Parere definitivo 25 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9276 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09276/2025REG.PROV.COLL.
N. 00420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2023, proposto da MA RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Antonio Di Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IN PA in Roma, corso D'Italia n. 92;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1812/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Cons. Marco RG e uditi per le parti gli avvocati Francesco Antonio Di Somma e Ennio De Vita su delega dichiarata di Sabato Criscuolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione con cui l’amministrazione comunale di Nocera Superiore ha ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate, di cui al verbale di sopralluogo del Comando Polizia Municipale prot. n. 11228 dell’11 aprile 2019.
Tali opere consistono nella realizzazione “in economia ed in assenza del prescritto permesso di costruire, di un manufatto attualmente costituito da tre corpi, contigui ed in parte comunicanti, con annesso piccolo w.c. sul lato ovest della struttura”, ivi dettagliatamente descritto come “composto: a) corpo di fabbrica lato sud, delle dimensioni di circa m. (6.75 x 5.85) = mq. 39.48 x h media m. 3.15 = mc. 124.38; detto corpo di fabbrica ha struttura portante in scatolari di ferro con chiusura perimetrale e copertura inclinata ad una falda in pannelli coibentati rifiniti internamente; allo stato tale superficie è destinata a salone-soggiorno con camino, completo di impianto elettrico e pavimentazione in mattonelle tipo gres; b) corpo di fabbrica centrale, delle dimensioni di circa m. (5.50 x 4.60) = mq. 25.30 x h media m. 2.85 = mc. 72.10; detto corpo di fabbrica ha struttura portante in scatolari di ferro con chiusura perimetrale e copertura inclinata ad una falda in pannelli coibentati non rifiniti internamente; allo stato tale superficie è destinata a cucina-pranzo con relativo arredamento ed impiantistica per civile abitazione, la pavimentazione è in mattonelle tipo gres; c) corpo di fabbrica lato nord, delle dimensioni di circa m. (2.35 x 4.60) = mq. 10.81 x h media m. 2.60 = mc. 28.10; detto corpo di fabbrica ha struttura portante in legno con chiusura perimetrale e copertura inclinata ad una falda in lamiera grecata; allo stato tale superficie è destinata a deposito attrezzi e masserizie con pavimentazione in calcestruzzo non armato e non rivestito; d) piccolo corpo di fabbrica posto esternamente ed in aderenza a quello descritto al punto b), delle dimensioni di circa m. (1.25 x 1.20) = mq. 1.50 x h media m. 2.20 = mc. 3.30; detto corpo di fabbrica ha struttura portante in scatolari di ferro con chiusura perimetrale in pannelli coibentati e copertura inclinata ad una falda in lamiera grecata; allo stato tale manufatto è destinato a w. c. con vaso, lavandino ed impianto idrico di carico e scarico con pavimentazione e rivestimento in ceramica.
I corpi di fabbrica sopra descritti ai punti a) e b) sono intercomunicanti a mezzo di porta interna, mentre gli altri manufatti descritti ai punti c) e d) hanno accessi indipendenti sul lato ovest; l'intero fronte lato est risulta pavimentato con mattonelle da esterno per una superficie complessiva di circa mq. 100.
Complessivamente è stata accertata la realizzazione di un manufatto abusivo impegnante una superficie totale di circa mq. 77.09 ed una volumetria totale di circa mc. 227.88”.
Il Tar ha osservato che il fabbricato di cui si discorre non è costituito da una mera struttura precaria e temporanea adibita al ricovero di attrezzi e/o arnesi funzionali alla coltivazione dell’annesso fondo agricolo, bensì di un’opera di carattere stabile e permanente nonché concretamente destinata ad abitazione.
Il Tar ha fatto riferimento oltre alla dettagliata descrizione delle opere riportata nell’atto impugnato, anche alla documentazione prodotta in giudizio dal Comune e, in particolare, il verbale del sopralluogo dell’11 aprile 2019 e l’annessa documentazione fotografica, da cui si evince con chiarezza la reale consistenza del manufatto abusivo, con riguardo sia al suo stabile ancoraggio al suolo che alla sua conformazione interna, tale da rendere verosimile la sua destinazione ad uso abitativo, in ragione dei rivestimenti e della mobilia ivi presente nonché degli impianti idrici ed elettrici realizzati.
Il Tar ha ritenuto che non assume rilievo la circostanza, pure invocata in ricorso, che almeno parte delle opere rientrerebbero nel novero di quelle connesse allo sfruttamento del fondo, attesa la realizzazione di un organismo edilizio nuovo, del quale non appare ammissibile una considerazione astratta ed atomistica, bensì sintetica e complessiva dei relativi singoli interventi, quali parti di un più ampio quadro di illecito sostanzialmente unitario, da cui essi attingono il medesimo regime giuridico di illegittimità.
Il Tar ha altresì osservato che:
- l’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi ed al ripristino della legalità sia in re ipsa, non sussistendo alcun affidamento del privato meritevole di tutela e non potendosi certamente consentire l’utilizzo libero ed indiscriminato delle facoltà edificatorie sul territorio;
- l’impugnata ordinanza di demolizione - nel richiamare il carattere abusivo delle opere - risulta, perciò, assistita da una congrua motivazione, riportando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato emanazione nonché un’indicazione puntuale delle opere abusive, anche mediante il riferimento alle caratteristiche riscontrate in sede di accertamento di infrazione.
Il Tar ha altresì osservato che il fatto che sia intercorso lungo tempo dalla realizzazione dell’abuso al provvedimento sanzionatorio non elide né aggrava quanto a motivazione, il doveroso e imprescrittibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a.
2. Con nota depositata in data 4 novembre 2025 parte appellante ha esposto quanto segue.
In data 24 ottobre 2025, la sig.ra RO MA, con spirito collaborativo e al fine di definire la pendenza con l'Amministrazione, ha presentato presso il Comune di Nocera Superiore la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. n. 25671, avente ad oggetto la demolizione dei manufatti contestati (Cfr SCIA e successiva attestazione di avvenuta rimozione del manufatto).
A seguito di tale segnalazione, la parte appellante ha dato spontaneamente e compiutamente corso ai lavori, provvedendo all'integrale demolizione di tutte le opere oggetto dell'ordinanza impugnata e al conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Tale adempimento spontaneo, che ha di fatto esaurito la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione comunale, è certificato dall'attestazione di avvenuta rimozione del manufatto redatta in data 4 novembre 2025 dall'architetto Antonio Casale, tecnico incaricato.
Parte appellante evidenzia che l’'avvenuta demolizione spontanea delle opere abusive determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte appellante alla prosecuzione del presente giudizio.
Chiede che sia dichiarata l'improcedibilità del ricorso in appello R.G. n. 420/2023 per sopravvenuta carenza di interesse.
Il collegio prende atto di quanto sopra e dichiara l'improcedibilità del ricorso in appello R.G. n. 420/2023 per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco RG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RG | Marco PA |
IL SEGRETARIO