Art. 16-bis. ((I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.))
Articolo 16Articolo 17
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 16 bis della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Versione
20 gennaio 1972
20 gennaio 1972
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