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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 993/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 20/05/2025
E' presente nell'interesse della società e per delega dell'avv. De Parte_1
Nicolellis, l'avv. Ciro Cobellis il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi, alle eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate telematicamente, chiedendone l 'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex avverso richiesto, prodotto, eccepito e dedotto da controparte chiedendone il rigetto. Chiede, altresì, che la causa venga trattenuta in decisione. Per e per delega degli avv.ti Manzo e Magazzeno è presente l'avv Marco Parte_2
Sansone, che impugna ogni avverso dedotto, si riporta a tutte le memorie in atti e conclude come da scritti difensivi, qui da intendersi per trascritte e riportate. Chiede che la causa venga decisa. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura alle ore 14,05 della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 20.05.2025 ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 993 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), vertente
TRA
1 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Luigi Parte_1 P.IVA_1
Cacciatore 15/A Salerno , presso lo studio degli avvocati Paola De Nicolellis e Luisella Sarullo, dalle quali è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) , elettivamente domiciliato in Battipaglia alla Parte_2 C.F._1 via Trieste n. 2, presso lo studio degli avvocati Rosita Magazzeno Rosita e Mario Manzo, dai quali
è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 20/5/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli la Parte_2 [...]
al fine di accertare l'intervenuta illegittima applicazione di un TAEG superiore a quello Parte_1 pattuito con la predetta società in sede di stipula del contratto di finanziamento n. 10257650.
Deduceva in particolare che il TAEG, stabilito in sede di finanziamento nella misura del 14,84%, non corrispondeva a quello effettivamente applicato pari al 21,87% e chiedeva la restituzione di quanto versato in eccedenza e quantificato in euro 5.000,00, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, sul presupposto della corretta Pt_1 quantificazione del tasso applicato, chiedeva il rigetto della domanda e spiegava formale domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento delle rate non saldate, per un importo di euro 8.124,95.
La causa era istruita con l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio;
all'esito il Giudice di
Pace di Agropoli con la sentenza n. 261/2018 accoglieva la domanda e per l'effetto condannava alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 5.000,00 e al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello la per i seguenti motivi : 1) errata Parte_1 interpretazione della normativa applicabile al caso di specie;
2) erroneità del criterio di calcolo adottato dal CTU;
3) omessa pronuncia da parte del giudice di pace sulla domanda riconvenzionale.
2 Concludeva per l'accoglimento dell'appello e chiedeva di condannare il sig. al Pt_2 pagamento delle tre rate insolute per complessivi euro 8124,95, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il sig , il quale deduceva: 1) che il calcolo del TAEG effettuato dal Parte_2 primo giudice era corretto;
2)che il collegamento negoziale con la polizza assicurativa era evidente anche in considerazione della circostanza che senza la stipulazione della polizza non era possibile ottenere la concessione del prestito;
3) che, in presenza di clausole nulle, doveva trovare applicazione il meccanismo sostitutivo di cui l'art. 117 comma 7 che prevede l'applicazione del tasso BOT dodici mesi.; 4) l'inammissibilità della prova in sede di appello circa la facoltatività della polizza assicurativa;
5) infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado in difetto di prova circa la sussistenza del credito.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese da distratte ai procuratori antistatari, nonché per la condanna dell'appellante ex art 96 cpc.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 20 maggio 2025.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, perche strettamente correlati l'uno all'altro. L'appellante deduceva che fosse errata l'inclusione del costo della polizza assicurativa stipulata dal sig. nel calcolo del costo del finanziamento e che il Parte_2 consulente tecnico di ufficio prima e il giudice poi avessero ingiustificatamente ritenuto sussistente nel caso di specie l'obbligatorietà della polizza assicurativa e, ancora, che non fosse applicabile nel caso in esame il dettato normativo dell'art. 125 TUB.
Si legge nella sentenza impugnata “il CTU ha effettuato due ipotesi di calcolo, la prima senza tener conto delle polizze assicurative collegate al prestito stipulato;
la seconda tenendo conto di dette spese, nella determinazione del tasso applicato al contratto bancario sottoscritto….l'inclusione degli oneri assicurativi ha determinato un incremento del T.A.E.G. raggiungendo un valore del 21,72%.... Ai fini della decisione deve senza dubbio applicarsi la seconda ipotesi di calcolo, quella che include nel calcolo degli interessi le spese sostenute per le polizze assicurative collegate al finanziamento, anche alla luce dell'ordinanza della suprema Corte n. 9298/ del 16/4/18 in virtù della quale il costo della polizza assicurativa collegata al prestito è una spesa rilevante ai fini dell'usura e rientra nel concetto di spese indicato dall'art. 644 cp ai fini della determinazione del tasso usuraio. Ne discende, secondo l'ordinanza, la nullità del contratto di finanziamento in caso di travalicamento della soglia di riferimento.
Pertanto, rielaborando il piano di ammortamento, sostituendo il tasso convenzionale… con il tasso BOT vigente nell'anno precedente la stipula del contratto ex art. 117 TUB, ovvero l'1,78%; includendo gli onere assicurativi
3 nel calcolo del T.A.E.G., l'ammontare rideterminato quale differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli rielaborati al tasso nominale BOT.. è pari ad euro 5.391,10…”.
L'appellante deduceva che gli oneri relativi alla polizza assicurativa con e Metlife Controparte_1 dovevano essere esclusi dal calcolo del TAEG, trattandosi di assicurazioni di natura facoltativa, sottoscritte da controparte per specifica accettazione su contratto separato e che i costi dell'assicurazione meramente facoltativa, secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca
d'Italia, non vanno considerate ai fini del calcolo dell'interesse. Aggiungeva che era onere della controparte provare il carattere obbligatorio della polizza e che tale onere è assolto quando concorrono tre presunzioni, grave precise e concordanti, ossia che la polizza abbia funzione di copertura del credito, vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento ed assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Contestava anche il riferimento all'art. 117 TUB, stante la piena legittimità e determinatezza del
TAEG e la coincidenza tra TAEG previsto ed applicato e deduceva l'inapplicabilità dell'art. 125 bis TUB alla fala fattispecie per essere stato il TAEG pubblicizzato in modo corretto e per non essere la nullità ivi disciplinata invocabile di una indicazione non corrispondente al TAEG effettivamente praticato.
L'art. 125-bis, comma sesto del TUB, recita: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; nel settore del credito al consumo e per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010, dunque, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi sono nulle, con conseguente rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dagli artt. 117 e 125- bis del TUB.
Il contratto oggetto della domanda rientra nella previsione di cui all'art. 125-bis, comma 6, e il consulente tecnico d'ufficio accertava che il TAEG effettivamente applicato al contratto di finanziamento in questione, inclusi i costi di assicurazione, era superiore a quello indicato nel contratto.
Giova ricordare che "le polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative consistono nella
4 dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei
BOT, così come statuito dall'art. 117 del TUB (…). Nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato." (ex multis ABF Milano - Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo).
Deve ritenersi nel caso di specie sussistente, al di là della terminologia adoperata nella stesura della clausola n. 3 del contratto, un evidente collegamento fra la stipula dei contratti assicurativi e di quello di finanziamento;
la sussistenza del collegamento, che può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e le erogazioni ( cfr. Cass. n. 5160/2018, Cass. ord. n. 3025 del 01/02/2022), con la conseguenza che nei casi in cui la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, al di là del mero dato formale contrattuale, deve presumersi che il suo inserimento nel contratto sia stata una delle condizioni che hanno indotto le parti a concludere l'accordo e che, pertanto, sia stata sostanzialmente obbligatoria al fine di accedere al finanziamento.
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate i primi due motivi di appello non meritano accoglimento ( cfr. Cass. civ. n. 4597/2023: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”).
Coglie, viceversa, nel segno la difesa di parte appellante quando censura l'operato del giudice a quo, che alcunchè statuiva in ordine alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento delle rate del finanziamento, che la assumeva insolute. Il vizio di omessa Parte_1 pronuncia ricorre, difatti, quando sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto e, ove sia accertato, il giudice d'appello deve decidere nel merito la causa, non potendo provvedere alla rimessione al giudice di primo grado.
I documenti allegati dall'istante ( liste movimenti allegate alla produzione di non Parte_1 possono ritenersi sufficienti a provare l'effettivo mancato pagamento delle rate in oggetto e,
5 dunque, la sussistenza del credito vantato, a fronte della contestazione della pretesa effettuata fin da primo giudizio da parte appellata ( cfr. verbale di udienza del 5/3/2018).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Non risulta, infine, fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato posto che non sussistono i presupposti della reclamata responsabilità aggravata a carico di parte attrice, responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione, insussistente nella fattispecie, della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio
(Cassazione civile, sez. I, 27/08/2013, n. 19583; Cassazione civile, sez. lav., 15/04/2013, n. 9080;
Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2004 n. 7583).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 261/2018 del
Giudice di Pace di Agropoli, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 261/2018;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 Parte_2 che si liquidano in complessivi euro 1700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 20/5/2025
6 dott.ssa Elvira Bellantoni
7
Verbale udienza del 20/05/2025
E' presente nell'interesse della società e per delega dell'avv. De Parte_1
Nicolellis, l'avv. Ciro Cobellis il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi, alle eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate telematicamente, chiedendone l 'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex avverso richiesto, prodotto, eccepito e dedotto da controparte chiedendone il rigetto. Chiede, altresì, che la causa venga trattenuta in decisione. Per e per delega degli avv.ti Manzo e Magazzeno è presente l'avv Marco Parte_2
Sansone, che impugna ogni avverso dedotto, si riporta a tutte le memorie in atti e conclude come da scritti difensivi, qui da intendersi per trascritte e riportate. Chiede che la causa venga decisa. Il giudice, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura alle ore 14,05 della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 20.05.2025 ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 993 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), vertente
TRA
1 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Luigi Parte_1 P.IVA_1
Cacciatore 15/A Salerno , presso lo studio degli avvocati Paola De Nicolellis e Luisella Sarullo, dalle quali è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) , elettivamente domiciliato in Battipaglia alla Parte_2 C.F._1 via Trieste n. 2, presso lo studio degli avvocati Rosita Magazzeno Rosita e Mario Manzo, dai quali
è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 20/5/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli la Parte_2 [...]
al fine di accertare l'intervenuta illegittima applicazione di un TAEG superiore a quello Parte_1 pattuito con la predetta società in sede di stipula del contratto di finanziamento n. 10257650.
Deduceva in particolare che il TAEG, stabilito in sede di finanziamento nella misura del 14,84%, non corrispondeva a quello effettivamente applicato pari al 21,87% e chiedeva la restituzione di quanto versato in eccedenza e quantificato in euro 5.000,00, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, sul presupposto della corretta Pt_1 quantificazione del tasso applicato, chiedeva il rigetto della domanda e spiegava formale domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento delle rate non saldate, per un importo di euro 8.124,95.
La causa era istruita con l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio;
all'esito il Giudice di
Pace di Agropoli con la sentenza n. 261/2018 accoglieva la domanda e per l'effetto condannava alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 5.000,00 e al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello la per i seguenti motivi : 1) errata Parte_1 interpretazione della normativa applicabile al caso di specie;
2) erroneità del criterio di calcolo adottato dal CTU;
3) omessa pronuncia da parte del giudice di pace sulla domanda riconvenzionale.
2 Concludeva per l'accoglimento dell'appello e chiedeva di condannare il sig. al Pt_2 pagamento delle tre rate insolute per complessivi euro 8124,95, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il sig , il quale deduceva: 1) che il calcolo del TAEG effettuato dal Parte_2 primo giudice era corretto;
2)che il collegamento negoziale con la polizza assicurativa era evidente anche in considerazione della circostanza che senza la stipulazione della polizza non era possibile ottenere la concessione del prestito;
3) che, in presenza di clausole nulle, doveva trovare applicazione il meccanismo sostitutivo di cui l'art. 117 comma 7 che prevede l'applicazione del tasso BOT dodici mesi.; 4) l'inammissibilità della prova in sede di appello circa la facoltatività della polizza assicurativa;
5) infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado in difetto di prova circa la sussistenza del credito.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese da distratte ai procuratori antistatari, nonché per la condanna dell'appellante ex art 96 cpc.
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 20 maggio 2025.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, perche strettamente correlati l'uno all'altro. L'appellante deduceva che fosse errata l'inclusione del costo della polizza assicurativa stipulata dal sig. nel calcolo del costo del finanziamento e che il Parte_2 consulente tecnico di ufficio prima e il giudice poi avessero ingiustificatamente ritenuto sussistente nel caso di specie l'obbligatorietà della polizza assicurativa e, ancora, che non fosse applicabile nel caso in esame il dettato normativo dell'art. 125 TUB.
Si legge nella sentenza impugnata “il CTU ha effettuato due ipotesi di calcolo, la prima senza tener conto delle polizze assicurative collegate al prestito stipulato;
la seconda tenendo conto di dette spese, nella determinazione del tasso applicato al contratto bancario sottoscritto….l'inclusione degli oneri assicurativi ha determinato un incremento del T.A.E.G. raggiungendo un valore del 21,72%.... Ai fini della decisione deve senza dubbio applicarsi la seconda ipotesi di calcolo, quella che include nel calcolo degli interessi le spese sostenute per le polizze assicurative collegate al finanziamento, anche alla luce dell'ordinanza della suprema Corte n. 9298/ del 16/4/18 in virtù della quale il costo della polizza assicurativa collegata al prestito è una spesa rilevante ai fini dell'usura e rientra nel concetto di spese indicato dall'art. 644 cp ai fini della determinazione del tasso usuraio. Ne discende, secondo l'ordinanza, la nullità del contratto di finanziamento in caso di travalicamento della soglia di riferimento.
Pertanto, rielaborando il piano di ammortamento, sostituendo il tasso convenzionale… con il tasso BOT vigente nell'anno precedente la stipula del contratto ex art. 117 TUB, ovvero l'1,78%; includendo gli onere assicurativi
3 nel calcolo del T.A.E.G., l'ammontare rideterminato quale differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli rielaborati al tasso nominale BOT.. è pari ad euro 5.391,10…”.
L'appellante deduceva che gli oneri relativi alla polizza assicurativa con e Metlife Controparte_1 dovevano essere esclusi dal calcolo del TAEG, trattandosi di assicurazioni di natura facoltativa, sottoscritte da controparte per specifica accettazione su contratto separato e che i costi dell'assicurazione meramente facoltativa, secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca
d'Italia, non vanno considerate ai fini del calcolo dell'interesse. Aggiungeva che era onere della controparte provare il carattere obbligatorio della polizza e che tale onere è assolto quando concorrono tre presunzioni, grave precise e concordanti, ossia che la polizza abbia funzione di copertura del credito, vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento ed assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Contestava anche il riferimento all'art. 117 TUB, stante la piena legittimità e determinatezza del
TAEG e la coincidenza tra TAEG previsto ed applicato e deduceva l'inapplicabilità dell'art. 125 bis TUB alla fala fattispecie per essere stato il TAEG pubblicizzato in modo corretto e per non essere la nullità ivi disciplinata invocabile di una indicazione non corrispondente al TAEG effettivamente praticato.
L'art. 125-bis, comma sesto del TUB, recita: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; nel settore del credito al consumo e per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010, dunque, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi sono nulle, con conseguente rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dagli artt. 117 e 125- bis del TUB.
Il contratto oggetto della domanda rientra nella previsione di cui all'art. 125-bis, comma 6, e il consulente tecnico d'ufficio accertava che il TAEG effettivamente applicato al contratto di finanziamento in questione, inclusi i costi di assicurazione, era superiore a quello indicato nel contratto.
Giova ricordare che "le polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative consistono nella
4 dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei
BOT, così come statuito dall'art. 117 del TUB (…). Nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato." (ex multis ABF Milano - Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo).
Deve ritenersi nel caso di specie sussistente, al di là della terminologia adoperata nella stesura della clausola n. 3 del contratto, un evidente collegamento fra la stipula dei contratti assicurativi e di quello di finanziamento;
la sussistenza del collegamento, che può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e le erogazioni ( cfr. Cass. n. 5160/2018, Cass. ord. n. 3025 del 01/02/2022), con la conseguenza che nei casi in cui la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, al di là del mero dato formale contrattuale, deve presumersi che il suo inserimento nel contratto sia stata una delle condizioni che hanno indotto le parti a concludere l'accordo e che, pertanto, sia stata sostanzialmente obbligatoria al fine di accedere al finanziamento.
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate i primi due motivi di appello non meritano accoglimento ( cfr. Cass. civ. n. 4597/2023: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”).
Coglie, viceversa, nel segno la difesa di parte appellante quando censura l'operato del giudice a quo, che alcunchè statuiva in ordine alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento delle rate del finanziamento, che la assumeva insolute. Il vizio di omessa Parte_1 pronuncia ricorre, difatti, quando sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto e, ove sia accertato, il giudice d'appello deve decidere nel merito la causa, non potendo provvedere alla rimessione al giudice di primo grado.
I documenti allegati dall'istante ( liste movimenti allegate alla produzione di non Parte_1 possono ritenersi sufficienti a provare l'effettivo mancato pagamento delle rate in oggetto e,
5 dunque, la sussistenza del credito vantato, a fronte della contestazione della pretesa effettuata fin da primo giudizio da parte appellata ( cfr. verbale di udienza del 5/3/2018).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Non risulta, infine, fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato posto che non sussistono i presupposti della reclamata responsabilità aggravata a carico di parte attrice, responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione, insussistente nella fattispecie, della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio
(Cassazione civile, sez. I, 27/08/2013, n. 19583; Cassazione civile, sez. lav., 15/04/2013, n. 9080;
Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2004 n. 7583).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 261/2018 del
Giudice di Pace di Agropoli, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 261/2018;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 Parte_2 che si liquidano in complessivi euro 1700,00 oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 20/5/2025
6 dott.ssa Elvira Bellantoni
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