui all'art. 429 c.p.c.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna a corrispondere CP_1
alla ricorrente ex art. 29 D.Lgs. 276/03 l'importo di € 55.610,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e
CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 14/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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