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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1840/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10440/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001724645000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1693/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente Ricorrente_1, rappresentato da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Euro 220,05 relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti all'anno 2019, notificata al ricorrente in data 10.04.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente eccepisce e deduce di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, per cui invoca, con ampiezza di argomentazioni, l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme oggetto dell'atto opposto.
Si chiede- previa sua sospensiva, tenendo conto che l'autoveicolo è nell'utilizzo anche del figlio del Sig.
Montefusco, per il quale è stata dichiarata la relativa invalidità- di annullare la di cartella pagamento;
condannare le resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione in riferimento alle attività di accertamento in capo all'Ente impositore.
Si oppone alla sospensiva per carenza dei presupposti e chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Risulta costituita la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.
546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Deduce in ordine all'eccezione di prescrizione che per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
A riguardo si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dell'avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata avvenuta in data 12/07/2022, precisando che tale atto non risulta impugnato e, pertanto, è divenuto definitivo.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato essenzialmente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, da cui scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale, essendo tutte le ulteriori deduzioni attoree riferite e correlate appunto alla asserita non conoscenza dell'atto impositivo originario.
L'Ader ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania ha documentato la tempestiva notifica dell'accertamento presso il domicilio del contribuente a mani di persona qualificatasi nipote;
il tutto nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
In proposito si ricorda che per le tasse automobilistiche è previsto l'invio con semplice raccomandata A/R
e che esso è valido ove la consegna avvenga a soggetti abilitati, ossia oltre al destinatario, anche ai componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Ciò comporta, secondo giurisprudenza consolidata, una presunzione di conoscenza, superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nella impossibilità di prendere cognizione del plico ovvero nell'ipotesi in cui il plico risulti consegnato a persona diversa dal contribuente, di cui (dalla ricevuta) non risulti la qualifica del terzo firmatario.
Il ricorso appare in conclusione totalmente infondato.
Resta assorbita la domanda di sospensione, di cui peraltro non sussistevano i presupposti.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 in favore della Regione Campania e in euro 200,00 a favore di ADER.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10440/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001724645000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1693/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla ADER ed alla Regione Campania parte ricorrente Ricorrente_1, rappresentato da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Euro 220,05 relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche risalenti all'anno 2019, notificata al ricorrente in data 10.04.2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente eccepisce e deduce di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, per cui invoca, con ampiezza di argomentazioni, l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme oggetto dell'atto opposto.
Si chiede- previa sua sospensiva, tenendo conto che l'autoveicolo è nell'utilizzo anche del figlio del Sig.
Montefusco, per il quale è stata dichiarata la relativa invalidità- di annullare la di cartella pagamento;
condannare le resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio a mezzo proprio funzionario l'ADER, che eccepisce carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione in riferimento alle attività di accertamento in capo all'Ente impositore.
Si oppone alla sospensiva per carenza dei presupposti e chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Risulta costituita la Regione Campania a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.
546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Deduce in ordine all'eccezione di prescrizione che per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
A riguardo si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dell'avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata avvenuta in data 12/07/2022, precisando che tale atto non risulta impugnato e, pertanto, è divenuto definitivo.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato essenzialmente sulla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella opposta, da cui scaturirebbe il maturarsi della prescrizione triennale, essendo tutte le ulteriori deduzioni attoree riferite e correlate appunto alla asserita non conoscenza dell'atto impositivo originario.
L'Ader ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania ha documentato la tempestiva notifica dell'accertamento presso il domicilio del contribuente a mani di persona qualificatasi nipote;
il tutto nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
In proposito si ricorda che per le tasse automobilistiche è previsto l'invio con semplice raccomandata A/R
e che esso è valido ove la consegna avvenga a soggetti abilitati, ossia oltre al destinatario, anche ai componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Ciò comporta, secondo giurisprudenza consolidata, una presunzione di conoscenza, superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nella impossibilità di prendere cognizione del plico ovvero nell'ipotesi in cui il plico risulti consegnato a persona diversa dal contribuente, di cui (dalla ricevuta) non risulti la qualifica del terzo firmatario.
Il ricorso appare in conclusione totalmente infondato.
Resta assorbita la domanda di sospensione, di cui peraltro non sussistevano i presupposti.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 in favore della Regione Campania e in euro 200,00 a favore di ADER.