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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/07/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 287 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. r.g.
287/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. DERI LAURA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. DERI LAURA Controparte_2
Con la partecipazione de p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da loro parti ricorrenti in data 29.07.2006 in Piatra Neamt (Romania).
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre un giudizio di separazione personale conclusosi con l'omologazione delle condizioni come da provvedimento del Tribunale di Pisa datato 28 dicembre 2018.
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Romania dalle parti è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia de qua. Va affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla controversia de qua.
pagina 1 di 4 Risulta, infatti, documentato (si veda certificato di residenza che la ricorrente risiede stabilmente in Volterra, derivando, pertanto, l'affermazione del giudice italiano (anche) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, punto 5, di detto Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro (la norma prevede più criteri alternativi attributivi della giurisdizione, tra cui quello appresso indicato), “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda” .
Il Collegio prende atto, allora dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga pronunciata la sentenza di divorzio alle condizioni stabilite dalle parti.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di divorziare, e di rinunciare a comparire personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da CP_1
e celebrato in Romania. Controparte_2
2) Dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà, rimanendo l'obbligo di dover comunicare all'altro ogni spostamento, anche del domicilio;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso l'abitazione ove risiede la SI.ra , posta in Volterra (PI), Via del Controparte_2
pagina 2 di 4 Boschetto n. 14; entrambi i coniugi si impegnano affinché il SI. abbia la _3
possibilità, previo avviso alla ricorrente SI.ra , di fare visita al Controparte_2 figlio minore presso l'abitazione della madre per un minimo di due giorni alla settimana, con possibilità per il SI. di poter prendere il figlio minore dall'uscita di _3
scuola sino alle ore 20:00, quando dovrà essere riaccompagnato dalla madre, salvo diversi accordi intercorsi tra le parti per eventuali pernottamenti presso l'abitazione del SI. _3
;
[...]
i coniugi si impegnano a suddividersi gli impegni di gestione della prole, in maniera alternata, ogni fine settimana dalle ore 20.00 del venerdì fino alle 22.30 della domenica seguente;
eventuali diversi accordi circa quanto sopra esposto dovranno essere presi in comune tra loro;
i coniugi, inoltre, stabiliscono e conseguentemente si impegnano, affinché ciascuno gestisca la prole nel periodo estivo, per almeno 15 giorni a far data dal 15 Luglio fino al 15 Agosto di ogni anno;
In relazione alle festività Natalizie e della Pasqua si impegnano a gestire il minore in via alternata;
4) Dispone che corrisponda a mezzo bonifico, alla ricorrente SI.ra _3 [...]
, la somma di euro 300,00, oltre rivalutazione Istat, entro e non oltre il 30 Controparte_2
di ogni mese;
tale importo è destinato a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Tale somma sarà garantita fino a che il figlio non raggiungeranno l'indipendenza economica;
5) Dispone che i coniugi provvederanno ciascuno nella quota del 50%, alle spese straordinarie per la cura e la gestione della prole.
Il Tribunale prende altresì atto di quanto segue: il SI. dichiara di essere disponibile a far mantenere alla moglie il suo _3
cognome da sposata, e la SI.ra accetta di mantenere tale cognome Controparte_2 anche successivamente all'avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Il SI. si impegna, entro tre mesi, dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad _3
effettuare il passaggio di proprietà del veicolo Peugeot tg.: EP290VS, nei confronti della
SI.ra , la quale usufruisce del veicolo, previo regolare pagamento Controparte_2
di ogni e qualsivoglia contravvenzione al Codice della Strada o altri adempimenti fiscali pendenti sul veicolo stesso;
i ricorrenti concordano, altresì, che eventuali ulteriori sanzioni pagina 3 di 4 che perverranno successivamente al passaggio di proprietà saranno da doversi imputare unicamente alla SI.ra , la quale si impegna di farsene carico;
Controparte_2
i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa, avendo risolto, in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
le parti si autorizzano fin d'ora a prestare il proprio consenso e/o autorizzazione, nonché a compiere tutto quanto sia necessario per l'utilizzo dei rispettivi passaporti.
6) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Pisa, 4.07.2024
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. r.g.
287/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. DERI LAURA CP_1
e
con il patrocinio dell'avv. DERI LAURA Controparte_2
Con la partecipazione de p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da loro parti ricorrenti in data 29.07.2006 in Piatra Neamt (Romania).
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre un giudizio di separazione personale conclusosi con l'omologazione delle condizioni come da provvedimento del Tribunale di Pisa datato 28 dicembre 2018.
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Romania dalle parti è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia de qua. Va affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla controversia de qua.
pagina 1 di 4 Risulta, infatti, documentato (si veda certificato di residenza che la ricorrente risiede stabilmente in Volterra, derivando, pertanto, l'affermazione del giudice italiano (anche) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, punto 5, di detto Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro (la norma prevede più criteri alternativi attributivi della giurisdizione, tra cui quello appresso indicato), “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda” .
Il Collegio prende atto, allora dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006,
n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga pronunciata la sentenza di divorzio alle condizioni stabilite dalle parti.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di divorziare, e di rinunciare a comparire personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da CP_1
e celebrato in Romania. Controparte_2
2) Dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà, rimanendo l'obbligo di dover comunicare all'altro ogni spostamento, anche del domicilio;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso l'abitazione ove risiede la SI.ra , posta in Volterra (PI), Via del Controparte_2
pagina 2 di 4 Boschetto n. 14; entrambi i coniugi si impegnano affinché il SI. abbia la _3
possibilità, previo avviso alla ricorrente SI.ra , di fare visita al Controparte_2 figlio minore presso l'abitazione della madre per un minimo di due giorni alla settimana, con possibilità per il SI. di poter prendere il figlio minore dall'uscita di _3
scuola sino alle ore 20:00, quando dovrà essere riaccompagnato dalla madre, salvo diversi accordi intercorsi tra le parti per eventuali pernottamenti presso l'abitazione del SI. _3
;
[...]
i coniugi si impegnano a suddividersi gli impegni di gestione della prole, in maniera alternata, ogni fine settimana dalle ore 20.00 del venerdì fino alle 22.30 della domenica seguente;
eventuali diversi accordi circa quanto sopra esposto dovranno essere presi in comune tra loro;
i coniugi, inoltre, stabiliscono e conseguentemente si impegnano, affinché ciascuno gestisca la prole nel periodo estivo, per almeno 15 giorni a far data dal 15 Luglio fino al 15 Agosto di ogni anno;
In relazione alle festività Natalizie e della Pasqua si impegnano a gestire il minore in via alternata;
4) Dispone che corrisponda a mezzo bonifico, alla ricorrente SI.ra _3 [...]
, la somma di euro 300,00, oltre rivalutazione Istat, entro e non oltre il 30 Controparte_2
di ogni mese;
tale importo è destinato a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Tale somma sarà garantita fino a che il figlio non raggiungeranno l'indipendenza economica;
5) Dispone che i coniugi provvederanno ciascuno nella quota del 50%, alle spese straordinarie per la cura e la gestione della prole.
Il Tribunale prende altresì atto di quanto segue: il SI. dichiara di essere disponibile a far mantenere alla moglie il suo _3
cognome da sposata, e la SI.ra accetta di mantenere tale cognome Controparte_2 anche successivamente all'avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Il SI. si impegna, entro tre mesi, dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad _3
effettuare il passaggio di proprietà del veicolo Peugeot tg.: EP290VS, nei confronti della
SI.ra , la quale usufruisce del veicolo, previo regolare pagamento Controparte_2
di ogni e qualsivoglia contravvenzione al Codice della Strada o altri adempimenti fiscali pendenti sul veicolo stesso;
i ricorrenti concordano, altresì, che eventuali ulteriori sanzioni pagina 3 di 4 che perverranno successivamente al passaggio di proprietà saranno da doversi imputare unicamente alla SI.ra , la quale si impegna di farsene carico;
Controparte_2
i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa, avendo risolto, in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale;
le parti si autorizzano fin d'ora a prestare il proprio consenso e/o autorizzazione, nonché a compiere tutto quanto sia necessario per l'utilizzo dei rispettivi passaporti.
6) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Pisa, 4.07.2024
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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