Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 225/2023 R.G. promossa da in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso all'Avv. Arcangelo
Finocchi;
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;
APPELLATO
Per la riforma della sentenza n. 842/2022 emessa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 20 dicembre 2022.
All'udienza tenutasi in data 10 dicembre 2024 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento della Corte, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del 11 dicembre 2024 ha riservato la causa in decisione
FATTO E DIRITTO
1)Con la sentenza impugnata n. 842/2022 il Tribunale di L'Aquila decideva in merito alla domanda proposta da Parte_2
(d'ora in poi ), società esercente il Trasporto Pubblico Locale (TPL) per Parte_1
la condanna al pagamento della somma di € 249.551,21 oltre interessi di mora e maggior danno, a titolo di contributi dovuti dalla per i rinnovi dei Controparte_1
CCNL del settore autoferrotranvieri del 2003, 2004 e 2005, in base alla consistenza media del personale alle dipendenze della società per l'anno 2017, avendo rinunciato in corso di causa alle medesime spettanze relative alle annualità del 2018 e 2019.
1.1)L'attrice società , quale concessionaria della per il Parte_1 Controparte_1
servizio di trasporto pubblico locale su linee extraurbane, oltre che per i Comuni di
Ortona e Guardiagrele, per il servizio di trasporto pubblico locale su linee urbane, ai sensi della L. 151/1981 e l.r. 62/1983, rappresentava di non aver avuto le somme alla stessa spettanti a titolo di maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, insostenibili per le aziende di t.p.l. e dal 2003 in poi oggetto di contributi da parte, dapprima solo dello Stato, poi pro quota anche delle Regioni a mezzo appositi strumenti normativi in comparsa appositamente richiamati.
La , insistendo per la spettanza delle somme richieste, rilevava come Parte_1
l'artt. 16 bis comma 2 della L. 135/2012 avesse abrogato i commi 295 e seguenti dell'art.1 della L. 244/2007, facendo confluire nel Fondo Nazionale Trasporti le risorse, ormai fiscalizzate ma, non aveva disposto nulla sulle leggi n. 47/2004, 58/2005 e
296/2006, sui contributi relativi ai rinnovi per i CCNL, ancora vigenti per le Regioni a statuto speciale e Provincie autonome;
pertanto le stesse avrebbero dovuto ritenersi di nuovo vigenti anche per le Regioni a statuto ordinario.
pag. 2/13 Pertanto dal 01.01.2003 la quota del Fondo Nazionale Trasporti erogata alla CP_1
avrebbe dovuto essere costituita in quota parte da un importo pari alle risorse
[...]
finanziarie erogate sino al 2012 per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale.
Per l'anno 2015 la con determina dirigenziale n. DPE001/05 del 20 Controparte_1
ottobre 2015 aveva provveduto a liquidare alla la somma di € Parte_1
242.309,69 a titolo di acconto al netto della quota del 16,3818% sul maggiore onere finanziario derivante dall'accordo del 14 dicembre 2006 (L.295/2006) che rimaneva a carico dell'azienda.
Per l'anno 2017 invece, nulla era stato liquidato dalla malgrado, come dovuto, CP_1
la società ricorrente aveva provveduto ad inviare la modulistica prevista relativa al fabbisogno previsionale, calcolandosi quindi un importo di spettanza regionale in acconto per il 2017 di euro 249.551,21 al netto della quota del 16,3818% a carico dell'azienda.
Tale somma era stata quindi oggetto di domanda di pagamento azionata in via giudiziaria con la causa in oggetto.
1.2) Si costituiva la e rilevava invece come le somme richieste dalla Controparte_1
società fossero state già compensate in sede di corresponsione della contribuzione spettante ai sensi della L.R. 62/1983.
Rilevava infatti la che il sistema contributi doveva considerarsi completamente CP_1
modificato rispetto al passato per via della Deliberazione di Giunta Regionale n. 709 del
15 novembre 2016; inoltre evidenziava come il contributo per i rinnovi CCNL sarebbe ormai compreso nella somma omnicomprensiva stanziata dal Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per effetto dell'art. 16 bis del D.L. 6 luglio 2012 conv. in L. n. 135/2012.
Si contestava anche il quantum basato su autocertificazioni e criteri di calcolo predisposti unilateralmente.
Pertanto la chiedeva il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite di CP_1
controparte.
2)La sentenza di primo grado: Il Tribunale accoglieva rigettava la domanda condannando l'attore al rimborso delle spese di lite in favore di controparte convenuta.
pag. 3/13 2.1) Veniva premessa una ricognizione della normativa in materia di oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti il settore del trasporto pubblico locale.
Il predetto settore veniva disciplinato dalla l. 47/2004, che prevedeva uno stanziamento per il 2004 e di ulteriori somme a decorrere dal 2005; dalla l. 16/2005 che prevedeva stanziamenti per il rinnovo 2004 – 2005 a decorrere dal 2005; dalla l. 296/2006 che stanziava somme per il rinnovo del secondo biennio del contratto collettivo 2004 –
2007 sempre relativo al settore del trasporto pubblico locale a decorrere dal 2007 in base alla consistenza del personale di servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale.
2.2) Successivamente, ricordava il primo giudice, come fosse stata emanata la legge finanziaria n. 244/2007 che con l'art. 1 commi 295 e seguenti aveva previsto l'attribuzione alle Regioni di risorse proprie mediante compartecipazione al gettito dei tributi erariali, in particolare le accise sul gasolio da autotrazione, disciplinando la misura della compartecipazione e disponendo al comma 297 che tale compartecipazione a decorrere dal 2011 avrebbe sostituito e integrato le risorse per i trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui alle l.
47/2004, 16/2005 e 296/2006, sopra richiamate.
Inoltre si ricordava come il comma 301 stabiliva che a decorrere dal 2008 non poteva essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti al trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della legge.
2.3) Il Tribunale osservava che la disciplina appena ricordata della l. n. 244/2007 era stata abrogata dall'art.16 bis del DL 95/2012, convertito con modificazione dalla L.
135/2012 che, con decorrenza dal 2013, aveva istituito il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario e che è alimentato da una compartecipazione al gettito fiscale derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
pag. 4/13 2.4) Pertanto riteneva il primo giudice che con l'istituzione del Fondo fossero venuti meno i contributi statali destinati ai rinnovi contrattuali per il personale in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale, ricevendo le Regioni ordinarie risorse per la compartecipazione senza distinzioni di sorta e senza specifico vincolo di destinazione, se non quello di devolvere tali somme al servizio di trasporto pubblico.
Si era quindi fiscalizzata la quota di risorsa da destinare al tpl, facendo confluire in unico fondo tutte le risorse per la gestione dei servizi, che prima erano sparse in diversi provvedimenti normativi, per cui doveva ritenersi infondata la pretesa dell'opposta di corresponsione di contributo in via separata per i rinnovi contrattuali da commisurare al numero dei dipendenti in servizio presso l'azienda di trasporto pubblico locale.
2.5) Il primo giudice riteneva non perseguibile la tesi di parte opposta secondo cui la mancata abrogazione formale delle disposizioni che avevano introdotto i contributi per cui era causa ne avrebbero comportato la reviviscenza, in quanto il legislatore dal 2012 aveva unificato tutte le forme di finanziamento statale per il trasporto pubblico locale nel fondo nazionale di cui al citato art. 16 bis per cui non potevano essere più dettagliate le risorse da erogare per costi specifici.
2.6) Né poteva farsi riferimento all'art. 56 della L.R. 62/1983 come integrato dall'art. 10 comma 1 lett. b della l.r. 38/2017 che nuovamente faceva riferimento al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri, in quanto tale norma, che prevedeva l'applicazione ai rapporti pendenti, era poi stata modificata dalla l.r. n. 64/2017 che ne aveva eliminato l'effetto retroattivo.
Peraltro doveva intendersi norma con valore solo di indicazione metodologica per il calcolo delle somme dovute con riferimento a situazioni pregresse.
2.7) Pertanto il Tribunale concludeva ritenendo non più esistente nel mondo del diritto l'obbligo di contribuzione statale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali, a seguito dell'espunzione dall'ordinamento delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 295
e segg. Della l. 244/2007.
Quindi nell'ambito della piena discrezionalità, la malgrado avesse continuato CP_1
ad assegnare contributi per i rinnovi dei CCNL per il 2015, aveva poi deciso diversamente per l'anno successivo con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
709/2016.
pag. 5/13 Peraltro non era stata fornita la prova della quota parte a carico della e di quella CP_1
a carico dell'azienda, anche volendo aderire alle avverse prospettazioni.
La domanda di parte attrice veniva pertanto rigettata e le spese regolate secondo il principio dellla soccombenza.
3) Appello: Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rilevando
[...]
l'erroneità della decisione sotto diversi profili.
3.1) Si rilevava in particolare l'erronea interpretazione normativa secondo cui vi sarebbe stata abrogazione tacita delle disposizioni che prevedevano il contributo regionale per i rinnovi dei CCNL per le aziende di tpl e di cui alle leggi 47/2004, n. 16/2005 e n.
296/2006.
Tali normative sarebbero state abrogate dall'art. 1 comma 295 e seguenti della legge
244/2007 che aveva escluso il trasferimento di dette risorse dallo Stato alle Regioni prevedendo una compartecipazione delle Regioni al gettito fiscale derivante dalle accise sul gasolio;
il comma 297 prevedeva che la suddetta compartecipazione sostituiva ed integrava le risorse per trasferimenti per rinnovi dei contratti di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale.
Successivamente tuttavia l'art. 16 bis della L. 135/2012 aveva abrogato espressamente i commi 295 e seguenti , istituendo il Fondo nazionale trasporti ove confluivano le risorse ormai fiscalizzate. Tuttavia tale normativa non aveva disposto nulla per le discipline di cui ai d.l. 47/2004, 16/2005 e 296/2006, cosicché dovevano le stesse ritenersi vigenti, non solo per le Regioni a statuto speciale, dove erano rimaste in vigore, ma anche per le
Regioni ordinarie.
L'abrogazione tacita poteva aversi solo in caso di incompatibilità tra nuova e vecchia normativa, incompatibilità che non sussisteva, in quanto le norme suddette erano ricettive di accordi sindacali in materia di rinnovi di CCNL, quindi speciali e del tutto compatibili con la disciplina generale contenuta nella legge n. 135/2012 che aveva fatto confluire nel nuovo Fondo nazionale trasporti le risorse fiscalizzate.
3.2) Rilevava parte appellante come contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, si aveva conferma della spettanza delle somme richieste alla luce dell'art. 56 della l.r. n. 62/1983 come integrata dall'art. 10 comma 1 lett. b) della l.r. n. 38/2017, che pag. 6/13 nel prevedere la detrazione dai conguagli dovuti delle somme di cui al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, pur valendo solo per gli anni successivi all'entrata in vigore della l.38/2007, conferma che per gli anni pregressi tale contributo era dovuto e non doveva essere decurtato dal conguaglio dovuto per il settore del tpl.
3.3) L'appellante si doleva inoltre della decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il potere discrezionale della nella assegnazione delle risorse CP_1
previste dal Fondo, con particolare riferimento alla destinazione ai rinnovi CCNL, non avendo dimostrato la che vi fossero stati maggiori trasferimenti statali Parte_1
per il trasporto pubblico locale o incrementi della disponibilità di risorse proprie della per i servizi urbani e filoviari resi. Controparte_1
Rilevava l'appellante come invece dagli atti di causa risultasse fornita la prova richiesta e pertanto dovuto il contributo richiesto ed oggetto di ingiunzione.
Pertanto si chiedeva la riforma della sentenza impugnata con condanna della CP_1
al pagamento della somma, come rideterminata in sede di CTU quale importo
[...] spettante alla per l'anno 2017 a titolo di contributi regionali a Parte_1
copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranvieri, oltre interessi ex art. 1284 e maggior danno ex art. 1224 c.c.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3.5) Si costituiva in secondo grado la resistendo alle avverse difese e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Ripercorreva l'evoluzione normativa di settore, aderendo all'impostazione decisionale del primo giudice ed evidenziando che in senso contrario si avrebbe peraltro una sovracompensazione del servizio richiesto vietata ai sensi del Regolamento CE n.
1370/07.
Per effetto dell'istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a Statuto Ordinario, le risorse che prima finanziavano i rinnovi contrattuali erano state definitivamente fiscalizzate, rientrando tra le risorse proprie su cui la Regione esercitava le proprie funzioni decisionali, senza che le stesse fossero finalizzate ex lege.
4) Motivi della decisione:
L'appello è fondato, per le ragioni di seguito espresse.
pag. 7/13 4.1) Giova premettere un breve excursus normativo della materia in esame, così come già ricostruito in precedenti statuizioni di questa Corte e condivisa anche in questa sede
(cfr. sentenza n. 341/2024 e sentenza n. 185/2025), rilevando come la causa in esame verta sostanzialmente sul riconoscimento o meno del contributo per l'anno 2017 a copertura dei maggiori costi sopportati da azienda esercente attività di trasporto pubblico locale dipendente dal rinnovo dei CCNL di settore 2004 – 2007, contributo quantificato nella somma oggetto di decreto ingiuntivo poi opposto e rideterminato in sede di CTU di primo grado, al netto della quota del 16,3818% a carico dell'azienda stessa.
La normativa di settore risponde all'esigenza delle società esercenti in regime di concessione il servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, di ottenere una contribuzione che riesca a colmare la differenza tra costi e ricavi provocato dalla remunerazione del servizio non basata sulle ordinarie regole di mercato, ma vincolata dal rispetto di obblighi di servizio relativi anche alla fissazione di tariffe per il servizio svolto da parte dell'ente regionale.
Per tali motivi la legislazione nazionale e quella regionale prevedono l'erogazione di contributi in favore delle imprese concessionarie per assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico.
Deve quindi farsi riferimento per la determinazione dei criteri per i contributi suddetti alla legge quadro nazionale n. 151/1981 e per la alla legge Regionale Controparte_1
n. 62/1983.
Dall'esame della normativa indicata emerge come l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare alle aziende di trasporto pubblico locale debba essere calcolato in base alla differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto ed i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla considerando tra gli altri elementi nel computo i CP_1
chilometri di percorrenza ed il costo del personale.
Dal 2003 in poi, in occasione dei rinnovi contrattuali del settore del TPL è intervenuto lo Stato e poi le Regioni si sono accollati i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali troppo gravosi per le aziende del settore, aiutate quindi da contributi annuali pag. 8/13 pari ai maggiori oneri previsti da appositi interventi legislativi ed in particolare dai D.L.
47/2004, 16/2005 e 296/2006 per CCNL negli anni 2004 – 2007.
I contributi relativi ai suddetti maggiori oneri per i CCNL relativamente all'annualità
2016 sono oggetto della presente causa, oggetto di decreto ingiuntivo emesso in favore della e opposto dalla . Parte_1 Controparte_1
4.2) Si osserva al riguardo come con la legge finanziaria n. 244/2007 all'art. 1 commi
295 e seguenti, era stata prevista la sostituzione ed integrazione a decorrere dal 2011 delle risorse previste per i rinnovi dei contratti di lavoro dai d.l. 47/2004, 16/2005 e
296/2006 con la compartecipazione delle Regioni al gettito dei tributi erariali, in particolare le accise sul gasolio da autotrazione.
Successivamente tuttavia, l'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 aveva abrogato i commi 295 e seguenti, così travolgendo il meccanismo previsto dalla l. 244/2007, ed istituendo un Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle Regioni a Statuto ordinario, Fondo alimentato da una compartecipazione delle
Regioni al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
4.3) Deve osservarsi al riguardo come questa Corte, già con i precedenti citati, non abbia condiviso le conseguenze logiche che da tale evoluzione normativa ha tratto il primo giudice con la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto ormai eliminato l'obbligo di contribuzione statale/regionale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali, il tutto derivante dall'abrogazione del comma 295 e segg. dell'art. 1 della l. 244/2007 (pur dovendosi fare un distinguo tra le annualità precedenti e quelle successive al 2016, essendo nel 2017 entrata in vigore la normativa di cui alla legge regionale 38/2017 di modifica dell'art. 56 l.r. 62 del 1983, come di seguito verrà evidenziato).
Si evidenzia che la normativa di cui alla l. 135/2012 istitutiva del Fondo Nazionale non ha infatti disposto nulla in ordine ai d.l. 47/2004, 16/2005 e 296/2006 relativi alle somme stanziate per i contributi agli oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL negli anni
2004-2007, che erano peraltro rimasti ancora in vigore per le Regioni a statuto speciale,
e da tale mancata indicazione non può di certo arguirsi l'abrogazione di tali discipline che invece devono ritenersi ancora in vigore anche per le Regioni a Statuto ordinario.
pag. 9/13 D'altra parte la normativa istitutiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL mediante la compartecipazione delle Regioni al gettito fiscale deve ritenersi norma generale, del tutto compatibile con le normative speciali sopra indicate e più volte citate che prevedono una speciale forma di contribuzione per i costi derivanti dalla contrattazione collettiva del settore del trasporto pubblico locale.
Pertanto deve ritenersi ancora sussistente tale forma di contribuzione, sottratta alla discrezionalità della che è tenuta a contribuire a tali costi sostenuti dalle CP_1
aziende concessionarie del settore TPL secondo il sistema normativo delineato dai d.l. già citati, della legge quadro originaria n. 151/1981 e per la dalla L.R. Controparte_1
n. 62/1983.
4.4) Deve infatti ricordarsi come l'art. 49 della L.R. n. 62/1983 ha determinato le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale e le somme dovute a titolo di contributi di esercizio, prevedendo il costo standard ed i costi ai sensi degli artt. 49 e 50.
L'art. 56 della citata legge regionale prevede che i programmi finanziari annuali di esercizio prevedono un acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo ed un conguaglio del contributo di esercizio per l'anno precedente.
Nelle determinazioni di cui agli artt. 49 e 50 devono considerarsi anche i contributi ricevuti dall'impresa per rinnovi CCNL di settore.
4.5) La vigenza attuale dei contributi per i rinnovi contrattuali del settore TPL emerge, infatti, in modo chiaro dalla normativa regionale appena richiamata, la L.R. n. 62/1983, come integrata dalla L.R. n. 38/2017.
Infatti per effetto di tale integrazione, l'art. 56 ultimo comma della L.R. 62/1983 recita nel modo seguente: “il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”.
Tale comma aggiunto dalla l. r. 38/2017 era originariamente applicabile anche ai rapporti pendenti secondo quanto disposto dalla stessa normativa all'art. 10 comma 2, tuttavia tale effetto retroattivo risulta eliminato dall'abrogazione di tale comma intervenuto a seguito dell'art. 1 comma 6 della L.R. 64/2017.
pag. 10/13 Pertanto, deve confermarsi l'irretroattività dell'art. 56 ultimo comma della L. 62/1983, come integrato dalla L.R. 38/2017, dovendosi conseguentemente ritenere che l'aver dovuto il legislatore stabilire la decurtazione dal conguaglio delle erogazioni disposte al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotramvieri, oltre a valere per il periodo successivo al 2016, evidenzia con chiarezza la sussistenza ed esistenza di tali contributi per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL, come contributi autonomi da conteggiare come dovuti dalla CP_1 secondo le indicazioni di legge, che non possono ritenersi abrogate dall'intervento del
Fondo Nazionale, non potendo di certo attribuire all'art. 56 sopra citato natura meramente ricognitiva.
4.6) In tal senso è da ultimo intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 9203/2023, che confermando una precedente decisione di questa Corte
d'Appello di L'Aquila che aveva già ritenuto la natura irretroattiva dell'art. 56 ultimo comma della L. 62/1983, escludendo la decurtazione dal conguaglio dovuto dalla dei contributi spettanti per i maggiori oneri relativi ai rinnovi dei CCNL del CP_1
settore, ha avuto modo di precisare come la suddetta disposizione non avesse alcuna natura ricognitiva, né fosse in contrasto con i principi comunitari, come sostenuto, in vicenda analoga dalla . Controparte_1
Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato in parte motiva che: “La circostanza che l'impresa abbia ottenuto, sulla base della legislazione regionale, ulteriori contributi per il personale assunto non può incidere, in assenza di una specifica previsione normativa, sul deficit standard da considerare come dovuto all'impresa, attenendo a voce totalmente estranea alla disciplina normativa regionale sopra ricordata, tuttora vigente per le concessioni dei trasporti locali in essere.
Né la corresponsione in favore dell'impresa di contributi per ragioni diverse da quelle funzionali al riequilibrio fra costi e ricavi al quale si ispira la legislazione comunitaria
e quella nazionale relativa al trasporto locale consente di attribuire valore ricognitivo alla disposizione regionale introdotta nell'anno 2017, di chiara portata innovativa rispetto alla incoerenza rappresentata da discipline normative che offrivano all'impresa di trasporto concessionaria provvidenze correlate, per un verso, all'obbligo di servizio sotteso al rapporto concessorio e, per altro verso, in favore delle imprese
pag. 11/13 che rinnovavano i contratti di lavoro con gli autoferrotranvieri. Non poteva quindi ritenersi, come rettamente affermato dal giudice di appello, che il riconoscimento dell'un contributo andasse ad incidere su quello disposto in via autonoma da altra normativa”.
4.7) Pertanto alla luce del percorso normativo come sopra richiamato ed esposto, deve evidenziarsi come per gli anni dal 2018 in poi deve ritenersi ormai operante l'art. 56 ultimo comma della l.r. 62/1983, quindi i contributi per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore ferrotranvieri da decurtarsi dal conguaglio previsto.
4.8) Quanto all'annualità per cui è causa relativa al 2017, deve ritenersi che la disciplina applicabile sia quella precedente all'operatività dell'art. 56 ultimo comma L.r. 62/1983, in quanto la seconda parte del medesimo comma che prevedeva: “gli articoli 49 e 56 della l.r. 62/1983, come modificati dalla presente legge, si applicano ai rapporti pendenti con aziende concessionarie del trasporto pubblico locale” risulta poi essere stato abrogato dall'art.1 comma 6 della L.R. 21 dicembre 2017 n. 64.
Da ciò deve all'evidenza arguirsi che se il legislatore ha avuto necessità di prevedere esplicitamente l'applicazione della nuova regolamentazione di cui all'art. 56 ultimo comma aggiornato anche ai rapporti pendenti, quindi anche all'annualità in corso all'epoca dell'entrata in vigore della l.r. 38/2017, l'abrogazione di tale previsione deve comportare l'irretroattività della norma e quindi l'applicazione della nuova disciplina omnicomprensiva dei contributi per i maggiori oneri derivanti per i rinnovi contrattuali a decorrere dall'annualità 2018, restando l'anno in corso alla data di entrata in vigore della l. r.38/2017 sotto il vigore della precedente disciplina.
Pertanto deve accogliersi l'appello e ritenere dovuti i contributi per i rinnovi contrattuali per l'annualità del 2017.
In ordine alla quantificazione di tali contributi questo Collegio ritiene di condividere le risultanze della CTU disposta e svolta in grado di appello, svolta con percorso logico e tecnico esente da contraddizioni ed esaurientemente approfondito.
Il CTU ha quantificato il contributo dovuto per i rinnovi contrattuali di cui alla l.
47/2004, l. 15/2005, l. 296/2006 con l'integrazione di cui al 30 aprile 2009, pervenendo alla somma dovuta di € 248.952,00.
pag. 12/13 Pertanto per l'annualità 2017 sarà dovuta all'appellante a titolo di contributi per i rinnovi contrattuali la somma di € 248.952,00 oltre ad interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda al saldo e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 c.c. corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi di mora.
Le spese di lite, stante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia vanno compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste in capo alla parte soccombente secondo liquidazione già disposta con separato provvedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T. di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, contro la sentenza n. 842/2022 resa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 20 dicembre 2022 nei confronti della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
• Accoglie l'appello e condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore della somma di € 248.952,00 oltre ad interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda al saldo e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2
c.c. corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi di mora;
• Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 11 marzo 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente Est.
Barbara Del Bono
pag. 13/13