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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 453/2018 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sassari, via Mazzini n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Giovannina
Fresi e Carla Fabio, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo:
ATTORE
e
nata a [...], il [...], c.f. e CP_1 C.F._2
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._3
quali eredi del convenuto , nato a [...] il [...], CF. Persona_1
elettivamente domiciliati in Oristano Viale A. Diaz 64, presso lo Studio C.F._4
degli Avv.ti Roberto Dau e Giuseppe Piras che li rappresentano e difendono come da procure in calce alla comparsa di costituzione ex art 302 c.p.c. con ricorso per la prosecuzione della causa
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
pagina 1 di 11 “accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà, a favore di Pt_1
, sul terreno sub. 1, per cui è causa, sito in agro di Bosa, distinto in catasto al foglio 32,
[...]
mapp. 70-71-74 di ha 28.38.51.
Con vittoria di spese in caso di contestazione”.
Nell'interesse dei convenuti:
“- accertare e dichiarare che il sig. non ha esercitato sul fondo rustico sito in agro Parte_1 di Bosa, località “Su Codulalzu”-“Terridi”, distinto in catasto al foglio 32, mappali 70-71-74, alcun possesso utile ad usucapionem, segnatamente per palese insussistenza dell'animus possidendi, e per l'effetto rigettare l'avversa domanda;
- in ogni caso, rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di competenze, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge e condanna al risarcimento ex art 96 cpc stante la palese temerarietà della domanda”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha richiesto dichiararsi l'usucapione in suo favore Parte_1 del terreno sito in agro di Bosa, località “Su Codulalzu”-“Terridi” distinto in catasto al f. 32, mapp. 70-71-74, di cui era proprietario formale lo zio , deducendo di aver Persona_1 posseduto il fondo da oltre vent'anni.
In particolare, ha dedotto di aver curato per tale periodo la manutenzione del terreno e il pagamento delle imposte, svolgendovi attività lavorativa agro-pastorale (anche in quanto trattasi di fondi confinanti con altri da lui condotti), percependone gli utili e realizzando, altresì, progetti di miglioramento fondiario a sua cura e spese.
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda allegando Persona_1
di aver dato in affitto al nipote-ricorrente nei primi anni '90 i mappali 70, 71 e 74 e di aver ricevuto fino al 2006 da il pagamento del canone;
in particolare, ha eccepito che da quel Pt_1
momento ha iniziato ad attingere acqua dal pozzo dello zio, insistente su altri mappali, di Pt_1
talché egli ha richiesto un maggior canone di affitto e ha reciso le condotte per non permettere più al nipote di prelevare acqua.
Alla luce di tali circostanze, il convenuto ha dedotto l'esistenza di un diritto personale di godimento in capo al nipote e non di un possesso valido ad usucapionem.
pagina 2 di 11 All'udienza del 27.9.2018 è stato disposto il mutamento del rito, avendo il Giudice ritenuto che sulla base dell'oggetto della domanda e delle difese del convenuto il procedimento richiedesse un'istruzione non sommaria.
Con nota del 4.6.2021 l'attore ha prodotto la pubblicazione del testamento olografo del 10.5.2002 del convenuto , deceduto in Francia in data 25.12.2018, e l'estratto dell'atto Persona_1
di morte rilasciato dal Comune di Suni, deducendo di aver acquisito la predetta documentazione solo in data 01.06.2021; l'attore ha, quindi, allegato che era cessata la materia del contendere e conseguentemente il proprio interesse ad agire in quanto egli era divenuto proprietario, per legato testamentario, dei terreni per cui è causa, come da testamento olografo pubblicato in data
15.05.2021 avanti il Notaio dott. in Macomer. Persona_2
Egli ha, quindi, richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento
Nel corso dell'udienza del 29.11.2021 gli Avv.ti Dau e Piras hanno formalmente dichiarato l'avvenuto decesso di , di talché è stata dichiarata l'interruzione del processo. Persona_1
Con atto del 28.2.2022 e si sono costituiti quali eredi di CP_1 Controparte_2
e hanno domandato la prosecuzione del processo, evidenziando che la Persona_1
controparte aveva prodotto un testamento olografo nonostante fosse a conoscenza della revoca delle relative disposizioni.
In particolare, essi hanno eccepito che per effetto del successivo testamento olografo del
30.5.2013 erano state revocate tutte le disposizioni testamentarie precedenti ed erano stati loro ad essere individuati quali destinatari dei beni oggetto del presente giudizio.
La causa, istruita mediante sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Innanzitutto, occorre in questa sede ribadire, con parziale rettifica, quanto già anticipato con ordinanza del 21.3.2023 in merito alla richiesta svolta da parte attrice circa l'asserita cessazione della materia del contendere conseguente al decesso dell'originario convenuto
[...]
. Per_1
Invero, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento sulla base del fatto che Parte_1
egli sarebbe divenuto proprietario dei beni oggetto di causa per testamento, a seguito del decesso dello zio.
pagina 3 di 11 A tal fine, egli ha prodotto il testamento olografo del 10.5.2002, pubblicato il 15.5.2021, del seguente tenore: “io sottoscritto Nato a Suni il 6-11-1928 residente in [...]
Francia 11 Rue Marechal Foch a' Bourg Les Valence 26500, sono sano di spirito e di corpo.
Dichiaro che i beni di mia proprietà siti in Sardegna: à Bosa località (Terridi) scelgo come eredi, i miei Nipotti: e figli di mio fratello residenti à Pt_1 Persona_3 Persona_4
Suni 10 via Regina margherita si divideranno anche i soldi che troveranno nella cassa di risparmio di Torino (…)”.
Viceversa, gli odierni convenuti hanno eccepito che mediante un successivo testamento olografo del 30.5.2013 erano state da revocate tutte le disposizioni testamentarie Persona_1
precedenti ed essi erano stati individuati quali destinatari dei beni oggetto del presente giudizio.
A tal fine, i convenuti hanno prodotto il testamento, oggetto di traduzione giurata dalla lingua francese, pubblicato in Francia il 21.6.2019, il quale recita: “Questa è la mia volontà. Io sottoscritto nato a [...], Italia, il 6/11/1928 residente a [...]lès-Valence 11 Persona_1
Rue Marèchal Foch 26500 revoco eventuali disposizioni precedenti. Designo come erede universale mio figlio nato l'[...] a [...], che dividerà Controparte_2
l'eredità con sua sorella Aggiungo che il denaro che si trova in Banca, sia in Francia CP_1 che in Italia, spetta solo a (…)”. CP_2
Sul punto, è vero quanto affermato con la suddetta ordinanza in ordine alla tardività della produzione dell'attore, posto che ha versato in atti il predetto documento in data Parte_1
4.6.2021, laddove i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., erano stati assegnati, con relativa decorrenza, il 21.1.2019 e la morte del de cuius era avvenuta nella precedente data del
25.12.2018, tenuto altresì conto che il testamento in questione recava addirittura la data del
10.5.2002. A ciò si aggiunga che in sede di pubblicazione il notaio aveva dato atto che era stato lo stesso , comparente innanzi a lui, a consegnargli il testamento olografo, dal che si Parte_1 deve desumere che l'attore era in possesso del documento fin da prima dello spirare del termine per le preclusioni assertive e istruttorie e che, pertanto, era in grado di produrlo entro i termini di legge;
viceversa, lo stesso non ha fornito né allegato alcun elemento utile a Parte_1
dimostrare di non essere stato in grado di produrre il documento per causa a sé non imputabile entro tali termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c.
Cionondimeno, a parziale rettifica di quanto osservato col citato provvedimento, val la pena evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il soggetto che pagina 4 di 11 partecipi al procedimento nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. I,
22/11/2024, n.30207; cfr. anche Cass. Civ., n. 24050 del 2019 la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso perché promosso da alcuni soggetti nell'asserita veste di successori mortis causa dell'originario attore, ma senza aver dato prova delle circostanze che li avrebbero legittimati a proporre il ricorso per cassazione - e cioè l'esistenza di un testamento che li istituiva eredi o il rapporto di parentela con il de cuius - e di essere perciò gli unici eredi legittimi di questo).
Nonostante la tardività, pertanto, sia la produzione di parte attrice che (conseguentemente, in quanto effettuata al solo fine di contraddire in ordine al contenuto dell'avverso deposito) quella di parte convenuta vanno considerate ammissibili in quanto necessarie a verificare la legittimazione delle parti.
Ciò premesso, si deve evidentemente concludere che non sussistono gli estremi per dichiarare la cessazione della materia del contendere e che, invece, e CP_1 Controparte_2
hanno adeguatamente dimostrato la propria legittimazione a costituirsi in qualità di eredi dell'originario convenuto.
Invero, a prescindere da ogni valutazione circa la validità dei testamenti prodotti, questione non oggetto del presente giudizio e – a dire il vero – neanche oggetto di specifica contestazione,
l'esistenza di un testamento olografo successivo a quello prodotto dall'attore ed espressamente volto a revocare ogni precedente disposizione, con espressa istituzione quale erede dei convenuti,
è idonea a dimostrare, ai fini odierni, il superamento di quanto disposto col primo testamento.
Posto che è inequivocabile il tenore letterale del secondo testamento, debitamente e validamente tradotto mediante traduzione giurata, non sussistono le condizioni per ritenere che Parte_1
sia divenuto proprietario per testamento dei terreni oggetto di causa e che sia venuto meno il suo interesse a una pronuncia sulla originaria pretesa, dovendosi considerare tali disposizioni oggetto di evidente revoca;
al contrario, i convenuti hanno mediante la produzione in esame validamente provato di essere, quali eredi istituiti da , legittimati a contraddire rispetto alla Persona_1
domanda attorea.
pagina 5 di 11 Da ultimo, si evidenzia che la parte attrice non ha nemmeno contestato in modo adeguato e circostanziato tale legittimazione, essendosi limitata ad eccepire in udienza, in maniera del tutto generica, che non risulta documentato lo stato di erede di e CP_1 Controparte_2
esprimendo riserva di verificare la sussistenza della legittimazione attiva degli stessi. Anche nelle note illustrative finali, in realtà, alcun riferimento è stato svolto sul punto, avendo l'attore reiterato unicamente le argomentazioni fondanti la propria domanda di usucapione.
*
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È noto come elementi costitutivi essenziali per l'integrazione dell'usucapione ordinaria ventennale siano il potere di fatto esercitato sul bene (“corpus”), il quale deve estrinsecarsi in un comportamento continuo e non interrotto, e l'elemento psicologico (“animus”), consistente nell'intenzione di esercitare una signoria sulla res corrispondente a quella del proprietario;
entrambi i requisiti devono necessariamente permanere per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione.
Va precisato che, nell'usucapione di terreni, per la dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo non è sufficiente la prova della coltivazione del fondo, poiché tale attività non esprime in modo inequivocabile il proposito del coltivatore di possedere “uti dominus”, né, tantomeno, può considerarsi attività inconciliabile con il diritto di proprietà di un terzo.
Nel caso in esame deve ritenersi che dalla documentazione versata in atti emerga in maniera lampante l'assenza di tali presupposti.
Parte convenuta, infatti, ha ampiamento dimostrato come i rapporti tra l'originario proprietario
( ) e l'odierno attore siano già stati oggetto di numerose vicende giudiziarie. Persona_1
Lo stesso in data 8.9.2007 ha sporto querela contro lo zio affermando in prima Parte_1 persona: “in località Terridì, agro di Bosa, il terreno di proprietà di mio zio
[...]
, da circa 18 anni a è da me in uso per il pascolo del mio bestiame, capi bovini, che a Per_1
seconda del periodo vanno da 20 a 40, il predetto terreno per il pascolo è completamente recintato e diverso da quello di mio zio (…). Premetto che mio zio vive in Francia e si reca a
Bosa circa due volte all'anno, durante queste visite solitamente viene saldato il conto dell'affitto del terreno e la corrente consumata per il funzionamento della pompa dell'acqua, che avevo provveduto ad installare io e che serve pure la sua abitazione” (doc. 11 parte convenuta).
pagina 6 di 11 Il medesimo attore, sentito a sommarie informazioni dalla Squadra Mobile della Questura di
Nuoro, ha dichiarato: “da circa 18 anni pascolo il mio bestiame in questo terreno, di circa 38 ettari, il cui proprietario è proprio mio zio , al quale corrispondo un canone di affitto Per_1 annuale di circa 600 euro più le spese per alcune servitù ivi presenti (…). Voglio precisare che il contratto d'affitto per questo terreno non è mai stato formalizzato e si tratta di un semplice accordo verbale sulla parola” (doc 14 parte convenuta).
La circostanza trova riscontro nella raccomandata inviata da al nipote in data Persona_1
22.2.2008, con cui è stato diffidato al pagamento della somma di euro 4.300,00, di Parte_1 cui euro 4.000,00 per “mancato pagamento dei canoni relativi alle annate 2006 -2007” con riguardo al menzionato “contratto di affitto del terreno destinato a pascolo sito in Bosa, località
Terrili” (doc. 15 parte convenuta), alla quale l'attore ha risposto a mezzo del proprio legale dell'epoca senza contestare l'esistenza del contratto ma anzi limitandosi ad eccepire che il pagamento era stato regolarmente eseguito, altresì rappresentando l'espletamento di lavori di miglioramento sul fondo per i quali richiedeva il rimborso (doc. 16 parte convenuta).
Anche nell'ambito del procedimento per reintegra nel possesso 146/S/08 R.G. Tribunale di
Oristano – sezione distaccata di Macomer – l'odierno attore ha proposto ricorso deducendo di essere “detentore qualificato, nella specie affittuario” di appezzamento di terreno sito in agro di
Bosa, località Terridi, adibito a pascolo, di proprietà di , per il cui godimento Persona_1
corrispondeva al predetto il canone annuo di euro 600,00, descrivendo tale terreno quale fondo completamente recintato confinante con altro terreno – anch'esso dello zio – nel quale insistevano un pozzo e un casolare (doc. 17 parte convenuta).
Nel processo penale n. 143/08 R.G. MOD 16, avviato a carico di per la Persona_1 recisione di tubazioni presenti nell'area in questione, il teste , pubblico ufficiale il Testimone_1
quale aveva svolto accertamenti sui luoghi, ha dichiarato che aveva in uso un Parte_1
terreno dello zio, a lui affidato sulla parola a fronte del pagamento del canone e delle spese per i consumi elettrici (doc. 19 parte convenuta). Nello stesso processo, l'odierno attore era persona offesa ed è stato sentito quale teste;
in tale occasione ha ribadito: “io detengo in affitto un terreno di proprietà di mio zio che è qua presente. Questo dal 1991-1992” (doc. 20 parte convenuta).
Inoltre, in risposta alle domande poste nel corso dell'esame, in quella sede il ha Per_1
confermato di versare un canone di tre-quattrocento euro – poi aumentato nel tempo – per l'affitto del terreno, sebbene in assenza di un contratto scritto nonché di utilizzare in via esclusiva pagina 7 di 11 il fondo come pascolo, con estensione di 37-38 ettari (pagg 18 e ss. del verbale del 25.5.2010, doc. 20 cit.).
Tutte le citate circostanze evidenziano in maniera chiarissima l'espresso riconoscimento da parte dell'attore dell'altrui proprietà dei fondi e il proprio utilizzo degli stessi non “uti dominus” bensì quale detentore in forza di un riconosciuto e pacifico contratto d'affitto, rispetto al quale Pt_1
si è sempre dichiarato orgogliosamente adempiente senza alcuna morosità.
[...]
L'esistenza stessa del contratto d'affitto è stata posta alla base dell'attore della propria richiesta possessoria, quale detentore qualificato, ed è stata utilizzata quale contesto di fondo per avvalorare tutte le dichiarazioni rese in sede penale quale, dapprima, querelante e, in seguito, informatore e teste.
Il fatto che il contratto non sia mai stato stipulato in forma scritta non assume alcuna rilevanza;
posto che i contratti d'affitto agrari non rientrano tra quelli per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, ad ogni modo il riconoscimento del titolo – valido o meno – altrui esclude a prescindere la configurabilità di un possesso idoneo a usucapire, il quale richiede necessariamente l'esercizio di un potere di fatto sulla res equivalente a quello del proprietario e, perciò, incompatibile col riconoscimento dell'altrui diritto.
Secondo quanto richiamato anche dalla Corte di Cassazione “la interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato
d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato a esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. Sicché, qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione (nella specie affitto), per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà. Peraltro, l'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, allorquando esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto
pagina 8 di 11 l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa” (Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n.21572).
Nel caso odierno, ugualmente a quanto accaduto nell'ipotesi all'attenzione della Suprema Corte,
è possibile verificare l'esistenza di un potere di fatto iniziato a titolo di detenzione a causa dell'esistenza dell'affitto; viceversa, non è possibile ravvisare l'esistenza di alcun atto di interversione, il quale non è mai stato provato dall'attore ma, a ben vedere, non è mai stato nemmeno allegato.
L'allegato esercizio di attività di manutenzione, coltivazione, recinzione e bonifica non è idoneo a dare prova dell'interversione, in quanto trattasi di attività svolte sempre a fronte della piena consapevolezza, emersa dalle dichiarazioni e dalle prove documentali richiamate, di esercitarle quale affittuario.
Unica reale contestazione di parte attrice è stata quella secondo cui l'accordo verbale alla base del canone versato allo zio riguardava, semmai, i terreni contraddistinti dai mappali 64, 66 e 69, del medesimo Foglio 32, non oggetto del presente giudizio, e tuttavia adiacenti a quelli posseduti uti dominus.
In realtà, la stessa parte attrice ha chiarito nell'atto introduttivo che l'estensione dei terreni oggetto di domanda è di ha 28.38.51 e dalla documentazione proveniente dagli altri giudizi intercorsi tra le parti, di cui si è sopra dato conto, emerge che si è sempre riferito Parte_1 all'intera area oggetto del contratto d'affitto con lo zio come a un terreno di 38 ettari.
Invece, la documentazione catastale in atti (docc.
2-9 di parte convenuta) consente di verificare che i mappali 64, 66 e 69 coprono una superficie assai esigua (ha 0.22.04 + ha 0.26.46 il mappale
64; ha 0.01.00 il mappale 66; ha 0.89.75 il mappale 69), di poco superiore all'ettaro e certamente molto lontana dai citati 38 ettari.
Pertanto, è assai più credibile e verosimile che l'attore, laddove si è sempre riferito all'area oggetto d'affitto, abbia sempre indicato la ben maggiore area comprensiva anche dei terreni oggi richiesti in usucapione.
Si noti, peraltro, che nei propri scritti difensivi l'attore ha affermato che già il proprio padre avrebbe condotto l'azienda agricola nei terreni oggetto di causa e che i diversi fondi di cui ai mappali 64, 67 e 69 del Foglio 32 sarebbero stati quelli concessi in affitto dallo zio residente all'estero, poiché confinanti e in quanto su di essi insistevano delle strutture di ausilio al corpo pagina 9 di 11 aziendale oggetto della domanda di usucapione, quali, ad esempio, una tettoia per custodire le derrate alimentari per gli animali situata nel mappale 69 e un pozzo per l'approvvigionamento idrico situato nel mappale 67.
Invece, nel ricorso possessorio proposto dallo stesso , egli aveva affermato di essere Parte_1 detentore qualificato, in quanto affittuario, di un terreno sito in località “Terridi” confinante con altro terreno di nel quale insistevano un pozzo e un casolare. Per_1
Appare evidente che, in questo caso, l'attore aveva descritto una situazione diametralmente opposta, indicando che il terreno su cui insisteva il pozzo (il quale, se si attribuisce valore a quanto affermato negli atti del presente procedimento, sarebbe il mappale 67) era del convenuto e confinava con quelli che egli aveva in affitto;
con ciò, si evidenzia la grave contraddizione rispetto alla predetta tesi da ultimo prospettata, secondo la quale i terreni in affitto sarebbero i mappali 64, 67, e 69 e non quelli confinanti.
In sostanza, da tale contraddizione si evince ulteriormente la conferma che ha Parte_1
sempre riconosciuto quale terreno affittato dallo zio quello di maggiore ampiezza comprensivo dei mappali oggetto della domanda di usucapione e non i più piccoli terreni confinanti su cui esistevano pozzo e casolare.
Alla luce di tutti gli elementi descritti, non si ritiene possibile seriamente contestare che le risultanze documentali evidenzino la totale assenza di possesso ad usucapionem, di talché risulta superflua ogni ulteriore istruzione.
D'altra parte, anche gli elementi istruttori raccolti in altro procedimento o gli atti di altri giudizi ben possono essere considerate una valida prova;
secondo condivisibile giurisprudenza, “posto che non c'è, nel nostro sistema processual-civilistico, una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile ben può porre a base del proprio convincimento prove atipiche, tra cui rientrano gli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, sempre che tali prove siano idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio. Dunque le prove formate in altro processo o anche raccolte in fase procedimentale penale possono essere validamente utilizzate da parte del giudice civile, unitamente agli altri elementi” (cfr. Tribunale Novara sez. I,
03/07/2024, n.531; in sede di legittimità, recentemente, v. Cass., Civ., n. 2947/2023).
*
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva (alla luce dell'attività difensiva da ritenersi ordinaria rispetto a pagina 10 di 11 quella necessaria per le cause della medesima natura e tipologia) e minimi per la fase istruttoria
(in quanto limitata a produzioni documentali) e decisionale (in quanto limitata al deposito di singola e sintetica nota illustrativa finale) previsti dal DM 147/2022 per le cause del medesimo scaglione di valore della presente causa, calcolato sulla base dell'art. 15 c.p.c. tenendo conto del valore dominicale dei terreni moltiplicato per duecento, trattandosi di causa relativa alla proprietà.
Non sussistono gli estremi per la richiesta condanna dell'attore per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del fatto che, pur alla luce della radicale infondatezza della domanda, l'assenza di riferimenti precisi agli estremi catastali dei terreni di cui si trattava nelle prove documentali poste alla base dell'odierna decisione (e, pertanto, nella domanda possessoria di cui al giudizio 146/S/08 R.G. ovvero nel giudizio penale, così come nella corrispondenza intercorsa tra le parti in merito ai canoni insoluti) era in effetti idonea a ingenerare confusione in ordine a quali fossero i mappali realmente oggetto dell'affitto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di usucapione formulata da nei confronti di Parte_1 CP_2
e con riferimento al fondo rustico sito in agro di Bosa, località
[...] CP_1
“Su Codulalzu”-“Terridi”, distinto in catasto al foglio 32, mappali 70-71-74;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_2
e , che liquida in euro 9.142,00 per compensi oltre accessori di
[...] CP_1
legge e spese generali nella misura del 15%.
Oristano, 3.3.2025.
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 453/2018 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sassari, via Mazzini n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Giovannina
Fresi e Carla Fabio, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo:
ATTORE
e
nata a [...], il [...], c.f. e CP_1 C.F._2
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._3
quali eredi del convenuto , nato a [...] il [...], CF. Persona_1
elettivamente domiciliati in Oristano Viale A. Diaz 64, presso lo Studio C.F._4
degli Avv.ti Roberto Dau e Giuseppe Piras che li rappresentano e difendono come da procure in calce alla comparsa di costituzione ex art 302 c.p.c. con ricorso per la prosecuzione della causa
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore:
pagina 1 di 11 “accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà, a favore di Pt_1
, sul terreno sub. 1, per cui è causa, sito in agro di Bosa, distinto in catasto al foglio 32,
[...]
mapp. 70-71-74 di ha 28.38.51.
Con vittoria di spese in caso di contestazione”.
Nell'interesse dei convenuti:
“- accertare e dichiarare che il sig. non ha esercitato sul fondo rustico sito in agro Parte_1 di Bosa, località “Su Codulalzu”-“Terridi”, distinto in catasto al foglio 32, mappali 70-71-74, alcun possesso utile ad usucapionem, segnatamente per palese insussistenza dell'animus possidendi, e per l'effetto rigettare l'avversa domanda;
- in ogni caso, rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di competenze, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge e condanna al risarcimento ex art 96 cpc stante la palese temerarietà della domanda”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha richiesto dichiararsi l'usucapione in suo favore Parte_1 del terreno sito in agro di Bosa, località “Su Codulalzu”-“Terridi” distinto in catasto al f. 32, mapp. 70-71-74, di cui era proprietario formale lo zio , deducendo di aver Persona_1 posseduto il fondo da oltre vent'anni.
In particolare, ha dedotto di aver curato per tale periodo la manutenzione del terreno e il pagamento delle imposte, svolgendovi attività lavorativa agro-pastorale (anche in quanto trattasi di fondi confinanti con altri da lui condotti), percependone gli utili e realizzando, altresì, progetti di miglioramento fondiario a sua cura e spese.
Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda allegando Persona_1
di aver dato in affitto al nipote-ricorrente nei primi anni '90 i mappali 70, 71 e 74 e di aver ricevuto fino al 2006 da il pagamento del canone;
in particolare, ha eccepito che da quel Pt_1
momento ha iniziato ad attingere acqua dal pozzo dello zio, insistente su altri mappali, di Pt_1
talché egli ha richiesto un maggior canone di affitto e ha reciso le condotte per non permettere più al nipote di prelevare acqua.
Alla luce di tali circostanze, il convenuto ha dedotto l'esistenza di un diritto personale di godimento in capo al nipote e non di un possesso valido ad usucapionem.
pagina 2 di 11 All'udienza del 27.9.2018 è stato disposto il mutamento del rito, avendo il Giudice ritenuto che sulla base dell'oggetto della domanda e delle difese del convenuto il procedimento richiedesse un'istruzione non sommaria.
Con nota del 4.6.2021 l'attore ha prodotto la pubblicazione del testamento olografo del 10.5.2002 del convenuto , deceduto in Francia in data 25.12.2018, e l'estratto dell'atto Persona_1
di morte rilasciato dal Comune di Suni, deducendo di aver acquisito la predetta documentazione solo in data 01.06.2021; l'attore ha, quindi, allegato che era cessata la materia del contendere e conseguentemente il proprio interesse ad agire in quanto egli era divenuto proprietario, per legato testamentario, dei terreni per cui è causa, come da testamento olografo pubblicato in data
15.05.2021 avanti il Notaio dott. in Macomer. Persona_2
Egli ha, quindi, richiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento
Nel corso dell'udienza del 29.11.2021 gli Avv.ti Dau e Piras hanno formalmente dichiarato l'avvenuto decesso di , di talché è stata dichiarata l'interruzione del processo. Persona_1
Con atto del 28.2.2022 e si sono costituiti quali eredi di CP_1 Controparte_2
e hanno domandato la prosecuzione del processo, evidenziando che la Persona_1
controparte aveva prodotto un testamento olografo nonostante fosse a conoscenza della revoca delle relative disposizioni.
In particolare, essi hanno eccepito che per effetto del successivo testamento olografo del
30.5.2013 erano state revocate tutte le disposizioni testamentarie precedenti ed erano stati loro ad essere individuati quali destinatari dei beni oggetto del presente giudizio.
La causa, istruita mediante sole produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Innanzitutto, occorre in questa sede ribadire, con parziale rettifica, quanto già anticipato con ordinanza del 21.3.2023 in merito alla richiesta svolta da parte attrice circa l'asserita cessazione della materia del contendere conseguente al decesso dell'originario convenuto
[...]
. Per_1
Invero, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento sulla base del fatto che Parte_1
egli sarebbe divenuto proprietario dei beni oggetto di causa per testamento, a seguito del decesso dello zio.
pagina 3 di 11 A tal fine, egli ha prodotto il testamento olografo del 10.5.2002, pubblicato il 15.5.2021, del seguente tenore: “io sottoscritto Nato a Suni il 6-11-1928 residente in [...]
Francia 11 Rue Marechal Foch a' Bourg Les Valence 26500, sono sano di spirito e di corpo.
Dichiaro che i beni di mia proprietà siti in Sardegna: à Bosa località (Terridi) scelgo come eredi, i miei Nipotti: e figli di mio fratello residenti à Pt_1 Persona_3 Persona_4
Suni 10 via Regina margherita si divideranno anche i soldi che troveranno nella cassa di risparmio di Torino (…)”.
Viceversa, gli odierni convenuti hanno eccepito che mediante un successivo testamento olografo del 30.5.2013 erano state da revocate tutte le disposizioni testamentarie Persona_1
precedenti ed essi erano stati individuati quali destinatari dei beni oggetto del presente giudizio.
A tal fine, i convenuti hanno prodotto il testamento, oggetto di traduzione giurata dalla lingua francese, pubblicato in Francia il 21.6.2019, il quale recita: “Questa è la mia volontà. Io sottoscritto nato a [...], Italia, il 6/11/1928 residente a [...]lès-Valence 11 Persona_1
Rue Marèchal Foch 26500 revoco eventuali disposizioni precedenti. Designo come erede universale mio figlio nato l'[...] a [...], che dividerà Controparte_2
l'eredità con sua sorella Aggiungo che il denaro che si trova in Banca, sia in Francia CP_1 che in Italia, spetta solo a (…)”. CP_2
Sul punto, è vero quanto affermato con la suddetta ordinanza in ordine alla tardività della produzione dell'attore, posto che ha versato in atti il predetto documento in data Parte_1
4.6.2021, laddove i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., erano stati assegnati, con relativa decorrenza, il 21.1.2019 e la morte del de cuius era avvenuta nella precedente data del
25.12.2018, tenuto altresì conto che il testamento in questione recava addirittura la data del
10.5.2002. A ciò si aggiunga che in sede di pubblicazione il notaio aveva dato atto che era stato lo stesso , comparente innanzi a lui, a consegnargli il testamento olografo, dal che si Parte_1 deve desumere che l'attore era in possesso del documento fin da prima dello spirare del termine per le preclusioni assertive e istruttorie e che, pertanto, era in grado di produrlo entro i termini di legge;
viceversa, lo stesso non ha fornito né allegato alcun elemento utile a Parte_1
dimostrare di non essere stato in grado di produrre il documento per causa a sé non imputabile entro tali termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c.
Cionondimeno, a parziale rettifica di quanto osservato col citato provvedimento, val la pena evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il soggetto che pagina 4 di 11 partecipi al procedimento nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. I,
22/11/2024, n.30207; cfr. anche Cass. Civ., n. 24050 del 2019 la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso perché promosso da alcuni soggetti nell'asserita veste di successori mortis causa dell'originario attore, ma senza aver dato prova delle circostanze che li avrebbero legittimati a proporre il ricorso per cassazione - e cioè l'esistenza di un testamento che li istituiva eredi o il rapporto di parentela con il de cuius - e di essere perciò gli unici eredi legittimi di questo).
Nonostante la tardività, pertanto, sia la produzione di parte attrice che (conseguentemente, in quanto effettuata al solo fine di contraddire in ordine al contenuto dell'avverso deposito) quella di parte convenuta vanno considerate ammissibili in quanto necessarie a verificare la legittimazione delle parti.
Ciò premesso, si deve evidentemente concludere che non sussistono gli estremi per dichiarare la cessazione della materia del contendere e che, invece, e CP_1 Controparte_2
hanno adeguatamente dimostrato la propria legittimazione a costituirsi in qualità di eredi dell'originario convenuto.
Invero, a prescindere da ogni valutazione circa la validità dei testamenti prodotti, questione non oggetto del presente giudizio e – a dire il vero – neanche oggetto di specifica contestazione,
l'esistenza di un testamento olografo successivo a quello prodotto dall'attore ed espressamente volto a revocare ogni precedente disposizione, con espressa istituzione quale erede dei convenuti,
è idonea a dimostrare, ai fini odierni, il superamento di quanto disposto col primo testamento.
Posto che è inequivocabile il tenore letterale del secondo testamento, debitamente e validamente tradotto mediante traduzione giurata, non sussistono le condizioni per ritenere che Parte_1
sia divenuto proprietario per testamento dei terreni oggetto di causa e che sia venuto meno il suo interesse a una pronuncia sulla originaria pretesa, dovendosi considerare tali disposizioni oggetto di evidente revoca;
al contrario, i convenuti hanno mediante la produzione in esame validamente provato di essere, quali eredi istituiti da , legittimati a contraddire rispetto alla Persona_1
domanda attorea.
pagina 5 di 11 Da ultimo, si evidenzia che la parte attrice non ha nemmeno contestato in modo adeguato e circostanziato tale legittimazione, essendosi limitata ad eccepire in udienza, in maniera del tutto generica, che non risulta documentato lo stato di erede di e CP_1 Controparte_2
esprimendo riserva di verificare la sussistenza della legittimazione attiva degli stessi. Anche nelle note illustrative finali, in realtà, alcun riferimento è stato svolto sul punto, avendo l'attore reiterato unicamente le argomentazioni fondanti la propria domanda di usucapione.
*
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È noto come elementi costitutivi essenziali per l'integrazione dell'usucapione ordinaria ventennale siano il potere di fatto esercitato sul bene (“corpus”), il quale deve estrinsecarsi in un comportamento continuo e non interrotto, e l'elemento psicologico (“animus”), consistente nell'intenzione di esercitare una signoria sulla res corrispondente a quella del proprietario;
entrambi i requisiti devono necessariamente permanere per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione.
Va precisato che, nell'usucapione di terreni, per la dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo non è sufficiente la prova della coltivazione del fondo, poiché tale attività non esprime in modo inequivocabile il proposito del coltivatore di possedere “uti dominus”, né, tantomeno, può considerarsi attività inconciliabile con il diritto di proprietà di un terzo.
Nel caso in esame deve ritenersi che dalla documentazione versata in atti emerga in maniera lampante l'assenza di tali presupposti.
Parte convenuta, infatti, ha ampiamento dimostrato come i rapporti tra l'originario proprietario
( ) e l'odierno attore siano già stati oggetto di numerose vicende giudiziarie. Persona_1
Lo stesso in data 8.9.2007 ha sporto querela contro lo zio affermando in prima Parte_1 persona: “in località Terridì, agro di Bosa, il terreno di proprietà di mio zio
[...]
, da circa 18 anni a è da me in uso per il pascolo del mio bestiame, capi bovini, che a Per_1
seconda del periodo vanno da 20 a 40, il predetto terreno per il pascolo è completamente recintato e diverso da quello di mio zio (…). Premetto che mio zio vive in Francia e si reca a
Bosa circa due volte all'anno, durante queste visite solitamente viene saldato il conto dell'affitto del terreno e la corrente consumata per il funzionamento della pompa dell'acqua, che avevo provveduto ad installare io e che serve pure la sua abitazione” (doc. 11 parte convenuta).
pagina 6 di 11 Il medesimo attore, sentito a sommarie informazioni dalla Squadra Mobile della Questura di
Nuoro, ha dichiarato: “da circa 18 anni pascolo il mio bestiame in questo terreno, di circa 38 ettari, il cui proprietario è proprio mio zio , al quale corrispondo un canone di affitto Per_1 annuale di circa 600 euro più le spese per alcune servitù ivi presenti (…). Voglio precisare che il contratto d'affitto per questo terreno non è mai stato formalizzato e si tratta di un semplice accordo verbale sulla parola” (doc 14 parte convenuta).
La circostanza trova riscontro nella raccomandata inviata da al nipote in data Persona_1
22.2.2008, con cui è stato diffidato al pagamento della somma di euro 4.300,00, di Parte_1 cui euro 4.000,00 per “mancato pagamento dei canoni relativi alle annate 2006 -2007” con riguardo al menzionato “contratto di affitto del terreno destinato a pascolo sito in Bosa, località
Terrili” (doc. 15 parte convenuta), alla quale l'attore ha risposto a mezzo del proprio legale dell'epoca senza contestare l'esistenza del contratto ma anzi limitandosi ad eccepire che il pagamento era stato regolarmente eseguito, altresì rappresentando l'espletamento di lavori di miglioramento sul fondo per i quali richiedeva il rimborso (doc. 16 parte convenuta).
Anche nell'ambito del procedimento per reintegra nel possesso 146/S/08 R.G. Tribunale di
Oristano – sezione distaccata di Macomer – l'odierno attore ha proposto ricorso deducendo di essere “detentore qualificato, nella specie affittuario” di appezzamento di terreno sito in agro di
Bosa, località Terridi, adibito a pascolo, di proprietà di , per il cui godimento Persona_1
corrispondeva al predetto il canone annuo di euro 600,00, descrivendo tale terreno quale fondo completamente recintato confinante con altro terreno – anch'esso dello zio – nel quale insistevano un pozzo e un casolare (doc. 17 parte convenuta).
Nel processo penale n. 143/08 R.G. MOD 16, avviato a carico di per la Persona_1 recisione di tubazioni presenti nell'area in questione, il teste , pubblico ufficiale il Testimone_1
quale aveva svolto accertamenti sui luoghi, ha dichiarato che aveva in uso un Parte_1
terreno dello zio, a lui affidato sulla parola a fronte del pagamento del canone e delle spese per i consumi elettrici (doc. 19 parte convenuta). Nello stesso processo, l'odierno attore era persona offesa ed è stato sentito quale teste;
in tale occasione ha ribadito: “io detengo in affitto un terreno di proprietà di mio zio che è qua presente. Questo dal 1991-1992” (doc. 20 parte convenuta).
Inoltre, in risposta alle domande poste nel corso dell'esame, in quella sede il ha Per_1
confermato di versare un canone di tre-quattrocento euro – poi aumentato nel tempo – per l'affitto del terreno, sebbene in assenza di un contratto scritto nonché di utilizzare in via esclusiva pagina 7 di 11 il fondo come pascolo, con estensione di 37-38 ettari (pagg 18 e ss. del verbale del 25.5.2010, doc. 20 cit.).
Tutte le citate circostanze evidenziano in maniera chiarissima l'espresso riconoscimento da parte dell'attore dell'altrui proprietà dei fondi e il proprio utilizzo degli stessi non “uti dominus” bensì quale detentore in forza di un riconosciuto e pacifico contratto d'affitto, rispetto al quale Pt_1
si è sempre dichiarato orgogliosamente adempiente senza alcuna morosità.
[...]
L'esistenza stessa del contratto d'affitto è stata posta alla base dell'attore della propria richiesta possessoria, quale detentore qualificato, ed è stata utilizzata quale contesto di fondo per avvalorare tutte le dichiarazioni rese in sede penale quale, dapprima, querelante e, in seguito, informatore e teste.
Il fatto che il contratto non sia mai stato stipulato in forma scritta non assume alcuna rilevanza;
posto che i contratti d'affitto agrari non rientrano tra quelli per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, ad ogni modo il riconoscimento del titolo – valido o meno – altrui esclude a prescindere la configurabilità di un possesso idoneo a usucapire, il quale richiede necessariamente l'esercizio di un potere di fatto sulla res equivalente a quello del proprietario e, perciò, incompatibile col riconoscimento dell'altrui diritto.
Secondo quanto richiamato anche dalla Corte di Cassazione “la interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato
d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato a esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. Sicché, qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione (nella specie affitto), per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà. Peraltro, l'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, allorquando esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto
pagina 8 di 11 l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa” (Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n.21572).
Nel caso odierno, ugualmente a quanto accaduto nell'ipotesi all'attenzione della Suprema Corte,
è possibile verificare l'esistenza di un potere di fatto iniziato a titolo di detenzione a causa dell'esistenza dell'affitto; viceversa, non è possibile ravvisare l'esistenza di alcun atto di interversione, il quale non è mai stato provato dall'attore ma, a ben vedere, non è mai stato nemmeno allegato.
L'allegato esercizio di attività di manutenzione, coltivazione, recinzione e bonifica non è idoneo a dare prova dell'interversione, in quanto trattasi di attività svolte sempre a fronte della piena consapevolezza, emersa dalle dichiarazioni e dalle prove documentali richiamate, di esercitarle quale affittuario.
Unica reale contestazione di parte attrice è stata quella secondo cui l'accordo verbale alla base del canone versato allo zio riguardava, semmai, i terreni contraddistinti dai mappali 64, 66 e 69, del medesimo Foglio 32, non oggetto del presente giudizio, e tuttavia adiacenti a quelli posseduti uti dominus.
In realtà, la stessa parte attrice ha chiarito nell'atto introduttivo che l'estensione dei terreni oggetto di domanda è di ha 28.38.51 e dalla documentazione proveniente dagli altri giudizi intercorsi tra le parti, di cui si è sopra dato conto, emerge che si è sempre riferito Parte_1 all'intera area oggetto del contratto d'affitto con lo zio come a un terreno di 38 ettari.
Invece, la documentazione catastale in atti (docc.
2-9 di parte convenuta) consente di verificare che i mappali 64, 66 e 69 coprono una superficie assai esigua (ha 0.22.04 + ha 0.26.46 il mappale
64; ha 0.01.00 il mappale 66; ha 0.89.75 il mappale 69), di poco superiore all'ettaro e certamente molto lontana dai citati 38 ettari.
Pertanto, è assai più credibile e verosimile che l'attore, laddove si è sempre riferito all'area oggetto d'affitto, abbia sempre indicato la ben maggiore area comprensiva anche dei terreni oggi richiesti in usucapione.
Si noti, peraltro, che nei propri scritti difensivi l'attore ha affermato che già il proprio padre avrebbe condotto l'azienda agricola nei terreni oggetto di causa e che i diversi fondi di cui ai mappali 64, 67 e 69 del Foglio 32 sarebbero stati quelli concessi in affitto dallo zio residente all'estero, poiché confinanti e in quanto su di essi insistevano delle strutture di ausilio al corpo pagina 9 di 11 aziendale oggetto della domanda di usucapione, quali, ad esempio, una tettoia per custodire le derrate alimentari per gli animali situata nel mappale 69 e un pozzo per l'approvvigionamento idrico situato nel mappale 67.
Invece, nel ricorso possessorio proposto dallo stesso , egli aveva affermato di essere Parte_1 detentore qualificato, in quanto affittuario, di un terreno sito in località “Terridi” confinante con altro terreno di nel quale insistevano un pozzo e un casolare. Per_1
Appare evidente che, in questo caso, l'attore aveva descritto una situazione diametralmente opposta, indicando che il terreno su cui insisteva il pozzo (il quale, se si attribuisce valore a quanto affermato negli atti del presente procedimento, sarebbe il mappale 67) era del convenuto e confinava con quelli che egli aveva in affitto;
con ciò, si evidenzia la grave contraddizione rispetto alla predetta tesi da ultimo prospettata, secondo la quale i terreni in affitto sarebbero i mappali 64, 67, e 69 e non quelli confinanti.
In sostanza, da tale contraddizione si evince ulteriormente la conferma che ha Parte_1
sempre riconosciuto quale terreno affittato dallo zio quello di maggiore ampiezza comprensivo dei mappali oggetto della domanda di usucapione e non i più piccoli terreni confinanti su cui esistevano pozzo e casolare.
Alla luce di tutti gli elementi descritti, non si ritiene possibile seriamente contestare che le risultanze documentali evidenzino la totale assenza di possesso ad usucapionem, di talché risulta superflua ogni ulteriore istruzione.
D'altra parte, anche gli elementi istruttori raccolti in altro procedimento o gli atti di altri giudizi ben possono essere considerate una valida prova;
secondo condivisibile giurisprudenza, “posto che non c'è, nel nostro sistema processual-civilistico, una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile ben può porre a base del proprio convincimento prove atipiche, tra cui rientrano gli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, sempre che tali prove siano idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio. Dunque le prove formate in altro processo o anche raccolte in fase procedimentale penale possono essere validamente utilizzate da parte del giudice civile, unitamente agli altri elementi” (cfr. Tribunale Novara sez. I,
03/07/2024, n.531; in sede di legittimità, recentemente, v. Cass., Civ., n. 2947/2023).
*
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva (alla luce dell'attività difensiva da ritenersi ordinaria rispetto a pagina 10 di 11 quella necessaria per le cause della medesima natura e tipologia) e minimi per la fase istruttoria
(in quanto limitata a produzioni documentali) e decisionale (in quanto limitata al deposito di singola e sintetica nota illustrativa finale) previsti dal DM 147/2022 per le cause del medesimo scaglione di valore della presente causa, calcolato sulla base dell'art. 15 c.p.c. tenendo conto del valore dominicale dei terreni moltiplicato per duecento, trattandosi di causa relativa alla proprietà.
Non sussistono gli estremi per la richiesta condanna dell'attore per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del fatto che, pur alla luce della radicale infondatezza della domanda, l'assenza di riferimenti precisi agli estremi catastali dei terreni di cui si trattava nelle prove documentali poste alla base dell'odierna decisione (e, pertanto, nella domanda possessoria di cui al giudizio 146/S/08 R.G. ovvero nel giudizio penale, così come nella corrispondenza intercorsa tra le parti in merito ai canoni insoluti) era in effetti idonea a ingenerare confusione in ordine a quali fossero i mappali realmente oggetto dell'affitto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di usucapione formulata da nei confronti di Parte_1 CP_2
e con riferimento al fondo rustico sito in agro di Bosa, località
[...] CP_1
“Su Codulalzu”-“Terridi”, distinto in catasto al foglio 32, mappali 70-71-74;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_2
e , che liquida in euro 9.142,00 per compensi oltre accessori di
[...] CP_1
legge e spese generali nella misura del 15%.
Oristano, 3.3.2025.
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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