Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 25 marzo 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4328 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Santoro, con il quale è elettivamente domiciliato in Viale Giuseppe Mazzini n. 145, 00195 – Roma RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 Elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperis n. 55 – sede Avvocatura Inps - in una all'avv. Alessandra Maria Ingala –, da cui è rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO L'opponente in epigrafe indicato propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 CP_ 2023 00159150 42 000, notificato in data 18.01.2024, con cui l ha ingiunto il pagamento della somma di euro dell'importo di € 9.346,91, a titolo di contributi alla Gestione separata, delle sanzioni calcolate per evasione, oltre interessi e spese di notifica, in relazione alla posizione contributiva riferita all'anno 2016. Deduce che la notifica del predetto avviso di addebito è stata preceduta dalla comunicazione di un avviso bonario, notificato al ricorrente a mezzo PEC in data 30.11.2022, con cui, l comunicava che per l'anno 2016 il CP_1 ricorrente aveva dichiarato un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali e che pertanto tale reddito era stato assoggettato di ufficio alla contribuzione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, e che proposto ricorso amministrativo lo stesso aveva avuto riscontro negativo. Eccepisce preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa azionata. Deduce inoltre l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata dell' , stante la contemporanea iscrizione alla Cassa professionale dei dottori CP_1 commercialisti in relazione dello svolgimento della relativa attività sin dall'anno 2009 e anche per l'anno 2016, per il quale era stata versata alla Cassa professionale tutta la contribuzione dovuta, annullata solo nell'anno 2021 e successivamente oggetto di specifica domanda di riscatto. Deduce che la sussistenza di una posizione contributiva continuativa presso la
Cassa professionale, in grado di garantire la copertura assicurativa, con conseguente
2016, ed avendo regolarmente dichiarato il reddito da lavoro autonomo prodotto e comunicato alla . Parte_3
Conclude quindi per la declaratoria di insussistenza della pretesa contributiva e per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
LA COSTITUZIONE DELL' . CP_1 CP_
Si è costituito l resistendo al ricorso deducendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, specificando che l'obbligo di iscrizione nella specie discende dal conseguimento di redditi da attività professionale, senza versamento dei relativi contributi alla professionale Pt_2 perché, in ragione del regolamento interno della Cassa di appartenenza, non dovuti poiché non sono superati i limiti reddituali. Deduce ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in virtù della causa di sospensione legale del relativo termine per effetto della normativa emergenziale in seguito alla pandemia da Covid 19. Deduce altresì la sussistenza dell'ipotesi di evasione contributiva, ai fini del computo delle sanzioni, in quanto non è stato presentato dal ricorrente il quadro RR all'Agenzia delle Entrate, né tanto meno si è iscritto all' quindi era un soggetto completamente CP_1 sconosciuto e la sussistenza del reddito era stata verificata da ente terzo – agenzia delle Entrate.
Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE CP_ Costituito il contraddittorio, all'udienza del 8 ottobre 2024, comparsa la difesa dell' , ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito dell'udienza odierna e della discussione delle parti la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole solo di parziale accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Va ritenuta preliminarmente infondata l'eccezione di prescrizione del credito. Pacifica la durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, la individuazione del giorno di inizio della decorrenza di tale termine va compiuta, in adesione all'orientamento di recente espresso, in proposito dalla Suprema Corte ( Cass. 27950 del 31.10.2018 ) considerando la data di versamento del saldo dei contributi (“In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… dalla data di scadenza per il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…). La stessa Corte (Cass. Ordinanza n.5379 del 22.2.2019) ha ritenuto di dare continuità a tale orientamento ribadendo che anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di CP_ presentazione della dichiarazione dei redditi….”. Nel caso di specie i crediti azionati all' sono relativi all'anno 2016, con scadenza del termine di pagamento in via generale fissata al 16 giugno 2017, data individuata quale dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, per quanto sopra.
Rispetto alla scadenza in tal modo determinata al 16 giugno 2022 opera, tuttavia, la sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 202, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione. Ne consegue che al momento della notificazione dell'avviso bonario di pagamento in data 30.11.2022 mediante PEC– per come allegato dalle parti e documentato in atti – non era ancora decorso integralmente il termine, dovendosi sommare al termine di cinque anni anche il predetto periodo di ulteriori 311 giorni. Il suddetto termine risulta nuovamente interrotto con la notificazione dell'avviso di addebito impugnato in questa sede. Tanto premesso, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente. Circa la questione di merito sottesa alla controversia va richiamato il disposto dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12 del il D.L.98/2011 all'art.18 co.12, convertito in legge n. 11\2011, secondo cui “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1 esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti professionali di cui al precedente co.11 (…)”. Detta norma, nell'ottica dell'obbligatorietà della contribuzione previdenziale e del carattere residuale della gestione separata, ha pertanto statuito l'obbligo di iscrizione non solo per i lavoratori autonomi i quali svolgono attività per le quali non è necessaria l'iscrizione ad albi professionali, ma anche per coloro che, pur avendo conseguito redditi da attività professionale e pur esistendo un ente previdenziale autonomo, abbiano lasciato privi di copertura assicurativa previdenziale obbligatoria i medesimi redditi perché abbiano esercitato la facoltà di non iscriversi alla propria cassa professionale ovvero perché hanno versato solo il contributo integrativo come nel caso in esame.
Dalle risultanze in atti è invero emerso che il ricorrente, per l'anno in esame – 2016 ( ma situazione analoga si palesa anche per l'anno 2015 e per l'anno 2017 )– è stato ritenuto incompatibile con l'iscrizione alla Cassa dei Dottori Commercialisti e ha ricevuto comunicazione – v. doc 5 fascicolo ricorrente per le motivazione della incompatibilità - del provvedimento con cui si è dichiarato non riconoscibili ai fini previdenziali per la
[...]
le annualità predette, per le quali si è ritenuto non più dovuti il contributo Parte_3 soggettivo ed il contributo di maternità , mentre rimane dovuto il contributo integrativo limitatamente al solo 4% dell'effettivo fatturato – vedi anche doc 4 bis fascicolo ricorrente per la certificazione di regolarità contributiva con esclusione delle annualità in esame.. In ragione di quanto sopra deve ritenersi configurato il presupposto per la iscrizione e CP_ relativo versamento contributivo alla gestione separata per i redditi da lavoro autonomo dichiarati dal ricorrente per l'anno 2016. Né può assumere rilievo la mera presentazione della domanda di riscatto dell'annualità che risulta presentata dal ricorrente alla propria Cassa professionale, di cui non risulta noto l'esito e che non appare tale da rimuovere il presupposto impositivo della contribuzione di cui sopra.
Deve pertanto ritenersi infondati i motivi di opposizione formulati in ricorso sul punto.
Quanto all'ulteriore motivi di opposizione che concerne la misura delle sanzioni comminate CP_ dall' deve invece ritenersi fondato il ricorso. Deve invero ritenersi accertata la circostanza dell'avvenuta presentazione della dichiarazione reddituale – alla Cassa di appartenenza – dei redditi prodotti in relazione all'anno 2016, nei termini di legge e il conseguente versamento della contribuzione dovuta in ciascuna delle sue obbligatorie componenti – v estratto conto contributivo allegato n. 4 fascicolo ricorrente. Tali circostanze appaiono tali da configurare la sussistenza di un'ipotesi di omissione contributiva – configurabile nel caso di omesso o ritardato il versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e non di un'ipotesi di evasione contributiva, ravvisabile nel caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro o altro contribuente, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate e i redditi assoggettati a contribuzione. Ne consegue l'illegittimità della CP_ pretesa azionata dall' con l'avviso di addebito impugnato in questa sede, in relazione agli importi richiesti a titolo di sanzioni civili, in quanto calcolati in applicazione del disposto di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388- riferito ad evasione - e non in applicazione del disposto della lettera a) del predetto articolo di legge – riferito all'omissione.
In accoglimento parziale del ricorso, deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità della CP_ pretesa creditoria in relazione alle sanzioni civili richieste, con conseguente annullamento in parte qua dell'avviso di addebito impugnato, dovendo ritenere dovute le sanzioni per l'ipotesi più lieve di omissione contributiva.
Il contrasto giurisprudenziale relativo ai presupposti dell'iscrizione alla gestione separata di recente risolto dalla Suprema Corte in senso favorevole all' nonché l'esito CP_2 complessivo della lite giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_ accoglie parzialmente il ricorso, l'illegittimità della pretesa creditoria in relazione alle sanzioni civili richieste, con conseguente annullamento in parte qua dell'avviso di addebito impugnato;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Napoli, 25.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo