Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 579
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità avviso per sottoscrizione a stampa

    L'avviso è stato formato tramite sistemi informatici automatizzati, per cui la sottoscrizione a stampa del nominativo del funzionario responsabile è legittima, ai sensi dell'art. 1, comma 87, l. 549/1995, e della giurisprudenza di legittimità. La designazione del funzionario è avvenuta tramite delibera della Giunta Comunale, in conformità con le norme per i Comuni di grandi dimensioni.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità variazioni rendite catastali per omessa notifica

    La questione dell'omessa notifica delle variazioni catastali del 2007 non fu dedotta nel giudizio di primo grado relativo all'avviso di accertamento n. SA 0228224, dove le doglianze si concentrarono sul difetto di motivazione e sull'erroneità della stima. Pertanto, la Corte di secondo grado dichiarò inammissibile l'eccezione in quanto nuova. Inoltre, la notifica della variazione catastale del 2007 può dedursi dalla presentazione di una proposta modificativa nel 2018, che presuppone la conoscenza della variazione originaria. La sentenza n. 5160/2022, che annullò l'avviso IMU 2014 ritenendo omessa la notifica della variazione catastale del 2007, non ha valore di giudicato esterno in questo contesto.

  • Rigettato
    Illegittimità del calcolo degli interessi

    Il Comune di Salerno ha applicato gli interessi conformemente all'art. 29, comma 9, del Regolamento Generale delle Entrate, che recepisce l'art. 1, comma 165, l. 296/2006, prevedendo l'applicazione del tasso legale maggiorato nei limiti di tre punti percentuali.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso per sottoscrizione a stampa

    L'avviso è stato formato tramite sistemi informatici automatizzati, per cui la sottoscrizione a stampa del nominativo del funzionario responsabile è legittima, ai sensi dell'art. 1, comma 87, l. 549/1995, e della giurisprudenza di legittimità. La designazione del funzionario è avvenuta tramite delibera della Giunta Comunale, in conformità con le norme per i Comuni di grandi dimensioni.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità variazioni rendite catastali per omessa notifica

    La questione dell'omessa notifica delle variazioni catastali del 2007 non fu dedotta nel giudizio di primo grado relativo all'avviso di accertamento n. SA 0228224, dove le doglianze si concentrarono sul difetto di motivazione e sull'erroneità della stima. Pertanto, la Corte di secondo grado dichiarò inammissibile l'eccezione in quanto nuova. Inoltre, la notifica della variazione catastale del 2007 può dedursi dalla presentazione di una proposta modificativa nel 2018, che presuppone la conoscenza della variazione originaria. La sentenza n. 5160/2022, che annullò l'avviso IMU 2014 ritenendo omessa la notifica della variazione catastale del 2007, non ha valore di giudicato esterno in questo contesto.

  • Rigettato
    Illegittimità del calcolo degli interessi

    Il Comune di Salerno ha applicato gli interessi conformemente all'art. 29, comma 9, del Regolamento Generale delle Entrate, che recepisce l'art. 1, comma 165, l. 296/2006, prevedendo l'applicazione del tasso legale maggiorato nei limiti di tre punti percentuali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 579
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 579
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo