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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg. 633/2023
TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.633/2023
TRA
elett.te dom.ta in Torre del Greco alla Via S. Noto n. 10, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppe Tesoriero che la rapp.ta e difende in virtù di mandato in atti, attrice
Contro
, cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
05.09.1967 e residente in [...], convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni ex art. 2051 c.c.
L'attrice ha concluso come da atti difensivi depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra premettendo Parte_1
di essere proprietaria di un appartamento sito in Torre del Greco, al primo piano di
Via S. Noto n. 20, identificato catastalmente al foglio 501, particella 342, sub. 12, categoria A/4, in virtù di atto di compravendita per Notar del 21 Persona_1
aprile 2010, rappresentava che, verso la metà del mese di maggio del 2022, riscontrava delle macchie di umidità in diversi punti del soffitto della propria abitazione, presumibilmente derivanti da infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore di proprietà del convenuto.
Deduceva, altresì, che dette infiltrazioni erano localizzate nelle immediate vicinanze della porta d'ingresso dell'appartamento ed alla stanza da pranzo e che l'acqua proveniente dal soffitto le aveva anche danneggiato il condizionatore, con necessità di sostituzione.
Deduceva, poi, che l'appartamento del piano superiore era stato fatto oggetto di consistenti lavori di manutenzione non eseguiti a regola d'arte, come rappresentato in una relazione tecnica asseverata da un consulente di parte, geom.
[...]
e che inutili erano stati i tentativi di ottenere dal convenuto il ripristino CP_2
dello stato dei luoghi nel suo appartamento dopo che quest'ultimo aveva eliminato le cause delle infiltrazioni.
Chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse ritenuto responsabile, quale proprietario dell'appartamento da cui si erano originate le infiltrazioni, e condannato ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni, che quantificava, sulla base di una perizia di parte, in euro €. 9.177,41 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alle spese ed onorari.
Nonostante la regolarità della notifica della citazione, non si costituiva in giudizio il convenuto , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, veniva disposta ed espletata ctu, all'esito della quale, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per le conclusioni e poi assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di è fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti, in quanto rispettivamente proprietari degli appartamenti posti al piano sottostante e sovrastante dell'immobile sito alla via Noto, 20 Torre del Greco, come provato documentalmente.
In via preliminare, va ribadito il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte e rimasto immutato, in base al quale l'art. 2051 c.c. trova applicazione sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana (Cass. 987/1972; Cass. 10649/2004; Cass. 448/2001;
Cass. 2331/2001).
Nel caso di specie l'invocata responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. va ascritta esclusivamente al convenuto, nella sua qualità di proprietario e custode dell'immobile sovrastante quello dell'attrice.
Ed invero dalla consulenza tecnica di ufficio, a cui questo giudice integralmente si riporta perché scevra da vizi logici e tecnici, è emerso che effettivamente i locali di proprietà della attrice sono stati interessati da evidente fenomeno infiltrativo proveniente dall'immobile del piano superiore di proprietà . CP_1
L'ausiliario ha ritenuto che la causa scatenante delle infiltrazioni sia sicuramente da attribuirsi al cattivo funzionamento dell'impianto idrico dell'immobile sovrastante la proprietà che nella zona giorno ha causato “grosse macchie” in via di lenta Pt_1 asciugatura ma in grado di produrre “funghi” ed aria maleodorante. Il Ctu ha riscontrato che la zona maggiormente interessata alle infiltrazioni è quella destinata al soggiorno, alla cucina ed al locale W.C. e che in questi ambienti i maggiori danni sono stati subiti dai soffitti. Il soffitto a “volta” del soggiorno presentava uniformità di macchie trasformatesi in “muffa” con la conseguente sfogliatura della pittura su quasi la totalità della volta. Tale situazione palesa come le pietre di tufo si siano completamente imbibite di acqua per il “fenomeno capillare” che ha finito per trasportare le acque, provenienti dall'immobile al livello superiore, per tutta la superficie curva del solaio di copertura. In molti punti l'abbondanza delle infiltrazioni ha evidenziato un distaccamento della pittura e dello strato sottostante di intonaco.
Anche le murature sottostanti e di coronamento alla volta hanno subito danni notevoli. Stessi fenomeni riscontrati ai soffitti ed alle murature del locale cucina e del locale W.C.
Per quanto riguarda i danni lamentati all'impianto di condizionamento, il Ctu ne ha constatato il non funzionamento e, da dichiarazione di tecnico specializzato in atti, risulta che lo stesso non è più funzionante per la presenza di acqua nelle parti elettriche che ha danneggiato del tutto il circuito principale (scheda interna) ed il modulo esterno Inverter.
Quanto all'ammontare dei danni sofferti dall'attrice a causa delle suddette infiltrazioni, il ctu ha determinato che il costo complessivo per riportare l'immobile di proprietà allo stato originario è pari ad € 27.874,43. Pt_1
Ne consegue che il convenuto va dichiarato responsabile dell'evento dannoso per cui
è causa e condannato al relativo risarcimento del danno conseguente, quantificato in €
27.874,43, oltre interessi dal deposito della C.T.U.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di C.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, rigettata ogni diversa azione ed eccezione, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
della somma di euro 27.874,43, oltre interessi dal deposito della C.t.u.;
- condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attrice Controparte_1 [...]
delle spese ed onorari del giudizio, che liquida in euro 2.500,00 a titolo di Parte_1
compensi ed euro 125,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfetario al 15%;
- pone definitivamente le spese tecniche della ctu, già liquidate come da separato decreto del 16.12.2024, a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, lì 15.12.2025
IL G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.633/2023
TRA
elett.te dom.ta in Torre del Greco alla Via S. Noto n. 10, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppe Tesoriero che la rapp.ta e difende in virtù di mandato in atti, attrice
Contro
, cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
05.09.1967 e residente in [...], convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni ex art. 2051 c.c.
L'attrice ha concluso come da atti difensivi depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra premettendo Parte_1
di essere proprietaria di un appartamento sito in Torre del Greco, al primo piano di
Via S. Noto n. 20, identificato catastalmente al foglio 501, particella 342, sub. 12, categoria A/4, in virtù di atto di compravendita per Notar del 21 Persona_1
aprile 2010, rappresentava che, verso la metà del mese di maggio del 2022, riscontrava delle macchie di umidità in diversi punti del soffitto della propria abitazione, presumibilmente derivanti da infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore di proprietà del convenuto.
Deduceva, altresì, che dette infiltrazioni erano localizzate nelle immediate vicinanze della porta d'ingresso dell'appartamento ed alla stanza da pranzo e che l'acqua proveniente dal soffitto le aveva anche danneggiato il condizionatore, con necessità di sostituzione.
Deduceva, poi, che l'appartamento del piano superiore era stato fatto oggetto di consistenti lavori di manutenzione non eseguiti a regola d'arte, come rappresentato in una relazione tecnica asseverata da un consulente di parte, geom.
[...]
e che inutili erano stati i tentativi di ottenere dal convenuto il ripristino CP_2
dello stato dei luoghi nel suo appartamento dopo che quest'ultimo aveva eliminato le cause delle infiltrazioni.
Chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse ritenuto responsabile, quale proprietario dell'appartamento da cui si erano originate le infiltrazioni, e condannato ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni, che quantificava, sulla base di una perizia di parte, in euro €. 9.177,41 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con condanna alle spese ed onorari.
Nonostante la regolarità della notifica della citazione, non si costituiva in giudizio il convenuto , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, veniva disposta ed espletata ctu, all'esito della quale, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per le conclusioni e poi assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di è fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti, in quanto rispettivamente proprietari degli appartamenti posti al piano sottostante e sovrastante dell'immobile sito alla via Noto, 20 Torre del Greco, come provato documentalmente.
In via preliminare, va ribadito il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte e rimasto immutato, in base al quale l'art. 2051 c.c. trova applicazione sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana (Cass. 987/1972; Cass. 10649/2004; Cass. 448/2001;
Cass. 2331/2001).
Nel caso di specie l'invocata responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. va ascritta esclusivamente al convenuto, nella sua qualità di proprietario e custode dell'immobile sovrastante quello dell'attrice.
Ed invero dalla consulenza tecnica di ufficio, a cui questo giudice integralmente si riporta perché scevra da vizi logici e tecnici, è emerso che effettivamente i locali di proprietà della attrice sono stati interessati da evidente fenomeno infiltrativo proveniente dall'immobile del piano superiore di proprietà . CP_1
L'ausiliario ha ritenuto che la causa scatenante delle infiltrazioni sia sicuramente da attribuirsi al cattivo funzionamento dell'impianto idrico dell'immobile sovrastante la proprietà che nella zona giorno ha causato “grosse macchie” in via di lenta Pt_1 asciugatura ma in grado di produrre “funghi” ed aria maleodorante. Il Ctu ha riscontrato che la zona maggiormente interessata alle infiltrazioni è quella destinata al soggiorno, alla cucina ed al locale W.C. e che in questi ambienti i maggiori danni sono stati subiti dai soffitti. Il soffitto a “volta” del soggiorno presentava uniformità di macchie trasformatesi in “muffa” con la conseguente sfogliatura della pittura su quasi la totalità della volta. Tale situazione palesa come le pietre di tufo si siano completamente imbibite di acqua per il “fenomeno capillare” che ha finito per trasportare le acque, provenienti dall'immobile al livello superiore, per tutta la superficie curva del solaio di copertura. In molti punti l'abbondanza delle infiltrazioni ha evidenziato un distaccamento della pittura e dello strato sottostante di intonaco.
Anche le murature sottostanti e di coronamento alla volta hanno subito danni notevoli. Stessi fenomeni riscontrati ai soffitti ed alle murature del locale cucina e del locale W.C.
Per quanto riguarda i danni lamentati all'impianto di condizionamento, il Ctu ne ha constatato il non funzionamento e, da dichiarazione di tecnico specializzato in atti, risulta che lo stesso non è più funzionante per la presenza di acqua nelle parti elettriche che ha danneggiato del tutto il circuito principale (scheda interna) ed il modulo esterno Inverter.
Quanto all'ammontare dei danni sofferti dall'attrice a causa delle suddette infiltrazioni, il ctu ha determinato che il costo complessivo per riportare l'immobile di proprietà allo stato originario è pari ad € 27.874,43. Pt_1
Ne consegue che il convenuto va dichiarato responsabile dell'evento dannoso per cui
è causa e condannato al relativo risarcimento del danno conseguente, quantificato in €
27.874,43, oltre interessi dal deposito della C.T.U.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di C.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, rigettata ogni diversa azione ed eccezione, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
della somma di euro 27.874,43, oltre interessi dal deposito della C.t.u.;
- condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attrice Controparte_1 [...]
delle spese ed onorari del giudizio, che liquida in euro 2.500,00 a titolo di Parte_1
compensi ed euro 125,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfetario al 15%;
- pone definitivamente le spese tecniche della ctu, già liquidate come da separato decreto del 16.12.2024, a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata, lì 15.12.2025
IL G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano