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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TA IO, LA
PALUMBO MASSIMO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3158/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63 IMU 2019
- sul ricorso n. 3160/2024 depositato il 23/04/2024 proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5826/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste per la sospensione ex art 295 cpc, pende in cassazione il fascicolo
5373/25 avverso la sentenza 5152/24 del secondo grado ss salerno di cui si era fatto cenno nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato (ed iscritto a ruolo con il numero 3158/2024 r.g.r.), la Ricorrente_1 s.p.a., in persona del suo amministratore delegato, dr. Rappresentante_1, con sede legale in Salerno alla Indirizzo_1, ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 63/2024 – notificato in data 25.1.2024 -, con il quale, relativamente agli immobili riportati in catasto al foglio D.Cat_1, D.Cat_2, foglio D.Cat_3
, foglio D.Cat_4, foglio D.Cat_5, le veniva chiesto il pagamento di euro 128.183,00, di cui euro 87.444,00 a titolo di IMU per l'anno 2019, euro 14.503,74 a titolo di interessi, euro 26.233,20 a titolo di sanzioni per omesso pagamento dell'imposta, ed euro 2,00 per notifica con arrotondamento di euro 0,06.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, perché riportante la sottoscrizione a stampa del nominativo del funzionario responsabile dell'Ufficio IMU del Comune di Salerno, a ciò delegato con delibera della Giunta Comunale n. 418 del 29.12.2014, in carenza di prova che l'atto fosse stato prodotto da sistemi informatici automatizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 87, l. 549/1995 (“La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”).
In ordine, poi, agli immobili riportati in catasto fabbricati al foglio D.Cat_1, derivanti dalla soppressione e fusione delle precedenti particelle D.Cat_Ex_1, effettuata con docfa del 5.5.2018, eccepiva la inutilizzabilità, ai fini IMU, delle variazioni delle relative rendite catastali apportate nel gennaio del 2007 per non essere state notificate ad essa ricorrente dalla Agenzia delle Entrate-Ufficio del
Territorio di Salerno. A tal fine, segnalava che, per tale motivo, aveva provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento n. SA 0228224, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva variato la rendita catastale dei due immobili iscritti al foglio D.Cat_1, impugnazione, peraltro, respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con una sentenza – la n. 4085/22 – del tutto carente di motivazione in ordine alla sollevata questione di nullità dell'avviso concernente l'omessa notifica ad essa contribuente della variazione catastale risalente all'11.1.2007. Dedotto, pertanto, che la predetta pronuncia era stata appellata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, invocava la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo chiaramente pregiudiziale la definizione della questione afferente l'eccepita illegittimità delle rendite catastali attribuite agli immobili riportati in catasto fabbricati al foglio D.Cat_1.
Eccepiva, infine, la illegittimità del calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il Comune di Salerno, il quale, con memoria illustrativa, premesso che la ricorrente aveva omesso di versare l'imposta IMU anche in ordine ai cespiti non rientranti tra quelli sub judice quanto al profilo della corretta determinazione della rendita (segnatamente, gli immobili riportati al foglio D.Cat_1, D.Cat_2
, al foglio D.Cat_3 , al foglio D.Cat_4, e al foglio D.Cat_5 ), chiedeva, previa riunione del presente giudizio al procedimento iscritto al n. 3160/2024 r.g.r., avente ad oggetto l'IMU 2020, in via principale, il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
in via gradata, la sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 c. p.c., stante la pendenza del giudizio promosso dalla Ricorrente_1 s.p.a. avverso le rendite catastali dei cespiti risultanti dalla nuova classificazione;
in via ulteriormente gradata, il rigetto del ricorso in ordine ai cespiti per i quali non vi è contestazione sulla rendita.
Con atto introduttivo ritualmente notificato (ed iscritto a ruolo con il numero 3160/2024 r.g.r.), la Ricorrente_1 s.p.a. ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 65/2024 – notificato in data 25.1.2024 -, con il quale, relativamente agli immobili riportati in catasto al foglio D.Cat_1, D.Cat_2
, foglio D.Cat_3, foglio D.Cat_4
, foglio D.Cat_5, le veniva chiesto il pagamento di euro 125.406,00, di cui euro 87.503,00 a titolo di IMU per l'anno 2020, euro 11.650,41 a titolo di interessi, euro 26.250,90 a titolo di sanzioni per omesso pagamento dell'imposta, ed euro 2,00 per notifica con arrotondamento di euro
0,31.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato in ragione dei medesimi motivi posti a fondamento del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 63/2024.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Salerno produceva memoria illustrativa avente il medesimo contenuto di quello offerto in comunicazione nel procedimento n. 3158/2024 r.g.r.
Con ordinanza resa in data 13.11.2024, la Corte disponeva la riunione del procedimento n. 1360/2024
r.g.r. a quello recante il n. 1358/2024 r.g.r. e sospendeva il giudizio fino alla definizione della causa relativa alla determinazione del valore della rendita catastale delle unità immobiliari riportate in catasto al foglio D.Cat_1, D.Cat_1.
Disposta nuovamente la trattazione della causa con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, si perveniva alla odierna udienza di trattazione, nel corso della quale, la parte ricorrente insisteva per la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa, in ragione della pendenza in Cassazione del procedimento n.
5373/2025 relativo al ricorso proposto avverso la sentenza n. 5152/24 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania-Sezione distaccata di Salerno, con la quale era stata confermata la legittimità, già sancita nel primo grado del giudizio con sentenza n. 4085/22, dell'avviso di accertamento n.
0228224/19 – emesso dalla Agenzia delle Entrate di Salerno-Ufficio del Territorio – recante l'attribuzione di rendita catastale del fabbricato adibito a struttura ospedaliera identificato al foglio D.Cat_1
, pari ad euro 64.227,96 susseguente a docfa presentata dalla Ricorrente_1 s.p.a. il 15.5.2018 per frazionamento, fusione e diversa distribuzione degli spazi interni. All'esito della discussione, la Corte decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, revocata l'ordinanza resa da questa Corte in data 13.11.2024, con la quale veniva disposta la sospensione del presente giudizio fino alla definizione della causa relativa alla determinazione del valore della rendita catastale delle unità immobiliari riportate in catasto al foglio D.Cat_1
.
Invero, poiché, nel caso in esame, la questione pregiudiziale è stata valutata in primo e in secondo grado di giudizio con decisioni (segnatamente, la sentenza n. 4085/22 resa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno e la sentenza n. 5152/24 emessa dalla Corte Tributaria di secondo grado della
Campania-Sezione distaccata di Salerno) conformi circa la piena legittimità dell'avviso di accertamento n.
SA 0228224, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva variato la rendita catastale dei due immobili iscritti al foglio D.Cat_1, ritiene la Corte che debba trovare applicazione il principio, da tempo sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di pendenza di due giudizi tributari legati da un nesso di pregiudizialità-dipendenza, qualora la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione della causa pregiudicata non può ritenersi obbligatoria, bensì può essere disposta dal Giudice in via facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il Giudice ha il potere discrezionale di disporre la sospensione del processo quando una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole (sul punto, v., da ultimo,
Cass. civ., sez. trib., ord. n. 6121 del 7.3.2024, secondo cui “dalla lettura combinata degli artt. 39, comma
1-bis, e 49 d.lvo 546/1992, si desume che, al pari di quanto affermato dalle Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza n. 21763 del 29 luglio 2021, con riguardo all'art. 295 c.p.c. (di identico tenore), l'ambito di applicazione dell'art. 39, comma
1-bis, vada circoscritto alla ipotesi in cui in alcuna delle due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata ancora pronunciata una sentenza di merito anche se non definitiva, laddove la sospensione del giudizio pregiudicato non può invece ritenersi obbligatoria, ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato”.
I ricorsi non meritano accoglimento. Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato, perché riportante la sottoscrizione a stampa del nominativo del funzionario responsabile dell'Ufficio IMU del Comune di Salerno,
a ciò delegato con delibera della Giunta Comunale n. 418 del 29.12.2014, in carenza di prova che l'atto sia stato prodotto da sistemi informatici automatizzati. L'avviso, invero, risulta essere stato formato a mezzo di sistemi informatici in ordine ai quali vige il principio espresso dalla Cassazione secondo cui, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87,
l. 549/1995 (“La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”), dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (v., tra le tante, Cass. civ., sez. trib., ord. n. 29820 del 27.10.2021). La Suprema Corte ha anche precisato che, per l'atto prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere sostituita dal nominativo di un dirigente designato con delibera di Giunta Comunale, in caso di Comune grande munito di dipendenti con qualifica dirigenziale – quale è il Comune di Salerno -, o dal nominativo di un dipendente semplice con provvedimento del Sindaco, previa nomina della Giunta Comunale, in caso di Comune piccolo non munito di dipendenti con qualifica dirigenziale (v., sul punto, Cass. civ., sez. trib., sent. n. 16465 del 20.5.2022).
Come detto, in ordine ai soli immobili riportati in catasto fabbricati al foglio D.Cat_1
, derivanti dalla soppressione e fusione delle precedenti particelle D.Cat_Ex_1, effettuata con docfa del 5.5.2018, la ricorrente eccepisce la inutilizzabilità, ai fini IMU, delle variazioni delle rendite catastali apportate nel gennaio del 2007 per non essere state notificate dalla Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio di Salerno. A tal fine, segnalava che, per tale motivo, aveva provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento n. SA 0228224, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva variato la rendita catastale dei due immobili iscritti al foglio D.Cat_1.
L'eccezione non coglie nel segno.
Sul punto, rileva, in primo luogo, la Corte che dalle sentenze n. 4085/22 e n. 5152/24 emesse, rispettivamente, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno e dalla Corte Tributaria di secondo grado della Campania-Sezione distaccata di Salerno, con le quali veniva rigettata l'impugnazione formalizzata dalla ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. SA 0228224, nonché dal ricorso per
Cassazione proposto per l'annullamento della richiamata pronuncia di secondo grado si evince che, contrariamente a quanto sostenuto nei due atti introduttivi del presente giudizio, giammai nel processo di primo grado venne dedotta dalla Ricorrente_1 la questione relativa alla omessa notifica dei provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate dispose, nell'anno 2007, la variazione delle rendite dei fabbricati riportati in catasto al foglio D.Cat_1. Invero, incentrandosi le doglianze della contribuente sui soli profili concernenti il difetto di motivazione e l'erroneità della stima, la stessa Corte di secondo grado dichiarava inammissibile la denunciata omessa notifica del precedente avviso di accertamento del 2007, in quanto costituente eccezione nuova non sollevata in primo grado.
In conformità, poi, a quanto sostenuto dal Giudice di secondo grado nella più volte richiamata sentenza n. 5152/24, ritiene il Collegio che l'avvenuta notifica alla ricorrente della variazione catastale apportata dalla
Agenzia nell'anno 2007 possa logicamente dedursi dalla circostanza che, con il docfa presentato nel 2018, venne formalizzata una proposta modificativa proprio di quella variazione, di cui, evidentemente, la Ricorrente_1 s.p.a. era perfettamente a conoscenza.
Né è possibile attribuire alla sentenza n. 5160/2022 – passata in giudicato -, con la quale la Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno annullava l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014, il valore di giudicato esterno, emergendo chiaramente dalla motivazione posta a suo fondamento che quella decisione venne assunta ritenendo omessa la notifica dell'avviso di variazione catastale emesso nell'anno 2007 dalla
Agenzia delle Entrate, nonostante quest'ultima, non essendo convenuta in giudizio, non fosse stata posta nella condizione di dimostrare il contrario.
Circa, infine, le contestazioni inerenti l'erronea applicazione degli interessi di mora nella misura di tre punti percentuali, osserva la Corte che dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti si evince che il Comune di Salerno, sul punto, si sia attenuto a quanto previsto dall'art. 29, comma 9, del Regolamento
Generale delle Entrate, che, nel recepire il dettato legislativo di cui all'art. 1, comma 165, l. 296/2006, prevede l'applicazione della misura degli interessi al tasso legale maggiorato nei limiti di tre punti percentuali.
Per i motivi esposti, pertanto, i ricorsi riuniti vanno senz'altro rigettati.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte revoca l'ordinanza di sospensione dei giudizi n.1736/2024 del 13.11.2024. Rigetta i ricorsi riuniti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Salerno, già ridotte ai sensi dell'art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, liquidate in euro 7.473,60, oltre accessori se dovuti, come per legge. Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025 Il
LA Il Presidente Dr Sergio Marotta Dr F.Mario Fiore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
TA IO, LA
PALUMBO MASSIMO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3158/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63 IMU 2019
- sul ricorso n. 3160/2024 depositato il 23/04/2024 proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5826/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste per la sospensione ex art 295 cpc, pende in cassazione il fascicolo
5373/25 avverso la sentenza 5152/24 del secondo grado ss salerno di cui si era fatto cenno nel ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato (ed iscritto a ruolo con il numero 3158/2024 r.g.r.), la Ricorrente_1 s.p.a., in persona del suo amministratore delegato, dr. Rappresentante_1, con sede legale in Salerno alla Indirizzo_1, ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 63/2024 – notificato in data 25.1.2024 -, con il quale, relativamente agli immobili riportati in catasto al foglio D.Cat_1, D.Cat_2, foglio D.Cat_3
, foglio D.Cat_4, foglio D.Cat_5, le veniva chiesto il pagamento di euro 128.183,00, di cui euro 87.444,00 a titolo di IMU per l'anno 2019, euro 14.503,74 a titolo di interessi, euro 26.233,20 a titolo di sanzioni per omesso pagamento dell'imposta, ed euro 2,00 per notifica con arrotondamento di euro 0,06.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, perché riportante la sottoscrizione a stampa del nominativo del funzionario responsabile dell'Ufficio IMU del Comune di Salerno, a ciò delegato con delibera della Giunta Comunale n. 418 del 29.12.2014, in carenza di prova che l'atto fosse stato prodotto da sistemi informatici automatizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 87, l. 549/1995 (“La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”).
In ordine, poi, agli immobili riportati in catasto fabbricati al foglio D.Cat_1, derivanti dalla soppressione e fusione delle precedenti particelle D.Cat_Ex_1, effettuata con docfa del 5.5.2018, eccepiva la inutilizzabilità, ai fini IMU, delle variazioni delle relative rendite catastali apportate nel gennaio del 2007 per non essere state notificate ad essa ricorrente dalla Agenzia delle Entrate-Ufficio del
Territorio di Salerno. A tal fine, segnalava che, per tale motivo, aveva provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento n. SA 0228224, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva variato la rendita catastale dei due immobili iscritti al foglio D.Cat_1, impugnazione, peraltro, respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con una sentenza – la n. 4085/22 – del tutto carente di motivazione in ordine alla sollevata questione di nullità dell'avviso concernente l'omessa notifica ad essa contribuente della variazione catastale risalente all'11.1.2007. Dedotto, pertanto, che la predetta pronuncia era stata appellata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, invocava la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo chiaramente pregiudiziale la definizione della questione afferente l'eccepita illegittimità delle rendite catastali attribuite agli immobili riportati in catasto fabbricati al foglio D.Cat_1.
Eccepiva, infine, la illegittimità del calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio il Comune di Salerno, il quale, con memoria illustrativa, premesso che la ricorrente aveva omesso di versare l'imposta IMU anche in ordine ai cespiti non rientranti tra quelli sub judice quanto al profilo della corretta determinazione della rendita (segnatamente, gli immobili riportati al foglio D.Cat_1, D.Cat_2
, al foglio D.Cat_3 , al foglio D.Cat_4, e al foglio D.Cat_5 ), chiedeva, previa riunione del presente giudizio al procedimento iscritto al n. 3160/2024 r.g.r., avente ad oggetto l'IMU 2020, in via principale, il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
in via gradata, la sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 c. p.c., stante la pendenza del giudizio promosso dalla Ricorrente_1 s.p.a. avverso le rendite catastali dei cespiti risultanti dalla nuova classificazione;
in via ulteriormente gradata, il rigetto del ricorso in ordine ai cespiti per i quali non vi è contestazione sulla rendita.
Con atto introduttivo ritualmente notificato (ed iscritto a ruolo con il numero 3160/2024 r.g.r.), la Ricorrente_1 s.p.a. ricorreva nei confronti del Comune di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 65/2024 – notificato in data 25.1.2024 -, con il quale, relativamente agli immobili riportati in catasto al foglio D.Cat_1, D.Cat_2
, foglio D.Cat_3, foglio D.Cat_4
, foglio D.Cat_5, le veniva chiesto il pagamento di euro 125.406,00, di cui euro 87.503,00 a titolo di IMU per l'anno 2020, euro 11.650,41 a titolo di interessi, euro 26.250,90 a titolo di sanzioni per omesso pagamento dell'imposta, ed euro 2,00 per notifica con arrotondamento di euro
0,31.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato in ragione dei medesimi motivi posti a fondamento del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 63/2024.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Salerno produceva memoria illustrativa avente il medesimo contenuto di quello offerto in comunicazione nel procedimento n. 3158/2024 r.g.r.
Con ordinanza resa in data 13.11.2024, la Corte disponeva la riunione del procedimento n. 1360/2024
r.g.r. a quello recante il n. 1358/2024 r.g.r. e sospendeva il giudizio fino alla definizione della causa relativa alla determinazione del valore della rendita catastale delle unità immobiliari riportate in catasto al foglio D.Cat_1, D.Cat_1.
Disposta nuovamente la trattazione della causa con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, si perveniva alla odierna udienza di trattazione, nel corso della quale, la parte ricorrente insisteva per la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa, in ragione della pendenza in Cassazione del procedimento n.
5373/2025 relativo al ricorso proposto avverso la sentenza n. 5152/24 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania-Sezione distaccata di Salerno, con la quale era stata confermata la legittimità, già sancita nel primo grado del giudizio con sentenza n. 4085/22, dell'avviso di accertamento n.
0228224/19 – emesso dalla Agenzia delle Entrate di Salerno-Ufficio del Territorio – recante l'attribuzione di rendita catastale del fabbricato adibito a struttura ospedaliera identificato al foglio D.Cat_1
, pari ad euro 64.227,96 susseguente a docfa presentata dalla Ricorrente_1 s.p.a. il 15.5.2018 per frazionamento, fusione e diversa distribuzione degli spazi interni. All'esito della discussione, la Corte decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, revocata l'ordinanza resa da questa Corte in data 13.11.2024, con la quale veniva disposta la sospensione del presente giudizio fino alla definizione della causa relativa alla determinazione del valore della rendita catastale delle unità immobiliari riportate in catasto al foglio D.Cat_1
.
Invero, poiché, nel caso in esame, la questione pregiudiziale è stata valutata in primo e in secondo grado di giudizio con decisioni (segnatamente, la sentenza n. 4085/22 resa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno e la sentenza n. 5152/24 emessa dalla Corte Tributaria di secondo grado della
Campania-Sezione distaccata di Salerno) conformi circa la piena legittimità dell'avviso di accertamento n.
SA 0228224, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva variato la rendita catastale dei due immobili iscritti al foglio D.Cat_1, ritiene la Corte che debba trovare applicazione il principio, da tempo sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di pendenza di due giudizi tributari legati da un nesso di pregiudizialità-dipendenza, qualora la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione della causa pregiudicata non può ritenersi obbligatoria, bensì può essere disposta dal Giudice in via facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il Giudice ha il potere discrezionale di disporre la sospensione del processo quando una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole (sul punto, v., da ultimo,
Cass. civ., sez. trib., ord. n. 6121 del 7.3.2024, secondo cui “dalla lettura combinata degli artt. 39, comma
1-bis, e 49 d.lvo 546/1992, si desume che, al pari di quanto affermato dalle Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza n. 21763 del 29 luglio 2021, con riguardo all'art. 295 c.p.c. (di identico tenore), l'ambito di applicazione dell'art. 39, comma
1-bis, vada circoscritto alla ipotesi in cui in alcuna delle due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata ancora pronunciata una sentenza di merito anche se non definitiva, laddove la sospensione del giudizio pregiudicato non può invece ritenersi obbligatoria, ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato”.
I ricorsi non meritano accoglimento. Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato, perché riportante la sottoscrizione a stampa del nominativo del funzionario responsabile dell'Ufficio IMU del Comune di Salerno,
a ciò delegato con delibera della Giunta Comunale n. 418 del 29.12.2014, in carenza di prova che l'atto sia stato prodotto da sistemi informatici automatizzati. L'avviso, invero, risulta essere stato formato a mezzo di sistemi informatici in ordine ai quali vige il principio espresso dalla Cassazione secondo cui, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87,
l. 549/1995 (“La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”), dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (v., tra le tante, Cass. civ., sez. trib., ord. n. 29820 del 27.10.2021). La Suprema Corte ha anche precisato che, per l'atto prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere sostituita dal nominativo di un dirigente designato con delibera di Giunta Comunale, in caso di Comune grande munito di dipendenti con qualifica dirigenziale – quale è il Comune di Salerno -, o dal nominativo di un dipendente semplice con provvedimento del Sindaco, previa nomina della Giunta Comunale, in caso di Comune piccolo non munito di dipendenti con qualifica dirigenziale (v., sul punto, Cass. civ., sez. trib., sent. n. 16465 del 20.5.2022).
Come detto, in ordine ai soli immobili riportati in catasto fabbricati al foglio D.Cat_1
, derivanti dalla soppressione e fusione delle precedenti particelle D.Cat_Ex_1, effettuata con docfa del 5.5.2018, la ricorrente eccepisce la inutilizzabilità, ai fini IMU, delle variazioni delle rendite catastali apportate nel gennaio del 2007 per non essere state notificate dalla Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio di Salerno. A tal fine, segnalava che, per tale motivo, aveva provveduto ad impugnare l'avviso di accertamento n. SA 0228224, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva variato la rendita catastale dei due immobili iscritti al foglio D.Cat_1.
L'eccezione non coglie nel segno.
Sul punto, rileva, in primo luogo, la Corte che dalle sentenze n. 4085/22 e n. 5152/24 emesse, rispettivamente, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno e dalla Corte Tributaria di secondo grado della Campania-Sezione distaccata di Salerno, con le quali veniva rigettata l'impugnazione formalizzata dalla ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. SA 0228224, nonché dal ricorso per
Cassazione proposto per l'annullamento della richiamata pronuncia di secondo grado si evince che, contrariamente a quanto sostenuto nei due atti introduttivi del presente giudizio, giammai nel processo di primo grado venne dedotta dalla Ricorrente_1 la questione relativa alla omessa notifica dei provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate dispose, nell'anno 2007, la variazione delle rendite dei fabbricati riportati in catasto al foglio D.Cat_1. Invero, incentrandosi le doglianze della contribuente sui soli profili concernenti il difetto di motivazione e l'erroneità della stima, la stessa Corte di secondo grado dichiarava inammissibile la denunciata omessa notifica del precedente avviso di accertamento del 2007, in quanto costituente eccezione nuova non sollevata in primo grado.
In conformità, poi, a quanto sostenuto dal Giudice di secondo grado nella più volte richiamata sentenza n. 5152/24, ritiene il Collegio che l'avvenuta notifica alla ricorrente della variazione catastale apportata dalla
Agenzia nell'anno 2007 possa logicamente dedursi dalla circostanza che, con il docfa presentato nel 2018, venne formalizzata una proposta modificativa proprio di quella variazione, di cui, evidentemente, la Ricorrente_1 s.p.a. era perfettamente a conoscenza.
Né è possibile attribuire alla sentenza n. 5160/2022 – passata in giudicato -, con la quale la Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno annullava l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014, il valore di giudicato esterno, emergendo chiaramente dalla motivazione posta a suo fondamento che quella decisione venne assunta ritenendo omessa la notifica dell'avviso di variazione catastale emesso nell'anno 2007 dalla
Agenzia delle Entrate, nonostante quest'ultima, non essendo convenuta in giudizio, non fosse stata posta nella condizione di dimostrare il contrario.
Circa, infine, le contestazioni inerenti l'erronea applicazione degli interessi di mora nella misura di tre punti percentuali, osserva la Corte che dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti si evince che il Comune di Salerno, sul punto, si sia attenuto a quanto previsto dall'art. 29, comma 9, del Regolamento
Generale delle Entrate, che, nel recepire il dettato legislativo di cui all'art. 1, comma 165, l. 296/2006, prevede l'applicazione della misura degli interessi al tasso legale maggiorato nei limiti di tre punti percentuali.
Per i motivi esposti, pertanto, i ricorsi riuniti vanno senz'altro rigettati.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte revoca l'ordinanza di sospensione dei giudizi n.1736/2024 del 13.11.2024. Rigetta i ricorsi riuniti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Salerno, già ridotte ai sensi dell'art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, liquidate in euro 7.473,60, oltre accessori se dovuti, come per legge. Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025 Il
LA Il Presidente Dr Sergio Marotta Dr F.Mario Fiore