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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 469 R.G.A.C. dell'anno 2022
T R A
con sede legale in Milano in via Parte_1
Brenta n. 18/B, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e per essa la rappresentante con sede legale in Parte_2
Verona in viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marcella Antonio Polizzotto, giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...], _1
rappresentato e difeso dall'avv. Serena Carelli, giusta procura in atti,
, nato a [...] il [...], CO
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannello, giusta procura in atti,
CONVENUTI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] [...]
per tramite della propria rappresentante Parte_1
agiva in giudizio contro e Parte_2 _1
. CO
La società attrice premetteva di essere cessionaria del credito originariamente vantato da nei confronti di E_
: tale credito derivava da una garanzia CO
fideiussoria che il convenuto aveva prestato a favore CP_2
della società la quale aveva contratto un debito Controparte_4
per euro 1.686.054,49.
Nei confronti di il credito veniva CO
definitivamente accertato con sentenza n. 456/2018 del Tribunale di Caltanissetta, emessa a definizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 71/2013 del Tribunale di Caltanissetta.
Premesso ciò, parte attrice rappresentava che CO
aveva venduto con atto di compravendita del 15 marzo
[...]
2017 a l'unico bene immobile facente parte del _1
suo patrimonio, con pregiudizio della garanzia patrimoniale generica, e per tale motivo agiva in giudizio al fine di rendere inefficace l'atto dispositivo in questione ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio
, il quale preliminarmenre contestava la CO
legittimazione attiva del cessionario creditore, non risultando prova dell'intervenuta cessione di credito in favore di parte attrice.
Nel merito, il convenuto contestava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con separata comparsa di costituzione e risposta, CP_5
[...]
[...] [...]
, nella qualità di acquirente dell'immobile oggetto di
[...]
revocatoria, rappresentava l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 2901 c.c. e, in particolar modo, sottolineava l'inconsapevolezza dell'acquirente in relazione al pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cfr. pag. 2 e 3 della comparsa).
Anch'egli, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e tramite l'interrogatorio formale del convenuto CP_1
e veniva posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter
[...]
c.p.c. del 20 gennaio 2025 con concessione di termini ex art. 190
c.p.c.
Le parti hanno concluso mediante comparse conclusionali e repliche agli atti.
2. Procedendo all'esame delle domande e delle questioni proposte dalle parti, il primo nodo da affrontare riguarda l'asserita mancata prova da parte dell'attrice della Parte_1
effettiva titolarità del credito acquisiti in forza di cessione, questione sollevata dal convenuto già in comparsa di CP_2
costituzione e risposta (cfr. pag. 1 e 2 della comparsa).
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che
3 il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 - Rv. 659464
- 01).
Nel caso in esame la sussistenza della cessione del credito oggetto di controversia è contestata e quindi grava sul creditore cessionario la prova della avvenuta effettiva cessione.
Ora, non si ignora che la Corte di Cassazione ha anche statuito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento
è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023 - Rv. 668451 – 01 – in motivazione).
Tuttavia, nella materia oggetto del presente scrutinio si ritiene maggiormente condivisibile un orientamento di merito il quale esige, in caso di contestazione della cessione del credito “in blocco”, che la prova debba essere fornita per iscritto attraverso la produzione del relativo contratto (cfr. Trib. Milano, sez. VI, sentenza 4630/2024).
Ed invero:
- ai sensi degli artt. 2721, I comma, e 2729, II comma, c.c. la prova per testimoni e per presunzioni di contratti eccedenti la somma di euro 2,58 non è ammessa, salvo che il contraente non dimostri la circostanza di cui all'art. 2724
c.c., ossia l'aver perduto senza colpa il documento che gli forniva la prova;
- non può derogarsi agli anzidetti limiti probatori ai sensi del
II comma dell'art. 2721 c.c. avuto riguardo alla natura dei
4 contraenti (soggetti professionali organizzati in forma societaria) e importanza del contratto (avente ad oggetto numerosi crediti), per cui appare del tutto inverosimile che il contratto, se sussistente, non sia stato stipulato per iscritto;
- nessun rilievo può essere attribuito alla dichiarazione del cedente, non potendosi qualificare la stessa come confessione (non trattandosi di dichiarazione avente ad oggetto fatti a sé sfavorevole) ma, a tutto concedere, alla stregua di una “testimonianza per iscritto”, inammissibile.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono non può che concludersi che la prova del contratto di cessione, in un caso come quello in esame in cui la sussistenza del contratto è contestata, debba essere data attraverso la produzione del contratto medesimo.
Il contratto, tuttavia, non è mai stato prodotto in giudizio, nonostante l'estrema facilità con cui la prova richiesta avrebbe potuto essere fornita.
Sotto altro profilo, osserva il giudicante che non è stata data la prova dell'inclusione del debito del convenuto nella CP_2
cessione invocata dall'attrice.
Infatti, dall'elenco dei crediti ceduti allegato in atti non si evince il nominativo del convenuto né il CO
nominativo del debitore garantito e non è Controparte_4
neppure riportato il codice relativo al debitore o al debito ceduto, come evidenziato da parte convenuta.
Inoltre, se si prova a digitare sul link allegato all'avviso di cessione di credito pubblicato in G.U non è possibile giungere ad
5 una pagina contenente l'elenco dei crediti ceduti.
Infine, l'indicazione dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione (pag. 1 dell'allegato 19 di parte attrice), si riferisce a tutti i crediti qualificati come “attività finanziarie deteriorate” e non consente di individuare con esattezza il credito in quanto è eccessivamente generica.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono deve affermarsi che parte attrice non ha adeguatamente dimostrato la propria qualità di titolare del credito e, di conseguenza, la proposta azione revocatoria deve essere dichiarata inammissibile.
3. In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere provata la qualità di creditore dell'attrice e si volesse ritenere ammissibile la proposta azione, la stessa sarebbe comunque infondata nel merito.
Si reputa opportuno rammentare che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. richiede quali presupposti indispensabili al suo accoglimento:
• l'esistenza di un credito da parte dell'attore nei confronti del convenuto;
• il c.d. eventus damni, cioè la sussistenza di un pregiudizio
(sotto il profilo della riduzione della generale garanzia costituita dall'intero patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c.) arrecato dal debitore alle ragioni del creditore mediante la realizzazione di un determinato atto di disposizione;
• il c.d. consilium fraudis, cioè la consapevolezza, da parte del debitore, di diminuire in modo apprezzabile il proprio patrimonio e, quindi, la generale garanzia del credito, ex art. 2740
c.c., in modo tale da pregiudicare o rendere più difficoltoso il
6 soddisfacimento del credito stesso (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
17327 del 17/08/2011 -Rv. 619033 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7452 del 05/06/2000 - Rv. 537234 - 01);
• la c.d. scientia fraudis (negli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito), cioè la consapevolezza, anche da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sotto il profilo della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c. (non è necessaria, invece anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro) (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n.
11518 del 04/11/1995 - Rv. 494535 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10430 del 18/05/2005 - Rv. 582122 - 01).
Più in dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire, quanto al requisito dell'eventus damni, che per la configurabilità del pregiudizio alle ragioni del creditore non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001 - Rv. 549699 –
01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 09/03/2006 - Rv.
588696 - 01).
Va altresì ricordato che affinché si verifichi un pregiudizio rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile
7 il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 2792 del 26/02/2002 - Rv. 552560 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 3470 del 15/02/2007 - Rv. 598224 - 01).
Deve poi rammentarsi che in applicazione dei generali principi che governano la ripartizione dell'onere della prova, tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4578 del 06/05/1998 - Rv. 515164 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
5972 del 18/03/2005 -Rv. 580864 – 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n.
1902 del 03/02/2015 -Rv. 634175 - 01).
Quanto ai requisiti soggettivi, si è affermato che, in caso di atti di disposizione successivi al sorgere del credito, “unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Sez. 3, Sentenza n. 27546 del
30/12/2014 - Rv. 633992 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019 - Rv. 654318 - 02). Ove l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, “ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, cod.civ. è sufficiente il mero
8 dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento
è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008 - Rv. 604815 – 01); sempre in caso di di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, ma a titolo oneroso, occorre “oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art.
2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18315 del 18/09/2015 - Rv. 636760 - 01).
Enucleate brevemente alcune coordinate normative e giurisprudenziali utili alla risoluzione della controversia, osserva il giudicante che nel caso di specie non ricorrono tutti i requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta da parte attrice.
Si rileva infatti la carenza del requisito della scientia fraudis o scientia damni da parte del terzo acquirente, . _1
La consapevolezza di quest'ultimo necessaria per integrare il requisito non è emersa nel corso nel processo, nè nel corso
9 dell'interrogatorio formale di (dal quale non si _1
è prodotta alcuna confessione), né attraverso altre circostanze atte a fondare una presunzione in tal senso.
Sul punto, infatti, nessun rapporto di parentela è intercorrente tra venditore e acquirente, così come non è stao nemmo provato un
(più fievole) rapporto di convivenza o di particolare amicizia.
Al riguardo, anche a volere ammettere che CO
e abbiano dimorato entrambi al
[...] _1
civico n. 5 di via Cavour, non è possibile affermare con certezza che abbiano convissuto nella stessa unità immobiliare
(circostanza peraltro negata dal in sede di interrogatorio CP_1
formale), essendo l'edificio costituito da più piani ed articolato al suo interno in più unità abitative.
In tale contesto, nemmeno le circostanze dedotte da parte attrice con riguardo al prezzo della vendita ed al tempo del suo pagamento (eseguito pochi giorni prima del rogito notarile) costituiscono elemento indiziario univoco per ritenere che l'acquirente conoscesse il pregiudizio alle ragioni creditorie, in quanto è rimasto indimostrato che il valore dell'immobile venduto fosse inferiore al valore di mercato in quel momento, dovendosi sul punto intendersi qui richiamata l'ordinanza resa all'udienza del 14/11/2022 che ha rigettato la richiesta di CTU svolta da parte attrice.
Alla luce di ciò, si ritiene insussistente l'elemento soggettivo dell'acquirente della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, con la conseguenza che l'azione revocatoria, pur a volersi ritenere ammissibile, sarebbe comunque infondata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella
10 misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri del D.M.
55/14 per le cause di valore compreso fra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00, applicata una riduzione dei compensi in ragione della limitata attività processuale svolta e disposta la distrazione in favore dell'Erario per la posizione di , ammesso _1
al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
2) condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite nei confronti di , che CO
si liquidano in euro 8.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite nei confronti di , che si _1
liquidano in euro 8.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Caltanissetta, 9 giugno 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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