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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4564/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Publiservizi S.r.l. - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZ DI PAG n. 55622500002706 TARSU/TIA 2010
- INTIMAZ DI PAG n. 55622500002706 TARSU/TIA 2011
- INTIMAZ DI PAG n. 55622500002706 TARSU/TIA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ FISCALE n. 5501201100018779 TARSU/TIA
- INGIUNZ FISCALE n. 5501201200001047 TARSU/TIA
- INGIUNZ FISCALE n. 5501201300006489 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, nata il Data nascita_1 a Luogo_1 C.F. CF_Ricorrente_1, e residente in [...]), Indirizzo_1, elett.te dom.ta in Luogo_3, alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso intimazione di pagamento ex art. 50 c. 2 del DPR 602/73, identificativo: 55622500002706, emesso in data 02/09/2025 Cod. contribuente Num_1 emesso dalla Publiservizi s.r.l nella qualità concessionario del comune di Caserta (CE) per la gestione delle entrate comunali, notificato in data 13/10/2025.
La ricorrente eccepisce in via preliminare, eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 50 c.
2 del DPR 602/73, identificativo: 55622500002706 in quanto:
• Ingiunzione Fiscale n. 5501201100018779 € 1.140,46, più interessi;
data emissione: 25/10/2011 data notifica: 22/11/2011
• Ingiunzione Fiscale n.5501201200001047 € 457,52, più interessi;
data notifica: 21/12/2012 data ricezione notifica: 28/01/2013
• Ingiunzione Fiscale n.5501201300006489 € 861,43, più interessi;
data emissione: 29/04/2013 data notifica: 29/07/2013
Eccepisce che non sono mai state notificate alla ricorrente, con ciò determinando l'illegittimità, la nullità e/ ol'inesistenza della pretesa creditoria richiesta, in uno a tutti gli atti connessi e consequenziali.
Sempre in via preliminare, eccepisce la prescrizione del diritto da parte del Comune di Caserta e della
Publiservizi s.r.l., di chiedere il pagamento dei tributi Tarsu inquanto riferiti agli anni 2011 e 2013, atteso che il termine di prescrizione della Tarsu è quello, al pari degli altri tributi locali, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 5, c.c-
Eccepisce imoltre che dall'esame del provvedimento, emerge hic tu oculi, che lo stesso risulta totalmente privo dei requisiti minimi necessari prescritti dalla legge, (L'art. 7 della L. 212/00)
Conclude con la richiesta che sia dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 50 c. 2 del DPR
602/73, identificativo: 55622500002706 per mancata notifica degli atti presupposti indicati;
- dichiarare la prescrizione del diritto da parte del comune di Caserta e della Publiservizi s.r.l., relativamente all'Ingiunzione
Fiscale TARSU n. 5501201100018779, 5501201200001047, 5501201300006489; - dichiarare la nullità del dell'intimazione di pagamento ex art. 50 c. 2 del DPR 602/73, identificativo: 55622500002706 in quanto totalmente privo dei requisiti minimi necessari prescritti dalla legge l'art. 7 della L. 212/00; - dichiarare, altresì, la decadenza del Comune e della Concessionaria dal potere impositivo ex lege n. 296/2006; - condannare la Publiservizi s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido con il comune di Caserta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore.
La PUBLISERVIZI s.r.l, in persona del legale rapp. p.t., e Presidente del C.d.a. Dr. Nominativo_1 (C.F. CF_Nominativo_1), rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_2 , contesta le eccezioni di parte ricorrente, deposita documenti e relate, conclude rigettare il ricorso promosso per l'annullamento dell'intimazione ritenutane la legittimità e dovutezza, con conferma della pretesa tributaria come in esso portata. con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Alla ricorrente veniva notificato PREAVVISO DI FERMO 55141900009198 IN DATA 30 12 2019, contenente
Ingiunzione Fiscale n.5501201100018779, Ingiunzione Fiscale n.5501201200001047, Ingiunzione Fiscale
n.5501201300000344, Ingiunzione Fiscale n.5501201300006489, i medesimi contenuti nell'atto impugnato.
Tale atto regolarmente notificato non risulta essere stato impugnato dalla ricorrente.
Anzi in relazione al predetto atto la ricorrente presentava istanza di rateizzazione in data 30 gennaio
2020, per un importo pari a € 4.208,68.
La Suprema Corte, in modo estremamente netto, ha statuito che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, in tal caso i termini di prescrizione riprendono dal 30 gennaio 2020
La contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi i precedenti: Cassazione n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
La Corte non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Per quanto sopra l'atto non impugnato è divenuto definitivo secondo il principio stabilito dall'ordinanza della
Cassazione 35019/2025.
La conseguenza più pesante della mancata impugnazione è la preclusione.
Una volta che i termini per il ricorso contro l'intimazione sono scaduti, il contribuente perde il diritto di far valere: la prescrizione del credito maturata prima della notifica dell'intimazione; mancata o invalida notifica della cartella di pagamento che ha originato il debito;
qualsiasi altro vizio relativo alla sequenza degli atti prodotti dall'ufficio, in sostanza “assorbe” e sana le mancanze passate.
P.Q.M.
Il G.M rigetta il ricorso – Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per € 1.000,00 oltre oneri accessori in favore della costituita PUBLISERVIZI s.r.l..
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4564/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Publiservizi S.r.l. - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZ DI PAG n. 55622500002706 TARSU/TIA 2010
- INTIMAZ DI PAG n. 55622500002706 TARSU/TIA 2011
- INTIMAZ DI PAG n. 55622500002706 TARSU/TIA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ FISCALE n. 5501201100018779 TARSU/TIA
- INGIUNZ FISCALE n. 5501201200001047 TARSU/TIA
- INGIUNZ FISCALE n. 5501201300006489 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, nata il Data nascita_1 a Luogo_1 C.F. CF_Ricorrente_1, e residente in [...]), Indirizzo_1, elett.te dom.ta in Luogo_3, alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso intimazione di pagamento ex art. 50 c. 2 del DPR 602/73, identificativo: 55622500002706, emesso in data 02/09/2025 Cod. contribuente Num_1 emesso dalla Publiservizi s.r.l nella qualità concessionario del comune di Caserta (CE) per la gestione delle entrate comunali, notificato in data 13/10/2025.
La ricorrente eccepisce in via preliminare, eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 50 c.
2 del DPR 602/73, identificativo: 55622500002706 in quanto:
• Ingiunzione Fiscale n. 5501201100018779 € 1.140,46, più interessi;
data emissione: 25/10/2011 data notifica: 22/11/2011
• Ingiunzione Fiscale n.5501201200001047 € 457,52, più interessi;
data notifica: 21/12/2012 data ricezione notifica: 28/01/2013
• Ingiunzione Fiscale n.5501201300006489 € 861,43, più interessi;
data emissione: 29/04/2013 data notifica: 29/07/2013
Eccepisce che non sono mai state notificate alla ricorrente, con ciò determinando l'illegittimità, la nullità e/ ol'inesistenza della pretesa creditoria richiesta, in uno a tutti gli atti connessi e consequenziali.
Sempre in via preliminare, eccepisce la prescrizione del diritto da parte del Comune di Caserta e della
Publiservizi s.r.l., di chiedere il pagamento dei tributi Tarsu inquanto riferiti agli anni 2011 e 2013, atteso che il termine di prescrizione della Tarsu è quello, al pari degli altri tributi locali, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 5, c.c-
Eccepisce imoltre che dall'esame del provvedimento, emerge hic tu oculi, che lo stesso risulta totalmente privo dei requisiti minimi necessari prescritti dalla legge, (L'art. 7 della L. 212/00)
Conclude con la richiesta che sia dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento ex art. 50 c. 2 del DPR
602/73, identificativo: 55622500002706 per mancata notifica degli atti presupposti indicati;
- dichiarare la prescrizione del diritto da parte del comune di Caserta e della Publiservizi s.r.l., relativamente all'Ingiunzione
Fiscale TARSU n. 5501201100018779, 5501201200001047, 5501201300006489; - dichiarare la nullità del dell'intimazione di pagamento ex art. 50 c. 2 del DPR 602/73, identificativo: 55622500002706 in quanto totalmente privo dei requisiti minimi necessari prescritti dalla legge l'art. 7 della L. 212/00; - dichiarare, altresì, la decadenza del Comune e della Concessionaria dal potere impositivo ex lege n. 296/2006; - condannare la Publiservizi s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido con il comune di Caserta, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore.
La PUBLISERVIZI s.r.l, in persona del legale rapp. p.t., e Presidente del C.d.a. Dr. Nominativo_1 (C.F. CF_Nominativo_1), rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_2 , contesta le eccezioni di parte ricorrente, deposita documenti e relate, conclude rigettare il ricorso promosso per l'annullamento dell'intimazione ritenutane la legittimità e dovutezza, con conferma della pretesa tributaria come in esso portata. con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Alla ricorrente veniva notificato PREAVVISO DI FERMO 55141900009198 IN DATA 30 12 2019, contenente
Ingiunzione Fiscale n.5501201100018779, Ingiunzione Fiscale n.5501201200001047, Ingiunzione Fiscale
n.5501201300000344, Ingiunzione Fiscale n.5501201300006489, i medesimi contenuti nell'atto impugnato.
Tale atto regolarmente notificato non risulta essere stato impugnato dalla ricorrente.
Anzi in relazione al predetto atto la ricorrente presentava istanza di rateizzazione in data 30 gennaio
2020, per un importo pari a € 4.208,68.
La Suprema Corte, in modo estremamente netto, ha statuito che la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, in tal caso i termini di prescrizione riprendono dal 30 gennaio 2020
La contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere (numerosi i precedenti: Cassazione n.16098/2018, n.
27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
La Corte non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
Per quanto sopra l'atto non impugnato è divenuto definitivo secondo il principio stabilito dall'ordinanza della
Cassazione 35019/2025.
La conseguenza più pesante della mancata impugnazione è la preclusione.
Una volta che i termini per il ricorso contro l'intimazione sono scaduti, il contribuente perde il diritto di far valere: la prescrizione del credito maturata prima della notifica dell'intimazione; mancata o invalida notifica della cartella di pagamento che ha originato il debito;
qualsiasi altro vizio relativo alla sequenza degli atti prodotti dall'ufficio, in sostanza “assorbe” e sana le mancanze passate.
P.Q.M.
Il G.M rigetta il ricorso – Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per € 1.000,00 oltre oneri accessori in favore della costituita PUBLISERVIZI s.r.l..