CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 459/2023 promossa da:
(codice fiscale ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Gianna Iacopini, elettivamente domiciliata presso la stessa in
Piombino, via Copernico n. 6 come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(p.i. . , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CP_ RA EL,, elettivamente domiciliata in , via Degli Uffizi n. 1 presso l'Avvocatura Civica, come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1236/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 17.10.22; trattenuta in decisione in data 26.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI :
Per parte appellante: “si conclude, ogni contraria istanza reietta, per l'accoglimento dell'appello e per l'effetto condannare il nella persona del sindaco lrpt pro Controparte_1 tempore a dare e pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni in conseguenza della caduta avvenuta in data 13.11.2017 la somma di € 23.000,00 comprensiva di danno materiale, esborsi per spese mediche danno biologico, danno morale, o quella diversa di giustizia oltre agli interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il concorso del fatto colposo del creditore, in applicazione dell'art 1227 cc I comma e 2056 cc, ridurre il risarcimento alla sigra , Parte_1 secondo la gravità della colpa che potrà essere riconosciuta in capo al danneggiato e le conseguenze che sono derivate dalla caduta. Con il favore dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello proposto dalla
Sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1236/2022 confermando la Pt_1 sentenza. Con vittoria di spese ed onorari”.
FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1236/2022 con cui il tribunale di Pisa ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno per responsabilità da custodia nei confronti del compensando le spese di lite. CP_1
A sostegno della propria pretesa l'attrice nel giudizio di primo grado ha dedotto:
-di essere caduta rovinosamente a terra il 13.11.17, ore 13:15, nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale, di fronte all'entrata della stazione CP_ ferroviaria di , a causa delle condizioni e dello stato accidentato del marciapiede e del manto stradale sottostante, il tutto per come raffigurato nelle foto prodotte in giudizio;
-che in particolare il manto stradale si presentava dissestato e immediatamente sotto il marciapiede fuoriusciva la parte finale di un tubo di acciaio tagliato alla base che creava un dislivello anomalo e non facilmente percepibile anche perché si confondeva con il colore della strada;
-che per effetto della caduta le veniva diagnosticata la frattura della mano dx e sx, contusioni multiple al ginocchio sx, distorsione al polso e mano con prognosi di giorni trenta, come da referto 13.11.17, che produceva, del Pronto Soccorso dell'ospedale Bassa Val di Cecina;
-che in data 04.12.2017 presso l'ospedale di Piombino era sottoposta ad intervento alla mano sx a di stabilizzazione della IFP con un filo di K e riparazione del collaterale con pull-out, e il 17.11.2017 ad operazione alla mano dx;
Sulla scorta di siffatte allegazioni l'attrice ha domandato la condanna del al CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale, nella componente biologica e morale oltre rimborso spese mediche, ripotandosi alla perizia medico legale allegata. Il CP_1 non si è costituito in giudizio, rimanendo così contumace.
All'esito dello sfogo della prova testimoniale richiesta, il tribunale ha rigettato la domanda con motivazione qui di seguito sinteticamente esposta:
-la “domanda di risarcimento danni derivati da caduta sul piano stradale per sconnessione dello stesso, può ricondursi sia nella generale responsabilità ex art. 2043 c.c., sia nell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. In entrambi i casi, tuttavia, spetta al danneggiato fornire la prova del nesso eziologico tra causa ed evento, ovvero tra esistenza dell'insidia e la caduta”;
-“nella specie si tratta di asserita irregolarità presente sul manto stradale prodottasi in zona CP_ abitata nel Comune di (dunque agevolmente verificabile dall'ente convenuto). Deriva da quanto detto che il in relazione a tale tratto della rete stradale comunale rivesta CP_1 sicuramente la qualità (id est, il ruolo) di custode”;
-sia “nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. che nell'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. <il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso bene demaniale esclude la responsabilità della pa, se tale è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra causa danno e stesso< i>> (Cass. 15383/06)”;
-“nel caso di specie, facendo applicazione dei principi richiamati, si deve ritenere non accertata CP la responsabilità dell convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che non ogni caduta in prossimità di un dissesto stradale può, per ciò solo, imputarsi alla pubblica amministrazione. Il teste escusso, ha dichiarato di avere visto … che sotto il marciapiede fuoriusciva Testimone_1 la parte finale di un tubo di acciaio tagliato alla base che creava un dislivello con l'asfalto della strada. Il dissesto, però, non parrebbe avere caratteristiche tali da configurare insidia stradale, intesa come pericolo imprevedibile e invisibile. Le fotografie versate in atti mostrano un'anomalia del manto non impercettibile per l'utente, di dimensioni, collocazione e colore tali da poter essere avvistata per tempo ad opera di chi percorra il tratto di strada a piedi. Ed invero, le condizioni di visibilità - le ore 13,15 di un giorno di novembre, in riferimento al quale mancano indicazioni di condizioni meteo e di condizioni generali di non perfetta visibilità - escludono che non abbia potuto rendersi conto, con un minimo di attenzione, della presenza del Parte_1 dislivello/dissesto del tratto di strada, anche in ragione del principio di auto-responsabilità previsto dall'art. 1227 c.c., secondo il quale ognuno deve patire le conseguenze del proprio difetto di diligenza, ivi compreso l'utilizzo distratto della pubblica via. Non sono, tra l'altro, state né allegate né provate circostanze in base alle quali ritenere che nelle particolari condizioni di tempo e di luogo tale anomalia non fosse visibile;
anzi, dalla testimonianza del si evince come il Tes_1 dissesto fosse in realtà ben percettibile”;
-“Non può, quindi, dirsi raggiunta prova sufficiente delle circostanze fondamentali (dinamica e nesso causale cosa in custodia-danno) per l'assolvimento da parte dell'attore del suo onere probatorio”. È possibile ritenere, pertanto, che possa essere stato lo stesso comportamento della danneggiata, che non vigilava attentamente il cammino da percorre, a determinare la caduta;
trattasi di ipotesi di uso del bene demaniale in modo poco diligente, fatto che è da solo idoneo ad escludere il nesso di causalità”;
-“i rilievi appena sopra svolti in ordine all'avvistabilità della disconnessione inducono ad escludere (a maggior ragione) una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. mancando gli estremi di una qualche insidia o trabocchetto”.
Avverso siffatta decisione l'attrice ha proposto appello, formulando i seguenti motivi di gravame:
-primo motivo - violazione dell'art. 2051 c.c., con riferimento all'onere della prova della danneggiata : errato accertamento dell'inesistenza della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno sull'erroneo presupposto ne fosse elemento costitutivo l'insidia, intesa come pericolo imprevedibile ed invisibile (che rileva per la diversa fattispecie dell'art. 2043 c.c) , anziché la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (propria dell'art. 2051 c.c), emersa all'esito dell'istruttoria orale ed evincibile dalle fotografie prodotte;
-secondo motivo - violazione dell'art. 1227 c.c., con riferimento all'illegittimo accertamento in via officiosa dell'esclusione del nesso di causalità tra la res e il danno in virtù del comportamento negligente della danneggiata, mancando la relativa argomentazione difensiva del custode (in quanto contumace);
-terzo motivo - violazione dell'art. 2051 c.c. con riferimento all' accertamento del caso fortuito, ascritto al comportamento della attrice, in assenza di allegazione e prova del medesimo da parte del convenuto contumace, nonchè della sua imprevedibilità e inevitabilità, potendo al più il giudice valutare in via officiosa qualora ne ricorrano gli estremi, un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co.1, c.c. .
Ritualmente costituitosi il ha contestato la fondatezza dell'appello CP_1 chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
26.06.25 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio del 27 ottobre 2025, alla scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione della disciplina della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., per aver il tribunale erroneamente preteso che la danneggiata, anziché fornire la prova della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, dimostrasse che il dissesto stradale, pur esistente, avesse “caratteristiche tali da configurare insidia stradale, intesa come pericolo imprevedibile e invisibile” (sentenza impugnata, pag. 4)
La doglianza è fondata.
Il tribunale, infatti, pur facendo riferimento alla responsabilità per danno causato da cose in custodia, ha erroneamente valutato i fatti sotto la lente propria del paradigma dell'art. 2043 c.c., non conformandosi all'orientamento nomofilattico relativo alla disciplina dell'art. 2051 c.c., secondo cui l'indagine verte sull' accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del caso fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa abbia o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia sia o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi rispondenti ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce dell'art. 2043 c.c. Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ” (Cass. Civ., 31.03.25 n. 8450).
Infatti la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito. La prova del nesso di causalità che incombe sul danneggiato, implica la dimostrazione della potenziale pericolosità della stessa perchè di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da produrre il danno oppure perchè, trattandosi di cosa di per sé statica ed inerte, lo stato dei luoghi sia tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione ( Cass. Civ. 27.03.2020 n. 7580, che richiama Cass Civ 6306/13, Cass Civ 2660/13, Cass Civ 25772/09, Cass Civ,
16527/03). Nel caso di specie la danneggiata ha pienamente assolto al proprio onere probatorio ovvero che ella sia caduta rovinosamente a terra perché “il manto stradale si presentava avallato e dissestato e immediatamente sotto il marciapiede fuoriusciva la parte finale di un tubo di acciaio tagliato alla base che creava un dislivello anomalo e non facilmente percepibile anche perché si confondeva con il colore del manto” (citazione, pag. 1).
Il testimone ha dichiarato, infatti, che nelle circostanze di tempo Testimone_1
(“13.11.17, ore 13:15”) e di luogo (“ nelle vicinanze dell'attraversamento pedonale”, “di fronte all'entrata della Stazione vicino alla stazione dei taxi”) allegate dall'attrice, quest'ultima
è caduta nel punto in cui “sotto il marciapiede fuoriusciva la parte finale di un tubo di acciaio tagliato alla base che creava un dislivello con l'asfalto della strada”(ud. 17.02.21); ha poi confermato la corrispondenza dei luoghi a quanto rappresentato nella documentazione fotografica prodotta dalla signora dall'esame della quale è Pt_1 riscontrabile l'obiettivo ostacolo all'incedere dei pedoni costituito dall'anomalo rigonfiamento del tratto stradale interessato, per effetto del tubo ricoperto parzialmente dall'asfalto, potenzialmente celato dal cono d'ombra del marciapiede e comunque tale da imporre un innaturale appoggio del piede sulla superficie stradale.
Prova sufficiente, quindi, in assenza di qualsivoglia avviso di pericolo in un punto assai prossimo all'attraversamento pedonale zebrato, per concluderne che il dissesto stradale sia stata la causa del prodursi dell'evento lesivo.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perché con essi l'appellante lamenta che, in assenza di allegazione e prova ad opera in qualità di custode della res, il potere officioso del giudice non poteva CP_1 spingersi fino ad escluderne la responsabilità oggettiva e , in ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria avrebbe presupposto l'indagine e l'accertamento, di contro omessi, dell'imprevedibilità e dell' inevitabilità della condotta negligente della sig.ra al punto da costituire essa stessa caso fortuito o, al più, un concorso Pt_1 colposo ex art. 1227 co 1 c.c..
Entrambe le doglianze sono meritevoli di accoglimento
Il tribunale, infatti, pur avendo accertato l'esistenza di un dissesto stradale che ha determinato la caduta rovinosa della signora ha tuttavia osservato che Pt_1
l'anomalia era “ di dimensioni, collocazione e colore tali da poter essere avvistata per tempo ad opera di chi percorra il tratto di strada a piedi”, quindi in assenza di prova di “condizioni meteo e di condizioni generali di non perfetta visibilità” ha imputato l'evento lesivo di danno ad un comportamento imprudente e negligente della danneggiata, che se fosse stata più attenta avrebbe certamente potuto accorgersi della pericolosità delle condizioni del manto stradale ed evitare la caduta.
Siffatto ragionamento del primo giudice non è conforme ai principi ormai consolidati in materia di caso fortuito rappresentato dal comportamento del danneggiato, elaborati dal giudice di legittimità agli effetti della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. secondo cui il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno può essere escluso per effetto di una condotta negligente del soggetto leso anche senza che quest'ultima si connoti per eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, purchè la si possa considerare un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. La Suprema
Corte ha stabilito infatti che “la condotta del danneggiato, <nella motivata valutazione del giudice merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto danneggiato e della cosa, imputabile custode essa), ma anche un'efficienza esclusiva, ove, per il grado colpa delle conseguenze, si ponga come causa assorbente danno, sicché ne sia tutto esclusa la derivazione dalla cosa>, fermo restando, però, che nel <formulare il giudizio di concorrenza o esclusività causale del fatto danneggiato, giudice merito deve dunque tenere conto solo parametro oggettivo delle conseguenze e della colpa> mentre <non occorre che il contegno del danneggiato, oltre oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, cass. sez. 3, oed. n. 14228 2023, cit.), secondo quello è, peraltro <ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso> (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022 n.
20943, Rv. 665084-01)” (Cass. Civ., 24.01.24 n. 2376; conforme Cass. Civ., 31.03.25
n. 8450).
In applicazione di siffatti principi si deve escludere che il contegno del tutto ordinario, seppur non particolarmente attento della danneggiata, sia tale da assurgere ad esimente di responsabilità per il integrando il caso fortuito: la donna infatti, all'epoca di 74 CP_1 anni, si stava apprestando all'attraversamento pedonale sulle strisce, nei pressi della stazione ferroviaria, intenta dunque ad avvedersi dell'assenza di vetture in entrambi i sensi di marcia, e non si è accorta del dislivello sull'asfalto creato dalla presenza di un tubo d'acciaio tagliato che sporgeva, dotando la res di una intrinseca pericolosità non agevolmente percepibile e prevedibile.
Per converso, proprio perché se osservata con una media attenzione la disconnessione era comunque visibile in considerazione delle buone condizioni di luce e del fatto che la presenza del moncone del tubo non fosse del tutto oscurata, come emerge dalla documentazione fotografica in atti, si ritiene sussistente un concorso colposo della danneggiata ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. quantificabile nella misura del
25%.
Parte appellante ha prodotto nel pregresso giudizio referti medici e cartelle cliniche del novembre - dicembre 2017, certificati medici del marzo-aprile 2018, ricevute di spesa per visite ortopediche del marzo – maggio 2018 a dimostrazione delle lesioni riportate in conseguenza della caduta;
la causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'espletamento di ctu medico legale- non ammessa dal Tribunale in ragione del rigetto nell'an della domanda - ai fini dell'accertamento dell'entità del danno biologico riportata dalla signora a Pt_1 seguito della caduta e della congruità delle correlate spese mediche.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione Parte_1 disattesa od assorbita, così provvede:
-in riforma della sentenza n. 1236/2022 del Tribunale di Pisa, dichiara la responsabilità nella causazione del sinistro del 13.11.2017 del ex CP_1 art. 2051 c.c. nella misura del 75% e della danneggiata per il residuo 25% ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione dei danni conseguenti;
-riserva la disciplina delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Firenze, così deciso nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 459/2023 promossa da:
(codice fiscale ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Gianna Iacopini, elettivamente domiciliata presso la stessa in
Piombino, via Copernico n. 6 come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(p.i. . , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CP_ RA EL,, elettivamente domiciliata in , via Degli Uffizi n. 1 presso l'Avvocatura Civica, come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1236/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 17.10.22; trattenuta in decisione in data 26.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI :
Per parte appellante: “si conclude, ogni contraria istanza reietta, per l'accoglimento dell'appello e per l'effetto condannare il nella persona del sindaco lrpt pro Controparte_1 tempore a dare e pagare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni in conseguenza della caduta avvenuta in data 13.11.2017 la somma di € 23.000,00 comprensiva di danno materiale, esborsi per spese mediche danno biologico, danno morale, o quella diversa di giustizia oltre agli interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il concorso del fatto colposo del creditore, in applicazione dell'art 1227 cc I comma e 2056 cc, ridurre il risarcimento alla sigra , Parte_1 secondo la gravità della colpa che potrà essere riconosciuta in capo al danneggiato e le conseguenze che sono derivate dalla caduta. Con il favore dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello proposto dalla
Sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1236/2022 confermando la Pt_1 sentenza. Con vittoria di spese ed onorari”.
FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1236/2022 con cui il tribunale di Pisa ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno per responsabilità da custodia nei confronti del compensando le spese di lite. CP_1
A sostegno della propria pretesa l'attrice nel giudizio di primo grado ha dedotto:
-di essere caduta rovinosamente a terra il 13.11.17, ore 13:15, nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale, di fronte all'entrata della stazione CP_ ferroviaria di , a causa delle condizioni e dello stato accidentato del marciapiede e del manto stradale sottostante, il tutto per come raffigurato nelle foto prodotte in giudizio;
-che in particolare il manto stradale si presentava dissestato e immediatamente sotto il marciapiede fuoriusciva la parte finale di un tubo di acciaio tagliato alla base che creava un dislivello anomalo e non facilmente percepibile anche perché si confondeva con il colore della strada;
-che per effetto della caduta le veniva diagnosticata la frattura della mano dx e sx, contusioni multiple al ginocchio sx, distorsione al polso e mano con prognosi di giorni trenta, come da referto 13.11.17, che produceva, del Pronto Soccorso dell'ospedale Bassa Val di Cecina;
-che in data 04.12.2017 presso l'ospedale di Piombino era sottoposta ad intervento alla mano sx a di stabilizzazione della IFP con un filo di K e riparazione del collaterale con pull-out, e il 17.11.2017 ad operazione alla mano dx;
Sulla scorta di siffatte allegazioni l'attrice ha domandato la condanna del al CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale, nella componente biologica e morale oltre rimborso spese mediche, ripotandosi alla perizia medico legale allegata. Il CP_1 non si è costituito in giudizio, rimanendo così contumace.
All'esito dello sfogo della prova testimoniale richiesta, il tribunale ha rigettato la domanda con motivazione qui di seguito sinteticamente esposta:
-la “domanda di risarcimento danni derivati da caduta sul piano stradale per sconnessione dello stesso, può ricondursi sia nella generale responsabilità ex art. 2043 c.c., sia nell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. In entrambi i casi, tuttavia, spetta al danneggiato fornire la prova del nesso eziologico tra causa ed evento, ovvero tra esistenza dell'insidia e la caduta”;
-“nella specie si tratta di asserita irregolarità presente sul manto stradale prodottasi in zona CP_ abitata nel Comune di (dunque agevolmente verificabile dall'ente convenuto). Deriva da quanto detto che il in relazione a tale tratto della rete stradale comunale rivesta CP_1 sicuramente la qualità (id est, il ruolo) di custode”;
-sia “nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. che nell'ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. <il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso bene demaniale esclude la responsabilità della pa, se tale è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra causa danno e stesso< i>> (Cass. 15383/06)”;
-“nel caso di specie, facendo applicazione dei principi richiamati, si deve ritenere non accertata CP la responsabilità dell convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che non ogni caduta in prossimità di un dissesto stradale può, per ciò solo, imputarsi alla pubblica amministrazione. Il teste escusso, ha dichiarato di avere visto … che sotto il marciapiede fuoriusciva Testimone_1 la parte finale di un tubo di acciaio tagliato alla base che creava un dislivello con l'asfalto della strada. Il dissesto, però, non parrebbe avere caratteristiche tali da configurare insidia stradale, intesa come pericolo imprevedibile e invisibile. Le fotografie versate in atti mostrano un'anomalia del manto non impercettibile per l'utente, di dimensioni, collocazione e colore tali da poter essere avvistata per tempo ad opera di chi percorra il tratto di strada a piedi. Ed invero, le condizioni di visibilità - le ore 13,15 di un giorno di novembre, in riferimento al quale mancano indicazioni di condizioni meteo e di condizioni generali di non perfetta visibilità - escludono che non abbia potuto rendersi conto, con un minimo di attenzione, della presenza del Parte_1 dislivello/dissesto del tratto di strada, anche in ragione del principio di auto-responsabilità previsto dall'art. 1227 c.c., secondo il quale ognuno deve patire le conseguenze del proprio difetto di diligenza, ivi compreso l'utilizzo distratto della pubblica via. Non sono, tra l'altro, state né allegate né provate circostanze in base alle quali ritenere che nelle particolari condizioni di tempo e di luogo tale anomalia non fosse visibile;
anzi, dalla testimonianza del si evince come il Tes_1 dissesto fosse in realtà ben percettibile”;
-“Non può, quindi, dirsi raggiunta prova sufficiente delle circostanze fondamentali (dinamica e nesso causale cosa in custodia-danno) per l'assolvimento da parte dell'attore del suo onere probatorio”. È possibile ritenere, pertanto, che possa essere stato lo stesso comportamento della danneggiata, che non vigilava attentamente il cammino da percorre, a determinare la caduta;
trattasi di ipotesi di uso del bene demaniale in modo poco diligente, fatto che è da solo idoneo ad escludere il nesso di causalità”;
-“i rilievi appena sopra svolti in ordine all'avvistabilità della disconnessione inducono ad escludere (a maggior ragione) una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. mancando gli estremi di una qualche insidia o trabocchetto”.
Avverso siffatta decisione l'attrice ha proposto appello, formulando i seguenti motivi di gravame:
-primo motivo - violazione dell'art. 2051 c.c., con riferimento all'onere della prova della danneggiata : errato accertamento dell'inesistenza della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno sull'erroneo presupposto ne fosse elemento costitutivo l'insidia, intesa come pericolo imprevedibile ed invisibile (che rileva per la diversa fattispecie dell'art. 2043 c.c) , anziché la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (propria dell'art. 2051 c.c), emersa all'esito dell'istruttoria orale ed evincibile dalle fotografie prodotte;
-secondo motivo - violazione dell'art. 1227 c.c., con riferimento all'illegittimo accertamento in via officiosa dell'esclusione del nesso di causalità tra la res e il danno in virtù del comportamento negligente della danneggiata, mancando la relativa argomentazione difensiva del custode (in quanto contumace);
-terzo motivo - violazione dell'art. 2051 c.c. con riferimento all' accertamento del caso fortuito, ascritto al comportamento della attrice, in assenza di allegazione e prova del medesimo da parte del convenuto contumace, nonchè della sua imprevedibilità e inevitabilità, potendo al più il giudice valutare in via officiosa qualora ne ricorrano gli estremi, un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co.1, c.c. .
Ritualmente costituitosi il ha contestato la fondatezza dell'appello CP_1 chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
26.06.25 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio del 27 ottobre 2025, alla scadenza dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione della disciplina della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., per aver il tribunale erroneamente preteso che la danneggiata, anziché fornire la prova della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, dimostrasse che il dissesto stradale, pur esistente, avesse “caratteristiche tali da configurare insidia stradale, intesa come pericolo imprevedibile e invisibile” (sentenza impugnata, pag. 4)
La doglianza è fondata.
Il tribunale, infatti, pur facendo riferimento alla responsabilità per danno causato da cose in custodia, ha erroneamente valutato i fatti sotto la lente propria del paradigma dell'art. 2043 c.c., non conformandosi all'orientamento nomofilattico relativo alla disciplina dell'art. 2051 c.c., secondo cui l'indagine verte sull' accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del caso fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa abbia o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia sia o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi rispondenti ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce dell'art. 2043 c.c. Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ” (Cass. Civ., 31.03.25 n. 8450).
Infatti la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito. La prova del nesso di causalità che incombe sul danneggiato, implica la dimostrazione della potenziale pericolosità della stessa perchè di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da produrre il danno oppure perchè, trattandosi di cosa di per sé statica ed inerte, lo stato dei luoghi sia tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione ( Cass. Civ. 27.03.2020 n. 7580, che richiama Cass Civ 6306/13, Cass Civ 2660/13, Cass Civ 25772/09, Cass Civ,
16527/03). Nel caso di specie la danneggiata ha pienamente assolto al proprio onere probatorio ovvero che ella sia caduta rovinosamente a terra perché “il manto stradale si presentava avallato e dissestato e immediatamente sotto il marciapiede fuoriusciva la parte finale di un tubo di acciaio tagliato alla base che creava un dislivello anomalo e non facilmente percepibile anche perché si confondeva con il colore del manto” (citazione, pag. 1).
Il testimone ha dichiarato, infatti, che nelle circostanze di tempo Testimone_1
(“13.11.17, ore 13:15”) e di luogo (“ nelle vicinanze dell'attraversamento pedonale”, “di fronte all'entrata della Stazione vicino alla stazione dei taxi”) allegate dall'attrice, quest'ultima
è caduta nel punto in cui “sotto il marciapiede fuoriusciva la parte finale di un tubo di acciaio tagliato alla base che creava un dislivello con l'asfalto della strada”(ud. 17.02.21); ha poi confermato la corrispondenza dei luoghi a quanto rappresentato nella documentazione fotografica prodotta dalla signora dall'esame della quale è Pt_1 riscontrabile l'obiettivo ostacolo all'incedere dei pedoni costituito dall'anomalo rigonfiamento del tratto stradale interessato, per effetto del tubo ricoperto parzialmente dall'asfalto, potenzialmente celato dal cono d'ombra del marciapiede e comunque tale da imporre un innaturale appoggio del piede sulla superficie stradale.
Prova sufficiente, quindi, in assenza di qualsivoglia avviso di pericolo in un punto assai prossimo all'attraversamento pedonale zebrato, per concluderne che il dissesto stradale sia stata la causa del prodursi dell'evento lesivo.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perché con essi l'appellante lamenta che, in assenza di allegazione e prova ad opera in qualità di custode della res, il potere officioso del giudice non poteva CP_1 spingersi fino ad escluderne la responsabilità oggettiva e , in ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria avrebbe presupposto l'indagine e l'accertamento, di contro omessi, dell'imprevedibilità e dell' inevitabilità della condotta negligente della sig.ra al punto da costituire essa stessa caso fortuito o, al più, un concorso Pt_1 colposo ex art. 1227 co 1 c.c..
Entrambe le doglianze sono meritevoli di accoglimento
Il tribunale, infatti, pur avendo accertato l'esistenza di un dissesto stradale che ha determinato la caduta rovinosa della signora ha tuttavia osservato che Pt_1
l'anomalia era “ di dimensioni, collocazione e colore tali da poter essere avvistata per tempo ad opera di chi percorra il tratto di strada a piedi”, quindi in assenza di prova di “condizioni meteo e di condizioni generali di non perfetta visibilità” ha imputato l'evento lesivo di danno ad un comportamento imprudente e negligente della danneggiata, che se fosse stata più attenta avrebbe certamente potuto accorgersi della pericolosità delle condizioni del manto stradale ed evitare la caduta.
Siffatto ragionamento del primo giudice non è conforme ai principi ormai consolidati in materia di caso fortuito rappresentato dal comportamento del danneggiato, elaborati dal giudice di legittimità agli effetti della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. secondo cui il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno può essere escluso per effetto di una condotta negligente del soggetto leso anche senza che quest'ultima si connoti per eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, purchè la si possa considerare un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. La Suprema
Corte ha stabilito infatti che “la condotta del danneggiato, <nella motivata valutazione del giudice merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto danneggiato e della cosa, imputabile custode essa), ma anche un'efficienza esclusiva, ove, per il grado colpa delle conseguenze, si ponga come causa assorbente danno, sicché ne sia tutto esclusa la derivazione dalla cosa>, fermo restando, però, che nel <formulare il giudizio di concorrenza o esclusività causale del fatto danneggiato, giudice merito deve dunque tenere conto solo parametro oggettivo delle conseguenze e della colpa> mentre <non occorre che il contegno del danneggiato, oltre oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, cass. sez. 3, oed. n. 14228 2023, cit.), secondo quello è
20943, Rv. 665084-01)” (Cass. Civ., 24.01.24 n. 2376; conforme Cass. Civ., 31.03.25
n. 8450).
In applicazione di siffatti principi si deve escludere che il contegno del tutto ordinario, seppur non particolarmente attento della danneggiata, sia tale da assurgere ad esimente di responsabilità per il integrando il caso fortuito: la donna infatti, all'epoca di 74 CP_1 anni, si stava apprestando all'attraversamento pedonale sulle strisce, nei pressi della stazione ferroviaria, intenta dunque ad avvedersi dell'assenza di vetture in entrambi i sensi di marcia, e non si è accorta del dislivello sull'asfalto creato dalla presenza di un tubo d'acciaio tagliato che sporgeva, dotando la res di una intrinseca pericolosità non agevolmente percepibile e prevedibile.
Per converso, proprio perché se osservata con una media attenzione la disconnessione era comunque visibile in considerazione delle buone condizioni di luce e del fatto che la presenza del moncone del tubo non fosse del tutto oscurata, come emerge dalla documentazione fotografica in atti, si ritiene sussistente un concorso colposo della danneggiata ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. quantificabile nella misura del
25%.
Parte appellante ha prodotto nel pregresso giudizio referti medici e cartelle cliniche del novembre - dicembre 2017, certificati medici del marzo-aprile 2018, ricevute di spesa per visite ortopediche del marzo – maggio 2018 a dimostrazione delle lesioni riportate in conseguenza della caduta;
la causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'espletamento di ctu medico legale- non ammessa dal Tribunale in ragione del rigetto nell'an della domanda - ai fini dell'accertamento dell'entità del danno biologico riportata dalla signora a Pt_1 seguito della caduta e della congruità delle correlate spese mediche.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione Parte_1 disattesa od assorbita, così provvede:
-in riforma della sentenza n. 1236/2022 del Tribunale di Pisa, dichiara la responsabilità nella causazione del sinistro del 13.11.2017 del ex CP_1 art. 2051 c.c. nella misura del 75% e della danneggiata per il residuo 25% ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione dei danni conseguenti;
-riserva la disciplina delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Firenze, così deciso nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.