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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12654 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Francesca Giacomini Giudice dott.ssa Silvia Albano Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato il [...] in [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Leopoldo Mariscotti del Foro di Bolzano (C.F. - P.E.C.: C.F._2
, giusta procura apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio dell'Avvocato sito in Bolzano Via della Mendola, 46.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto del Questore della provincia di Latina in merito all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale emesso, emesso in data 15.04.2024 e notificato al ricorrente in data 20.01.2025, provvedere al suo annullamento;
conseguentemente riconoscere il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 del d.lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1 ES di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 15/04/2024 e notificatogli in data
20/01/2025 – Cat.A.11-2024 Prot. n.228/2024.
Premette il ricorrente di essere nato in [...]; di aver fatto ingresso in Italia nel 2022; di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la ES di Latina il 20/04/2023 pratica n. 23LT002412; che la inviava parere negativo (non allegato in atti) il 23/11/2023; che la Controparte_1 ES con decreto emesso il 15/04/2024 e notificato il 20/01/2025 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la ES e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano e la condizione di vulnerabilità. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione e, per l'effetto, di ordinare alla competente ES il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Non si sono costituiti il e la ES . Controparte_1 CP_2
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In limine litis va considerato che deve escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo successivo alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 5 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione attualmente vigente, “…Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona
Pagina 2 verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Occorre evidenziare, quindi, che la novella in esame non ha modificato il primo e il secondo periodo del comma 1.1 del suddetto art. 19.
In merito al profilo in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel 'catalogo aperto' dei diritti fondamentali (cfr. Cass. S.U. 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/2023).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa della integrazione lavorativa sviluppata nel tempo dal ricorrente da quando è presente sul territorio nazionale.
Nello specifico il sig. è presente sul territorio da tre anni. Parte_1
Dal 22/06/2023 al 30/09/2023 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo per società
e Roberto S.S., come si evince dalla comunicazione UniLav depositata. Parte_2
Dal 24/07/2023 al 31/12/2023 ha lavorato per store come aiuto commesso, come Parte_3 si evince dalla comunicazione UniLav depositata.
Dal 10/01/2024 a 30/04/2024 ha lavorato per la Anmol come Controparte_3 bracciante agricolo.
Allega il ricorrente le buste paga da aprile 2023 a ottobre 2023.
Per quanto riguarda la sua posizione fiscale ha allegato il CUD del 2023.
È presente in atti dichiarazione di ospitalità in corso da gennaio 2025.
Da rilevare, nel caso specifico, che il ricorrente ha intrapreso attività lavorativa poco tempo dopo il suo arrivo, come si evince dal CUD 2023, e, pur avendo lavorato per datori diversi, i rapporti lavorativi sono prossimi nel tempo l'uno all'altro.
L'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza, non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure
Pagina 3 presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi in modo definitivo e stabile per migliorare la sua situazione economica e per tutelare la sua dignità di persona.
4. In ordine alle spese di lite le stesse vengono compensate considerato che dal provvedimento impugnato si evince che il ricorrente non abbia prodotto la documentazione, decisiva per il presente giudizio, che è stata allegata, invece, al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto di alla protezione speciale;
Parte_1
- spese compensate.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Francesca Giacomini Giudice dott.ssa Silvia Albano Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato il [...] in [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Leopoldo Mariscotti del Foro di Bolzano (C.F. - P.E.C.: C.F._2
, giusta procura apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo studio dell'Avvocato sito in Bolzano Via della Mendola, 46.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto del Questore della provincia di Latina in merito all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale emesso, emesso in data 15.04.2024 e notificato al ricorrente in data 20.01.2025, provvedere al suo annullamento;
conseguentemente riconoscere il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 del d.lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1 ES di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 15/04/2024 e notificatogli in data
20/01/2025 – Cat.A.11-2024 Prot. n.228/2024.
Premette il ricorrente di essere nato in [...]; di aver fatto ingresso in Italia nel 2022; di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la ES di Latina il 20/04/2023 pratica n. 23LT002412; che la inviava parere negativo (non allegato in atti) il 23/11/2023; che la Controparte_1 ES con decreto emesso il 15/04/2024 e notificato il 20/01/2025 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la ES e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano e la condizione di vulnerabilità. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione e, per l'effetto, di ordinare alla competente ES il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Non si sono costituiti il e la ES . Controparte_1 CP_2
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In limine litis va considerato che deve escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo successivo alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 5 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione attualmente vigente, “…Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona
Pagina 2 verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.
Occorre evidenziare, quindi, che la novella in esame non ha modificato il primo e il secondo periodo del comma 1.1 del suddetto art. 19.
In merito al profilo in esame, la Corte di Cassazione ha affermato che “in ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel 'catalogo aperto' dei diritti fondamentali (cfr. Cass. S.U. 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/2023).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa della integrazione lavorativa sviluppata nel tempo dal ricorrente da quando è presente sul territorio nazionale.
Nello specifico il sig. è presente sul territorio da tre anni. Parte_1
Dal 22/06/2023 al 30/09/2023 il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo per società
e Roberto S.S., come si evince dalla comunicazione UniLav depositata. Parte_2
Dal 24/07/2023 al 31/12/2023 ha lavorato per store come aiuto commesso, come Parte_3 si evince dalla comunicazione UniLav depositata.
Dal 10/01/2024 a 30/04/2024 ha lavorato per la Anmol come Controparte_3 bracciante agricolo.
Allega il ricorrente le buste paga da aprile 2023 a ottobre 2023.
Per quanto riguarda la sua posizione fiscale ha allegato il CUD del 2023.
È presente in atti dichiarazione di ospitalità in corso da gennaio 2025.
Da rilevare, nel caso specifico, che il ricorrente ha intrapreso attività lavorativa poco tempo dopo il suo arrivo, come si evince dal CUD 2023, e, pur avendo lavorato per datori diversi, i rapporti lavorativi sono prossimi nel tempo l'uno all'altro.
L'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza, non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure
Pagina 3 presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi in modo definitivo e stabile per migliorare la sua situazione economica e per tutelare la sua dignità di persona.
4. In ordine alle spese di lite le stesse vengono compensate considerato che dal provvedimento impugnato si evince che il ricorrente non abbia prodotto la documentazione, decisiva per il presente giudizio, che è stata allegata, invece, al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto di alla protezione speciale;
Parte_1
- spese compensate.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni
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