Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 380/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. GUIDO MANNINA RT C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'Avv. LUIGI SALICE PA C.F._2
- SI – con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di RT
Piacenza, chiedendo la modifica dei provvedimenti riguardanti l'affidamento del PA
figlio , resi con ordinanza del 28 maggio 2022 nel procedimento R.G. n. 284/2020, Tribunale di Per_1
Piacenza, nei seguenti termini: “SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE - Il
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presso la madre e presso il padre a settimane alterne e manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre attualmente in Piacenza via delle Teresiane 4. - In ogni caso, qualora non sia possibile la primaria richiesta e solo in via subordinata, il padre potrà, previo accordo telefonico e congruo preavviso, in linea di massima di almeno 48 ore, con richiesta da formalizzare con pec su pec, con calendario redatto, vedere il figlio e tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, e comunque dal giovedì sera al martedì ogni 15 giorni col rientro direttamente a scuola il martedì mattina. Allorchè il padre avrà il figlio minore con sè, lo andrà a prendere agli orari stabiliti presso l'abitazione Per_1
della madre e ivi, in futuro presso la scuola, lo accompagnerà. - il diritto di frequentazione del padre sarà esercitato tenendo conto degli orari e degli impegni scolastici, con particolare riferimento all'eventuale necessità di frequentare la scuola il sabato mattina. - Nel periodo estivo il figlio Per_1
trascorrerà con il padre quindici giorni consecutivi, che saranno concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Stesso periodo varrà nel periodo invernale per poter permettere al padre di portare il figlio al mare in inverno o in montagna, ove il padre ha la possibilità di trascorrere un periodo di vacanze "lungo". - Le festività natalizie (Natale e Capodanno) e di pasquali verranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre a decorrere dalla Pasqua 2024 che verrà trascorsa come da accordi o come da indicazioni del Giudice - Nel periodo estivo il minore potrà essere portato anche dal padre presso un centro estivo di sua preferenza, qualora non fosse possibile concertare con la madre lo stesso centro. SUI RAPPORTI ECONOMICI - Il IG RT
verserà alla IGa quale contributo per il mantenimento del figlio , un PA Per_1 assegno mensile di € 200,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, secondo le modalità indicate, qualora la collocazione fosse presso genitori a settimane alterne: in caso contrario il contributo sarà di € 350,00 al mese. Il IG , inoltre, concorrerà nella RT
misura del 50% a tutte le spese non comprese nell'assegno di mantenimento qualora fossero necessarie e concordate tra i genitori - Il IG inoltre concorrerà nella misura del 50% per tutte RT
le eventuali spese mediche (anche specialistiche, dentistiche ed odontoiatriche) straordinarie che dovranno essere sostenute per il figlio minore , e comunque al di fuori del S.S.N. - In ogni caso, Per_1
per quanto attiene le spese straordinarie anche mediche, salvo casi di evidente urgenza, le stesse dovranno essere preventivamente, espressamente approvate dal IG , il quale RT
provvederà al rimborso della sua quota parte entro trenta giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa di spesa. - Entrambi i genitori e PA RT
dovranno autorizzarsi reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo, da parte delle competenti autorità, del documento d'identità e/o del passaporto del figlio minore ”. Per_1
pagina 2 di 6 A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti intrattenevano una relazione affettiva di circa due anni, dalla quale nasceva il 23 dicembre 2016 a Piacenza il figlio Controparte_2
relazione che poi cessava nel 2017; - con ricorso congiunto, in data 26 novembre 2019, le Parti adivano il Tribunale di Piacenza per l'affidamento, le modalità dei rapporti e i correlati obblighi di mantenimento del figlio sulla base dei seguenti accordi: “Sull'esercizio della Responsabilità Per_1
genitoriale: 1) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. 2) Il piccolo Per_1
è collocato presso la madre e manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre Per_1
attualmente in Piacenza, Via Veneto, 85/O. 3) In ogni caso, il padre potrà, previo accordo telefonico e congruo preavviso, in linea di massima di almeno 48 ore, vedere il figlio e tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, e comunque almeno un fine settimana ogni quindici giorni. Le parti precisano che allorchè il padre avrà il figlio minore con sè, lo andrà a prendere agli orari stabiliti presso Per_1
l'abitazione della madre o dei di lei genitori e ivi, in futuro presso la scuola, lo accompagnerà. 4)
Quando il figlio minore inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo, il diritto di frequentazione Per_1
del padre sarà esercitato tenendo conto degli orari e degli impegni scolastici, con particolare riferimento all'eventuale necessità di frequentare la scuola il sabato mattina. 5) Nel periodo estivo il figlio trascorrerà con il padre almeno quindici giorni anche non consecutivi, che saranno Per_1
concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. 6) Le festività natalizie (Natale e
Capodanno) e di pasquali verranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre a decorrere dalla Pasqua 2019 che verrà trascorsa con la madre. Sull'Assegnazione della Casa
Familiare 7) La casa famigliare, condotta in locazione dalla IGa , resterà in PA
godimento alla stessa con tutti gli arredi in essa contenuti. Sui Rapporti Economici: 8) Il IG
[...]
verserà alla IGa quale contributo per il mantenimento del figlio _1 PA
, un assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese, secondo le modalità indicate dalla IGa a decorrere dal mese di sottoscrizione del CP_1 presente ricorso e fino all'indipendenza economica del figlio;
l'assegno sarà rivalutato in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso. 9) il IG RT
, inoltre, concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese, quali ora la retta per la scuola
[...]
materna e poi l'asilo, e successivamente le spese scolastiche straordinarie anche universitarie
(indicativamente, tasse di iscrizione, libri, mense, gite, etc.) ed alle spese extrascolastiche
(indicativamente, viaggi di istruzione, vacanze, etc.) ordinarie e/o straordinarie, che saranno necessarie per il figlio. 10) Il IG inoltre concorrerà nella misura del 50% per tutte RT
le eventuali spese mediche (anche specialistiche, dentistiche ed odontoiatriche) straordinarie che pagina 3 di 6 dovranno essere sostenute per il figlio minore , e comunque al di fuori del S.S.N.. 11) In ogni Per_1
caso, per quanto attiene le spese straordinarie anche mediche, salvo casi di evidente urgenza, le stesse dovranno essere preventivamente, espressamente approvate dal IG , il quale RT
provvederà al rimborso della sua quota parte entro trenta giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa di spesa. 12) I ricorrenti e si PA RT autorizzano sin d'ora al rilascio e/o al rinnovo, da parte delle competenti autorità, del documento d'identità e/o del passaporto del figlio minore .” e con ordinanza del 28 maggio 2020, il Per_1
Tribunale di Piacenza disponeva in conformità al regolamento così come concordato dalle Parti;
- in data 4 dicembre 2021, contraeva matrimonio civile con e da PA CP_3
questa unione nasceva il figlio - la SI trasferiva la propria residenza in Persona_2
BB (PC), insieme al marito e ai figli;
- in pendenza del precedente giudizio, la SI lavorava come commessa part-time presso BI RE (Porta San Lazzaro – Piacenza) e percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.000,00 (comprensivi degli assegni famigliari) per tredici mensilità; - il
Ricorrente, invece, svolgeva la mansione di elettricista, con uno stipendio lordo annuo di circa 20.0000.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 1 marzo 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Mariachiara Vanini, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 11 giugno 2024, assegnando termine al ricorrente per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda formulata da Parte PA ricorrente per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento del minore . Per_1
In particolare, la SI eccepiva che: - in data 4 dicembre 2021, aveva contratto matrimonio civile con e da detta unione nasceva a Piacenza, in data 20 maggio 2021, il figlio CP_3
secondogenito - risiedeva presso l'abitazione di proprietà sita in via delle Teresiane Persona_2
4 con il marito e i due figli, che si trova a pochi metri di distanza dall'abitazione dei genitori della
- il minore era iscritto presso la scuola elementare “Don Minzoni”, sita in CP_1 Controparte_2
Piacenza, via Don Giovanni Minzoni, n. 39/A; - nell'interesse del piccolo acconsentiva ad Per_1
aumentare i tempi che il padre passava con il figlio, ma i nuovi accordi in ordine alla maggiore permanenza del piccolo con il padre si rivelavano inadeguati alle esigenze del Minore, tanto che Per_1
portavano nel tempo il bimbo ad avvertire un sentimento di smarrimento e di destabilizzazione rispetto alla routine quotidiana e tale disagio era stato riscontrato anche dalle insegnanti della scuola elementare;
- il Ricorrente non aveva mai provveduto al versamento della rivalutazione ISTAT da pagina 4 di 6 applicarsi all'assegno di mantenimento dovuto, maturando dalla data dell'ordinanza del 28 maggio
2020 sino al 31 dicembre 2023, un debito nei propri confronti di € 840,00 e da marzo 2022 al 31 dicembre 2023 non versava il proprio contributo per la mensa del minore per Controparte_2 complessivi € 779,82 né per l'iscrizione al corso di judo, per ulteriori 80,00 €; - attualmente lavorava come cameriera con contratto a chiamata presso il ristorante - pizzeria The Temple di Piacenza (PC),
Via X Giugno, 98, con uno stipendio di circa € 200,00/300,00 mensili.
All'udienza del 11 giugno 2024, le Parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione provvisoria (per il periodo estivo) con riguardo alla frequentazione di con i Per_1 genitori ed il Giudice delegato disponeva in conformità all'accordo sottoscritto dalle Parti, come da foglio allegato al verbale di udienza, in quanto ritenuto rispondente all'interesse del Minore e rinviava la causa all'udienza del 17 settembre 2024 per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto presidenziale n. 27/2024, il procedimento veniva riassegnato alla dott.ssa Laura Ventriglia che all'udienza del 17 settembre 2024, preso atto che le Parti avevano trovato un nuovo accordo provvisorio in ordine al diritto di frequentazione padre-figlio per il periodo scolastico, nel termini di seguito indicati: “il sig. potrà tenere e avere con sé il figlio a fine settimana alterni dal _1 Per_1 giovedì al termine dell'orario scolastico sino al lunedì mattina allorquando lo riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui non avrà con sé il figlio lo potrà tenere con sé per il Per_1
pernottamento un giorno a settimana, indicativamente dalla fine della lezione di judo sino alla mattina successiva allorché lo accompagnerà a scuola”, disponeva in conformità al nuovo accordo provvisorio sottoscritto dalle Parti e rinviava la causa all'udienza del 4 febbraio 2025, per la verifica della corretta sperimentazione del predetto accordo;
udienza successivamente rinviata, su richiesta congiunta dalle
Parti, all'udienza del 13 marzo 2025, che si svolgeva in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.. In vista della predetta udienza, i Procuratori delle parti formulavano conclusioni congiunte ed il
Giudice delegato, con ordinanza in data 15 marzo 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Le Parti, dopo la sperimentazione positiva di diversi accordi provvisori, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alla modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio di cui all'ordinanza n. cronol. Controparte_2
5097/2020 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 28 maggio 2020, all'esito del procedimento R.G.
n. 284/2020, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
pagina 5 di 6 Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché pienamente rispondenti all'interesse del minore e meritano, pertanto, integrale accoglimento. Per_1
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accordo anche in ordine a tale aspetto, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone la modifica delle condizioni nn. 3 e 5 del regolamento concordato tra le Parti di cui all'ordinanza n. cronol. 5097/2020 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 28 maggio 2020 all'esito del procedimento R.G. n. 284/2020, come segue: “3) Il sig. potrà tenere e avere con sé RT il figlio a fine settimana alterni dal giovedì al termine dell'orario scolastico sino al lunedì Per_1
mattina allorquando lo riaccompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui non avrà con sé il figlio
, il padre lo potrà tenere con sé per il pernottamento un giorno a settimana, indicativamente Per_1
dalla fine della lezione di judo sino alla mattina successiva allorchè lo accompagnerà a scuola. 5) Nel periodo estivo (indicativamente da metà giugno e metà settembre) il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne dal giovedì alle ore 18,00 sino al lunedì mattina alle ore 9,30 / 10,00 Per_1 allorchè lo riporterà preso l'abitazione di Piacenza o BB dalla madre. Nelle settimane in cui il figlio non trascorrerà il fine settimana col padre, questi potrà tenere con sé il figlio dal Per_1
mercoledì dalle ore 18,00 al venerdì mattina alle 9,30 / 10,00. Le parti si impegnano a comunicarsi, comunque, in maniera amichevole i luoghi ove si trova col padre o con la madre in vacanza ed Per_1
a collaborare nell'esclusivo interesse di . La IGa si impegna a comunicare, non Per_1 CP_1
appena possibile, i periodi delle proprie vacanze con il figlio, periodi che non potranno coincidere con i periodi di vacanza del padre;
qualora il periodo di vacanza con la madre dovesse coincidere con il fine settimana del padre, il fine settimana verrà recuperato successivamente e continuativamente”;
- dà atto che, per quanto non oggetto di modifica, resta vincolante tra le Parti il regolamento concordato di cui alla citata ordinanza;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 15 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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