TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/10/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 120/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 120 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
TRA
, c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.06.1978, ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv.
OR CO LO, giusta procura allegata al ricorso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Telese Terme (Bn) alla via Benevento n°19;
RICORRENTE
E
, c.f. , nato il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scetta, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Castelvenere (BN) alla Via Sannitica n.
97;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale di udienza del
29.05.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 247/2021 con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con il resistente in Castelvenere il 24.02.2001 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Castelvenere nel registro degli atti di matrimonio
(anno 2001, Parte II, serie A, n.1), dal quale sono nati tre figli , nato il [...], Persona_1
, nata il [...], ed nata il [...]. Per_2 Per_3
In particolare, la ricorrente deduceva che, per effetto del suddetto provvedimento, i figli minori venivano affidati alla madre e disposto per il loro mantenimento un assegno di € 350,00 nei confronti del padre;
che i primi due figli, nelle more della succitata pronuncia, erano divenuti maggiorenni e non risiedevano più con la madre perché , già maggiorenne all'epoca del Per_1 divorzio, aveva deciso di trasferirsi altrove per motivi di lavoro, mentre aveva deciso di Per_2 vivere presso l'abitazione paterna.
Deduceva, altresì, di essere invalida al 50%, disoccupata, e quindi, impossibilitata a procurarsi un reddito adeguato, tant'è che percepisce solo il reddito di inclusione nella misura di € 835,00 mensili, di pagare un canone mensile di locazione di € 280,00 per l'immobile in cui vive e che, allo stato, essendo priva di altre forme di sostentamento, incontra notevoli difficoltà a mantenere adeguatamente la figlia minore la quale aveva manifestato l'espressa volontà di andare a Per_3 vivere con il padre presso la sua abitazione, sita in Telese Terme alla via Vomero n°10.
Pertanto, chiedeva di modificare le condizioni di divorzio, disponendo l'affidamento condiviso della minore con collocazione privilegiata presso l'abitazione paterna ed il Persona_4 pagamento, a carico del del suo mantenimento, oltre le spese straordinarie. CP_1
In ordine all'esercizio del diritto di visita della madre, invece, chiedeva che lo stesso venisse stabilito, nel periodo scolastico, dalle ore 14:00 del sabato fino alle 23:00 della domenica e dalle ore
10:00 del sabato alle 23:00 della domenica durante il periodo non scolastico.
Si costituiva parte resistente il quale, dopo avere evidenziato di essersi costruito una nuova famiglia e di avere accolto presso la propria abitazione i primi due figli, si mostrava disponibile ad accogliere anche la figlia minore chiedendo di disporne l'affidamento condiviso con Per_3 collocazione privilegiata presso la propria abitazione, di porre a suo carico il relativo mantenimento e, quanto alle spese straordinarie, di prevedere l'obbligo di contribuzione nella misura percentuale del 50% a carico di ciascun genitore, con attribuzione esclusiva nella misura del 100% dei contributi pubblici al genitore collocatario (Assegno Unico Universale e Assegni familiari e/o altri previsti dalla legge).
In ordine al diritto di visita della madre, chiedeva che lo stesso venisse previsto, nel periodo scolastico, dalle ore 14:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica e dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica nel periodo non scolastico.
Per i figli maggiorenni e , chiedeva, infine, la revoca del mantenimento ordinario. Per_1 Per_2
All'udienza di comparizione personale del 29.05.25, le parti rappresentavano che vi fosse una sostanziale coincidenza delle richieste e chiedevano, pertanto, che la causa venisse decisa.
In data 03.06.25, il P.M. ha espresso il suo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Venendo al merito della vicenda, dalla lettura degli atti processuali, si evince chiaramente la sussistenza delle condizioni per pronunciare la modifica delle condizioni di divorzio nei termini di seguito stabiliti.
Sull'affidamento e la collocazione della minore (nata il [...]), si osserva che non Per_3 emergono elementi tali da ritenere di dover derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, che alcuna contestazione è stata mossa da parte del resistente sul punto e che la minore stessa, come riferito dalle parti, ha espressamente manifestato la propria volontà a trasferirsi presso la casa paterna.
Va pertanto disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso il domicilio paterno, sito in Telese Terme (BN) alla Via Vomero SP n. 10.
Quanto al diritto di visita da parte della madre, tenuto conto di una divergenza poco significativa delle richieste, appare opportuno stabilire che, nel migliore interesse della minore, nel periodo scolastico, la madre potrà esercitare detto diritto dalle ore 14:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica mentre, nel periodo non scolastico, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica.
Sul mantenimento della minore, sebbene le parti siano concordi nel ritenere che esso debba gravare esclusivamente sul genitore collocatario, si deve rammentare che il diritto del figlio ad essere mantenuto da parte di entrambi genitori, sancito dagli artt. 30 Cost., 147, 315 bis, 316 bis e 337 septies c.c., ha natura indisponibile ed è irrinunciabile sia da parte dei genitori che del figlio stesso
(cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 Rv. 651936 - 01).
Alla luce di ciò, appare equo porre a carico della madre non collocataria l'importo di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore, tenuto conto delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi e, in particolare, del fatto che, da una parte, la ricorrente, pur risultando invalida al 50%, non ha documentato l'esistenza di circostanze tali da impedirle di trovare un impiego compatibile con il suo stato di salute e, dall'altra, che il resistente, di professione operaio, percepisce un reddito modesto ed ha a suo carico cinque familiari conviventi, oltre alla figlia
(cfr. certificato dello stato di famiglia e dichiarazione dei redditi allegati alla memoria di Per_3 costituzione del resistente;
nonché i verbali sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile e il collocamento mirati prodotti dalla ricorrente).
Sulla scorta delle predette considerazioni, la ricorrente è altresì onerata alla contribuzione per le spese straordinarie nella misura percentuale del 50%.
Con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, e , formulata dal resistente e non avversata dalla ricorrente, si deve Per_1 Per_2 rilevare che, dagli atti di causa, nulla è emerso in ordine alla loro autosufficienza economica e che gli stessi risultano conviventi con il padre e non già più con la madre (cfr. stato di famiglia prodotto da parte resistente).
Da ciò ne deriva che, anche in favore dei figli maggiorenni, considerata la loro età (24 e 20 Per_1
) e stante l'assenza di prove in merito alla loro effettiva autosufficienza economica, debba Per_2 porsi in capo alla madre non collocataria l'obbligo di versamento di un importo mensile a titolo di mantenimento pari ad euro 150,00, per ciascun figlio.
In ordine, poi, alla richiesta del resistente di attribuzione esclusiva, nella misura del 100%, in suo favore, dei contributi pubblici, quali l'assegno unico universale, gli assegni familiari e gli altri previsti dalla legge, la domanda va accolta (relativamente all'assegno unico il quale ha da ultimo sostituito le precedenti forme di sostegno economico previste per i figli a carico), trattandosi del genitore convivente con i figli che provvede ai loro bisogni e alle loro esigenze immediate (cfr.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 2025).
Considerata la natura delle questioni e la parziale adesione del resistente alla richieste della ricorrente, ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. modifica le condizioni di divorzio tra nata a [...] il Parte_1
18.06.1978, e , nato il [...] a [...], stabilite nella Controparte_1 sentenza n. 247/2021 statuente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con il resistente in Castelvenere il 24.02.2001 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile di Castelvenere nel registro degli atti di matrimonio (anno 2001, Parte II, serie A, n.1), nel modo che segue: - dispone l'affidamento condiviso della minore con collocazione Persona_4 privilegiata presso l'abitazione paterna;
- pone a carico della ricorrente la somma di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento per ciascun figlio e , da corrispondere in favore del padre ogni Persona_4 Per_1 Per_2
5 del mese;
- pone le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
- stabilisce il diritto di visita della madre nel periodo scolastico dalle ore 14:00 del sabato fino alle 21:00 della domenica e dalle 10:00 del sabato alle 21:00 della domenica durante il periodo non scolastico;
- attribuisce l'assegno unico universale al genitore collocatario per l'intero;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di Consiglio del 3.07.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 120 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
TRA
, c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.06.1978, ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv.
OR CO LO, giusta procura allegata al ricorso, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Telese Terme (Bn) alla via Benevento n°19;
RICORRENTE
E
, c.f. , nato il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scetta, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Castelvenere (BN) alla Via Sannitica n.
97;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale di udienza del
29.05.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 247/2021 con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con il resistente in Castelvenere il 24.02.2001 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Castelvenere nel registro degli atti di matrimonio
(anno 2001, Parte II, serie A, n.1), dal quale sono nati tre figli , nato il [...], Persona_1
, nata il [...], ed nata il [...]. Per_2 Per_3
In particolare, la ricorrente deduceva che, per effetto del suddetto provvedimento, i figli minori venivano affidati alla madre e disposto per il loro mantenimento un assegno di € 350,00 nei confronti del padre;
che i primi due figli, nelle more della succitata pronuncia, erano divenuti maggiorenni e non risiedevano più con la madre perché , già maggiorenne all'epoca del Per_1 divorzio, aveva deciso di trasferirsi altrove per motivi di lavoro, mentre aveva deciso di Per_2 vivere presso l'abitazione paterna.
Deduceva, altresì, di essere invalida al 50%, disoccupata, e quindi, impossibilitata a procurarsi un reddito adeguato, tant'è che percepisce solo il reddito di inclusione nella misura di € 835,00 mensili, di pagare un canone mensile di locazione di € 280,00 per l'immobile in cui vive e che, allo stato, essendo priva di altre forme di sostentamento, incontra notevoli difficoltà a mantenere adeguatamente la figlia minore la quale aveva manifestato l'espressa volontà di andare a Per_3 vivere con il padre presso la sua abitazione, sita in Telese Terme alla via Vomero n°10.
Pertanto, chiedeva di modificare le condizioni di divorzio, disponendo l'affidamento condiviso della minore con collocazione privilegiata presso l'abitazione paterna ed il Persona_4 pagamento, a carico del del suo mantenimento, oltre le spese straordinarie. CP_1
In ordine all'esercizio del diritto di visita della madre, invece, chiedeva che lo stesso venisse stabilito, nel periodo scolastico, dalle ore 14:00 del sabato fino alle 23:00 della domenica e dalle ore
10:00 del sabato alle 23:00 della domenica durante il periodo non scolastico.
Si costituiva parte resistente il quale, dopo avere evidenziato di essersi costruito una nuova famiglia e di avere accolto presso la propria abitazione i primi due figli, si mostrava disponibile ad accogliere anche la figlia minore chiedendo di disporne l'affidamento condiviso con Per_3 collocazione privilegiata presso la propria abitazione, di porre a suo carico il relativo mantenimento e, quanto alle spese straordinarie, di prevedere l'obbligo di contribuzione nella misura percentuale del 50% a carico di ciascun genitore, con attribuzione esclusiva nella misura del 100% dei contributi pubblici al genitore collocatario (Assegno Unico Universale e Assegni familiari e/o altri previsti dalla legge).
In ordine al diritto di visita della madre, chiedeva che lo stesso venisse previsto, nel periodo scolastico, dalle ore 14:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica e dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica nel periodo non scolastico.
Per i figli maggiorenni e , chiedeva, infine, la revoca del mantenimento ordinario. Per_1 Per_2
All'udienza di comparizione personale del 29.05.25, le parti rappresentavano che vi fosse una sostanziale coincidenza delle richieste e chiedevano, pertanto, che la causa venisse decisa.
In data 03.06.25, il P.M. ha espresso il suo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Venendo al merito della vicenda, dalla lettura degli atti processuali, si evince chiaramente la sussistenza delle condizioni per pronunciare la modifica delle condizioni di divorzio nei termini di seguito stabiliti.
Sull'affidamento e la collocazione della minore (nata il [...]), si osserva che non Per_3 emergono elementi tali da ritenere di dover derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, che alcuna contestazione è stata mossa da parte del resistente sul punto e che la minore stessa, come riferito dalle parti, ha espressamente manifestato la propria volontà a trasferirsi presso la casa paterna.
Va pertanto disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso il domicilio paterno, sito in Telese Terme (BN) alla Via Vomero SP n. 10.
Quanto al diritto di visita da parte della madre, tenuto conto di una divergenza poco significativa delle richieste, appare opportuno stabilire che, nel migliore interesse della minore, nel periodo scolastico, la madre potrà esercitare detto diritto dalle ore 14:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica mentre, nel periodo non scolastico, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica.
Sul mantenimento della minore, sebbene le parti siano concordi nel ritenere che esso debba gravare esclusivamente sul genitore collocatario, si deve rammentare che il diritto del figlio ad essere mantenuto da parte di entrambi genitori, sancito dagli artt. 30 Cost., 147, 315 bis, 316 bis e 337 septies c.c., ha natura indisponibile ed è irrinunciabile sia da parte dei genitori che del figlio stesso
(cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 Rv. 651936 - 01).
Alla luce di ciò, appare equo porre a carico della madre non collocataria l'importo di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore, tenuto conto delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi e, in particolare, del fatto che, da una parte, la ricorrente, pur risultando invalida al 50%, non ha documentato l'esistenza di circostanze tali da impedirle di trovare un impiego compatibile con il suo stato di salute e, dall'altra, che il resistente, di professione operaio, percepisce un reddito modesto ed ha a suo carico cinque familiari conviventi, oltre alla figlia
(cfr. certificato dello stato di famiglia e dichiarazione dei redditi allegati alla memoria di Per_3 costituzione del resistente;
nonché i verbali sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile e il collocamento mirati prodotti dalla ricorrente).
Sulla scorta delle predette considerazioni, la ricorrente è altresì onerata alla contribuzione per le spese straordinarie nella misura percentuale del 50%.
Con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, e , formulata dal resistente e non avversata dalla ricorrente, si deve Per_1 Per_2 rilevare che, dagli atti di causa, nulla è emerso in ordine alla loro autosufficienza economica e che gli stessi risultano conviventi con il padre e non già più con la madre (cfr. stato di famiglia prodotto da parte resistente).
Da ciò ne deriva che, anche in favore dei figli maggiorenni, considerata la loro età (24 e 20 Per_1
) e stante l'assenza di prove in merito alla loro effettiva autosufficienza economica, debba Per_2 porsi in capo alla madre non collocataria l'obbligo di versamento di un importo mensile a titolo di mantenimento pari ad euro 150,00, per ciascun figlio.
In ordine, poi, alla richiesta del resistente di attribuzione esclusiva, nella misura del 100%, in suo favore, dei contributi pubblici, quali l'assegno unico universale, gli assegni familiari e gli altri previsti dalla legge, la domanda va accolta (relativamente all'assegno unico il quale ha da ultimo sostituito le precedenti forme di sostegno economico previste per i figli a carico), trattandosi del genitore convivente con i figli che provvede ai loro bisogni e alle loro esigenze immediate (cfr.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 2025).
Considerata la natura delle questioni e la parziale adesione del resistente alla richieste della ricorrente, ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. modifica le condizioni di divorzio tra nata a [...] il Parte_1
18.06.1978, e , nato il [...] a [...], stabilite nella Controparte_1 sentenza n. 247/2021 statuente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con il resistente in Castelvenere il 24.02.2001 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile di Castelvenere nel registro degli atti di matrimonio (anno 2001, Parte II, serie A, n.1), nel modo che segue: - dispone l'affidamento condiviso della minore con collocazione Persona_4 privilegiata presso l'abitazione paterna;
- pone a carico della ricorrente la somma di euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento per ciascun figlio e , da corrispondere in favore del padre ogni Persona_4 Per_1 Per_2
5 del mese;
- pone le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
- stabilisce il diritto di visita della madre nel periodo scolastico dalle ore 14:00 del sabato fino alle 21:00 della domenica e dalle 10:00 del sabato alle 21:00 della domenica durante il periodo non scolastico;
- attribuisce l'assegno unico universale al genitore collocatario per l'intero;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di Consiglio del 3.07.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano