Art. 19.
Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente leggo con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 , del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 , convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239 , e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG - ACERBO.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente leggo con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 , del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 , convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239 , e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG - ACERBO.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.