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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1
Con l'avv. MATTIA MARCELLA
Ricorrente contro
, CP_1 con l'avv. SUMMA COSIMO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato ad il13.03.2023, con cui Pt_1 CP_1
intimava all' di adempiere l'obbligo risultante
[...] Parte_2
dalla sentenza n. 427/2018 del Tribunale di Brindisi - resa nel procedimento R.G. n. 3207/2016 - avente ad oggetto il ricalcolo della prestazione pensionistica in godimento all'odierno opposto, secondo la specifica condanna disposta dal Giudice del merito che così statuiva: “a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione in CP_1 godimento con l'accreditamento di 402 contributi e ricalcolo delle quote retributive e contributive attraverso l'utilizzo ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile degli emolumenti extramensili nella determinazione del valore retributivo dei periodi di contribuzione figurativa ex art. 8 comma 1 della l. n. 153/1981; per conseguenza b) condanna l' a pagamento Pt_1
dei maggiori ratei pensionistici dovuti con ecorrenza dalla domsnda di ricostituzione della pensione pari ad €1.112,15 per l'anno 2012, di € 1.147,62 per l'anno 2013, di € 1.162,82 per l'anno 2014, di
€ 1.166,81 per l'anno 2015 oltre ad accessori per legge per conseguenza c) condanna l' al Pt_1 pagamento delle spese di lite che sono liquidare nella somma di € 1.200,00 oltre rimborso spese forfettarie, CAP ed IVA come per legge con distrazione.”
In data 10.04.2018, parte opposta provvedeva alla notifica del già menzionato titolo - munito di formula esecutiva in data 04.04.2018 - e divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge.
Purtuttavia, l'ente previdenziale, sostiene l'odierno resistente, non provvedeva all'integrale pagamento degli importi pensionistici differenziali in favore del creditore, così come statuito nella prefata sentenza.
Sicché, con l'atto di precetto qui opposto, il sig. intimava ad sulla scorta CP_1 Pt_1
della quantificazione risultante dai conteggi analitici allegati allo stesso, di provvedere al pagamento della somma complessiva di €. 1636,94, a titolo di ratei differenziali maturati dal 01.01.2021 sino al
30.04.2023.
Avverso tale atto di precetto introduceva il presente giudizio di opposizione eccependo, in via Pt_1 preliminare, la nullità dell'atto impugnato non costituendo la sentenza in oggetto valido titolo esecutivo, in quanto sentenza di mero accertamento e non di condanna specifica;
nel merito, opponeva l'infondatezza della pretesa, atteso che l'istituto comunque in esecuzione della sentenza n. 427/2018
e così come stabilito dalla stessa aveva già provveduto a ricostituire la pensione in godimento del Sig.
“ … con l utilizzo degli emolumenti extramensili così come richiesto nel ricorso giudiziario CP_1
di cognizione e cioè solo per i seguenti periodi: 5 settimane per l anno 1991 21 settimane per l'anno
1990 17 settimane per l'anno 1987 pur restando non pertinente alla situazione contributiva la sentenza 427/18 è stata simulata con decorrenza calcolo arretrati dalla data della domanda di ricostituzione (12/2015), così come stabilito dal
pqm.
In tal modo si è ottenuto un rateo pensionistico mensile per l anno 2015 pari ad € 1178,53 superiore a quanto richiesto nella parte Parte_3 motiva e nel
pqm
della sentenza stessa ( € 1166,81). Così facendo gli arretrati maturati sono pari ad € 252,07 al 31/03/21.”
Pertanto, nessun credito residuerebbe in capo all'odierno opponente.
Chiedeva, quindi, previa sospensione, “dichiarare nullo e/o illegittimo e/o comunque porre nel nulla
l'atto di precetto intimato” con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposto che contestava quanto allegato chiedendone il rigetto.
In particolare, precisava preliminarmente che l'azione di sia da qualificarsi come opposizione Pt_1
agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; nel merito, rilevava, che contrariamente a quanto sostenuto da la stessa sentenza non è di “mero accertamento”, bensì di specifica condanna richiamando Pt_1
giurisprudenza di legittimità a supporto;
evidenziava la piena legittimità della pretesa creditoria avanzata poiché fondata su un titolo posto in esecuzione per ottenere il soddisfacimento di un diritto creditorio già accertato giudizialmente;
ribadiva la correttezza dei conteggi allegati;
chiedeva, quindi, il resistente, rigettarsi integralmente il ricorso proposto dall' , ed accertarsi e dichiararsi il diritto Pt_1 del creditore opposto ad ottenere la liquidazione “della somma complessiva di euro 1.636,94 al netto di quanto già corrisposto sino alla data del 31.12.2020 - o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa-oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, così come deriva dall'applicazione della sentenza n. 427/2018 emessa dal Tribunale di Brindisi”; con conseguente condanna di al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, per aver agito Pt_1 in violazione dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, con distrazione.
Disposta la sospensione dell'atto di precetto opposto, istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza la causa veniva decisa, all'esito della discussione, come da dispositivo.
***
Il ricorso in opposizione proposto dall'Ente previdenziale è infondato e deve esser respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di opposizione riguarda la nullità del precetto per vizi di notifica. Il secondo motivo del contendere riguarda “la validità” del titolo esecutivo portato in esecuzione ed infine è censurata la fondatezza della pretesa creditoria.
Circa i vizi riguardanti la notifica del precetto, va ribadito che il vizio della notificazione di un atto investe solo la sua notificazione e non anche l'atto notificato, con la conseguenza che questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11137;
Cass., Sez. 5, 24 giugno 2016, n. 13107). Il principio si fonda sul presupposto che la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, in conformità con la previsione letterale dell'art. 1334 cod. civ., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. Da ciò deriva che il vizio ovvero l'inesistenza di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5, 15 gennaio
2014, n. 654; Cass., Sez. 5, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass.,
Sez. 5, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5, 15 luglio
2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017). Quanto alla somma dovuta in favore di il Tribunale osserva come con sentenza di condanna CP_1
n. 427/2018 il Tribunale di Brindisi decidendo la controversia di cui al R.G. n. 3207/2016 accoglieva il ricorso e per l'effetto dichiarava il diritto di “ ” [ ERRORE MATERIALE GIA' Parte_4
OGGETTO DI ISTANZA DI CORREZIONE ] alla riliquidazione della pensione in godimento con l'accreditamento di 402 contributi e ricalcolo delle quote retributive e contributive attraverso l'utilizzo ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile degli emolumenti extramensili nella determinazione del valore retributivo dei periodi di contribuzione figurativa ex art. 8 comma 1 L. n. 153/1981; per conseguenza, condannava l' al pagamento dei maggiori ratei Pt_1 pensionistici dovuti con decorrenza dalla domanda di ricostituzione della pensione pari ad €
1112,15 per l'anno 2012, di € 1147,62 per l'anno 2013, di € 1162,82 per l'anno 2014, di € 1166,81 per l'anno 2015, oltre agli accessori di legge per conseguenza.
Ciò detto appare evidente che le eccezioni sollevate dall' relative all'illegittimità del titolo sono Pt_1
prive di fondamento atteso che, nella sentenza si fa riferimento al nuovo rateo pensionistico ben individuato che è stato determinato alla luce dei criteri di calcolo offerti dal ricorrente e condivisi dal
Tribunale.
Di conseguenza non può ritenersi che la sentenza sia di mero accertamento, né tantomeno che in tal senso il precetto sia nullo.
Altresì infondata risulta fondata l'eccezione di insussistenza del credito per aver eseguito Pt_1
integralmente il pagamento delle somme dovute.
In via preliminare il tribunale osserva come con l'atto di precetto per cui è causa il ricorrente abbia chiesto il pagamento dei ratei spettanti da gennaio 2021 al 30.4.2023 adeguati secondo gli indici istat.
Né tantomeno il TE08 allegato da (inerente i ratei riliquidati fino a marzo 2021) consente di Pt_1
ritenere provato il pagamento della somma precettata in quanto riferita a periodi successivi a tale provvedimento di riliquidazione.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 cpc avendo in buona fede opposto Pt_1
l'odierno precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa, così provvede :
- rigetta l'opposizione a precetto,
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che si Pt_1 liquidano in euro € 900,00 oltre accessori e rimborso forfetario come per legge a carico della parte resistente. Brindisi, 04.03.2025
IL Giudice
(dott.ssa Gabriella Puzzovio)