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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2025
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 16 Dicembre 2025, sono comparsi, alle ore 10:08, l'Avv. Morello per la opponente e l'Avv. Veronica, in sostituzione degli Avv.ti Castellan e Scarpa per la società opposta, che precisano le conclusioni e discutono la causa sull'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'attrice riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 16:08, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:51, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
AR AR
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa AR AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:51 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 16 Dicembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, promossa
DA
la signora , nata ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella via Libertà n. 3, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini CodiceFiscale_1 del presente giudizio, a Cattolica Eraclea, nella via Oreto n. 59, presso lo studio dell'Avv.
GI Morello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite,
- attrice/opponente -
CONTRO
la in persona dell'amministratore delegato signor Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Padova, nella via G. Belzoni n. 65, presso lo studio degli Avv.ti Renata Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- convenuta/opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per la opponente:
2 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 16 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite, nonché alle memorie ex art. 171ter, n.
1) e n. 3) c.p.c. e alle note conclusionali depositate, rispettivamente, il 25 Luglio 2025, il 25
Settembre 2025 e il 3 Dicembre 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 16 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 171ter, n. 2) e n. 3), c.p.c. e nelle note conclusive depositate, rispettivamente, il 14 Maggio 2025, il 16 e il 23 Settembre 2025 e il 5 Dicembre 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27 Dicembre 2024 la signora proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 674/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Agrigento nelle date dei 6/8 Novembre 2024 su istanza della Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale. In particolare, con tale provvedimento, notificatole per posta il 19 Novembre 2024, le era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 25.214,50, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di rate scadute e non saldate del contratto di finanziamento n. 48397119 dell'importo complessivo di € 36.730,00, che aveva stipulato l'1
Agosto 2013 con l'Agos Ducato S.p.A.. Specificando che, il credito in questione con contratto concluso il 17 Dicembre 2015 era stato ceduto alla e, successivamente, da Controparte_3 questa alla che, a sua volta, l'aveva ceduto il 5 Dicembre 2019 alla Marathon Controparte_4
SPV S.r.l., che, infine, l'aveva ceduto alla società opposta il 19 Aprile 2024. All'uopo la opponente formulava una serie di obiezioni per contrastare la suddetta ingiunzione di pagamento, in forza di cui domandava all'adita autorità giudiziaria: “1) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per le ragioni esposte in narrativa qui richiamate
e trascritte;
2) dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione;
3) ritenere e dichiarare che la deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1346, 1418, 1419 e
1341 e 1342 c.c. introduce una pattuizione di carattere vessatorio, come tale nulla per non
3 essere stata oggetto di specifica trattativa e accettazione rivestendo i deducenti la qualità di consumatori e per l'effetto dichiarare nullo il contratto di prestito personale come specificato in parte narrativa;
4) ritenere e dichiarare la nullità del contratto di prestito personale n. 48397119 stipulato in data 01.08.2013 per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. 644 c.p. in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli oneri e degli interessi legali e di mora individuando il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento degli effetti anatocistici o comunque dichiarare (…) che l'opposta con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile, nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici, condannando l'opposta alla restituzione delle somme pagate in eccedenza;
5) ritenere e dichiarare la società opposta decaduta dall'azione per intervenuta prescrizione del diritto;
6) dichiarare nullo, e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 674/2024 emesso in data
06.11.2024 dal Tribunale di Agrigento in favore di siccome nullo, Controparte_1 inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria con tutte le conseguenze di legge accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dell'opposta nei confronti degli opponenti”.
La in persona dell'amministratore delegato signor si Controparte_1 CP_2 costituiva nel presente giudizio depositando il 14 Maggio 2025 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dall'attrice per giustificarne l'instaurazione. In forza delle argomentazioni ivi articolate domandava al Tribunale di Agrigento: “In via preliminare
- concedere la provvisoria esecutività del d.i. n. 674/2024 del Tribunale di Agrigento non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta ex 648 cpc né sorretta da alcun periculum in mora né fumus boni iuris;
In via principale
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e comunque accertare e dichiarare il credito di e per l'effetto la Controparte_1
4 sig.ra al pagamento della somma di euro 25.214,50 oltre interessi di mora Pt_1
contrattualmente previsti sul capitale dalla risoluzione del rapporto al saldo effettivo o di quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
Con ordinanza emessa il 7 Ottobre 2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, rilevato che la stessa era matura per essere decisa con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda azionata con il cennato decreto ingiuntivo, sollevata dalla istante nella memoria ex art. 171ter, n. 1), c.p.c. depositata il 25 Luglio 2025, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. sul punto.
Indi, all'udienza odierna del 16 Dicembre 2025, dopo che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente a norma della menzionata disposizione codicistica come in epigrafe sulla questione in parola, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. La domanda di natura creditoria azionata dalla società opposta nei confronti della opponente con il decreto ingiuntivo n. 674/2024, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 6/8 Novembre 2024, è improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità una peculiare eccezione, sollevata dalla signora in seno alla Parte_1 memoria autorizzata ex art. 171ter, n. 1), c.p.c. depositata il 25 Luglio 2025. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, l'improcedibilità della domanda, avente a oggetto il credito scaturente dal contratto di finanziamento n. 48397119, che ha stipulato l'1 Agosto 2013 con l'Agos Ducato S.p.A., di cui la è divenuta cessionaria a seguito di diverse Controparte_1 cessioni succedutesi nel tempo. Ciò in quanto, in violazione del disposto dell'art. 8 del D. Lgs.
n. 28/2010, la domanda di mediazione presentata dalla società convenuta dopo essere stata raggiunta dalla notifica dell'atto di citazione che ha incoato il procedimento de quo, nonché
l'invito a partecipare all'incontro, all'uopo fissato dall'organismo di mediazione a cui si è rivolta, non sono stati inviati a essa istante personalmente;
bensì, a mezzo pec al difensore che la rappresenta e difende in ius. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare tale obiezione suscettibile di accoglimento è necessario richiamare il primo comma dell'enunciata norma, che recita, testualmente: “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde
5 indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e
l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro
e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari”.
Laddove, il successivo IV comma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 28 del 4 Marzo 2010 stabilisce che: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Or dunque, dalla lettura del processo verbale di mediazione predisposto il 12 Giugno 2025 dal mediatore all'uopo designato dal ricordato organismo di mediazione, versato agli atti di lite dalla opposta, emerge una circostanza davvero significativa e dirimente. Segnatamente che, la domanda di mediazione e la convocazione per il primo incontro, che era stato fissato per il giorno 26 Maggio 2025, sono stati comunicati, unitamente al link di collegamento telematico, all'attrice, in qualità di parte invitata in mediazione, mediante invio con pec al legale presso cui ha eletto domicilio ed è difesa nel presente giudizio di opposizione avverso il richiamato provvedimento monitorio, che la ha ricevuta il 23 Aprile 2025 (cfr.: pag. 2).
Prendendo le mosse da tale constatazione, è possibile esaminare la doglianza superiormente esposta. Ebbene, ai sensi del predetto art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione, quale meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, finalizzato a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite. In forza della previsione contenuta al cennato I comma della norma in dibattito, la domanda e la data del primo incontro per tentare la mediazione sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al riguardo bisogna evidenziare che, il menzionato D. Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda e la convocazione per l'incontro al procuratore legale costituito della parte che ne è destinataria, essendo, invece, necessario che l'atto sia
6 portato a conoscenza del diretto interessato. Quindi, in ossequio al disposto dell'art. 8 dell'enunciato provvedimento legislativo, che è volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto, deve ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio della mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte, anziché al rispettivo difensore. Sulla base di quanto superiormente rilevato, nel caso di specie la domanda di mediazione e la convocazione per l'incontro fissato per giorno 26 Maggio 2025 non sono stati notificati in modo corretto e conforme al dettato normativo, stante che sono state comunicate tramite pec al difensore della opponente costituito nel procedimento de quo, presso cui ha eletto domicilio per lo stesso, che la ha ricevuta il 23 Aprile 2025. Non anche, a ben guardare, all'attrice personalmente. Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi, appare opportuno fornire un chiarimento. Sebbene nel processo verbale di mediazione in commento il mediatore dà atto che, la domanda di mediazione e la convocazione per l'incontro svolto il 12
Giugno 2025 (unitamente al link di collegamento telematico) sono stati comunicati, oltre che al proprio legale secondo le modalità testé descritte, pure alla signora mediante Parte_1
CP il recapito di lettera raccomandata con tornata al mittente per compiuta giacenza (cfr.: pag.
2). Tuttavia, a fronte dell'eccezione oggetto del contendere formulata dalla opponente, la non ha prodotto alcun documento in grado di provare la rispondenza al Controparte_1 vero di tale fatto. D'altro canto, l'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione in discorso, della data, dell'ora e della sede dell'incontro a ciò preposto non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall'attrice al suo difensore. Il che si spiega tenendo conto che, nell'ipotesi, identica a quella qui analizzata, di comunicazione degli stessi al solo avvocato, e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta occorre, quantomeno, che si evinca in maniera chiara che la parte chiamata a partecipare al tentativo di mediazione ha eletto domicilio presso il rispettivo legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione. La disamina della procura alle liti conferita all'avvocato che la rappresenta e difende nel presente giudizio consente di appurare che, la signora ha eletto Parte_1 domicilio presso lo studio del medesimo unicamente per la fase giudiziale, non pure per quella stragiudiziale e, in particolare, per la procedura di mediazione. Alla luce delle argomentazioni che precedono si giunge alla conclusione che, è improcedibile la domanda fatta valere dalla società opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642, co.
7 2, c.p.c. depositato il 24 Ottobre 2024, che ha instaurato il procedimento monitorio distinto dal N. R.G. 2260/2024, conclusosi con l'emissione della nominata ingiunzione di pagamento.
L'improcedibilità di cui sopra comporta, innanzitutto, che i motivi di opposizione dedotti dalla opponente per contrastare il ricordato provvedimento monitorio sono da essa assorbiti conformemente al principio della c.d. ragione più liquida. In virtù di esso la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr., per tutte: Cass. Civ., Sez. Un., 12/12/2014 n. 26242; Cass. Civ., Sez. Un., 12/12/2014
n. 26243; Cass. Civ., Sez. II, 3/07/2013 n. 16630; Cass. Civ., Sez. III, 16/05/2006 n. 11356).
Dalla declaratoria di improcedibilità in parola consegue, inoltre, la revoca del richiamato decreto ingiuntivo. A conforto della correttezza di tale affermazione depone il principio codificato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18
Settembre 2020. In virtù di esso si riconosce che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma
1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. L'insegnamento appena riportato trova, ovviamente, applicazione pure nella fattispecie, in cui la domanda di mediazione e la convocazione per il relativo incontro non sono stati comunicati all'attrice personalmente, in violazione del disposto dell'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010
3.- Infine, in considerazione della natura della questione trattata, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa AR AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità della domanda azionata da in persona del suo procuratore speciale, nei Controparte_1 confronti della signora con il decreto ingiuntivo n. 674/2024, emesso dal Parte_1
8 Tribunale di Agrigento nelle date dei 6/8 Novembre 2024, notificato per posta il 19 Novembre
2024;
- per l'effetto revoca, per le argomentazioni superiormente illustrate, il predetto provvedimento monitorio;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 16 Dicembre 2025.
Il Giudice
AR AR
9
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 16 Dicembre 2025, sono comparsi, alle ore 10:08, l'Avv. Morello per la opponente e l'Avv. Veronica, in sostituzione degli Avv.ti Castellan e Scarpa per la società opposta, che precisano le conclusioni e discutono la causa sull'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'attrice riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 16:08, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:51, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
AR AR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa AR AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:51 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza del 16 Dicembre 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, promossa
DA
la signora , nata ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella via Libertà n. 3, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini CodiceFiscale_1 del presente giudizio, a Cattolica Eraclea, nella via Oreto n. 59, presso lo studio dell'Avv.
GI Morello, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite,
- attrice/opponente -
CONTRO
la in persona dell'amministratore delegato signor Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Padova, nella via G. Belzoni n. 65, presso lo studio degli Avv.ti Renata Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- convenuta/opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per la opponente:
2 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 16 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite, nonché alle memorie ex art. 171ter, n.
1) e n. 3) c.p.c. e alle note conclusionali depositate, rispettivamente, il 25 Luglio 2025, il 25
Settembre 2025 e il 3 Dicembre 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 16 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 171ter, n. 2) e n. 3), c.p.c. e nelle note conclusive depositate, rispettivamente, il 14 Maggio 2025, il 16 e il 23 Settembre 2025 e il 5 Dicembre 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27 Dicembre 2024 la signora proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 674/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Agrigento nelle date dei 6/8 Novembre 2024 su istanza della Controparte_1 in persona del suo procuratore speciale. In particolare, con tale provvedimento, notificatole per posta il 19 Novembre 2024, le era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 25.214,50, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di rate scadute e non saldate del contratto di finanziamento n. 48397119 dell'importo complessivo di € 36.730,00, che aveva stipulato l'1
Agosto 2013 con l'Agos Ducato S.p.A.. Specificando che, il credito in questione con contratto concluso il 17 Dicembre 2015 era stato ceduto alla e, successivamente, da Controparte_3 questa alla che, a sua volta, l'aveva ceduto il 5 Dicembre 2019 alla Marathon Controparte_4
SPV S.r.l., che, infine, l'aveva ceduto alla società opposta il 19 Aprile 2024. All'uopo la opponente formulava una serie di obiezioni per contrastare la suddetta ingiunzione di pagamento, in forza di cui domandava all'adita autorità giudiziaria: “1) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per le ragioni esposte in narrativa qui richiamate
e trascritte;
2) dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione;
3) ritenere e dichiarare che la deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1346, 1418, 1419 e
1341 e 1342 c.c. introduce una pattuizione di carattere vessatorio, come tale nulla per non
3 essere stata oggetto di specifica trattativa e accettazione rivestendo i deducenti la qualità di consumatori e per l'effetto dichiarare nullo il contratto di prestito personale come specificato in parte narrativa;
4) ritenere e dichiarare la nullità del contratto di prestito personale n. 48397119 stipulato in data 01.08.2013 per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. 644 c.p. in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli oneri e degli interessi legali e di mora individuando il saggio di interesse applicabile nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento degli effetti anatocistici o comunque dichiarare (…) che l'opposta con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e per l'effetto, individuare il saggio di interesse applicabile, nel tasso legale con quote capitali costanti, in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere, con annullamento di effetti anatocistici, condannando l'opposta alla restituzione delle somme pagate in eccedenza;
5) ritenere e dichiarare la società opposta decaduta dall'azione per intervenuta prescrizione del diritto;
6) dichiarare nullo, e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 674/2024 emesso in data
06.11.2024 dal Tribunale di Agrigento in favore di siccome nullo, Controparte_1 inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria con tutte le conseguenze di legge accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dell'opposta nei confronti degli opponenti”.
La in persona dell'amministratore delegato signor si Controparte_1 CP_2 costituiva nel presente giudizio depositando il 14 Maggio 2025 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dall'attrice per giustificarne l'instaurazione. In forza delle argomentazioni ivi articolate domandava al Tribunale di Agrigento: “In via preliminare
- concedere la provvisoria esecutività del d.i. n. 674/2024 del Tribunale di Agrigento non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta ex 648 cpc né sorretta da alcun periculum in mora né fumus boni iuris;
In via principale
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e comunque accertare e dichiarare il credito di e per l'effetto la Controparte_1
4 sig.ra al pagamento della somma di euro 25.214,50 oltre interessi di mora Pt_1
contrattualmente previsti sul capitale dalla risoluzione del rapporto al saldo effettivo o di quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
Con ordinanza emessa il 7 Ottobre 2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, rilevato che la stessa era matura per essere decisa con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda azionata con il cennato decreto ingiuntivo, sollevata dalla istante nella memoria ex art. 171ter, n. 1), c.p.c. depositata il 25 Luglio 2025, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. sul punto.
Indi, all'udienza odierna del 16 Dicembre 2025, dopo che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente a norma della menzionata disposizione codicistica come in epigrafe sulla questione in parola, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. La domanda di natura creditoria azionata dalla società opposta nei confronti della opponente con il decreto ingiuntivo n. 674/2024, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 6/8 Novembre 2024, è improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità una peculiare eccezione, sollevata dalla signora in seno alla Parte_1 memoria autorizzata ex art. 171ter, n. 1), c.p.c. depositata il 25 Luglio 2025. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, l'improcedibilità della domanda, avente a oggetto il credito scaturente dal contratto di finanziamento n. 48397119, che ha stipulato l'1 Agosto 2013 con l'Agos Ducato S.p.A., di cui la è divenuta cessionaria a seguito di diverse Controparte_1 cessioni succedutesi nel tempo. Ciò in quanto, in violazione del disposto dell'art. 8 del D. Lgs.
n. 28/2010, la domanda di mediazione presentata dalla società convenuta dopo essere stata raggiunta dalla notifica dell'atto di citazione che ha incoato il procedimento de quo, nonché
l'invito a partecipare all'incontro, all'uopo fissato dall'organismo di mediazione a cui si è rivolta, non sono stati inviati a essa istante personalmente;
bensì, a mezzo pec al difensore che la rappresenta e difende in ius. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare tale obiezione suscettibile di accoglimento è necessario richiamare il primo comma dell'enunciata norma, che recita, testualmente: “All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde
5 indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e
l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro
e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari”.
Laddove, il successivo IV comma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 28 del 4 Marzo 2010 stabilisce che: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Or dunque, dalla lettura del processo verbale di mediazione predisposto il 12 Giugno 2025 dal mediatore all'uopo designato dal ricordato organismo di mediazione, versato agli atti di lite dalla opposta, emerge una circostanza davvero significativa e dirimente. Segnatamente che, la domanda di mediazione e la convocazione per il primo incontro, che era stato fissato per il giorno 26 Maggio 2025, sono stati comunicati, unitamente al link di collegamento telematico, all'attrice, in qualità di parte invitata in mediazione, mediante invio con pec al legale presso cui ha eletto domicilio ed è difesa nel presente giudizio di opposizione avverso il richiamato provvedimento monitorio, che la ha ricevuta il 23 Aprile 2025 (cfr.: pag. 2).
Prendendo le mosse da tale constatazione, è possibile esaminare la doglianza superiormente esposta. Ebbene, ai sensi del predetto art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione, quale meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, finalizzato a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite. In forza della previsione contenuta al cennato I comma della norma in dibattito, la domanda e la data del primo incontro per tentare la mediazione sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al riguardo bisogna evidenziare che, il menzionato D. Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda e la convocazione per l'incontro al procuratore legale costituito della parte che ne è destinataria, essendo, invece, necessario che l'atto sia
6 portato a conoscenza del diretto interessato. Quindi, in ossequio al disposto dell'art. 8 dell'enunciato provvedimento legislativo, che è volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto, deve ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio della mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte, anziché al rispettivo difensore. Sulla base di quanto superiormente rilevato, nel caso di specie la domanda di mediazione e la convocazione per l'incontro fissato per giorno 26 Maggio 2025 non sono stati notificati in modo corretto e conforme al dettato normativo, stante che sono state comunicate tramite pec al difensore della opponente costituito nel procedimento de quo, presso cui ha eletto domicilio per lo stesso, che la ha ricevuta il 23 Aprile 2025. Non anche, a ben guardare, all'attrice personalmente. Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi, appare opportuno fornire un chiarimento. Sebbene nel processo verbale di mediazione in commento il mediatore dà atto che, la domanda di mediazione e la convocazione per l'incontro svolto il 12
Giugno 2025 (unitamente al link di collegamento telematico) sono stati comunicati, oltre che al proprio legale secondo le modalità testé descritte, pure alla signora mediante Parte_1
CP il recapito di lettera raccomandata con tornata al mittente per compiuta giacenza (cfr.: pag.
2). Tuttavia, a fronte dell'eccezione oggetto del contendere formulata dalla opponente, la non ha prodotto alcun documento in grado di provare la rispondenza al Controparte_1 vero di tale fatto. D'altro canto, l'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione in discorso, della data, dell'ora e della sede dell'incontro a ciò preposto non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall'attrice al suo difensore. Il che si spiega tenendo conto che, nell'ipotesi, identica a quella qui analizzata, di comunicazione degli stessi al solo avvocato, e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta occorre, quantomeno, che si evinca in maniera chiara che la parte chiamata a partecipare al tentativo di mediazione ha eletto domicilio presso il rispettivo legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione. La disamina della procura alle liti conferita all'avvocato che la rappresenta e difende nel presente giudizio consente di appurare che, la signora ha eletto Parte_1 domicilio presso lo studio del medesimo unicamente per la fase giudiziale, non pure per quella stragiudiziale e, in particolare, per la procedura di mediazione. Alla luce delle argomentazioni che precedono si giunge alla conclusione che, è improcedibile la domanda fatta valere dalla società opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642, co.
7 2, c.p.c. depositato il 24 Ottobre 2024, che ha instaurato il procedimento monitorio distinto dal N. R.G. 2260/2024, conclusosi con l'emissione della nominata ingiunzione di pagamento.
L'improcedibilità di cui sopra comporta, innanzitutto, che i motivi di opposizione dedotti dalla opponente per contrastare il ricordato provvedimento monitorio sono da essa assorbiti conformemente al principio della c.d. ragione più liquida. In virtù di esso la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr., per tutte: Cass. Civ., Sez. Un., 12/12/2014 n. 26242; Cass. Civ., Sez. Un., 12/12/2014
n. 26243; Cass. Civ., Sez. II, 3/07/2013 n. 16630; Cass. Civ., Sez. III, 16/05/2006 n. 11356).
Dalla declaratoria di improcedibilità in parola consegue, inoltre, la revoca del richiamato decreto ingiuntivo. A conforto della correttezza di tale affermazione depone il principio codificato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 18
Settembre 2020. In virtù di esso si riconosce che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma
1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. L'insegnamento appena riportato trova, ovviamente, applicazione pure nella fattispecie, in cui la domanda di mediazione e la convocazione per il relativo incontro non sono stati comunicati all'attrice personalmente, in violazione del disposto dell'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010
3.- Infine, in considerazione della natura della questione trattata, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa AR AR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'improcedibilità della domanda azionata da in persona del suo procuratore speciale, nei Controparte_1 confronti della signora con il decreto ingiuntivo n. 674/2024, emesso dal Parte_1
8 Tribunale di Agrigento nelle date dei 6/8 Novembre 2024, notificato per posta il 19 Novembre
2024;
- per l'effetto revoca, per le argomentazioni superiormente illustrate, il predetto provvedimento monitorio;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 16 Dicembre 2025.
Il Giudice
AR AR
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