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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/07/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3428/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3428/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTUCCI SABRINA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GRAZIA Controparte_1 C.F._2
SALVATORE e dell'avv. DI GRAZIA ANDREA ( ); elettivamente C.F._3 domiciliato in V. PLA. N. 16 47923 RIMINI
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19 dicembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
CREMA (CR) il 09/07/1982, contraevano matrimonio concordatario in data 13/10/2018 a RICCIONE, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2018, n. 26, parte II,
Serie A. RS RS Dalla loro unione sono nati, prima del matrimonio, i figli il 10/07/2012, e il 24/08/2013.
Nel presente giudizio, il ricorrente, premettendo che la moglie si era allontanata dalla casa familiare portando i figli con sé senza il consenso paterno, chiedeva l'emissione di provvedimenti urgenti per il rientro dei minori e, nel merito, la pronuncia della separazione, oltre all'affido esclusivo dei figli con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, la regolazione delle visite materne e la previsione di un contributo al mantenimento della prole a carico della controparte.
Si costituiva in giudizio la resistente, rappresentando di essersi allontanata dalla casa familiare a causa dei maltrattamenti del marito, nei confronti del quale aveva sporto denuncia, e chiedendo a sua volta l'emissione di provvedimenti urgenti per l'iscrizione dei minori a scuola a Bagnolo
Cremasco (CR), ove attualmente erano domiciliati presso l'abitazione della nonna materna. Nel merito, ella chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, oltre all'affido esclusivo dei figli con collocazione presso di sé a Bagnolo Cremasco, la regolazione delle visite paterne, la previsione a carico della controparte di un contributo al mantenimento dei figli di €
500,00 mensili e di un assegno di mantenimento per sé di € 200,00 mensili.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 15/12/2020, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Con successiva ordinanza del 23/12/2020, il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “a - affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
quest'ultima dovrà rientrare in provincia di Rimini il prima possibile, previo reperimento di una abitazione in locazione, a cura e spese del marito, che sosterrà il relativo canone;
il padre potrà vedere i figli e tenerli presso di sé due fine settimana al mese, da venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola, nonché un pomeriggio alla settimana – nella settimana senza il week end – dall'uscita da scuola al rientro a scuola del mattino successivo;
la consegna dei figli avverrà in condizioni protette con l'assistenza dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, per evitare il contatto diretto fra i genitori;
i Servizi Sociali sorveglieranno sull'andamento dell'affidamento e sulla situazione dei minori, riferendo periodicamente al Giudice Istruttore;
il marito dovrà frequentare un centro antiviolenza, con la cadenza che gli sarà indicata dal centro stesso;
nelle more del reperimento di una abitazione per la moglie in Provincia di Rimini, i bambini frequenteranno temporaneamente una scuola di Bagnolo
Cremasco; nelle vacanze natalizie, i minori staranno con il padre, che li andrà a prendere e li riaccompagnerà a Bagnolo Cremasco, dal 1 al 6 gennaio;
4. pone a carico del marito un assegno mensile di euro 400 complessivi (€ 200 ciascuno), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno, disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
5. pone a carico del marito, oltre al canone di locazione per la abitazione di moglie e figli, anche un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200 mensili, fino a quando la stessa non avrà reperito un lavoro stabile nella provincia di Rimini”; infine nominava il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
In sede di memoria integrativa, il ricorrente negava le accuse di violenza a suo carico, chiedeva a sua volta l'addebito della separazione in capo alla moglie e, in via temporanea e urgente, la modifica dei provvedimenti assunti in sede presidenziale, con la collocazione dei figli presso di sé.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore, la resistente chiedeva a sua volta la modifica dei provvedimenti presidenziali, reiterando l'istanza di autorizzazione a iscrivere i figli a scuola a Bagnolo Cremasco.
Le istanze di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti venivano reiterate nei subprocedimenti ex artt. 709, comma 4, e 709-ter c.p.c. RG 3428-2/2020 e 3428-3/2020, introdotti rispettivamente, da parte di e da parte della in cui quest'ultima dava atto che, a Parte_1 CP_1 fronte dell'inadempimento del marito rispetto agli obblighi previsti in sede di ordinanza presidenziale, nel giugno 2021 ella aveva trovato un lavoro di alcuni mesi a Bagnolo Cremasco e si era nuovamente trasferita lì con i minori.
Con ordinanze del 13/09/2021 venivano rigettate le istanze delle parti e, a modifica dei RS provvedimenti temporanei e urgenti, il Giudice affidava i minori e al Servizio RSona_3
Sociale di Rimini, con collocazione presso la madre nella provincia di Rimini e tempi di permanenza presso ciascun genitore regolati dal Servizio.
Nel procedimento principale, le parti comparivano davanti al Giudice Istruttore che, con ordinanza del 28/07/2021, disponeva consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale, con nomina della dott.ssa . RSona_4
Depositata la relazione di CTU, veniva confermato l'affido dei minori al Servizio Sociale e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more, le parti introducevano, rispettivamente, i subprocedimenti RG 3428-4/2020 da parte della e 3428-5 da parte di con cui rinnovavano le istanze di modifica dei CP_1 Parte_1 provvedimenti temporanei e urgenti, dando atto che a giugno 2022 la madre ancora una volta aveva portato i figli con sé a Bagnolo Cremasco. Con ordinanza del 26/07/2022, venivano rigettate le istanze di modifica, venivano regolati i tempi di permanenza dei bambini per il mese di agosto, rispettivamente presso il padre a Riccione e presso la madre a Bagnolo Cremasco, e veniva disposto che a settembre la madre facesse rientro a Riccione e che il padre si facesse carico delle spese per la sua abitazione fino a quando questa non avesse trovato lavoro e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Con istanza urgente del 12/09/2022 il Servizio Sociale riferiva dell'intenzione manifestata dalla di non fare rientro a Riccione e di restare con i figli a Bagnolo Cremasco. Con ordinanza CP_1 del 16/09/2022 il Giudice, dopo aver rilevato che la permanenza dei minori a Bagnolo Cremasco era stata autorizzata solo per l'estate, essendo gli stessi affidati al Servizio Sociale di Rimini e iscritti a scuola a Riccione, sollecitava le parti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Tribunale.
Con relazioni del 3 ottobre e 4 novembre 2022 il Servizio affidatario riferiva che la madre aveva deciso di restare a Bagnolo Cremasco e che i bambini avevano fatto rientro a Riccione. Chiedevano al Tribunale di valutare un cambio di collocazione dei minori presso il padre.
All'esito dell'udienza del 01/12/2022, il Giudice, sentiti i difensori delle parti, modificava come segue i provvedimenti temporanei e urgenti: “dispone la collocazione prevalente dei minori presso
l'abitazione del padre a Riccione;
la madre potrà venire a Riccione a vedere i figli liberamente, previo accordo e con la supervisione del Servizio Sociale, un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera i bambini si recheranno a Bagnolo Cremasco dalla madre e i trasferimenti saranno suddivisi a metà tra i genitori. Il Servizio Sociale curerà l'organizzazione delle visite presso la casa della madre, se necessario introducendole con gradualità; revoca il contributo al mantenimento della moglie e dei figli e al canone di locazione previsto a carico del
; dispone che la madre contribuisca al mantenimento dei figli col versamento del 50% Parte_1 delle spese straordinarie”.
La causa veniva istruita mediante le prove orali richieste dalle parti e l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale affidatario dei minori.
Con ricorso ex artt. 709 IV comma e 709 ter c.p.c. depositato il 22/09/2024, la difesa della resistente introduceva il subprocedimento 3428-6/2020, chiedendo la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti con previsione della collocazione dei minori con la madre a Bagnolo Cremasco invece che col padre a Riccione, oltre all'ammonimento di quest'ultimo e alla sua condanna al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione pecuniaria. RS Il subprocedimento si concludeva, previo ascolto del figlio minore e l'acquisizione di relazione del Servizio Sociale, con ordinanza del 17/12/2024, con cui il Giudice ammoniva il ricorrente ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. a: “
1- rispettare i tempi di permanenza dei figli presso la madre, come da calendario predisposto dal Servizio Sociale, accompagnandoli senza ritardo e comunicando per tempo eventuali imprevisti;
2- astenersi da qualunque comportamento denigratorio nei confronti della madre in presenza dei figli;
3- collaborare alla ripresa dei rapporti madre – figli, attenendosi alle prescrizioni del Servizio Sociale ed evitando condotte ostacolanti”, rigettando le restanti domande.
All'udienza del 19/12/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la separazione personale tra
[...]
e deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da Parte_1 Controparte_1 entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, sia dal tenore degli atti difensivi, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
2. Occorre ora trattare delle domande di addebito della separazione avanzate reciprocamente dalle parti.
La resistente chiede che la separazione sia addebitata al marito, adducendo che la convivenza è divenuta intollerabile a causa del comportamento aggressivo e vessatorio di sfociato Parte_1 nel tempo in veri e propri maltrattamenti ai suoi danni. In particolare, la ricorrente espone che il rapporto con è stato caratterizzato, già da prima del matrimonio, da offese, minacce e Parte_1 violenze nei suoi confronti, da lei a lungo tollerate da un lato per paura di subire ripercussioni, dall'altro nella speranza che la situazione migliorasse, a fronte delle promesse di cambiamento da parte del marito. I maltrattamenti, tuttavia, erano proseguiti, spesso alla presenza dei figli, anche dopo il matrimonio nell'anno 2018, raggiungendo il loro apice nell'anno 2020.
La ha documentato di essersi rivolta a un centro antiviolenza a fine luglio 2020, di aver CP_1 subito un'aggressione da parte del marito il 19/10/2020, per la quale si è recata al pronto soccorso, di avere presentato denuncia – querela contro il marito in data 29/10/2020 e di avere infine abbandonato la casa familiare insieme ai figli.
Da tale denuncia - querela ha avuto origine un procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente, che, nelle more del presente giudizio, si è concluso in primo grado con sentenza di condanna con rito abbreviato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia (v. sentenza del GUP di Rimini n. 387/2023 depositata nel sub 3428-6/2020, non irrevocabile).
Il ricorrente per parte sua nega di essere mai stato violento con la moglie, denunciando la strumentalità della querela rispetto al giudizio di separazione e affermando di essersi sempre comportato come un padre e un marito premuroso e amorevole.
Egli in sede di memoria integrativa ha dato atto di avere a sua volta sporto denuncia querela contro la moglie e ha chiesto di addebitare la separazione alla resistente, la quale avrebbe determinato l'insorgere della crisi coniugale a causa dei comportamenti ostili tenuti nei confronti della figlia primogenita di nata da una sua precedente relazione, che erano sintomatici di un vero e Parte_1 proprio sentimento di odio nei confronti della ragazzina.
3. Così sintetizzate le domande delle parti, occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. la separazione è addebitabile a quello dei due coniugi che abbia causato la disgregazione del nucleo familiare, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Sulla parte che invoca la dichiarazione di addebito grava “l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I,
05/08/2020, n. 16691; Cass. Civ., n. 3923/2018).
Tali comportamenti dovranno essere oggetto di valutazione nel merito e di bilanciamento con i comportamenti posti in essere durante la vita matrimoniale anche dal coniuge richiedente. Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza, “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione” (Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2018,
n. 6997). In particolare, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
4. Venendo al caso di specie, per valutare le domande di addebito proposte dalle parti devono essere prese in considerazione unicamente quelle condotte che integrano una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e che hanno assunto efficacia causale nell'insorgenza della crisi coniugale, con esclusione dei fatti, pur rilevanti in sede penale, commessi prima della celebrazione delle nozze, avvenuta il 13/10/2018.
Quanto alla domanda proposta dalla resistente, è agli atti la sentenza pronunciata in data
04/07/2023-21/09/2023 dal GUP del Tribunale di Rimini, con cui, all'esito del giudizio svolto con rito abbreviato, è stato giudicato responsabile del delitto di maltrattamenti in Parte_1 famiglia ai danni di commesso dal 2012 al mese di ottobre 2020, dunque per tutto Controparte_1
l'arco della relazione di coppia, compresi gli anni di matrimonio.
Dalla lettura degli atti si ricava che nel procedimento penale a carico di era stata Parte_1 dapprima richiesta l'archiviazione dal Pubblico Ministero, a causa della fortissima conflittualità esistente tra i coniugi, che li aveva spinti “a querelarsi più volte reciprocamente al punto da diventare entrambi assolutamente inattendibili”. In seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione, egli è stato mandato a giudizio e condannato, oltre ad essere stato giudicato a parte, con decreto penale di condanna, per il delitto di lesioni personali ex art. 582 c.p. commesso ai danni della moglie in data 19/10/2020.
In giurisprudenza costituisce principio pacifico che la sentenza di condanna emessa in sede penale, seppur non irrevocabile, può comunque essere utilizzata come elemento di prova in sede civile (v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10055 del 27/04/2010, secondo cui “Il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale, che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione”.
Le circostanze che hanno fondato la condanna di in sede penale hanno trovato Parte_1 riscontro, per quanto di interesse nel presente giudizio, nel referto di pronto soccorso del
20/10/2020 (doc. 4 fasc. , ove si legge che “viene in PS in seguito ad CP_1 Controparte_1 aggressione da parte del marito ( ). La pz riferisce di essere stata strattonata e Parte_1 poi spinta dal marito mentre cercava di addormentare i figli (…)” e che alla stessa è stato riscontrato “dolore alla digitopressione lungo il muscolo sternocleidomastoideo destro” con prognosi di tre giorni.
Le stesse circostanze esposte nella comparsa erano inoltre state riferite dalla resistente al Centro antiviolenza “Chiama chiAma” del distretto di Riccione a fine luglio 2020 (doc. 6 fasc. , CP_1 dunque ben prima della decisione di allontanarsi da casa con i figli, avvenuta il successivo 29 ottobre.
, per parte sua, si è limitato a negare che gli episodi al lui addebitati si siano verificati e Parte_1 ha descritto una situazione familiare quasi idilliaca, salvo poi fornire una versione del tutto diversa, RS accusando la moglie di maltrattamenti ai danni di sua figlia nata da una precedente relazione.
Alla luce di quanto sopra, appare credibile che la fine del matrimonio sia stata determinata dalle condotte denigratorie e talvolta violente tenute da nei confronti della moglie, Parte_1 quanto meno nel corso dell'ultimo anno di convivenza coniugale, che hanno spinto quest'ultima ad abbandonare improvvisamente la casa familiare.
Per contro, il ricorrente non ha dimostrato che la crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento ostile della moglie nei confronti della figlia RSona_6
Le condotte denunciate dal ricorrente, infatti, sono state confermate solo dalla madre di quest'ultimo, , la quale ha dichiarato che: “quando la bambina toccava i trucchi Controparte_2 la chiamava ladra…la ragazza si è lamentata che non cucinava per lei;
in quel momento non ero presente ma la bambina è venuta da me piangendo: Io abito al primo piano…sentivo sempre le stesse cose, che la bambina voleva andare via perché era trattata male Ne ha dette tante non so dire di preciso rispetto alla frase che mi viene letta…aveva paura della e mi diceva io non CP_1 sto bene mi chiama ladra e che rubo le cose e le metto nella valigia da portare via”.
La teste , amica della ha invece riferito che quest'ultima “…era molto Testimone_1 CP_1 attenta nei confronti della bambina, si preoccupava di acquistare nuovi abiti per lei, ci teneva in modo particolare ad andare a prenderla a scuola, lasciando gli altri a casa con la nonna e anche nei compiti si preoccupava di aiutarla nei compiti…mi è capitato che rinunciasse magari di uscire con me dicendo a pranzo “non posso venire perché voglio andare a prendere Tea con a Pt_1 Per scuola…mi è capitato di essere a giocare con i bambini e ricordo una volta o due c'era anche ed era sempre presa molto in considerazione”. Anche il fratello della resistente, RSona_7
RS ha confermato che era ben inserita nel contesto familiare, partecipando anche ad un pranzo di
Natale con la e i propri congiunti. CP_1
Ebbene, a fronte di versioni fornite dai testi assolutamente inconciliabili e quasi impossibili da mettere a confronto, non è stata raggiunta la prova che abbia maltrattato la prima Controparte_1 figlia del proprio marito, tra le altre cose accusandola di essere una ladra, un'orfanella e rifiutando di cucinare per lei o lavarle gli abiti.
In conclusione, pertanto, la separazione deve essere addebitata ad . Parte_1
RS RS 5. Quanto alle domande relative all'affido e alla collocazione dei figli e in precedenza sono stati sintetizzati gli avvenimenti che si sono susseguiti nel corso del giudizio, che hanno visto in più occasioni condurre i figli da Riccione, dove abitano e frequentano la scuola, a Controparte_1
Bagnolo Cremasco a casa della nonna materna, senza il consenso del padre e poi anche in contrasto con i provvedimenti assunti dal Tribunale, fino alla decisione della stessa di trasferirsi comunque in
Lombardia, cui è seguita la collocazione prevalente dei bambini con il padre nella ex casa familiare.
All'esito del giudizio le parti hanno confermato le domande portate avanti per tutto il corso del giudizio: il padre chiede che i figli rimangano a vivere con lui a Riccione perché è lì che vogliono stare;
la madre reitera la richiesta di collocazione dei bambini presso di sé a Bagnolo Cremasco, denunciando condotte alienanti e ostacolanti da parte dell'ex marito.
Occorre a questo punto dare conto delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa e svolta prima del trasferimento della madre a Bagnolo Cremasco. RSona_4
RS RS La CTU, descrivendo la condizione dei due bambini, ha osservato che: “ e si sono presentati fin da subito come due bambini stanchi, provati e desiderosi di una stabilità. Entrambi lamentano un notevole stress dovuto agli spostamenti (in particolare presso la casa della nonna materna a Bagnolo Cremasco) e chiedono con forza di rimanere a Riccione. Durante la visita RS domiciliare da me effettuata presso l'abitazione del padre, prendendomi da parte, mi ha ripetutamente pregato di non farli andare via da Riccione. Dai test grafico proiettivi somministrati loro, emergono ansie, insicurezze e difficoltà nel loro percorso di crescita, dovute ad una realtà per loro troppo pesante. La loro richiesta di rimanere a Riccione è motivata da un contesto che sentono accogliente, amorevole e percepiscono la forza delle loro amicizie;
hanno trovato un equilibrio anche nelle attività che svolgono (sport, catechismo, svaghi all'aperto) e ancor più importante la presenza di entrambi i genitori, che hanno dimostrato di comprendere e soddisfare, anche se in modi diversi, i bisogni e necessità dei figli. La condizione che crea sconforto ai bambini, è un ipotetico trasferimento a Bagnolo che, almeno per il momento, vivono come un luogo povero sia in ambito sociale (non avendo amicizie significative) sia familiare, poiché dovrebbero vivere con la nonna materna, che percepiscono come troppo rigida e poco permissiva. In merito all'ambito scolastico, i bambini si sono perfettamente integrati nella scuola paritaria Maestre Pie di Riccione, ove hanno frequentato fin qui le classi primarie (ad eccezione del periodo di trasferimento a
Bagnolo, ove hanno maturato circa tre mesi di assenza scolastica)”.
Quanto alla capacità genitoriale delle parti, la CTU ha rilevato che: “In riferimento alle esigenze primarie dei figli (cure, igieniche, alimentari sanitarie etc), entrambi i genitori sono attenti e si attivano in maniera che i bambini siano sempre in ordine e fanno in modo che nulla manchi loro.
Anche i contesti abitativi si presentano sufficientemente stimolanti e protettivi per favorire una crescita dignitosa dei bambini. I genitori ascoltano e comprendono i bisogni e gli stati emotivi dei figli, ponendo comunque delle regole circa i momenti ludici sia dentro che fuori casa;
vengono educati con consigli in merito alle norme del buon comportamento. Pertanto da un attento esame, dedotto da tutte le attività di cui sopra, si può accertare che le capacità genitoriali del sig.
e della sig.ra siano integre. Sebbene vi siano aspetti Parte_1 Controparte_1 inerenti il conflitto tra i genitori (vedi conclusioni pag. 33) su cui sarebbe necessario un supporto, non si evidenziano compromissioni in tal senso. I predetti risultano quindi genitori adeguati”, per poi concludere che “Altresì, in virtù del fatto che dalle risultanze è emerso che le capacità genitoriali dei signori e sono integre e che i relativi esiti Parte_1 Controparte_1 dei test non evidenziano problematiche tali da ipotizzare che gli stessi non siano in grado di RS RS esercitare anche la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e si propone che quest'ultimi, siano affidati nuovamente ai genitori…”.
In merito alla luogo di residenza e alla collocazione dei minori, la CTU ha concluso come segue: RS RS
“In base all'attuale stato psicologico di e (come descritto nel paragrafo a loro dedicato) ed in funzione del loro benessere psico-fisico, non è possibile al momento pensare ad un loro trasferimento in una zona diversa da Riccione. Qui, dal 2017, anno in cui si è trasferita la famiglia, hanno iniziato il loro percorso sociale (età scolare) coltivando le loro prime vere amicizie. Ma pensando all'imminente futuro, è proprio nella preadolescenza (11-14 anni) che la costruzione del pensiero e della socializzazione riveste un nodo cruciale sullo sviluppo dei ragazzi. Staccarli dal loro contesto consolidato, potrebbe rendere i bambini più vulnerabili e spingerli a comportamenti instabili. Un trasferimento, comunque non voluto dagli stessi, prevede un dispendio energetico sia dal punto vista fisico sia da quello emotivo, che ad oggi i bambini non sono in grado di affrontare né garantire. Il luogo di residenza ideale per VA e NO dunque, è sicuramente Riccione. Per quanto sopra esposto, si possono quindi delineare due opzioni: 1) se la sig.ra deciderà di CP_1 fermarsi qui, i genitori potranno portare avanti “insieme” il percorso educativo della prole fin qui ideato, mantenendo inalterate le condizioni fin ora messe a punto, ovvero la collocazione dei minori presso la madre e le visite/rientri programmati degli stessi presso il padre come da calendario. 2) Per contro, se la madre deciderà di tornare a Bagnolo Cremasco, sarà doveroso che il collocamento dei figli venga spostato al domicilio di mantenendo un Parte_1 calendario programmato di visite presso la madre, che ovviamente dovrà essere ideato ex novo.
(…) La prima opzione consigliata, dovrebbe mantenersi per almeno un anno, trascorso il quale previa una nuova valutazione dei Servizi Sociali, sarebbe ipotizzabile riesaminare la possibilità o meno di un trasferimento a Bagnolo Cremasco dei bambini con la madre”.
6. Ebbene, quanto all'affido dei figli, il Collegio ritiene che la attuale situazione di affido al
Servizio Sociale rappresenti l'unica soluzione in grado di tutelare l'interesse dei minori, posto che entrambi i genitori, pur singolarmente adeguati e in grado di soddisfare i bisogni primari della prole, RS RS si sono rivelati del tutto incapaci di condividere le decisioni che riguardano e così rendendo impraticabile il regime di affido condiviso suggerito dalla CTU.
A sostegno di tale decisione è sufficiente la lettura degli atti di causa e, in particolare, delle numerose relazioni e istanze urgenti depositate dal Servizio Sociale affidatario, da cui emerge la assoluta incapacità di condividere le decisioni concernenti la vita quotidiana dei bambini, come per esempio l'organizzazione dei periodi da trascorrere con ciascuno dei genitori durante le vacanze scolastiche. RS Emblematico a questo proposito è l'episodio verificatosi in occasione della cresima di a maggio 2024, per cui la madre ha revocato il consenso all'ultimo momento, impedendo al figlio di ricevere il sacramento insieme ai compagni di catechismo, ciò in quanto, a suo dire, già l'anno RS prima, in occasione della prima comunione di il marito le aveva impedito di trascorrere del tempo con i bambini. (v. istanza urgente depositata dal Servizio Sociale in data 10/05/2024).
Dalla lettura dell'istanza del Servizio e delle comunicazione e-mail ad essa allegata emerge chiaramente che i genitori non sono stati in grado di vivere un momento di serenità insieme ai figli RS nemmeno in occasioni speciali come, appunto, la cresima di NO o la prima comunione di e che il conflitto è stato portato avanti anche a discapito dell'interesse dei bambini, che era sicuramente quello di trascorrere una giornata di festa in famiglia.
Una volta escluso l'affido condiviso, deve essere considerato contrario all'interesse dei figli anche l'affido esclusivo all'uno o all'altro genitore, posto che entrambi hanno dimostrato carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale e non sembrano rendersi conto appieno della situazione di disagio in cui versano i bambini.
Dalle relazioni del Servizio Sociale emerge che “la situazione del nucleo familiare non ha subito modifiche nel corso del tempo;
anzi, la mancanza di comunicazione fra i genitori contribuisce a mantenere in stallo la vita dei figli, ai quali viene negata la speranza di un possibile cambiamento, di una prospettiva futura salvifica. Anche il Servizio scrivente si trova in difficoltà a sopperire a tale mancanza di comunicazione ed ogni tentativo da parte delle scriventi volto a trovare una mediazione viene letto da entrambi i genitori come un'alleanza del Servizio con l'una o l'altra figura genitoriale. Il clima familiare continua ad essere caratterizzato da confusione, rabbia, ostilità sempre più crescenti, elementi questi che rinvigoriscono la conflittualità insita nella separazione genitoriale, coinvolgendo direttamente i minori in relazioni disfunzionali con entrambi
i genitori, idealizzando il padre da una parte e svalutando la madre dall'altra, creando un ambiente familiare non sicuro e imprevedibile” (v. relazione della psicologa che ha seguito i minori depositata il 16/10/2024).
Dalla relazione depositata il 16/10/2024 emerge che i figli si sono allontanati completamente dalla figura materna e non la vogliono frequentare, in particolare: “Durante il colloquio i bambini hanno esternato le seguenti affermazioni riferendosi alla propria madre “Lei mi stupisce sempre di più ma nel peggio…ogni volta che andiamo da Lei ci urla, ci tratta male, da genitore non deve comportarsi così”… “Lei sta facendo delle cose che non sono da madre ma da pazza da una che non sta bene mentalmente” … “non ci vogliamo andare da Lei perché è tempo sprecato e ci tratta male…siamo RS stanchi di questo sbattimento di viaggi…questi viaggi dovrebbero finire”. ha riferito che desidera stare con il padre perché “con lui abbiamo un bel legame…facciamo cose insieme” e che dalla madre vorrebbe andare qualche volta, anche una volta al mese, ma liberamente senza avere il RS vincolo delle date imposte e senza costrizioni. è intervenuta ed ha comunicato che non vuole andare dalla madre perché spreca sette ore nel viaggio;
inoltre le urla contro e la tratta male. La minore ha precisato: “io la mamma me la sono dimenticata, pure se si butta giù da un ponte non mi interessa anzi ne sarei pure contenta almeno non la vedo più…basta mi ha rotto e mi ha RS scocciato…io dalla mamma non ci voglio più andare, basta! …” (…) ha aggiunto che da luglio RS RS u.s. non chiama più la mamma “mamma” ma “demone”. Alle parole di il fratello si è conformato ad associato, ha puntualizzato che anche per lui va bene non incontrare la madre (…) I minori hanno aggiunto che non vogliono sentire la madre nemmeno per telefono (…) e non vogliono vederla nemmeno se si dovesse recare a Riccione…”.
Ebbene, in tale grave contesto, deve ribadirsi, in relazione al comportamento del padre, quanto già affermato nell'ordinanza conclusiva del subprocedimento 3428-6/2020, con cui è stato Parte_1 ammonito dal Giudice Istruttore ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c.: “Dalla relazione depositata dal
Servizio Sociale in data 16/10/2024 nel procedimento principale emerge, tra le altre cose, che
ha un atteggiamento fortemente critico e svalutante nei confronti della figura materna, Parte_1 anche alla presenza dei figli e degli operatori del Servizio, non cerca di correggere l'immagine negativa che i figli si stanno costruendo della madre, né interviene per cercare di interrompere i comportamenti provocatori e irrispettosi dei minori contro la madre. Tale attitudine paterna – si legge nella relazione del Servizio – “è ad oggi il principale fattore di pregiudizio che ostacola RS maggiormente la ricostruzione del rapporto tra madre e figli”. Dagli atti emerge, inoltre, che e RS vengono sistematicamente coinvolti dal padre nel conflitto con la madre, come dimostrato dal fatto che essi sono a conoscenza del contenuto delle relazioni del Servizio e dell'andamento del RS giudizio di separazione tra i genitori (v. pag. 6 della relazione per quanto riguarda che ha riferito a uno dei suoi professori “di essere preoccupato per l'udienza del 23/10 p.v.” e a pag. 7 RS della relazione del Servizio per quanto riguarda . Ebbene, se questi atteggiamenti sono stati riscontrati direttamente dal Servizio Sociale nel corso della loro attività, appare del tutto verosimile che essi vengano reiterati dal padre nella vita quotidiana dei minori e che siano tali da ostacolare in maniera significativa la ripresa dei loro rapporti con la madre. Alla luce di tali gravi comportamenti, non può limitarsi ad affermare che sono i figli a non voler vedere e Parte_1 sentire la madre, né può giustificare il mancato rispetto degli orari nei giorni in cui accompagna i minori da lei con difficoltà logistiche (la lunghezza degli spostamenti, il traffico, gli impegni suoi e dei figli)”.
Quanto alla madre, dall'osservazione svolta dalla CTU e dai Servizi Sociali non è mai emerso che ella abbia atteggiamenti maltrattanti nei confronti dei figli, come pure da questi riferito agli RS assistenti sociali, alla psicologa e infine anche al Giudice in sede di ascolto di (dal verbale del
13/11/2024: “La cosa fondamentale è che il mio desidero è stare con mio padre qui a Riccione, mi son fatto una vita, ho gli amici, non voglio andare da mamma perché ogni volta siamo costretti a stare chiusi in casa, là non c'è niente, ci trattano sempre male sia a me che mia sorella, non vorrei stare là. Vorresti vivere qui a Riccione. E la mamma non la vorresti vedere? No, più che altro perché ogni volta che sto con lei anche precedentemente ci ha sempre maltrattato sia verbalmente che con le mani e a me questo non mi piace poi con la mamma non abbiamo proprio voglia di stare, come sta succedendo adesso, noi non vogliamo sentirla, siamo sempre rinchiusi in casa, ed anche quando stiamo là, lei non approfitta mai del tempo che stiamo là, ci tratta anche peggio.
Principalmente insulta mio padre e la famiglia, magari capita che noi rispondiamo e lei ci dice sempre parolacce e bestemmie, quando la facciamo arrabbiare ci picchia”).
tuttavia, a sua volta si è dimostrata poco collaborativa nei confronti del Servizio Controparte_1
Sociale, ha respinto qualunque soluzione diversa dal trasferimento dei figli a Bagnolo Cremasco, ignorando i sentimenti dei bambini al riguardo, e soprattutto rifiuta di recarsi a Riccione per frequentare i figli, così inevitabilmente contribuendo alla attuale situazione di distacco. Come osservato dalla psicologa del Servizio Sociale, “La tendenza della sig.ra a voler mantenere CP_1 separati i due contesti di vita, quello di Bagnolo e di Riccione, e rifiutarsi di svolgere gli incontri anche nel territorio di residenza dei minori, rappresenta ad oggi il fattore di rischio che impatta negativamente sulla possibilità, per la madre, di trovare ed aprire uno spiraglio che possa inserire nuovi elementi per attivare un cambiamento nel percorso terapeutico dei bambini e, di conseguenze, nel loro rapporto. Tale perseveranza nel non voler svolgere gli incontri con i figli anche a Riccione, esito di un perdurante funzionamento post-traumatico nella signora e che di fatto la porta ad auto-escludersi, potrebbe essere letto dai bambini stessi come una prova del disinteresse che la madre mostra verso i loro bisogni e le loro fatiche legate agli spostamenti. RS RS Come riferito anche dai minori stessi, tale atteggiamento materno rinnova in ed in
l'immagine di una mamma che pensa a sé, che pensa a mettere al sicuro se stessa, che non fa un passo verso di loro e che pretende che siano loro a doverle andare incontro” (v. relazione del
16/10/2024).
In proposito, non si ignora che la andando via di casa nell'ottobre 2020, ha lasciato un CP_1 contesto familiare per lei oppressivo, per cui può essere considerata giustificata la scelta di rifugiarsi provvisoriamente con i figli a casa della propria madre a Bagnolo Cremasco, in modo da far cessare una convivenza divenuta ormai intollerabile. Altrettanto non può affermarsi, tuttavia, per i successivi trasferimenti non autorizzati dei minori da Riccione a Bagnolo Cremasco, attuati senza tenere conto, ancor prima che dei provvedimenti del Tribunale, dei bisogni dei figli, che sono rimasti destabilizzati dall'allontanamento improvviso dal loro contesto di vita (la casa, il padre, la scuola, gli amici). RS RS 7. Così ricostruita la situazione, deve stabilirsi che ed continueranno ad essere affidati al
Servizio Sociale di Rimini, che li manterrà collocati presso l'abitazione del padre a Riccione.
Quanto alla residenza dei bambini, infatti, deve essere tuttora considerato pregiudizievole, come già ritenuto dalla CTU, un loro allontanamento dall'attuale contesto di vita a Riccione, prospettiva rispetto alla quale essi appaiono terrorizzati.
Visto il perdurante contrasto genitoriale, al Servizio è demandata l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, quali quelle in materia scolastica, sanitaria e sportiva, in caso di disaccordo dei genitori e previo ascolto dei minori.
Dalla collocazione prevalente dei figli presso il padre consegue l'assegnazione a quest'ultimo della casa familiare.
Quanto ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, deve prevedersi che la madre potrà recarsi a Riccione a vedere i figli liberamente, previo accordo e con la supervisione del Servizio
Sociale. Un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, i bambini si recheranno a Bagnolo Cremasco dalla madre e i trasferimenti saranno suddivisi a metà tra i genitori. La madre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i figli per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per un periodo di due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordare con la mediazione del Servizio Sociale. Il Servizio, in ogni caso, potrà modificare il calendario tenendo conto delle esigenze di genitori e figli.
Il Servizio proseguirà negli interventi già avviati a favore dei minori e attiverà ogni percorso ritenuto utile per la ripresa dei rapporti madre – figli.
Il Servizio, infine, relazionerà al Giudice Tutelare con frequenza semestrale sulla situazione dei minori, salvo urgenze da segnalare immediatamente.
8. Quanto alle questioni economiche, occorre sinteticamente ricostruire le rispettive condizioni delle parti.
Il ricorrente lavora come informatore medico, dichiarando, negli ultimi tre anni, redditi netti di circa
€ 22.974 nel 2023, € 19.499 nel 2022 ed € 11.174 nel 2021 (v. ultime dichiarazioni dei redditi in RS RS atti). Egli vive con i figli e nella ex casa familiare a Riccione, per cui versa un canone mensile di € 1.400, ed è onerato anche del contributo al mantenimento di un'altra figlia.
La resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di essere al momento disoccupata, per gli ultimi tre anni ha prodotto dichiarazioni dei redditi di € 13.873 per il 2023, €
3.838 nel 2022 ed € 6.149 per il 2021 (ultime dichiarazioni dei redditi in atti). Ella vive nell'abitazione della propria madre a Bagnolo Cremasco.
Così ricostruite le situazioni economico-patrimoniali della parti, il Collegio ritiene che meritino conferma i provvedimenti assunti in corso di causa all'esito dell'udienza del 01/12/2022. In particolare, tenuto conto dei redditi maggiori percepiti da , che hanno sofferto una Parte_1 riduzione solo temporanea negli anni dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché delle spese di viaggio che la dovrà sostenere per frequentare i figli anche presso il loro luogo di residenza, CP_1 deve stabilirsi che ella contribuisca al mantenimento dei minori con il versamento del 50% delle spese straordinarie, che saranno regolate, salvo diverso accordo, dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Bologna. Per il resto, il mantenimento dei figli sarà sostenuto direttamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza.
9. Quanto alla richiesta della resistente di riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore, il Collegio osserva che ella, pur rimasta disoccupata in seguito alla scadenza del contratto in data 20/10/2024, è giovane e sicuramente dotata di capacità lavorativa. Deve, pertanto, ritenersi che verosimilmente potrà trovare un altro lavoro che le garantisca redditi almeno analoghi a quelli percepiti nel corso del 2023.
Tenuto contro, inoltre, che la attualmente non sostiene spese di alloggio, vivendo presso CP_1
l'abitazione della propria madre, e che le spese di mantenimento dei figli sono sostenute in via del tutto maggioritaria dal padre, deve ritenersi che ella sia in grado di procurarsi redditi adeguati al proprio mantenimento. La domanda, pertanto, non può essere accolta.
10. Le spese di lite, anche dei subprocedimenti svolti in corso di causa, devono essere compensate alla luce dell'esito del giudizio. Le spese di CTU, già liquidate, devono essere poste a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
VITERBO (VT) il 28/04/1965, e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a RICCIONE in data 13/10/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune, anno 2018, n. 26, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RICCIONE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Addebita la separazione ad;
Parte_1
- Affida i figli minori al Servizio Sociale di Rimini, che li manterranno collocati presso l'abitazione del padre a Riccione;
- Assegna la casa familiare, sita a Riccione in Viale Dante Alighieri 172, ad
[...]
; Parte_1
- Dispone che la madre possa vedere i figli secondo il calendario riportato in motivazione al punto 7;
- Incarica il Servizio Sociale secondo quanto indicato in motivazione, con richiesta di relazione al Giudice Tutelare con frequenza semestrale;
- Dispone che la madre contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento del 50% delle spese straordinarie, regolate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
- Rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla resistente;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU, già liquidate, a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
Dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede e al Servizio Sociale di
Rimini – Area tutela minori.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3428/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTUCCI SABRINA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GRAZIA Controparte_1 C.F._2
SALVATORE e dell'avv. DI GRAZIA ANDREA ( ); elettivamente C.F._3 domiciliato in V. PLA. N. 16 47923 RIMINI
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19 dicembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
CREMA (CR) il 09/07/1982, contraevano matrimonio concordatario in data 13/10/2018 a RICCIONE, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2018, n. 26, parte II,
Serie A. RS RS Dalla loro unione sono nati, prima del matrimonio, i figli il 10/07/2012, e il 24/08/2013.
Nel presente giudizio, il ricorrente, premettendo che la moglie si era allontanata dalla casa familiare portando i figli con sé senza il consenso paterno, chiedeva l'emissione di provvedimenti urgenti per il rientro dei minori e, nel merito, la pronuncia della separazione, oltre all'affido esclusivo dei figli con collocazione presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, la regolazione delle visite materne e la previsione di un contributo al mantenimento della prole a carico della controparte.
Si costituiva in giudizio la resistente, rappresentando di essersi allontanata dalla casa familiare a causa dei maltrattamenti del marito, nei confronti del quale aveva sporto denuncia, e chiedendo a sua volta l'emissione di provvedimenti urgenti per l'iscrizione dei minori a scuola a Bagnolo
Cremasco (CR), ove attualmente erano domiciliati presso l'abitazione della nonna materna. Nel merito, ella chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito, oltre all'affido esclusivo dei figli con collocazione presso di sé a Bagnolo Cremasco, la regolazione delle visite paterne, la previsione a carico della controparte di un contributo al mantenimento dei figli di €
500,00 mensili e di un assegno di mantenimento per sé di € 200,00 mensili.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 15/12/2020, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Con successiva ordinanza del 23/12/2020, il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “a - affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre;
quest'ultima dovrà rientrare in provincia di Rimini il prima possibile, previo reperimento di una abitazione in locazione, a cura e spese del marito, che sosterrà il relativo canone;
il padre potrà vedere i figli e tenerli presso di sé due fine settimana al mese, da venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola, nonché un pomeriggio alla settimana – nella settimana senza il week end – dall'uscita da scuola al rientro a scuola del mattino successivo;
la consegna dei figli avverrà in condizioni protette con l'assistenza dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, per evitare il contatto diretto fra i genitori;
i Servizi Sociali sorveglieranno sull'andamento dell'affidamento e sulla situazione dei minori, riferendo periodicamente al Giudice Istruttore;
il marito dovrà frequentare un centro antiviolenza, con la cadenza che gli sarà indicata dal centro stesso;
nelle more del reperimento di una abitazione per la moglie in Provincia di Rimini, i bambini frequenteranno temporaneamente una scuola di Bagnolo
Cremasco; nelle vacanze natalizie, i minori staranno con il padre, che li andrà a prendere e li riaccompagnerà a Bagnolo Cremasco, dal 1 al 6 gennaio;
4. pone a carico del marito un assegno mensile di euro 400 complessivi (€ 200 ciascuno), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative ai figli suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno, disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
5. pone a carico del marito, oltre al canone di locazione per la abitazione di moglie e figli, anche un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200 mensili, fino a quando la stessa non avrà reperito un lavoro stabile nella provincia di Rimini”; infine nominava il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
In sede di memoria integrativa, il ricorrente negava le accuse di violenza a suo carico, chiedeva a sua volta l'addebito della separazione in capo alla moglie e, in via temporanea e urgente, la modifica dei provvedimenti assunti in sede presidenziale, con la collocazione dei figli presso di sé.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore, la resistente chiedeva a sua volta la modifica dei provvedimenti presidenziali, reiterando l'istanza di autorizzazione a iscrivere i figli a scuola a Bagnolo Cremasco.
Le istanze di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti venivano reiterate nei subprocedimenti ex artt. 709, comma 4, e 709-ter c.p.c. RG 3428-2/2020 e 3428-3/2020, introdotti rispettivamente, da parte di e da parte della in cui quest'ultima dava atto che, a Parte_1 CP_1 fronte dell'inadempimento del marito rispetto agli obblighi previsti in sede di ordinanza presidenziale, nel giugno 2021 ella aveva trovato un lavoro di alcuni mesi a Bagnolo Cremasco e si era nuovamente trasferita lì con i minori.
Con ordinanze del 13/09/2021 venivano rigettate le istanze delle parti e, a modifica dei RS provvedimenti temporanei e urgenti, il Giudice affidava i minori e al Servizio RSona_3
Sociale di Rimini, con collocazione presso la madre nella provincia di Rimini e tempi di permanenza presso ciascun genitore regolati dal Servizio.
Nel procedimento principale, le parti comparivano davanti al Giudice Istruttore che, con ordinanza del 28/07/2021, disponeva consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale, con nomina della dott.ssa . RSona_4
Depositata la relazione di CTU, veniva confermato l'affido dei minori al Servizio Sociale e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle more, le parti introducevano, rispettivamente, i subprocedimenti RG 3428-4/2020 da parte della e 3428-5 da parte di con cui rinnovavano le istanze di modifica dei CP_1 Parte_1 provvedimenti temporanei e urgenti, dando atto che a giugno 2022 la madre ancora una volta aveva portato i figli con sé a Bagnolo Cremasco. Con ordinanza del 26/07/2022, venivano rigettate le istanze di modifica, venivano regolati i tempi di permanenza dei bambini per il mese di agosto, rispettivamente presso il padre a Riccione e presso la madre a Bagnolo Cremasco, e veniva disposto che a settembre la madre facesse rientro a Riccione e che il padre si facesse carico delle spese per la sua abitazione fino a quando questa non avesse trovato lavoro e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Con istanza urgente del 12/09/2022 il Servizio Sociale riferiva dell'intenzione manifestata dalla di non fare rientro a Riccione e di restare con i figli a Bagnolo Cremasco. Con ordinanza CP_1 del 16/09/2022 il Giudice, dopo aver rilevato che la permanenza dei minori a Bagnolo Cremasco era stata autorizzata solo per l'estate, essendo gli stessi affidati al Servizio Sociale di Rimini e iscritti a scuola a Riccione, sollecitava le parti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Tribunale.
Con relazioni del 3 ottobre e 4 novembre 2022 il Servizio affidatario riferiva che la madre aveva deciso di restare a Bagnolo Cremasco e che i bambini avevano fatto rientro a Riccione. Chiedevano al Tribunale di valutare un cambio di collocazione dei minori presso il padre.
All'esito dell'udienza del 01/12/2022, il Giudice, sentiti i difensori delle parti, modificava come segue i provvedimenti temporanei e urgenti: “dispone la collocazione prevalente dei minori presso
l'abitazione del padre a Riccione;
la madre potrà venire a Riccione a vedere i figli liberamente, previo accordo e con la supervisione del Servizio Sociale, un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera i bambini si recheranno a Bagnolo Cremasco dalla madre e i trasferimenti saranno suddivisi a metà tra i genitori. Il Servizio Sociale curerà l'organizzazione delle visite presso la casa della madre, se necessario introducendole con gradualità; revoca il contributo al mantenimento della moglie e dei figli e al canone di locazione previsto a carico del
; dispone che la madre contribuisca al mantenimento dei figli col versamento del 50% Parte_1 delle spese straordinarie”.
La causa veniva istruita mediante le prove orali richieste dalle parti e l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale affidatario dei minori.
Con ricorso ex artt. 709 IV comma e 709 ter c.p.c. depositato il 22/09/2024, la difesa della resistente introduceva il subprocedimento 3428-6/2020, chiedendo la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti con previsione della collocazione dei minori con la madre a Bagnolo Cremasco invece che col padre a Riccione, oltre all'ammonimento di quest'ultimo e alla sua condanna al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione pecuniaria. RS Il subprocedimento si concludeva, previo ascolto del figlio minore e l'acquisizione di relazione del Servizio Sociale, con ordinanza del 17/12/2024, con cui il Giudice ammoniva il ricorrente ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. a: “
1- rispettare i tempi di permanenza dei figli presso la madre, come da calendario predisposto dal Servizio Sociale, accompagnandoli senza ritardo e comunicando per tempo eventuali imprevisti;
2- astenersi da qualunque comportamento denigratorio nei confronti della madre in presenza dei figli;
3- collaborare alla ripresa dei rapporti madre – figli, attenendosi alle prescrizioni del Servizio Sociale ed evitando condotte ostacolanti”, rigettando le restanti domande.
All'udienza del 19/12/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la separazione personale tra
[...]
e deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da Parte_1 Controparte_1 entrambi i coniugi.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, sia dal tenore degli atti difensivi, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
2. Occorre ora trattare delle domande di addebito della separazione avanzate reciprocamente dalle parti.
La resistente chiede che la separazione sia addebitata al marito, adducendo che la convivenza è divenuta intollerabile a causa del comportamento aggressivo e vessatorio di sfociato Parte_1 nel tempo in veri e propri maltrattamenti ai suoi danni. In particolare, la ricorrente espone che il rapporto con è stato caratterizzato, già da prima del matrimonio, da offese, minacce e Parte_1 violenze nei suoi confronti, da lei a lungo tollerate da un lato per paura di subire ripercussioni, dall'altro nella speranza che la situazione migliorasse, a fronte delle promesse di cambiamento da parte del marito. I maltrattamenti, tuttavia, erano proseguiti, spesso alla presenza dei figli, anche dopo il matrimonio nell'anno 2018, raggiungendo il loro apice nell'anno 2020.
La ha documentato di essersi rivolta a un centro antiviolenza a fine luglio 2020, di aver CP_1 subito un'aggressione da parte del marito il 19/10/2020, per la quale si è recata al pronto soccorso, di avere presentato denuncia – querela contro il marito in data 29/10/2020 e di avere infine abbandonato la casa familiare insieme ai figli.
Da tale denuncia - querela ha avuto origine un procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente, che, nelle more del presente giudizio, si è concluso in primo grado con sentenza di condanna con rito abbreviato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia (v. sentenza del GUP di Rimini n. 387/2023 depositata nel sub 3428-6/2020, non irrevocabile).
Il ricorrente per parte sua nega di essere mai stato violento con la moglie, denunciando la strumentalità della querela rispetto al giudizio di separazione e affermando di essersi sempre comportato come un padre e un marito premuroso e amorevole.
Egli in sede di memoria integrativa ha dato atto di avere a sua volta sporto denuncia querela contro la moglie e ha chiesto di addebitare la separazione alla resistente, la quale avrebbe determinato l'insorgere della crisi coniugale a causa dei comportamenti ostili tenuti nei confronti della figlia primogenita di nata da una sua precedente relazione, che erano sintomatici di un vero e Parte_1 proprio sentimento di odio nei confronti della ragazzina.
3. Così sintetizzate le domande delle parti, occorre premettere che, secondo il disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. la separazione è addebitabile a quello dei due coniugi che abbia causato la disgregazione del nucleo familiare, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Sulla parte che invoca la dichiarazione di addebito grava “l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ., sez. I,
05/08/2020, n. 16691; Cass. Civ., n. 3923/2018).
Tali comportamenti dovranno essere oggetto di valutazione nel merito e di bilanciamento con i comportamenti posti in essere durante la vita matrimoniale anche dal coniuge richiedente. Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza, “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione” (Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2018,
n. 6997). In particolare, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
4. Venendo al caso di specie, per valutare le domande di addebito proposte dalle parti devono essere prese in considerazione unicamente quelle condotte che integrano una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e che hanno assunto efficacia causale nell'insorgenza della crisi coniugale, con esclusione dei fatti, pur rilevanti in sede penale, commessi prima della celebrazione delle nozze, avvenuta il 13/10/2018.
Quanto alla domanda proposta dalla resistente, è agli atti la sentenza pronunciata in data
04/07/2023-21/09/2023 dal GUP del Tribunale di Rimini, con cui, all'esito del giudizio svolto con rito abbreviato, è stato giudicato responsabile del delitto di maltrattamenti in Parte_1 famiglia ai danni di commesso dal 2012 al mese di ottobre 2020, dunque per tutto Controparte_1
l'arco della relazione di coppia, compresi gli anni di matrimonio.
Dalla lettura degli atti si ricava che nel procedimento penale a carico di era stata Parte_1 dapprima richiesta l'archiviazione dal Pubblico Ministero, a causa della fortissima conflittualità esistente tra i coniugi, che li aveva spinti “a querelarsi più volte reciprocamente al punto da diventare entrambi assolutamente inattendibili”. In seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione, egli è stato mandato a giudizio e condannato, oltre ad essere stato giudicato a parte, con decreto penale di condanna, per il delitto di lesioni personali ex art. 582 c.p. commesso ai danni della moglie in data 19/10/2020.
In giurisprudenza costituisce principio pacifico che la sentenza di condanna emessa in sede penale, seppur non irrevocabile, può comunque essere utilizzata come elemento di prova in sede civile (v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10055 del 27/04/2010, secondo cui “Il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale, che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione”.
Le circostanze che hanno fondato la condanna di in sede penale hanno trovato Parte_1 riscontro, per quanto di interesse nel presente giudizio, nel referto di pronto soccorso del
20/10/2020 (doc. 4 fasc. , ove si legge che “viene in PS in seguito ad CP_1 Controparte_1 aggressione da parte del marito ( ). La pz riferisce di essere stata strattonata e Parte_1 poi spinta dal marito mentre cercava di addormentare i figli (…)” e che alla stessa è stato riscontrato “dolore alla digitopressione lungo il muscolo sternocleidomastoideo destro” con prognosi di tre giorni.
Le stesse circostanze esposte nella comparsa erano inoltre state riferite dalla resistente al Centro antiviolenza “Chiama chiAma” del distretto di Riccione a fine luglio 2020 (doc. 6 fasc. , CP_1 dunque ben prima della decisione di allontanarsi da casa con i figli, avvenuta il successivo 29 ottobre.
, per parte sua, si è limitato a negare che gli episodi al lui addebitati si siano verificati e Parte_1 ha descritto una situazione familiare quasi idilliaca, salvo poi fornire una versione del tutto diversa, RS accusando la moglie di maltrattamenti ai danni di sua figlia nata da una precedente relazione.
Alla luce di quanto sopra, appare credibile che la fine del matrimonio sia stata determinata dalle condotte denigratorie e talvolta violente tenute da nei confronti della moglie, Parte_1 quanto meno nel corso dell'ultimo anno di convivenza coniugale, che hanno spinto quest'ultima ad abbandonare improvvisamente la casa familiare.
Per contro, il ricorrente non ha dimostrato che la crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento ostile della moglie nei confronti della figlia RSona_6
Le condotte denunciate dal ricorrente, infatti, sono state confermate solo dalla madre di quest'ultimo, , la quale ha dichiarato che: “quando la bambina toccava i trucchi Controparte_2 la chiamava ladra…la ragazza si è lamentata che non cucinava per lei;
in quel momento non ero presente ma la bambina è venuta da me piangendo: Io abito al primo piano…sentivo sempre le stesse cose, che la bambina voleva andare via perché era trattata male Ne ha dette tante non so dire di preciso rispetto alla frase che mi viene letta…aveva paura della e mi diceva io non CP_1 sto bene mi chiama ladra e che rubo le cose e le metto nella valigia da portare via”.
La teste , amica della ha invece riferito che quest'ultima “…era molto Testimone_1 CP_1 attenta nei confronti della bambina, si preoccupava di acquistare nuovi abiti per lei, ci teneva in modo particolare ad andare a prenderla a scuola, lasciando gli altri a casa con la nonna e anche nei compiti si preoccupava di aiutarla nei compiti…mi è capitato che rinunciasse magari di uscire con me dicendo a pranzo “non posso venire perché voglio andare a prendere Tea con a Pt_1 Per scuola…mi è capitato di essere a giocare con i bambini e ricordo una volta o due c'era anche ed era sempre presa molto in considerazione”. Anche il fratello della resistente, RSona_7
RS ha confermato che era ben inserita nel contesto familiare, partecipando anche ad un pranzo di
Natale con la e i propri congiunti. CP_1
Ebbene, a fronte di versioni fornite dai testi assolutamente inconciliabili e quasi impossibili da mettere a confronto, non è stata raggiunta la prova che abbia maltrattato la prima Controparte_1 figlia del proprio marito, tra le altre cose accusandola di essere una ladra, un'orfanella e rifiutando di cucinare per lei o lavarle gli abiti.
In conclusione, pertanto, la separazione deve essere addebitata ad . Parte_1
RS RS 5. Quanto alle domande relative all'affido e alla collocazione dei figli e in precedenza sono stati sintetizzati gli avvenimenti che si sono susseguiti nel corso del giudizio, che hanno visto in più occasioni condurre i figli da Riccione, dove abitano e frequentano la scuola, a Controparte_1
Bagnolo Cremasco a casa della nonna materna, senza il consenso del padre e poi anche in contrasto con i provvedimenti assunti dal Tribunale, fino alla decisione della stessa di trasferirsi comunque in
Lombardia, cui è seguita la collocazione prevalente dei bambini con il padre nella ex casa familiare.
All'esito del giudizio le parti hanno confermato le domande portate avanti per tutto il corso del giudizio: il padre chiede che i figli rimangano a vivere con lui a Riccione perché è lì che vogliono stare;
la madre reitera la richiesta di collocazione dei bambini presso di sé a Bagnolo Cremasco, denunciando condotte alienanti e ostacolanti da parte dell'ex marito.
Occorre a questo punto dare conto delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa e svolta prima del trasferimento della madre a Bagnolo Cremasco. RSona_4
RS RS La CTU, descrivendo la condizione dei due bambini, ha osservato che: “ e si sono presentati fin da subito come due bambini stanchi, provati e desiderosi di una stabilità. Entrambi lamentano un notevole stress dovuto agli spostamenti (in particolare presso la casa della nonna materna a Bagnolo Cremasco) e chiedono con forza di rimanere a Riccione. Durante la visita RS domiciliare da me effettuata presso l'abitazione del padre, prendendomi da parte, mi ha ripetutamente pregato di non farli andare via da Riccione. Dai test grafico proiettivi somministrati loro, emergono ansie, insicurezze e difficoltà nel loro percorso di crescita, dovute ad una realtà per loro troppo pesante. La loro richiesta di rimanere a Riccione è motivata da un contesto che sentono accogliente, amorevole e percepiscono la forza delle loro amicizie;
hanno trovato un equilibrio anche nelle attività che svolgono (sport, catechismo, svaghi all'aperto) e ancor più importante la presenza di entrambi i genitori, che hanno dimostrato di comprendere e soddisfare, anche se in modi diversi, i bisogni e necessità dei figli. La condizione che crea sconforto ai bambini, è un ipotetico trasferimento a Bagnolo che, almeno per il momento, vivono come un luogo povero sia in ambito sociale (non avendo amicizie significative) sia familiare, poiché dovrebbero vivere con la nonna materna, che percepiscono come troppo rigida e poco permissiva. In merito all'ambito scolastico, i bambini si sono perfettamente integrati nella scuola paritaria Maestre Pie di Riccione, ove hanno frequentato fin qui le classi primarie (ad eccezione del periodo di trasferimento a
Bagnolo, ove hanno maturato circa tre mesi di assenza scolastica)”.
Quanto alla capacità genitoriale delle parti, la CTU ha rilevato che: “In riferimento alle esigenze primarie dei figli (cure, igieniche, alimentari sanitarie etc), entrambi i genitori sono attenti e si attivano in maniera che i bambini siano sempre in ordine e fanno in modo che nulla manchi loro.
Anche i contesti abitativi si presentano sufficientemente stimolanti e protettivi per favorire una crescita dignitosa dei bambini. I genitori ascoltano e comprendono i bisogni e gli stati emotivi dei figli, ponendo comunque delle regole circa i momenti ludici sia dentro che fuori casa;
vengono educati con consigli in merito alle norme del buon comportamento. Pertanto da un attento esame, dedotto da tutte le attività di cui sopra, si può accertare che le capacità genitoriali del sig.
e della sig.ra siano integre. Sebbene vi siano aspetti Parte_1 Controparte_1 inerenti il conflitto tra i genitori (vedi conclusioni pag. 33) su cui sarebbe necessario un supporto, non si evidenziano compromissioni in tal senso. I predetti risultano quindi genitori adeguati”, per poi concludere che “Altresì, in virtù del fatto che dalle risultanze è emerso che le capacità genitoriali dei signori e sono integre e che i relativi esiti Parte_1 Controparte_1 dei test non evidenziano problematiche tali da ipotizzare che gli stessi non siano in grado di RS RS esercitare anche la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e si propone che quest'ultimi, siano affidati nuovamente ai genitori…”.
In merito alla luogo di residenza e alla collocazione dei minori, la CTU ha concluso come segue: RS RS
“In base all'attuale stato psicologico di e (come descritto nel paragrafo a loro dedicato) ed in funzione del loro benessere psico-fisico, non è possibile al momento pensare ad un loro trasferimento in una zona diversa da Riccione. Qui, dal 2017, anno in cui si è trasferita la famiglia, hanno iniziato il loro percorso sociale (età scolare) coltivando le loro prime vere amicizie. Ma pensando all'imminente futuro, è proprio nella preadolescenza (11-14 anni) che la costruzione del pensiero e della socializzazione riveste un nodo cruciale sullo sviluppo dei ragazzi. Staccarli dal loro contesto consolidato, potrebbe rendere i bambini più vulnerabili e spingerli a comportamenti instabili. Un trasferimento, comunque non voluto dagli stessi, prevede un dispendio energetico sia dal punto vista fisico sia da quello emotivo, che ad oggi i bambini non sono in grado di affrontare né garantire. Il luogo di residenza ideale per VA e NO dunque, è sicuramente Riccione. Per quanto sopra esposto, si possono quindi delineare due opzioni: 1) se la sig.ra deciderà di CP_1 fermarsi qui, i genitori potranno portare avanti “insieme” il percorso educativo della prole fin qui ideato, mantenendo inalterate le condizioni fin ora messe a punto, ovvero la collocazione dei minori presso la madre e le visite/rientri programmati degli stessi presso il padre come da calendario. 2) Per contro, se la madre deciderà di tornare a Bagnolo Cremasco, sarà doveroso che il collocamento dei figli venga spostato al domicilio di mantenendo un Parte_1 calendario programmato di visite presso la madre, che ovviamente dovrà essere ideato ex novo.
(…) La prima opzione consigliata, dovrebbe mantenersi per almeno un anno, trascorso il quale previa una nuova valutazione dei Servizi Sociali, sarebbe ipotizzabile riesaminare la possibilità o meno di un trasferimento a Bagnolo Cremasco dei bambini con la madre”.
6. Ebbene, quanto all'affido dei figli, il Collegio ritiene che la attuale situazione di affido al
Servizio Sociale rappresenti l'unica soluzione in grado di tutelare l'interesse dei minori, posto che entrambi i genitori, pur singolarmente adeguati e in grado di soddisfare i bisogni primari della prole, RS RS si sono rivelati del tutto incapaci di condividere le decisioni che riguardano e così rendendo impraticabile il regime di affido condiviso suggerito dalla CTU.
A sostegno di tale decisione è sufficiente la lettura degli atti di causa e, in particolare, delle numerose relazioni e istanze urgenti depositate dal Servizio Sociale affidatario, da cui emerge la assoluta incapacità di condividere le decisioni concernenti la vita quotidiana dei bambini, come per esempio l'organizzazione dei periodi da trascorrere con ciascuno dei genitori durante le vacanze scolastiche. RS Emblematico a questo proposito è l'episodio verificatosi in occasione della cresima di a maggio 2024, per cui la madre ha revocato il consenso all'ultimo momento, impedendo al figlio di ricevere il sacramento insieme ai compagni di catechismo, ciò in quanto, a suo dire, già l'anno RS prima, in occasione della prima comunione di il marito le aveva impedito di trascorrere del tempo con i bambini. (v. istanza urgente depositata dal Servizio Sociale in data 10/05/2024).
Dalla lettura dell'istanza del Servizio e delle comunicazione e-mail ad essa allegata emerge chiaramente che i genitori non sono stati in grado di vivere un momento di serenità insieme ai figli RS nemmeno in occasioni speciali come, appunto, la cresima di NO o la prima comunione di e che il conflitto è stato portato avanti anche a discapito dell'interesse dei bambini, che era sicuramente quello di trascorrere una giornata di festa in famiglia.
Una volta escluso l'affido condiviso, deve essere considerato contrario all'interesse dei figli anche l'affido esclusivo all'uno o all'altro genitore, posto che entrambi hanno dimostrato carenze nell'esercizio della responsabilità genitoriale e non sembrano rendersi conto appieno della situazione di disagio in cui versano i bambini.
Dalle relazioni del Servizio Sociale emerge che “la situazione del nucleo familiare non ha subito modifiche nel corso del tempo;
anzi, la mancanza di comunicazione fra i genitori contribuisce a mantenere in stallo la vita dei figli, ai quali viene negata la speranza di un possibile cambiamento, di una prospettiva futura salvifica. Anche il Servizio scrivente si trova in difficoltà a sopperire a tale mancanza di comunicazione ed ogni tentativo da parte delle scriventi volto a trovare una mediazione viene letto da entrambi i genitori come un'alleanza del Servizio con l'una o l'altra figura genitoriale. Il clima familiare continua ad essere caratterizzato da confusione, rabbia, ostilità sempre più crescenti, elementi questi che rinvigoriscono la conflittualità insita nella separazione genitoriale, coinvolgendo direttamente i minori in relazioni disfunzionali con entrambi
i genitori, idealizzando il padre da una parte e svalutando la madre dall'altra, creando un ambiente familiare non sicuro e imprevedibile” (v. relazione della psicologa che ha seguito i minori depositata il 16/10/2024).
Dalla relazione depositata il 16/10/2024 emerge che i figli si sono allontanati completamente dalla figura materna e non la vogliono frequentare, in particolare: “Durante il colloquio i bambini hanno esternato le seguenti affermazioni riferendosi alla propria madre “Lei mi stupisce sempre di più ma nel peggio…ogni volta che andiamo da Lei ci urla, ci tratta male, da genitore non deve comportarsi così”… “Lei sta facendo delle cose che non sono da madre ma da pazza da una che non sta bene mentalmente” … “non ci vogliamo andare da Lei perché è tempo sprecato e ci tratta male…siamo RS stanchi di questo sbattimento di viaggi…questi viaggi dovrebbero finire”. ha riferito che desidera stare con il padre perché “con lui abbiamo un bel legame…facciamo cose insieme” e che dalla madre vorrebbe andare qualche volta, anche una volta al mese, ma liberamente senza avere il RS vincolo delle date imposte e senza costrizioni. è intervenuta ed ha comunicato che non vuole andare dalla madre perché spreca sette ore nel viaggio;
inoltre le urla contro e la tratta male. La minore ha precisato: “io la mamma me la sono dimenticata, pure se si butta giù da un ponte non mi interessa anzi ne sarei pure contenta almeno non la vedo più…basta mi ha rotto e mi ha RS scocciato…io dalla mamma non ci voglio più andare, basta! …” (…) ha aggiunto che da luglio RS RS u.s. non chiama più la mamma “mamma” ma “demone”. Alle parole di il fratello si è conformato ad associato, ha puntualizzato che anche per lui va bene non incontrare la madre (…) I minori hanno aggiunto che non vogliono sentire la madre nemmeno per telefono (…) e non vogliono vederla nemmeno se si dovesse recare a Riccione…”.
Ebbene, in tale grave contesto, deve ribadirsi, in relazione al comportamento del padre, quanto già affermato nell'ordinanza conclusiva del subprocedimento 3428-6/2020, con cui è stato Parte_1 ammonito dal Giudice Istruttore ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c.: “Dalla relazione depositata dal
Servizio Sociale in data 16/10/2024 nel procedimento principale emerge, tra le altre cose, che
ha un atteggiamento fortemente critico e svalutante nei confronti della figura materna, Parte_1 anche alla presenza dei figli e degli operatori del Servizio, non cerca di correggere l'immagine negativa che i figli si stanno costruendo della madre, né interviene per cercare di interrompere i comportamenti provocatori e irrispettosi dei minori contro la madre. Tale attitudine paterna – si legge nella relazione del Servizio – “è ad oggi il principale fattore di pregiudizio che ostacola RS maggiormente la ricostruzione del rapporto tra madre e figli”. Dagli atti emerge, inoltre, che e RS vengono sistematicamente coinvolti dal padre nel conflitto con la madre, come dimostrato dal fatto che essi sono a conoscenza del contenuto delle relazioni del Servizio e dell'andamento del RS giudizio di separazione tra i genitori (v. pag. 6 della relazione per quanto riguarda che ha riferito a uno dei suoi professori “di essere preoccupato per l'udienza del 23/10 p.v.” e a pag. 7 RS della relazione del Servizio per quanto riguarda . Ebbene, se questi atteggiamenti sono stati riscontrati direttamente dal Servizio Sociale nel corso della loro attività, appare del tutto verosimile che essi vengano reiterati dal padre nella vita quotidiana dei minori e che siano tali da ostacolare in maniera significativa la ripresa dei loro rapporti con la madre. Alla luce di tali gravi comportamenti, non può limitarsi ad affermare che sono i figli a non voler vedere e Parte_1 sentire la madre, né può giustificare il mancato rispetto degli orari nei giorni in cui accompagna i minori da lei con difficoltà logistiche (la lunghezza degli spostamenti, il traffico, gli impegni suoi e dei figli)”.
Quanto alla madre, dall'osservazione svolta dalla CTU e dai Servizi Sociali non è mai emerso che ella abbia atteggiamenti maltrattanti nei confronti dei figli, come pure da questi riferito agli RS assistenti sociali, alla psicologa e infine anche al Giudice in sede di ascolto di (dal verbale del
13/11/2024: “La cosa fondamentale è che il mio desidero è stare con mio padre qui a Riccione, mi son fatto una vita, ho gli amici, non voglio andare da mamma perché ogni volta siamo costretti a stare chiusi in casa, là non c'è niente, ci trattano sempre male sia a me che mia sorella, non vorrei stare là. Vorresti vivere qui a Riccione. E la mamma non la vorresti vedere? No, più che altro perché ogni volta che sto con lei anche precedentemente ci ha sempre maltrattato sia verbalmente che con le mani e a me questo non mi piace poi con la mamma non abbiamo proprio voglia di stare, come sta succedendo adesso, noi non vogliamo sentirla, siamo sempre rinchiusi in casa, ed anche quando stiamo là, lei non approfitta mai del tempo che stiamo là, ci tratta anche peggio.
Principalmente insulta mio padre e la famiglia, magari capita che noi rispondiamo e lei ci dice sempre parolacce e bestemmie, quando la facciamo arrabbiare ci picchia”).
tuttavia, a sua volta si è dimostrata poco collaborativa nei confronti del Servizio Controparte_1
Sociale, ha respinto qualunque soluzione diversa dal trasferimento dei figli a Bagnolo Cremasco, ignorando i sentimenti dei bambini al riguardo, e soprattutto rifiuta di recarsi a Riccione per frequentare i figli, così inevitabilmente contribuendo alla attuale situazione di distacco. Come osservato dalla psicologa del Servizio Sociale, “La tendenza della sig.ra a voler mantenere CP_1 separati i due contesti di vita, quello di Bagnolo e di Riccione, e rifiutarsi di svolgere gli incontri anche nel territorio di residenza dei minori, rappresenta ad oggi il fattore di rischio che impatta negativamente sulla possibilità, per la madre, di trovare ed aprire uno spiraglio che possa inserire nuovi elementi per attivare un cambiamento nel percorso terapeutico dei bambini e, di conseguenze, nel loro rapporto. Tale perseveranza nel non voler svolgere gli incontri con i figli anche a Riccione, esito di un perdurante funzionamento post-traumatico nella signora e che di fatto la porta ad auto-escludersi, potrebbe essere letto dai bambini stessi come una prova del disinteresse che la madre mostra verso i loro bisogni e le loro fatiche legate agli spostamenti. RS RS Come riferito anche dai minori stessi, tale atteggiamento materno rinnova in ed in
l'immagine di una mamma che pensa a sé, che pensa a mettere al sicuro se stessa, che non fa un passo verso di loro e che pretende che siano loro a doverle andare incontro” (v. relazione del
16/10/2024).
In proposito, non si ignora che la andando via di casa nell'ottobre 2020, ha lasciato un CP_1 contesto familiare per lei oppressivo, per cui può essere considerata giustificata la scelta di rifugiarsi provvisoriamente con i figli a casa della propria madre a Bagnolo Cremasco, in modo da far cessare una convivenza divenuta ormai intollerabile. Altrettanto non può affermarsi, tuttavia, per i successivi trasferimenti non autorizzati dei minori da Riccione a Bagnolo Cremasco, attuati senza tenere conto, ancor prima che dei provvedimenti del Tribunale, dei bisogni dei figli, che sono rimasti destabilizzati dall'allontanamento improvviso dal loro contesto di vita (la casa, il padre, la scuola, gli amici). RS RS 7. Così ricostruita la situazione, deve stabilirsi che ed continueranno ad essere affidati al
Servizio Sociale di Rimini, che li manterrà collocati presso l'abitazione del padre a Riccione.
Quanto alla residenza dei bambini, infatti, deve essere tuttora considerato pregiudizievole, come già ritenuto dalla CTU, un loro allontanamento dall'attuale contesto di vita a Riccione, prospettiva rispetto alla quale essi appaiono terrorizzati.
Visto il perdurante contrasto genitoriale, al Servizio è demandata l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, quali quelle in materia scolastica, sanitaria e sportiva, in caso di disaccordo dei genitori e previo ascolto dei minori.
Dalla collocazione prevalente dei figli presso il padre consegue l'assegnazione a quest'ultimo della casa familiare.
Quanto ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, deve prevedersi che la madre potrà recarsi a Riccione a vedere i figli liberamente, previo accordo e con la supervisione del Servizio
Sociale. Un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, i bambini si recheranno a Bagnolo Cremasco dalla madre e i trasferimenti saranno suddivisi a metà tra i genitori. La madre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i figli per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per un periodo di due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordare con la mediazione del Servizio Sociale. Il Servizio, in ogni caso, potrà modificare il calendario tenendo conto delle esigenze di genitori e figli.
Il Servizio proseguirà negli interventi già avviati a favore dei minori e attiverà ogni percorso ritenuto utile per la ripresa dei rapporti madre – figli.
Il Servizio, infine, relazionerà al Giudice Tutelare con frequenza semestrale sulla situazione dei minori, salvo urgenze da segnalare immediatamente.
8. Quanto alle questioni economiche, occorre sinteticamente ricostruire le rispettive condizioni delle parti.
Il ricorrente lavora come informatore medico, dichiarando, negli ultimi tre anni, redditi netti di circa
€ 22.974 nel 2023, € 19.499 nel 2022 ed € 11.174 nel 2021 (v. ultime dichiarazioni dei redditi in RS RS atti). Egli vive con i figli e nella ex casa familiare a Riccione, per cui versa un canone mensile di € 1.400, ed è onerato anche del contributo al mantenimento di un'altra figlia.
La resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di essere al momento disoccupata, per gli ultimi tre anni ha prodotto dichiarazioni dei redditi di € 13.873 per il 2023, €
3.838 nel 2022 ed € 6.149 per il 2021 (ultime dichiarazioni dei redditi in atti). Ella vive nell'abitazione della propria madre a Bagnolo Cremasco.
Così ricostruite le situazioni economico-patrimoniali della parti, il Collegio ritiene che meritino conferma i provvedimenti assunti in corso di causa all'esito dell'udienza del 01/12/2022. In particolare, tenuto conto dei redditi maggiori percepiti da , che hanno sofferto una Parte_1 riduzione solo temporanea negli anni dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché delle spese di viaggio che la dovrà sostenere per frequentare i figli anche presso il loro luogo di residenza, CP_1 deve stabilirsi che ella contribuisca al mantenimento dei minori con il versamento del 50% delle spese straordinarie, che saranno regolate, salvo diverso accordo, dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Bologna. Per il resto, il mantenimento dei figli sarà sostenuto direttamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza.
9. Quanto alla richiesta della resistente di riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore, il Collegio osserva che ella, pur rimasta disoccupata in seguito alla scadenza del contratto in data 20/10/2024, è giovane e sicuramente dotata di capacità lavorativa. Deve, pertanto, ritenersi che verosimilmente potrà trovare un altro lavoro che le garantisca redditi almeno analoghi a quelli percepiti nel corso del 2023.
Tenuto contro, inoltre, che la attualmente non sostiene spese di alloggio, vivendo presso CP_1
l'abitazione della propria madre, e che le spese di mantenimento dei figli sono sostenute in via del tutto maggioritaria dal padre, deve ritenersi che ella sia in grado di procurarsi redditi adeguati al proprio mantenimento. La domanda, pertanto, non può essere accolta.
10. Le spese di lite, anche dei subprocedimenti svolti in corso di causa, devono essere compensate alla luce dell'esito del giudizio. Le spese di CTU, già liquidate, devono essere poste a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
VITERBO (VT) il 28/04/1965, e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a RICCIONE in data 13/10/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune, anno 2018, n. 26, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RICCIONE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Addebita la separazione ad;
Parte_1
- Affida i figli minori al Servizio Sociale di Rimini, che li manterranno collocati presso l'abitazione del padre a Riccione;
- Assegna la casa familiare, sita a Riccione in Viale Dante Alighieri 172, ad
[...]
; Parte_1
- Dispone che la madre possa vedere i figli secondo il calendario riportato in motivazione al punto 7;
- Incarica il Servizio Sociale secondo quanto indicato in motivazione, con richiesta di relazione al Giudice Tutelare con frequenza semestrale;
- Dispone che la madre contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento del 50% delle spese straordinarie, regolate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
- Rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla resistente;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU, già liquidate, a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna e in solido verso la CTU.
Dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede e al Servizio Sociale di
Rimini – Area tutela minori.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi