Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado, iscritte al n. 16637/2024 e n.11658/2024 R.G., vertenti tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ALDO LUSARDI N. 7 20100 Pt_1 P.IVA_1
MI , presso lo studio dell'avv. AMBROSIO FRANCESCO, dal quale è rappresentato e difeso
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via VIA IV NOVEMBRE, 92 CP_1 P.IVA_2
20021 BOLLATE, presso lo studio dell'avv. MAVIGLIA SAVERIO, dal quale è rappresentato e difeso
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, restituzione deposito cauzionale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: Nel merito: previi ogni opportuno accertamento e declaratoria, revocare il decreto ingiuntivo N. 4306/2024, RG.
N. 10457/2024, pronunciato nei confronti di per totali € 12.000,00, per tutte le ragioni Parte_1 esposte in narrativa stante l'opposizione fondata su prova scritta, di pronta soluzione e provata in atti di questo procedimento.
In via riconvenzionale, nel merito:
1
CP_1 accertare e dichiarare legittima la ritenzione del deposito cauzionale da parte di per totali € Pt_1 6.905,20 Iva inclusa a titolo di risarcimento del danno per i danni arrecati all'immobile di Via Vittorio Veneto n. 24 accertare e dichiarare il danno da lucro cessante subito dalla ricorrente nella misura di n. 2 mensilità per ogni singolo contratto e quindi per complessivi € 6.000,00 oltre Iva (€ 2.500,00 x2 + € 500,00 x2)per non aver potuto locare l'immobile oggetto di contratto a causa ed in conseguenza dei danni subiti e per l'effetto, condannare la convenuta alla corresponsione del danno da lucro CP_1 cessante subito dalla ricorrente per complessivi € 6.000,00 oltre Iva o quella diversa somma maggiore
o minore che risulterà di giustizia; In ogni caso: con il favore delle spese e compensi di lite.
PARTE CONVENUTA: Nel merito
In via principale
Rigettare integralmente l'opposizione avversaria e tutte le domande in essa formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto, confermando pertanto integralmente il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare controparte al pagamento, in favore di , dell'importo di € 12.000,00 (o della somma diversa ritenuta di CP_1
Giustizia), oltre interessi e rivalutazione, per le causali di cui in premessa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
La controversia ha ad oggetto due cause riunite, vertenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto contrapposte e reciproche domande e precisamente:
1) l'opposizione avverso il D.I. n. 4306/2024 (RG. N. 10457/2024), col quale questo Tribunale ha ingiunto a il pagamento, in favore di della somma di € 12.000,00, Parte_1 CP_1
oltre interessi e spese, a titolo di restituzione dei depositi cauzionali versati in relazione a due separati contratti di utilizzazione di tre uffici siti in Milano alla via Veneto n. 24, oltre che di fruizione dei relativi servizi (di cui € 10.000,00 per gli uffici 6 e 7 ed € 2.000,00 per l'ufficio 5);
2) il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., col quale ha chiesto di essere Parte_1
autorizzata a trattenere i predetti depositi cauzionali, a titolo di risarcimento dei danni causati agli uffici, accertati al momento del rilascio. ha quantificato i danni in € 4.660,00, oltre IVA (=€ 5.126,00 totali), per gli interventi Parte_1
necessari a ripristinare le originarie condizioni degli uffici, nonché in € 1.000,00, oltre IVA, per il
2 rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto della scrivania in cristallo, scheggiata, e di cinque sedie, macchiate, tutti beni, a suo dire non più utilizzabili.
Ha pure lamentato di non aver potuto mettere a reddito gli uffici per il tempo necessario alla rimessione in pristino, che ha indicato in due mesi, ed ha quantificato il danno nell'importo corrispondente a due mensilità del canone (=€ 6.000,00, oltre IVA).
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le cause, originariamente assegnate a giudici diversi di questa stessa Sezione, sono state riunite innanzi alla scrivente.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa, istruita per prova orale e documenti, all'odierna udienza è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. E' incontroverso, e documentalmente suffragato, che:
- ha concesso a di utilizzare tre stanze adibite ad uffici site all'interno Parte_1 CP_1
della medesima unità immobiliare, in via Vittorio Veneto n. 24 e, precisamente, quelle nn. 6 e 7, con contratto del 5 aprile 2023, e quella n. 5, con contratto del 7 giugno 2023, entrambi registrati, come pure che ha versato le somme sopra indicate, a titolo di deposito cauzionale;
CP_1
- essendo insorte contestazioni in ordine alla mancata fruizione di alcuni servizi, da una parte, ed all'omesso pagamento del corrispettivo negoziale, dall'altra, il 28 dicembre 2023 le parti raggiungevano un accordo transattivo, in forza del quale risolvevano anticipatamente i contratti, si impegnava a versare i canoni fino all'effettivo rilascio, ma nella misura ridotta CP_1
del 20% da settembre a dicembre 2023, e restituire i depositi cauzionale, previa verifica Parte_1
delle condizioni degli uffici al momento del rilascio;
- la restituzione avveniva come da accordi ed il 31 gennaio 2024 le parti sottoscrivevano i relativi verbali, nei quali veniva dato atto di danni “all'anta superiore destra all'interno dell'ufficio n. 7”, “alla pavimentazione in legno e in diverse aree della stanza con incisioni sulla pavimentazione comprese tra i 2 e i 5 cm, con una profondità pari a 0,5 cm, e notevoli danni da scheggiatura sulla scrivania” nell'ufficio 6, nonché del “grave stato di deterioramento delle sedute” delle sedie, “dovuto al continuo trasporto delle stesse da un ufficio all'altro” e della “presenza di macchie insanabili”, nell'ufficio 5.
Sono controversi, invece, la natura e l'entità dei danni, atteso che ha eccepito che CP_1
non risponde al vero, ed è indimostrato, che le sedie dell'ufficio 5 sono state macchiate da essa opponente e che i graffi alla pavimentazione sono “micro-danni”, riconducibili al normale deterioramento derivante dall'uso. Ha riferito di aver offerto di riparare, a proprie spese, la riparazione
3 della pavimentazione in legno, avendo ottenuto un preventivo di € 250,00, oltre IVA, e di far pulire le sedie con un apparecchio a vapore, ma di aver ricevuto un rifiuto dalla controparte.
Ha evidenziato che la fattura prodotta da concernente le riparazioni effettuate, contiene Parte_1
voci relative a danni non contestati nel verbale di rilascio, quali la rimozione, fornitura e messa in opera di nuovi zoccolini, la lamatura dell'intera pavimentazione in parquet, anziché la sostituzione dei soli listelli graffiati, e la tinteggiatura delle pareti.
Ha contestato l'esistenza dei danni, la loro addebitabilità a la necessità degli CP_1 interventi indicati, la loro effettiva esecuzione e l'avvenuto pagamento, nonché l'ammontare della spesa.
Ha evidenziato che, alla luce della effettiva consistenza delle doglianze, il maggior danno richiesto per non aver potuto mettere a reddito l'immobile per il tempo necessario alle riparazioni è assolutamente esorbitante.
In subordine, ha chiesto di non riconoscere a 'IVA, potendola portare in detrazione, in Parte_1
quanto soggetto passivo IVA, e lucrandone indebitamente il corrispondente valore, in caso contrario.
Ciò premesso, l'esistenza dei danni contestati è documentata dai verbali di rilascio, che specificamente li indicano e che sono stati sottoscritti dalle parti, nonché dalle deposizioni testimoniali raccolte, che hanno consentito di accertare che:
- la lamatura del parquet si è resa necessaria, non essendo sufficiente la sostituzione dei singoli listelli graffiati, in quanto la pavimentazione risale all'epoca di edificazione dello stabile (anni venti del '900),
i listelli identici erano di difficile reperibilità e molto costosi, mentre quelli di scorta non avevano misure compatibili (teste che ha pure riferito che l'intero immobile era stato Testimone_1 completamente ristrutturato appena prima dell'inizio dei rapporti per cui è causa). La vetustà del parquet è stata confermata dal titolare della ditta edile che ha eseguito i lavori, il quale ha riferito che i listelli erano inchiodati, secondo una tecnica tipica dell'epoca indicata (teste titolare Tes_2
della ditta Renovatio s.r.l.);
- i danni raffigurati nelle fotografie in atti erano effettivamente sussistenti al momento del rilascio (testi e e la scheggiatura alla scrivania è stata provocata durante un suo Testimone_3 Testimone_4
spostamento ad opera degli utilizzatori (teste . Tes_4
I costi che ha sostenuto per i ripristini sono documentati dalla fattura in atti, che espone Parte_1
dettagliatamente le singole voci, tutte dovute, ad eccezione dell'imbiancatura dell'ufficio 6, non essendo mai stato contestato che le pareti erano sporche. Anche la sostituzione degli zoccolini è dovuta, perché la lamatura della pavimentazione ne ha richiesto la rimozione.
4 Decurtata la spesa per l'imbiancatura (€ 750,00), spetta a il rimborso della somma di € Parte_1
3.910,00 per i lavori effettuati.
E' dovuto, altresì, il controvalore della scrivania in cristallo scheggiata e smaltita, nella misura di €
140,00, atteso che ha documentato di averla acquistata pochi giorni prima della Parte_1 stipulazione del contratto (il 19 maggio 2023: doc. 8) al prezzo di € 141,82, ma non anche quello delle sedie (pagate € 61,47 ciascuna, come risulta dalla fattura appena richiamata), perché, a fronte delle specifiche contestazioni di non ha dimostrato che le macchie non CP_1 Parte_1
avrebbero potuto essere rimosse con appositi apparecchi e nemmeno ha fornito giustificazione alcuna che tale rimedio non sarebbe stato idoneo e sufficiente. In via equitativa, viene riconosciuto l'importo di € 100,00 per i costi della tintoria, che comunque sarebbero stati necessari.
Il danno conseguente all'impossibilità di mettere a reddito gli spazi per cui è causa può essere riconosciuto limitatamente all'ufficio 6, nel quale soltanto è stata eseguita la lamatura del parquet, giacché gli altri due uffici non si presentavano, già in astratto, in condizioni tali da impedire l'immediata concessione in uso.
Considerato che nel preventivo della ditta edile Renovatio s.r.l. è stata indicata la durata di quattro giorni per l'esecuzione dei lavori e che il canone mensile ammonta, per gli uffici 6 e 7, ad € 2.500,00, il risarcimento può essere riconosciuto nella misura di € 167,00 (=€ 1.250,00 per ciascun ufficio / 30 X
4).
Non è dovuta l'IVA, in quanto è soggetto passivo dell'imposta e può portarla in Parte_1 detrazione, sicché si avvantaggerebbe ingiustificatamente del relativo arricchimento;
l'imposta, inoltre, non spetta sulla ulteriore somma riconosciuta a titolo risarcitorio, in quanto non ha natura di canone di locazione e non è dovuta.
In definitiva, è tenuta a restituire a l'importo di € 7.683,00 (=€ Parte_1 CP_1
12.000,00 - € 3.910,00 - € 240,00 - € 167,00), oltre interessi legali dal 18 marzo 2024 (data di deposito del ricorso monitorio) all'effettivo saldo.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte opponente condannata al pagamento della predetta somma, in favore dell'opposta. Le domande riconvenzionali dell'opponente meritano accoglimenti nei limiti indicati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo, con esclusione della fase decisionale, in mancanza di memoria conclusionale.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 4306/2024 (RG. N. 10457/2024) e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 7.683,00, oltre interessi legali dal 18 CP_1 marzo 2024 all'effettivo saldo, accogliendo per quanto di ragione le domande riconvenzionali dell'opponente;
4) condanna inoltre l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.376,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 17 aprile 2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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