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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 5081/2018 R.G. e discussa all'udienza del 18.12.2025 tra:
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avvocato Fabiola Leone;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Insalata, Resistente CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Part Con ricorso depositato in data 10.10.18 l' ha proposto opposizione al precetto notificato, intimante il pagamento di €.4.460,81 a titolo di riliquidazione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.480/18, concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza formulando istanza di sospensiva del titolo.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
L'istanza di sospensione era rigettata per inammissibilità come da provvedimento del
05.12.2018 ed istruita la causa con l'ammissione di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice, su espressa delega della dott.ssa alla definizione del giudizio, ha pronunciato la Per_1 presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame la domanda inerente all'accertamento della riliquidazione della pensione deve trovare accoglimento sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la CTU ammessa. La dott.ssa ha così motivato:” Il credito residuo del Sig. , al netto di CP_2 CP_1 quanto già erogato dall' , ammonta a €3.567,85 per il solo periodo 1° gennaio 1994 - 30 Pt_1 novembre 2011. La presente quantificazione tiene conto integralmente della documentazione
prodotta e rappresenta il saldo effettivo dovuto”. Pt_1
Pertanto, sulla base degli accertamenti effettuati dal CTU la domanda inerente alla riliquidazione della pensione, merita accoglimento e risulta accertato il credito che il sig.
vanta nei confronti dell' nella somma di €.3.567,85. CP_1 Pt_1
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di un logico accertamento contabile e normativo, coerente con i risultati e sorretto da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere contabile, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo contabile, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
E comunque, se il Giudice motiva la sentenza per relationem facendo proprie le conclusioni del CTU incorre nel vizio di motivazione solo nel caso in cui, a fronte di puntuali circostanze critiche mosse dal perito di parte alle risultanze del CTU non prende in esame contrarie argomentazioni. Tale assunto rappresenta l'eccezione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del convincimento in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass. n. 21504/2018).
Purtuttavia, per quanto l'elaborato peritale appaia motivato, risulta meritevole di correzione in forza dell'esistenza del decreto di assegnazione somme in favore della parte opposta, sulla base dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione, emesso dal Tribunale di Brindisi con provvedimento del 07.06.23, presente in atti e non contestato da parte del sig. con gli effetti di cui all'art. 115 cpc, per un importo CP_1 di €.4.132,51.
Pertanto, avendo la parte opposta già ricevuto una somma di denaro superiore a quella accertata con la CTU ammessa, alcun credito risulta in capo al sig. in relazione CP_1 all'atto di precetto in oggetto e, per conseguenza, il ricorso merita di essere accolto.
Infine, in ordine alle spese di lite, le spese di lite meritano, comunque, di essere compensate tra le parti in ragione della particolarità del giudizio, mentre le spese di
CTU, in ragione dell'esito della consulenza ammessa ed espletata, meritano di essere poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10.08.18 da nei confronti di , così Pt_1 CP_1 provvede:
- Accoglie l'opposizione presentata dall' e dichiara che la parte ricorrente non Pt_1 vanta alcun credito sulla base dell'atto di precetto notificato all' , come da Pt_1 accertamento della CTU ammessa;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- condanna al pagamento delle spese di CTU per come liquidate. CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 5081/2018 R.G. e discussa all'udienza del 18.12.2025 tra:
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dall'avvocato Fabiola Leone;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Insalata, Resistente CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Part Con ricorso depositato in data 10.10.18 l' ha proposto opposizione al precetto notificato, intimante il pagamento di €.4.460,81 a titolo di riliquidazione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.480/18, concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza formulando istanza di sospensiva del titolo.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
L'istanza di sospensione era rigettata per inammissibilità come da provvedimento del
05.12.2018 ed istruita la causa con l'ammissione di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice, su espressa delega della dott.ssa alla definizione del giudizio, ha pronunciato la Per_1 presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame la domanda inerente all'accertamento della riliquidazione della pensione deve trovare accoglimento sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la CTU ammessa. La dott.ssa ha così motivato:” Il credito residuo del Sig. , al netto di CP_2 CP_1 quanto già erogato dall' , ammonta a €3.567,85 per il solo periodo 1° gennaio 1994 - 30 Pt_1 novembre 2011. La presente quantificazione tiene conto integralmente della documentazione
prodotta e rappresenta il saldo effettivo dovuto”. Pt_1
Pertanto, sulla base degli accertamenti effettuati dal CTU la domanda inerente alla riliquidazione della pensione, merita accoglimento e risulta accertato il credito che il sig.
vanta nei confronti dell' nella somma di €.3.567,85. CP_1 Pt_1
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di un logico accertamento contabile e normativo, coerente con i risultati e sorretto da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere contabile, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo contabile, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
E comunque, se il Giudice motiva la sentenza per relationem facendo proprie le conclusioni del CTU incorre nel vizio di motivazione solo nel caso in cui, a fronte di puntuali circostanze critiche mosse dal perito di parte alle risultanze del CTU non prende in esame contrarie argomentazioni. Tale assunto rappresenta l'eccezione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del convincimento in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass. n. 21504/2018).
Purtuttavia, per quanto l'elaborato peritale appaia motivato, risulta meritevole di correzione in forza dell'esistenza del decreto di assegnazione somme in favore della parte opposta, sulla base dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione, emesso dal Tribunale di Brindisi con provvedimento del 07.06.23, presente in atti e non contestato da parte del sig. con gli effetti di cui all'art. 115 cpc, per un importo CP_1 di €.4.132,51.
Pertanto, avendo la parte opposta già ricevuto una somma di denaro superiore a quella accertata con la CTU ammessa, alcun credito risulta in capo al sig. in relazione CP_1 all'atto di precetto in oggetto e, per conseguenza, il ricorso merita di essere accolto.
Infine, in ordine alle spese di lite, le spese di lite meritano, comunque, di essere compensate tra le parti in ragione della particolarità del giudizio, mentre le spese di
CTU, in ragione dell'esito della consulenza ammessa ed espletata, meritano di essere poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10.08.18 da nei confronti di , così Pt_1 CP_1 provvede:
- Accoglie l'opposizione presentata dall' e dichiara che la parte ricorrente non Pt_1 vanta alcun credito sulla base dell'atto di precetto notificato all' , come da Pt_1 accertamento della CTU ammessa;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- condanna al pagamento delle spese di CTU per come liquidate. CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA