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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9077 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16670/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa AM ON Presidente rel
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16670/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del liquidatore ONroparte_1 P.IVA_1 dott. con il patrocinio degli avvocati TEO QUARZO (C.F. ONroparte_2 CodiceFiscale_1
– PEC: e MA OL (C.F. – Email_1 C.F._2
PEC , elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI Email_2
MODRONE, 18 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. QUARZO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati ONroparte_3 C.F._3
AN SA (C.F. – PEC e C.F._3 Email_3
TE TU (C.F. - PEC , C.F._4 Email_4
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in VIA VICTOR HUGO, 4 20123 MILANO, presso lo studio dell'avv.
SA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE ONroparte_1
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, domanda o istanza disattesa:
A) nel merito, accertare e dichiarare che il compenso ed il rimborso spese richiesti dal Sig. CP_3 quale ex amministratore di non sono dovuti per effetto del mancato avveramento della CP_1 condizione cui è stata condizionata la rinuncia al proprio credito, ovvero, in via gradata, in ogni caso accertare il grave inadempimento ex artt. 1218, 2086, 2381, 2475, 2476, c.c. nonché ex art. 15 dello
Statuto del Sig. e per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richiesta dal Sig. CP_3 non sono dovute ex art. 1460 c.c.; in ogni caso, accertare la non debenza del compenso per i CP_3 mesi di ottobre e novembre 2022 giuste le dimissioni del Sig. del 27.09.2022; CP_3
B) - sempre nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. ex artt. 1218, CP_3
ONr 2086, 2381, 2475, 2476, c.c. ai propri doveri in qualità di amministratore unico di dotato di poteri ONr e deleghe, nonché allo Statuto di , e per l'effetto accertare e dichiarare la mancanza di sinallagmaticità rispetto ai compensi e rimborsi corrisposti al predetto per un totale di euro 165.813,00 oltre IVA, e conseguentemente condannare il Sig. alla ripetizione ex art. 2033 c.c. della CP_3 predetta somma in favore di oltre interessi dal pagamento ONroparte_1 alla domanda e dalla domanda sino al soddisfo ex art. 1284, co. IV, c.c.;
C) - sempre nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. ex artt. 1218, CP_3
2086, 2381, 2475, 2476, c.c., nonché all'art. 15 dello Statuto, ai propri doveri in qualità di ONr amministratore unico di dotato di poteri e deleghe, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno cagionato da ritardata messa in liquidazione della per euro 1.070.407,00, ONroparte_1 oltre interessi e rivalutazione, in ogni caso ex art. 1284, IV co., c.c. dalla domanda;
ovvero alternativamente, condannarlo alla somma ritenuta dovuta, maggiore o minore pagina 2 di 16 Con vittoria di spese e compensi”
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'OPPOSTO ONroparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, per i motivi di cui agli atti di causa, disattesa ogni avversa deduzione e/o eccezione nel merito:
- in via principale: rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate, anche parzialmente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto R.G. 44084/2021 del Tribunale di Milano;
- in via ulteriormente principale: respingere la domanda riconvenzionale formulata da
[...]
; ONroparte_1
- in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle tesi dell'odierna convenuta, rideterminare gli importi dovuti al dott. per le attività prestata quale CP_3 amministratore di e, per l'effetto, condannare ONroparte_1 ONroparte_1
come identificata in atti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
[...] in favore del convenuto opposto degli importi ritenuti di giustizia, come risultanti all'esito del presente procedimento;
in via istruttoria: chiede di essere ammessa a provare, per interpello e testi, le circostanze sopra rappresentate;
con riserva di migliore allegazione dei capitoli di prova e di indicare i testi;
con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e replicare, nonché con riserva di chiedere CTU contabile e fiscale sui bilanci di al 31/12/2020 e 31/12/2021 e ONroparte_1 con riserva di chiedere all'ill.mo Giudice adito di emettere ordinanza ex art. 210 c.p.c.
Con vittoria di spese e onorari di causa, da liquidarsi ai sensi del novellato art. 4, comma 1 bis del D.M.
n. 55/2014
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In accoglimento del ricorso avanzato da in data 26.01.2023, il Tribunale di Parte_1
Milano, sez. xv. in data 09.03.2023 ha emesso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n.
4422/2023 (cfr. docc. B, C, Opposto) col quale ingiungeva a di ONroparte_1 pagare al ricorrente, ex amministratore unico dell'Opponente, la somma di euro 114.000,00 (1). Il 1 aveva chiesto, nel suo ricorso, la condanna al versamento della somma di euro 114.324,36 (di cui euro ONroparte_3 91.550,00 a titolo di compensi dovuti e non versati, ed euro 22.824,36 per spese sostenute e non rimborsate negli anni 2021 e 2022) pagina 3 di 16 decreto è stato ritualmente notificato alla Società unitamente al pedissequo ricorso via pec in data
09.03.2023.
In data 18 aprile 2023 (d'ora in avanti anche “l'Opponente”, ONroparte_1
“l'Attrice” o “la Società”), con sede a Rimini (RN), Via Sassonia 30, ha notificato a CP_3 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4422/2023 col quale ha chiesto al
[...]
Tribunale di revocare il decreto in parola, nonché in via riconvenzionale, di condannare l'Opposto alla restituzione delle somme ricevute a titolo di compenso per l'attività di A.U. (pari a euro a 165.813,00 oltre iva) e a versare la somma di euro 1.070.407,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) a titolo di risarcimento per il danno arrecato alla Società in qualità di amministratore per ritardata messa in liquidazione. In particolare l'Opponente ha dedotto che:
• era stata costituita in data 04.12.2019 (cfr. doc. 10, Opposto) su iniziativa di CP_1
Società Cooperativa Promozione Alberghiera (d'ora in avanti anche, “PA”) con l'intento di reinvestire le risorse dell'allora Socio unico (2) nella commercializzazione e rivendita di prodotti para-farmaceutici (cfr. pp 8-9, atto di citazione) (3). In data 19.05.2020 il sig.
manager di vaglia, già consulente della società, è succeduto a nella CP_3 Parte_2 carica di A.U. (4), col compito di raggiungere rapidamente il break even point e aumentare progressivamente i ricavi nel triennio 2021-2023 (cfr. pp. 17-19, atto di citazione) (5);
• a differenza di quanto pronosticato, e nonostante gli ingenti investimenti nell'attività effettuati da Promozione Alberghiera tramite la controllata AD GR RL, l'andamento della società non era risultato all'altezza delle aspettative. Infatti, dopo aver chiuso in perdita il primo esercizio 2020, anche il 2021, caratterizzato da evidenti difficoltà, con ricavi costantemente al di sotto di quelli ipotizzati dal ceo, si è chiuso in perdita (6). Infine nel 2022, dopo le dimissioni dell'amministratore unico a settembre 2022 (7), la società è stata posta in liquidazione (8); • le ragioni di credito addotte dall'Opposto dovevano considerarsi infondate. Infatti
[...] non poteva risultare creditore della somma di 114.000,00 euro a titolo di compensi CP_3 non percepiti e di rimborso spese (9) per il periodo gennaio-novembre 2022, avendo espressamente rinunciato al 50% degli emolumenti e al rimborso delle spese documentate, come risulta dalla mail inviata il 17 gennaio 2022 al Presidente del Cda e membro del comitato esecutivo di Promozione Alberghiera, (cfr. doc. 4, Opposto); Persona_1
• il manager era responsabile, inoltre, per l'aggravamento del dissesto conseguente ad una non tempestiva messa in liquidazione. infatti, avrebbe indotto il Socio Unico a fare CP_3 affidamento su prospettive di crescita e utili che non si sono realizzati, determinando un danno economico pari a euro 1.070.407,00;
• infine l'Opposto avrebbe dovuto restituire ex art. 2033 c.c., la somma di euro 165.813,00 percepita a titolo di compenso (e rimborso spese) per l'attività di amministratore nel periodo maggio 2020-novembre 2022, in considerazione del “totale e negletto svolgimento dei suoi compiti” (cfr. p. 46, atto di citazione).
costituitosi con comparsa di risposta del 20.10.2023 in vista della prima udienza del ONroparte_3
24.10.2023, ha chiesto che venisse confermato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.
4422/2023 concedendo la provvisoria esecuzione. In particolare l'Opposto ha dedotto che: ONr
• relativamente all'azione di risarcimento danni per violazione del diritto di informazione, doveva considerarsi sfornita di legittimazione attiva, spettando questa al Socio unico,
Promozione Alberghiera, titolare del diritto a ricevere una corretta informazione sull'andamento della controllata (cfr. p. 4, comparsa di risposta);
• non aveva rinunciato in via definitiva a parte del compenso e al rimborso spese, ma solo in via temporanea e sospensivamente condizionata alla ripresa del mercato farmaceutico. Nel caso in cui si ritenesse la rinuncia condizionata al miglioramento della situazione finanziaria della società (e non a quella del mercato farmaceutico), la condizione doveva considerarsi avverata in applicazione della finzione prevista dall'art. 1359 c.c., essendo diventata “successivamente impossibile” per fatto del terzo, il Comitato di Promozione Alberghiera, che nella sostanza aveva commissariato il ceo, concedendogli “un margine di azione estremamente ridotto o pressoché nullo” impedendogli di incidere sulla ripresa della Società (cfr. p. 7, comparsa di risposta); • a prova del credito vantato per prestazioni professionali (10) e per il rimborso delle spese documentate aveva prodotto le fatture emesse (cfr. docc. da 3(a) a 3 (l), Opposto) (11), nonché le note di credito a storno del dovuto a seguito della riduzione concordata del compenso (cfr. docc. da 7(a) a 7(h), Opposto), offrendo anche le ricevute relative alle spese sostenute (docc. da 12(a) a 12(f) e da 13(a) a 13(v));
• non era responsabile delle condotte a lui attribuite dalla società. Dal punto di vista gestionale egli aveva dovuto affrontare una situazione non facile, caratterizzata da: (i) scoppio della pandemia al momento del lancio dell'azienda con conseguenze esiziali sull'attività di promozione degli informatori medico-scientifici presso i centri ospedalieri;
(ii) onere di pagamento degli interessi passivi nei confronti della consociata AD GR per il contratto di finanziamento voluto dal precedente amministratore;
(iii) scarso potere gestionale all'interno dell'azienda, etero-diretta dal comitato esecutivo di Promozione Alberghiera, che aveva mantenuto le deleghe più importanti;
(iv) clausole del contratto con la società fornitrice PR, ONr negoziate dal comitato esecutivo, assai sfavorevoli per;
• doveva escludersi in via assoluta la tesi della carezza informativa sull'andamento economico di ONr
perché: CP_
➢ i bilanci erano stati redatti seguendo le indicazioni di (precedente e Pt_2 membro del c.e. di Promozione Alberghiera), (Presidente del CdA di PA) e Per_1
(anche lui membro del c.e. di PA) (cfr. p. 17, comparsa di risposta); CP_2
➢ i risultati dell'andamento della società erano stati presentati mensilmente dall'amministratore al Comitato Esecutivo di PA, ed erano stati oggetto di verifica preventiva da parte di , e Per_1 Pt_2 CP_2
In data 24.10.2023 si è svolta l'udienza di prima trattazione all'esito della quale il G.I. ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività avanzata dall'Opposto e assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie intermedie. ONr Nelle more del processo, in data 05.04.2024, l'Assemblea dei soci di ha autorizzato con delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore, odierno Opposto,
[...]
(cfr. verbale assembleare, nota di deposito 30.04.24, Opponente). CP_3
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, cpc, il giudice istruttore con provvedimento del 10 settembre 2024 ha rigettato le istanze istruttorie dedotte dalle parti rinviando la causa all'udienza del 18 febbraio 2025. A questa data, precisate le conclusioni in epigrafe riportate il
GI ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimettendo la causa in decisione dinanzi al Collegio.
***
Sulla domanda di di cui al ricorso monitorio ONroparte_3
L'odierna vicenda concerne l'opposizione promossa da al decreto ONroparte_1 ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 4422/2023 e la contestuale azione di responsabilità avanzata dalla società nei confronti dell'ex amministratore e azione di condanna dell'opposto a restituire i compensi già percepiti per la carica di amministratore di ONroparte_1
Con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento della somma di euro ONroparte_3
114.000 a titolo di compensi residui per la carica di amministratore unico di in ONroparte_1 relazione al periodo da gennaio 2022 a novembre 2022 e di rimborso spese sostenute. ONroparte_3 ha ricoperto la carica di amministratore unico di ora in liq. dal
[...] ONroparte_1
19/5/2020 al 17/11/2022 quando ha cessato la carica per dimissioni comunicate il 27.9.2022 cui ha fatto seguito la sua sostituzione a novembre 2022.
La società è stata posta in liquidazione il 29.11.2022.
Nel ricorso monitorio l'ex amministratore ha fatto presente che l'assemblea della società il CP_3
2.2.2021 (doc. 2 opposto) gli aveva riconosciuto un compenso annuo di euro 120.000 da corrispondere in rate mensili oltre al rimborso spese documentate, di aver acconsentito a ridurre temporaneamente da gennaio 2022 gli emolumenti rispetto a quanto pattuito al fine di consentire ad di ONroparte_1 ridurre l'esborso finanziario nell'esercizio 2022 in ragione della situazione di perdite in cui versava;
che, però, trattandosi di sospensione temporanea, non definitiva del credito a titolo di compenso (cfr. p.
4, comparsa conclusionale), a seguito della cessazione del mandato per dimissioni (doc. 17, Opposto), il credito era divenuto nuovamente esigibile e, in coerenza con questo assunto, ne aveva richiesto il pagamento con mail del 14.11.2022 cui la società non aveva dato riscontro. pagina 7 di 16 La società, invece, con l'opposizione al DI, ha eccepito (prima parte delle conclusioni sub A) dell'opponente) la rinuncia dell'amministratore a parte del suo compenso, inizialmente riducendolo della metà e poi di una ulteriore metà, condizionandone la riespansione alla ripresa economica della società che non vi è mai stata, concludendo per la non debenza delle somme richieste e oggetto di ingiunzione.
Ritiene il Collegio che l'opposizione al DI essa sia fondata e vada accolta.
Il testo della mail del 17 gennaio '22 (doc. 4 opposto) - con la quale aveva disposto, almeno CP_3 parzialmente, del suo diritto agli emolumenti e al rimborso spese per facilitare il raggiungimento dell'equilibrio economico della società farmaceutica - appare chiaro nel suo tenore e di significato diverso da quello sostenuto in causa dall'ex amministratore. Egli scriveva, verbatim: “Questa mia per comunicarVi che a far data da Gennaio 2022, data la persistente situazione di incertezza del mercato farmaceutico, ho preso la decisione di diminuire del 50% i miei emolumenti e, contestualmente di rinunciare al rimborso delle spese documentate, sostenute nell'esercizio del mio ruolo di AU, prima di dover mettere in atto altri interventi”. poi precisava, nella stessa mail, che non appena la CP_3 situazione lo avesse consentito, sarebbero tornati in vigore gli accordi precedenti, senza fare, tuttavia, ulteriori precisazioni in merito, limitandosi a sottolineare la natura temporanea della misura.
Il manager ribadiva la propria volontà abdicativa nella mail inviata a distanza di qualche mese, nell'agosto dello stesso anno, a (Presidente del CdA di PA), e (doc. 5, Per_1 Pt_2 CP_2
Opposto), con la quale disponeva di un'ulteriore riduzione del 50% e precisava che la decurtazione era
“temporanea, a tempo indeterminato, da adottare fino alla risoluzione della situazione di difficoltà”.
Di nuovo, anche in questa comunicazione, non dettagliava i termini della misura, né CP_3 utilizzava formule o clausole di stile su un meccanismo di “congelamento” degli emolumenti non ONr versati, da rifondere al momento della ripresa finanziaria di .
Sostiene l'opposto di aver rinunciato non al diritto a percepire il suo compenso, ma solo a conseguirne il pagamento fintanto che la società si fosse trovata nella situazione di difficoltà in cui a quel tempo versava.
Sostiene l'opponente che l'amministratore, invece, avrebbe rinunciato a parte del suo compenso fino a che la società si fosse trovata nella situazione di difficoltà economica superata la quale il compenso sarebbe ritornato della misura riconosciuta dall'assemblea di febbraio 2021, senza però diritto al recupero di quanto rinunciato durante il periodo di difficoltà finanziaria.
pagina 8 di 16 Ritiene il Collegio che, anche a convenire con l'interpretazione offerta dall'opposto delle due dichiarazioni unilaterali di rinuncia del diritto di gennaio e agosto 2022 (docc 4 e 5 opposto), in tal senso parrebbe deporre lo scambio di mail tra e il commercialista (doc. 6 opposto), CP_3 CP_2 il credito non può essere riconosciuto posto che l'amministratore, dimettendosi dalla carica in un momento in cui la situazione di difficoltà della società non era affatto risolta, ha cristallizzato la sua rinuncia rendendola definitiva. Per altro, l'evento del miglioramento della situazione economico/finanziaria non si è verificato perché la società sempre a novembre 2022 è stata posta in liquidazione rendendo evidente che il suo indebitamento e la sua perdurante incapacità a produrre utili non erano risolti.
Quindi come rilevato dall'opponente (cfr. pp. 3-6, prima memoria 183), il miglioramento economico sperato, non si è mai realizzato.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l'opposto non abbia diritto alle somme richieste, atteso che egli stesso ha consapevolmente e formalmente dichiarato di rinunciare – sia pure in via temporanea – al pagamento degli emolumenti e dei rimborsi, subordinandone l'eventuale ripristino ai livelli precedenti a un miglioramento delle condizioni economiche della società che, come accertato, non si è mai verificato. In mancanza di una clausola di recupero degli importi decurtati svincolata dal superamento della situazione di difficoltà, nel caso di specie assente, le pretese creditorie azionate devono ritenersi infondate.
Consegue la revoca del DI 4422/2023 opposto.
Sulla domanda subordinata dell'opposto
Va altresì rigettata la domanda subordinata formulata dalla difesa dell'opposto, attore in senso sostanziale, con cui chiede al Tribunale di determinare la misura del compenso spettante per l'incarico svolto.
La domanda rimanda implicitamente all'art 1709 c.c.
Nel caso in esame il compenso per la carica di amministratore era stato determinato dall'assemblea del
2.2.2021 e successivamente rideterminato per effetto della parziale e temporanea rinuncia comunicata da alla società a gennaio ed agosto 2022. La determinazione convenzionale del compenso è CP_3 ostativa alla possibilità di ricorrere al giudice per la quantificazione ex art 1709 c.c..
Consegue il rigetto della domanda subordinata dell'opposto.
Le azioni riconvenzionali dell'opponente
pagina 9 di 16
1.Sulla responsabilità dell'amministratore per l'aggravamento del dissesto conseguente alla non tempestiva messa in liquidazione.
In via riconvenzionale l'opponente ha proposto altresì' (conclusioni sub C) azione di responsabilità sociale ex art 2476 c.c. verso l'amministratore CP_3
L'azione è stata autorizzata dall'assemblea dei soci del 15.4.2024 (doc. prodotto il 30.4.2024 dall'opponete). La società è legittimata all'azione di responsabilità sociale.
La difesa di in comparsa di costituzione e risposta ha eccepito la carenza di ONroparte_3
ON legittimazione attiva dell'opponente sostenendo che: “Il diritto che assume essere stato leso non attiene ai doveri relativi all'amministrazione della società, bensì è quello di informazione, che appartiene esclusivamente e pacificamente al socio”.
L'opponente, da parte sua, ha precisato nella prima memoria istruttoria che l'azione è tesa, in effetti, all'accertamento della violazione dei doveri gestori dell'amministratore e a farne dichiarare la responsabilità per mala gestio con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale (pp.1-
2, prima memoria 183).
Chiarito ciò, sul tema della legittimazione della società (a responsabilità limitata) ad esperire l'azione di condanna per mala gestio nei confronti dell'amministratore codesto Tribunale ha di recente affermato che: “La legittimazione attiva alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del socio ma disgiuntiva e concorrente rispetto a quella che può intentare la società, della quale il socio assume la veste di sostituto processuale. L'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce, infatti, al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c.
(Tribunale di Milano, sez. xv., sentenza n. 8334/24, rel. dott.ssa Zana).
Alla luce di queste considerazioni l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opposto
è infondata.
L'opponente ha dedotto che quale amministratore unico di avrebbe CP_3 CP_1 aggravato il dissesto finanziario della società inducendo il con Parte_3 informazioni non corrette sulla situazione finanziaria e patrimoniale a proseguire l'attività sociale, ritardandone la messa in liquidazione. La società ha sostenuto che l'amministratore avrebbe celato un ingravescente dissesto economico finanziario inducendo il socio unico a fare affidamento su prospettive di crescita e margini di utili in realtà insussistenti, nascondendo una grave situazione di perdita di esercizio anche con distorsioni contabili. pagina 10 di 16 La società è stata posta in liquidazione a novembre 2022 ma in atti si sostiene che se la rappresentazione contabile fosse stata corretta la società sarebbe stata posta in liquidazione prima al termine dell'esercizio 2021.
Inoltre, l'amministratore non avrebbe predisposto un adeguato assetto amministrativo, contabile e finanziario tale da rilevare tempestivamente l'andamento economico/finanziario dell'impresa.
Il danno di cui la società ha chiesto il risarcimento sarebbe consistito nella sommatoria delle perdite subite come esposte nel progetto di bilancio 2021 di euro 916.000,00, al netto delle perdite registrate a giugno 2021 di euro 198.740,00, oltre alle perdite di euro 353.147,00 alla data del 30.6.2022
(situazione contabile rettificata dopo la cessazione dalla carica dell'amministratore , per un CP_3 totale di euro 1.070.407,00. Quindi il periodo di gestione che avrebbe cagionato l'aggravio del dissesto si colloca tra giugno 2021 e novembre 2022, data della delibera di messa in liquidazione della società.
In particolare la società deduce che l'amministratore avrebbe reso informazioni non corrette nel bilancio 2020 e nei forecast sul business plan 2021/2022.
Nel bilancio 2020 non sarebbe stato svalutato un credito di euro 340.000 verso (per ONroparte_5 consulenza e per finanziamento) e l'amministratore avrebbe gestito le due partite attive con dubbie operazioni (di compensazione, di cessione del credito a fronte di acquisti di know how e di magazzino) concluse con la società terza NA NT al solo scopo di non far emergere nell'esercizio 2020 la perdita di euro 340.000,00.
Ebbene, la domanda di condanna risarcitoria dell'amministratore non può essere accolta perché le ONr allegazioni di non sorreggono la dedotta responsabilità con riferimento alla condotta
(occultamento del dissesto), al nesso di causalità (prosecuzione della attività di impresa per effetto delle informazioni decettive rese dall'amministratore) e alla prova del danno (perdite di esercizio 2021 e
2022).
Dalla lettura degli atti e dei documenti depositati è emerso che la società era stata costituita nel 2019 dalla capogruppo Promozione Alberghiera (PA) con la prospettiva di conseguire utili dalla start up,
“investendo” in un settore estraneo al core business aziendale ma in trend di mercato, sfruttando anche il finanziamento di € 2 milioni a tasso agevolato concesso da Crédit Agricole alla consociata AD ONr GR RL e da questa “trasferito” su . (cfr. pp. 15-17, comparsa di risposta).
Un ruolo centrale per il successo della nuova società avrebbe dovuto essere rappresentato dall'accordo commerciale raggiunto con PR che prevedeva la distribuzione in Italia dei suoi prodotti da parte di pagina 11 di 16 ONr
. Tuttavia, come ricorda la difesa di l'operazione, anche a causa dell'emergenza CP_3 pandemica, non ha dato i risultati economici sperati (cfr. p. 16, comparsa di risposta).
era subentrato al precedente amministratore a maggio 2020, l'assemblea gli aveva conferito CP_3 poteri gestori nei limiti del budget annuale di spesa deliberato (doc. 2 opponente delibera 19.5.2020).
La società si trovava in fase di star up e la socia unica attraverso il suo Comitato esecutivo (CE) manteneva un controllo continuo sull'operato dell'amministratore ricevendo reportistica trimestrale e, da marzo 2021, mensile (doc. 9 opponente).
La società - costituita per svolgere attività di marketing promozionale e rivendita di prodotti medico- sanitari- aveva instaurato una partnership commerciale con UN NT (FP) quale produttrice di integratori e prodotti simili;
era stata costituita la società partecipata al 50% da ONroparte_5
ONr
e al 50% da FP;
questa newco era stata finanziata da per euro 100.000,00; era CP_1
ONr stato concluso un contratto di consulenza che prevedeva un compenso ad di euro 240.000 per ONr l'anno 2020. Verso la fine del 2020, riferisce l'opponente, i rapporti tra i due soci, e FP, si erano interrotti di fatto bloccando l'attività della partecipata.
Secondo l'opponente già nell'esercizio 2020 era evidente che il credito di euro 240.000 non sarebbe stato esigibile e che il finanziamento di euro 100.000 non sarebbe stato restituito;
questo attivo di totali euro 340.000 nel bilancio 2020 di non era stato svalutato ma trasformato con CP_1 operazioni che ne avevano impedito l'emergere in quell'esercizio. Infatti, il credito era stato in parte compensato per euro 43.171,00 e in parte pagato per euro 53.000. Il restante attivo di euro 296.629,00 ONr era stato ceduto da a NA NT con tre operazioni, definite dall'opponente artificiose, di acquisto di know how e diritti di privativa per euro 211.237,00, di acquisto di magazzino per euro ONr 52.161,00, di assunzione da parte di FP di un debito verso di euro 33.232. Ha sostenuto l'opponente che queste operazioni contabili avevano consentito all'amministratore di non far emergere fin dal bilancio 2020 la perdita di euro 340.000,00 ma di soli euro 33.306.
La censura che attiene alla omessa svalutazione nel bilancio 2020 dei crediti per euro 340.000 verso la collegata e alla conclusione di operazioni artificiose finalizzate a non far ONroparte_6 risultare fin dal bilancio 2020 la perdita su questi crediti è priva di fondamento perché:
-nessun elemento è allegato a sostegno della sussistenza, già nell'esercizio 2020, di indici certi di irrecuperabilità dei due crediti, circostanza per altro smentita in parte dal fatto che euro 53.000 vennero ONr ONr incassati da ed euro 43.171,00 compensati nel 2021 con debiti di verso ONroparte_6
[... (doc.36 opponente); inoltre, il pressante controllo del CE della socia sull'azione della società esclude che la socia non sapesse delle prospettive della ONroparte_5 pagina 12 di 16 -gli accordi con NA NT RL per regolare i reciproci rapporti sono stati conclusi nel 2021 (docc
31-37 opponente) quindi costituiscono elementi non interferenti con la redazione del bilancio 2020 approvato a novembre 2021.
L'opponente ha contestato, inoltre, all'amministratore di aver fornito previsioni errate sui risultati di gestione che non hanno trovato riscontro nell'attività di impresa caratterizzata da risultati sempre peggiori rispetto a quelli prospettati nei forecast, ma non ha offerto elementi atti a dimostrare la irragionevolezza ex ante delle previsioni fatte dall'amministratore.
Le scelte gestorie dell'amministratore, di prosecuzione dell'attività di impresa nel presupposto della continuità aziendale, considerando anche che si trattava di impresa in fase di lancio, da poco costituita, operante in un settore, commercio di prodotti parafarmaceutici, direttamente interessato dalle ricadute negative della pandemia, per quanto riportato in atti non si connotano degli elementi della irragionevolezza. Si tratta quindi di valutazioni opinabili, condotte dall'amministratore sull'andamento futuro dei risultati di esercizio che non hanno poi trovato riscontro nei consuntivi, ma non di omessa considerazione di elementi specifici di fatto esistenti, tanto da connotare le valutazioni prognostiche in termini di colpa e di inadempimento.
Le allegazioni e i documenti agli atti restituiscono piuttosto una situazione di continua informazione resa dall'amministratore alla socia, non si deducono intenzionali omissioni decettive, piuttosto errate previsioni prospettiche di risultati di esercizio non realizzati. Questa situazione avrebbe potuto giustificare al più il venire meno del rapporto di fiducia della società verso l'amministratore ed invece, nonostante i ripetuti riscontri di risultati non in linea con le previsioni dell'organo gestorio,
l'amministratore non è stato revocato dalla società e ha cessato il suo incarico per dimissioni.
A febbraio 2021, quando ancora non era stato ultimato il bilancio 2020, il manager stimava che la società avrebbe chiuso il 2020 senza perdite (cfr. Budget 2021-2024, doc. 8), salvo dover constatare, a consuntivo, una perdita di esercizio di 33.000 euro e un patrimonio netto negativo di 13.306 (doc. 16,
Opponente).
Nel mese di luglio 2021 il manager comunicava ai membri del comitato esecutivo che i risultati dei primi sei mesi dell'anno mostravano un andamento inferiore alle attese: il fatturato del 2021, con tutta probabilità, sarebbe stato anch'esso di gran lunga inferiore a quello stimato a inizio anno (€ 5.8 mln), probabilmente pari a 2 milioni (il bilancio chiuderà con ricavi pari a € 1.3 mln e una perdita d'esercizio di € 300.000 cfr. doc. 19, Opponente).
pagina 13 di 16 A novembre 2021 alla riunione del CE veniva presentato il bilancio 2020 che registrava un patrimonio netto negativo di 13.306 euro;
alla medesima riunione prospettava per il 2021 una perdita di CP_3
-93195, questa perdita si sarebbe sommata alle perdite portate a nuovo del bilancio 2020 e nonostante Co ciò il decideva di proseguire nell'attività di impresa.
Alla presentazione del bilancio 2020, nella nota integrativa l'amministratore valutava che, nonostante il risultato di esercizio, la società non avesse perso il presupposto della continuità aziendale perché disponeva di mezzi (liquidità di cassa e credito bancario) per far fronte agli impegni ed ai debiti in scadenza, avvertiva comunque che anche la fase di recupero vi sarebbe stata dopo il 2021. Infatti, dava atto che i budget economico finanziari 2021/2022 mostravano che la società avrebbe potuto ragionevolmente recuperare in termini di fatturato e di risultati di esercizio, che l'attività di impresa aveva risentito pesantemente degli effetti della crisi sanitaria ancora in atto e la ripresa si presentava più lenta delle previsioni sicchè anche l'esercizio 2021 avrebbe presentato risultati al di sotto delle aspettative di budget e la vera potenzialità dell'impresa si sarebbe potuta vedere solo a partire dall'anno 2022.
Queste informazioni consentivano alla socia di valutare prudenzialmente il budget predisposto dall'amministratore a febbraio 2021 (doc. 8 opponente) e nonostante tali indicazioni la decisione fu di non porre la società in liquidazione.
Alla riunione del CE del 14 dicembre 2021 il Presidente del CE dava conto che dalle verifiche contabili risultavano perdite di gestione 2021 di circa 350.000, dato di seguito confermato da per il CP_3
2021 (cfr. doc. 18, Opponente): il CE rinnovava la fiducia all'amministratore con l'impegno a ONr monitorare mensilmente l'andamento dei risultati della controllata .
Nel documento consegnato ai membri del comitato esecutivo si premurava di precisare che CP_3
“In tutti gli scenari, la situazione di «cassa» si presenta senza perdite finali” (p. 10, documento “Gli
Scenari possibili”, doc. 18) implicando quindi che nel c.d. disaster scenario anche l'esercizio 2022, al netto dei costi non monetari (ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti), avrebbe potuto chiudere in perdita, come gli esercizi precedenti.
Scorrendo i risultati dell'anno si assiste a un mese di gennaio 2022 con ricavi pari a € 65.000 euro, inferiori sia al gennaio 2021 (110.000 euro) che al disaster plan (105.000 euro) (cfr. doc. 20 opponente). I mesi di febbraio e marzo 2022 sono risultanti anch'essi al di sotto dei ricavi ipotizzati disaster plan (con ricavi rispettivamente a 75.000 e 113.000, cfr. docc. 21,22 opponente). I risultati del mese di maggio 2022, con ricavi pari a € 91.500 (doc. 24 opponente) leggermente superiori al disaster scenario (fissato a 83.000 euro), sono gli ultimi presentati al comitato esecutivo da ONroparte_3 pagina 14 di 16 che si dimetterà nel settembre di quello stesso anno, poco prima della messa in liquidazione della società. La situazione del 2022 veniva rappresentata al CE dal commercialista con la mail Pt_4
19.4.2022 (doc. 20 opposto), dando conto della piena consapevolezza della critica situazione economico finanziaria.
Da quanto sopra riportato emerge che il CE di PA è stato costantemente informato, fin dalla nomina di nel maggio 2020, dell'andamento economico non positivo della società decidendo di CP_3 proseguire, nonostante i risultati deludenti, confidando evidentemente in una ripresa e sul buon esito dell'intrapresa, risolvendosi a liquidare la società solo a fine 2022, per altro dopo le dimissioni di mai revocato dalla carica. Nessun elemento porta a ritenere, secondo una valutazione ex CP_3 ante, che una più aderente stima della misura delle perdite avrebbe indotto a scelte differenti tra giugno
2021 e novembre 2022.
, e gli altri membri del CE, ben edotti delle difficoltà affrontate dalla Persona_1 Parte_2 start up, perché costantemente informati da sull'andamento non favorevole del mercato e CP_3
ONr delle operazioni in essere, hanno dunque deciso di portare avanti il progetto pur in un quadro di evidenti difficoltà; anche dopo il secondo esercizio chiuso in perdita, con ricavi che stentavano a crescere e margini esigui, non in grado di assorbire i costi non monetari, il comitato esecutivo non ha revocato l'incarico all'amministratore (che si è dimesso volontariamente), posticipando la scelta della liquidazione.
Reputa il Collegio sulla base di questi elementi che la decisione di proseguire l'attività in una situazione di risultati negativi dell'attività di impresa è stata consapevolmente assunta dalla socia, nonostante le in parte errate ed ottimistiche valutazioni prognostiche dell'amministratore; la socia era perfettamente consapevole che la società non riusciva a performare come nelle previsioni e ha proseguito fino alla fine dell'esercizio 2022 perché era l'esercizio che era stato indicato come quello che avrebbe visto i primi segnali di ripresa (si legge nel verbale del CE dell'8.2.2022 “Al termine dell'esposizione del sig il sig chiede quale sia il problema che non permette alla CP_3 CP_8 società di performare come nelle previsioni”). Il risultato economico finale dell'impresa non è dipeso quindi da atti di mala gestio dell'amministratore.
Non è pertanto imputabile all'amministratore un danno da omessa informazione, né è stata dimostrata l'inattendibilità della contabilità all'epoca predisposta.
Il danno, inoltre, come esposto non può ritenersi dimostrato essendo fondato su un bilancio (2021 e
2022) mai approvati.
pagina 15 di 16 Per le considerazioni che precedono la domanda di responsabilità avanzata nei confronti ONr dell'amministratore, accusato di aver aggravato il dissesto di , risulta infondata e va essere respinta.
2.Sulla domanda di condanna di a restituire i compensi percepiti per la carica di CP_3 amministratore già percepiti
Del pari infondata la domanda di restituzione ex art. 2033, c.c. della somma di 165.813,00 avanzata da ONr
nei confronti di per i compensi percepiti nel corso del suo mandato come ONroparte_3 amministratore unico. Prive di pregio, infatti, sono le allegazioni di mala gestio dedotte dall'opponente e del tutto inconferenti i rilievi sulla “mancanza di sinallagmaticità” tra la prestazione effettivamente resa da e il compenso versato (cfr. p. 46, atto di citazione), anche in virtù delle regole CP_3 generali in tema di risoluzione del contratto per inadempimento (cfr. art. 1458, comma 1, c.c.), risoluzione mai chiesta.
Le spese di lite
Vista la soccombenza reciproca, rigetto delle domande di e rigetto delle domande CP_3 riconvenzionali di le spese vengono compensate interamente tra le parti. ONroparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 4422/2023 emesso dal Tribunale di
Milano il 09.03.2023 nei confronti di rigettando ogni domanda ONroparte_1 proposta da ONroparte_3
Rigetta tutte le domande riconvenzionali di condanna proposte da nei confronti di ONroparte_1
ONroparte_3
Compensa interamente le spese processuali.
Milano, 22 maggio 2025
Il Presidente est
AM ON
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 D'ora in avanti ci si riferirà alla capogruppo Promozione Alberghiera col termine di “Socio Unico”, utilizzato da entrambe ON le parti nei rispettivi scritti difensivi, sebbene ad oggi sia controllata dalla consociata AD GR RL (cfr. visura, doc. 10, Opposto) 3 Con delibera del 26.03.2020 la Società ha ampliato il proprio oggetto sociale, inizialmente limitato alla “prestazione di servizi nel campo della direzione e del management aziendale”, alla “produzione, commercializzazione, deposito e distribuzione anche conto terzi di prodotti sanitari, cosmetici, profumi ed affini, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici” ON (cfr. visura , doc. 10, Opposto) ON 4 . L'assemblea di del 02.02.2021 (4) (doc. 6, Opponente) aveva stabilito un compenso per l'amministratore unico di euro 10.000 al mese (euro 120.000,00 annuali), oltre al rimborso delle spese documentate. 5 La Società aveva chiuso il suo primo esercizio con ricavi pari a euro 329.284 e una perdita di esercizio di euro 33.306 (cfr. bilancio 2020, doc. 16, Opponente). 6 Stimata da in euro 300.000,00 nella bozza di bilancio predisposta nell'aprile 2022 CP_3 7 Formalizzate a novembre, cfr. delibera C.E. 10.11.2022, doc. 25 Opponente pagina 4 di 16 8 In data 21 dicembre 2022 9 Il presunto credito di 114.000 euro era così ripartito: euro 91.550,00 per compensi non percepiti ed euro 22.824,36 per rimborso spese pagina 5 di 16 10 Cfr. delibera di nomina del 19.05.2020 (doc. 2, Opponente) e delibera di quantificazione del compenso amministratore del 02.02.2021 (doc. 6, Opponente) 11 n. 3/FE del 5/3/2021 di € 10.200,00, comprensiva di IVA e ritenuta (doc. n. 3), n. 4/FE del 2/4/2021 di € 10.200,00, comprensiva di IVA e ritenuta (doc. n. 3a), n. 5/FE del 4/5/2021 di € 10.200,00, comprensiva di IVA e ritenuta (doc. n. 3b), n. 6/FE del 3/6/2021 di € 15.347,60, comprensiva di IVA e ritenuta, nonché delle spese anticipate nel periodo gennaio-aprile 2021, per € 5.046,66 oltre IVA (doc. n. 3c), n. 7/FE del 06/07/2021 di € 12.200,00, comprensiva di IVA (doc. n. 3d), n. 8/FE del 03/08/2021 di € 12.200,00, comprensiva di IVA (doc. n. 3e), n. 9/FE del 12/09/2021 di € 12.200,00, comprensiva di IVA (doc. n. 3f), n. 10/FE del 04/10/2021 di € 12.200,00, comprensiva di IVA (doc. n. 3g), n. 11/FE dell'01/11/2021 di € 12.200,00, comprensiva di IVA (doc. n. 3h), n. 12/FE del 06/12/2021 di € 12.200,00, comprensiva di IVA (doc. n. 3i), n. 1/FE del 12/1/2022 di € 12.200,00, comprensiva di IVA (doc. n. 3l) pagina 6 di 16