Art. 5.
L'erogazione anticipata di cui all'articolo 2 e' concessa con decreto del Ministro della marina mercantile.
Gli estremi del decreto di concessione sono annotati nelle matricole o nei registri, di cui all'articolo 146 o 234 del codice della navigazione , ove sono iscritte le unita' in relazione alle quali e' stato emanato il provvedimento.
La perdita del diritto al contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni e integrazioni, ed alla legge 10 giugno 1982, n. 361 , con esclusione del caso di perdita del contributo stesso per fatti derivanti da forza maggiore, intervenuti entro due anni dalla data del provvedimento di concessione dell'erogazione anticipata di cui all'articolo 2, comporta l'obbligo di restituzione della somma percepita, aumentata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento con il quale si richiede la restituzione.
Nel caso di nuove costruzioni il termine di due anni di cui al comma precedente e' elevato a quattro.
L'erogazione anticipata di cui all'articolo 2 e' concessa con decreto del Ministro della marina mercantile.
Gli estremi del decreto di concessione sono annotati nelle matricole o nei registri, di cui all'articolo 146 o 234 del codice della navigazione , ove sono iscritte le unita' in relazione alle quali e' stato emanato il provvedimento.
La perdita del diritto al contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni e integrazioni, ed alla legge 10 giugno 1982, n. 361 , con esclusione del caso di perdita del contributo stesso per fatti derivanti da forza maggiore, intervenuti entro due anni dalla data del provvedimento di concessione dell'erogazione anticipata di cui all'articolo 2, comporta l'obbligo di restituzione della somma percepita, aumentata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento con il quale si richiede la restituzione.
Nel caso di nuove costruzioni il termine di due anni di cui al comma precedente e' elevato a quattro.