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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2072/2024, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale” promossa da
nata a [...] il [...] – C.F. Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Bocchi del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bettini del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale dell'udienza cartolare del 20/12/2024, qui di seguito trascritte:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, così giudicare:
1) - revocarsi con efficacia immediata le statuizioni di cui all'ordine di protezione disposto con decreto
n. cronol. 6231/24 in data 21.06.24, rettificato con provvedimento n. cronol. 6808/24 in data 10.07.24, sussistendo i presupposti di legge, ed essendo venute meno le esigenze di tutela della ricorrente e della IA minore;
Persona_2
2) - disporsi l'affidamento in forma condivisa ai genitori della IA minore , nata a [...]
Vicenza il giorno 08.09.2007, con collocamento prevalente presso la madre , con la Persona_1
quale sarà residente;
3) - stabilirsi un regime di visite libere tra il padre e la IA minore, prevedendo, Controparte_1
tuttavia, un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti, al fine di garantire il benessere della minore e la corretta gestione degli incontri;
4) - porsi a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra entro il Controparte_1 Persona_1
giorno 5 di ogni mese l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA minore , annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle Persona_2
spese a carattere straordinario per la IA, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) - assegnarsi la casa familiare sita a Vicenza, in Via Settembrini n. 22 int. 6, in godimento esclusivo alla sig.ra ; Persona_1
6)- spese di lite interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.05.2024, , premesso che dalla relazione sentimentale con il Persona_1
sig. era nata in [...], in data [...], la IA;
che la convivenza Controparte_1 Per_3
era cessata nell'anno 2022 in dipendenza delle condotte di violenza domestica dell'ex compagno che l'avevano costretta ad abbandonare la casa familiare, insieme alla IA, per sottrarsi alle aggressioni
2 verbali e psicologiche del e alle sue pretese economiche, causate dal vizio del gioco e CP_1
dall'abuso di sostanze alcoliche;
che il resistente occupava abusivamente l'abitazione comunale a lei assegnata con bando Ater e, anche dopo l'interruzione della relazione, si era reso autore di minacce e di atti persecutori, per i quali era stata sporta querela in data 5.04.2024, integrata il 5.05.2024; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di adottare, in via cautelare ed urgente, un ordine di allontanamento di dall'immobile oggetto di assegnazione in suo favore, con Controparte_1
cessazione di ogni condotta pregiudizievole, e nel merito, di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IA minore , stabilendosi il suo affidamento, in Per_3
via esclusiva, alla madre (o, in subordine, condiviso ad entrambi i genitori) con collocamento presso di sé e visite del padre in forma protetta con l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché, sotto il profilo economico, facendo obbligo al padre di versare un assegno di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Alla prima udienza del 17.06.2024 compariva personalmente , senza l'assistenza Controparte_1
di un difensore, per rendere dichiarazioni spontanee sui fatti oggetto della querela del 5.04.2024 e per manifestare la propria disponibilità a versare un assegno di mantenimento per la IA di Per_3
euro 100,00 mensili.
Veniva, quindi, emesso un ordine di protezione, della durata di sei mesi, a carico del resistente finalizzato alla cessazione di ogni condotta pregiudizievole con suo allontanamento dalla casa familiare e, contestualmente, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della IA minore (affido esclusivo alla madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, visite protette del padre attraverso i Servizi Sociali, obbligo del padre di versare un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili e di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di carattere straordinario).
Successivamente , munitosi di difesa tecnica, si costituiva in vista dell'udienza ex Controparte_1
art. 473 bis 21, c.p.c., con comparsa di risposta nella quale chiedeva, previa revoca dell'ordine di protezione, di disporsi l'affido condiviso della IA minore con collocamento presso la Per_3
residenza materna e visite libere padre-IA, limitando il contributo al mantenimento ad euro 150,00
3 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle sue condizioni economico- reddituali.
A sostegno di tali domande, il resistente rilevava di non aver mai commesso condotte pregiudizievoli nei confronti della IA diciassettenne a cui era legato da un sentimento di profondo affetto e che non vi era alcuna esigenza di protezione neppure nei suoi rapporti con la ricorrente, la quale, in data
17.10.2024, aveva provveduto a rimettere le querele del 5.04.2024 e del 5.05.2024, essendo cessato ogni motivo di conflittualità tra le parti.
All'udienza del 26.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, chiedevano un differimento della causa per poter rassegnare le loro conclusioni conformi.
Con ordinanza del 7.01.2025, il Giudice relatore, provvedendo sulle note sostitutive dell'udienza del
20.12.2024, depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., revocava l'ordine di protezione su richiesta congiunta delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Preliminarmente il Collegio rileva che, con provvedimento del 7.01.2025, il Giudice relatore ha già revocato l'ordine di protezione adottato nei confronti di , non essendo più Controparte_1
ravvisabili le esigenze cautelari che ne avevano giustificato l'emissione.
Le stesse parti, dando atto della cessazione di ogni motivo di conflitto tra di loro e documentando l'avvenuta remissione delle querele sporte dalla ricorrente, hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione della potestà genitoriale nei confronti della IA minore che, tra pochi Per_3
mesi, diventerà maggiorenne.
In particolare, e concordano sull'affidamento, in via condivisa, Persona_1 Controparte_1
della IA minore ad entrambi i genitori con suo collocamento presso la madre, a cui assegnare la casa familiare, sita a Vicenza, in Via Settembrini n. 22 int. 6, affinché possa continuare a viverci con la IA stessa. Quanto al regime del diritto di visita del padre, vi è accordo sul suo esercizio in forma libera, di modo che il sig. possa coltivare i suoi rapporti con la IA, nel rispetto della CP_1
volontà e degli impegni di quest'ultima.
4 Tali condizioni possono essere recepite dal Tribunale in quanto conformi all'interesse materiale e morale della IA , anche per quanto attiene agli incontri padre-IA, tenuto conto che la Per_3
stessa è quasi maggiorenne e che le parti, nel loro accordo, hanno prudenzialmente previsto un'attività di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di garantire il benessere della minore e la corretta gestione degli incontri.
Appare, infine, equo stabilire che il padre, tenuto conto delle sue condizioni economico-reddituali, contribuisca al mantenimento ordinario della IA minore nella misura di euro 150,00 mensili, da corrispondere al genitore collocatario con le modalità convenute, ed inoltre che lo stesso si faccia carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie come Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza.
Si dà atto che anche il Pubblico Ministero ha espresso, in data 10.01.2025, parere favorevole in ordine all'accoglimento delle conclusioni conformi delle parti.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa, così provvede:
- dispone l'affidamento, in forma condivisa, ai genitori della IA minore nata a Persona_2
Vicenza il giorno 08.09.2007, con collocamento prevalente presso la madre , con la Persona_1
quale sarà residente;
- stabilisce un regime di visite libere tra il padre e la IA minore, prevedendo, Controparte_1
tuttavia, un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti, al fine di garantire il benessere della minore e la corretta gestione degli incontri;
- pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra , entro il Controparte_1 Persona_1
giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA minore annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle Persona_2
spese a carattere straordinario per la IA, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
- assegna la casa familiare sita a Vicenza, in Via Settembrini n. 22 int. 6, in godimento esclusivo alla sig.ra ; Persona_1
Spese di lite compensate tra le parti.
5 Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza della minore.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4/02/2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2072/2024, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale” promossa da
nata a [...] il [...] – C.F. Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Bocchi del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bettini del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale dell'udienza cartolare del 20/12/2024, qui di seguito trascritte:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, così giudicare:
1) - revocarsi con efficacia immediata le statuizioni di cui all'ordine di protezione disposto con decreto
n. cronol. 6231/24 in data 21.06.24, rettificato con provvedimento n. cronol. 6808/24 in data 10.07.24, sussistendo i presupposti di legge, ed essendo venute meno le esigenze di tutela della ricorrente e della IA minore;
Persona_2
2) - disporsi l'affidamento in forma condivisa ai genitori della IA minore , nata a [...]
Vicenza il giorno 08.09.2007, con collocamento prevalente presso la madre , con la Persona_1
quale sarà residente;
3) - stabilirsi un regime di visite libere tra il padre e la IA minore, prevedendo, Controparte_1
tuttavia, un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti, al fine di garantire il benessere della minore e la corretta gestione degli incontri;
4) - porsi a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra entro il Controparte_1 Persona_1
giorno 5 di ogni mese l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA minore , annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle Persona_2
spese a carattere straordinario per la IA, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) - assegnarsi la casa familiare sita a Vicenza, in Via Settembrini n. 22 int. 6, in godimento esclusivo alla sig.ra ; Persona_1
6)- spese di lite interamente compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.05.2024, , premesso che dalla relazione sentimentale con il Persona_1
sig. era nata in [...], in data [...], la IA;
che la convivenza Controparte_1 Per_3
era cessata nell'anno 2022 in dipendenza delle condotte di violenza domestica dell'ex compagno che l'avevano costretta ad abbandonare la casa familiare, insieme alla IA, per sottrarsi alle aggressioni
2 verbali e psicologiche del e alle sue pretese economiche, causate dal vizio del gioco e CP_1
dall'abuso di sostanze alcoliche;
che il resistente occupava abusivamente l'abitazione comunale a lei assegnata con bando Ater e, anche dopo l'interruzione della relazione, si era reso autore di minacce e di atti persecutori, per i quali era stata sporta querela in data 5.04.2024, integrata il 5.05.2024; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di adottare, in via cautelare ed urgente, un ordine di allontanamento di dall'immobile oggetto di assegnazione in suo favore, con Controparte_1
cessazione di ogni condotta pregiudizievole, e nel merito, di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IA minore , stabilendosi il suo affidamento, in Per_3
via esclusiva, alla madre (o, in subordine, condiviso ad entrambi i genitori) con collocamento presso di sé e visite del padre in forma protetta con l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché, sotto il profilo economico, facendo obbligo al padre di versare un assegno di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Alla prima udienza del 17.06.2024 compariva personalmente , senza l'assistenza Controparte_1
di un difensore, per rendere dichiarazioni spontanee sui fatti oggetto della querela del 5.04.2024 e per manifestare la propria disponibilità a versare un assegno di mantenimento per la IA di Per_3
euro 100,00 mensili.
Veniva, quindi, emesso un ordine di protezione, della durata di sei mesi, a carico del resistente finalizzato alla cessazione di ogni condotta pregiudizievole con suo allontanamento dalla casa familiare e, contestualmente, venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della IA minore (affido esclusivo alla madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, visite protette del padre attraverso i Servizi Sociali, obbligo del padre di versare un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili e di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di carattere straordinario).
Successivamente , munitosi di difesa tecnica, si costituiva in vista dell'udienza ex Controparte_1
art. 473 bis 21, c.p.c., con comparsa di risposta nella quale chiedeva, previa revoca dell'ordine di protezione, di disporsi l'affido condiviso della IA minore con collocamento presso la Per_3
residenza materna e visite libere padre-IA, limitando il contributo al mantenimento ad euro 150,00
3 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle sue condizioni economico- reddituali.
A sostegno di tali domande, il resistente rilevava di non aver mai commesso condotte pregiudizievoli nei confronti della IA diciassettenne a cui era legato da un sentimento di profondo affetto e che non vi era alcuna esigenza di protezione neppure nei suoi rapporti con la ricorrente, la quale, in data
17.10.2024, aveva provveduto a rimettere le querele del 5.04.2024 e del 5.05.2024, essendo cessato ogni motivo di conflittualità tra le parti.
All'udienza del 26.11.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, chiedevano un differimento della causa per poter rassegnare le loro conclusioni conformi.
Con ordinanza del 7.01.2025, il Giudice relatore, provvedendo sulle note sostitutive dell'udienza del
20.12.2024, depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., revocava l'ordine di protezione su richiesta congiunta delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Preliminarmente il Collegio rileva che, con provvedimento del 7.01.2025, il Giudice relatore ha già revocato l'ordine di protezione adottato nei confronti di , non essendo più Controparte_1
ravvisabili le esigenze cautelari che ne avevano giustificato l'emissione.
Le stesse parti, dando atto della cessazione di ogni motivo di conflitto tra di loro e documentando l'avvenuta remissione delle querele sporte dalla ricorrente, hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione della potestà genitoriale nei confronti della IA minore che, tra pochi Per_3
mesi, diventerà maggiorenne.
In particolare, e concordano sull'affidamento, in via condivisa, Persona_1 Controparte_1
della IA minore ad entrambi i genitori con suo collocamento presso la madre, a cui assegnare la casa familiare, sita a Vicenza, in Via Settembrini n. 22 int. 6, affinché possa continuare a viverci con la IA stessa. Quanto al regime del diritto di visita del padre, vi è accordo sul suo esercizio in forma libera, di modo che il sig. possa coltivare i suoi rapporti con la IA, nel rispetto della CP_1
volontà e degli impegni di quest'ultima.
4 Tali condizioni possono essere recepite dal Tribunale in quanto conformi all'interesse materiale e morale della IA , anche per quanto attiene agli incontri padre-IA, tenuto conto che la Per_3
stessa è quasi maggiorenne e che le parti, nel loro accordo, hanno prudenzialmente previsto un'attività di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di garantire il benessere della minore e la corretta gestione degli incontri.
Appare, infine, equo stabilire che il padre, tenuto conto delle sue condizioni economico-reddituali, contribuisca al mantenimento ordinario della IA minore nella misura di euro 150,00 mensili, da corrispondere al genitore collocatario con le modalità convenute, ed inoltre che lo stesso si faccia carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie come Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza.
Si dà atto che anche il Pubblico Ministero ha espresso, in data 10.01.2025, parere favorevole in ordine all'accoglimento delle conclusioni conformi delle parti.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa, così provvede:
- dispone l'affidamento, in forma condivisa, ai genitori della IA minore nata a Persona_2
Vicenza il giorno 08.09.2007, con collocamento prevalente presso la madre , con la Persona_1
quale sarà residente;
- stabilisce un regime di visite libere tra il padre e la IA minore, prevedendo, Controparte_1
tuttavia, un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti, al fine di garantire il benessere della minore e la corretta gestione degli incontri;
- pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra , entro il Controparte_1 Persona_1
giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA minore annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle Persona_2
spese a carattere straordinario per la IA, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
- assegna la casa familiare sita a Vicenza, in Via Settembrini n. 22 int. 6, in godimento esclusivo alla sig.ra ; Persona_1
Spese di lite compensate tra le parti.
5 Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza della minore.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4/02/2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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