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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17071 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott. US Di SA Presidente dr. Vittorio Carlomagno Giudice dr. FR DI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35744/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n.20, presso lo studio dell'avv. Simone Bettoni, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Roberto
Valenza, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
RICORRENTE/ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE/CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: diritto autore.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., la ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo, previo accertamento dell'illegittimo utilizzo dell'opera “Tuariel” da Controparte_1 parte della di condannarla, a tiolo di risarcimento dei danni, Controparte_2 al pagamento dell'importo di €22.500,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali.
La non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia con ordinanza del 30 aprile 2025.
Durante il procedimento erano acquisiti i documenti di cui ai fascicoli di parte.
Parte attrice, dopo aver premesso che le parti avevano stipulato, in data 28 Dicembre 2020, un contratto di acquisizione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera filmata denominata Contr
“Tutariel”, con cui essa ricorrente aveva concesso alla l diritto di trasmettere l'opera filmata, dietro corrispettivo, con concessione della durata di due anni a decorrere dal 28 dicembre 2020 fino al successivo 27 novembre 2022, per passaggi illimitati ed in esclusiva, rilevava che senza nessun accordo di proroga la parte convenuta continuava ad utilizzare il predetto diritto di sfruttamento oltre i limiti contrattuali.
In particolare, evidenziava che la parte convenuta, attraverso la distribuzione sui canali Raiplay della suddetta opera, ne continuava lo sfruttamento dei diritti sino alla fine di giugno del 2023, cessando poi da tale condotta a seguito della diffida comunicata da essa ricorrente nel giugno 2023. Contr Parte attrice ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale con la e, quindi, anche del conseguente utilizzo di quest'ultima dell'opera in questione, lamentando il mancato rispetto dei termini contrattuali entro cui era stato limitata temporalmente la cessione dei diritti di sfruttamento dell'opera in parola, nonché allegando la diffida a cessare la condotta contestata. Contr Non vi è prova della tempestiva cessazione dello sfruttamento dell'opera da parte della n conformità alle obbligazioni contrattuali assunte, né la parte resistente si è costituita per fornire e provare una diversa ricostruzione dei fatti ed il corretto adempimento del contratto in essere.
Rilevato, in ordine ai danni richiesti, che la violazione accertata è durata sei mesi oltre gli iniziali due anni contrattualmente previsti si ritiene congrua la richiesta attorea di un risarcimento dei danni pari al compenso che avrebbe potuto ottenere per lo sfruttamento dell'opera in detto periodo parametrandolo al compenso pattuito tra le parti nel contratto in discussione. Pertanto, se il valore di utilizzo dell'opera per due anni è stato indicato contrattualmente dalle parti in euro 90.000,00, può liquidarsi, a titolo di risarcimento dei danni, per l'illegittimo utilizzo dell'opera per sei mesi (cioè, per un quarto di tempo in più dei due anni pattuiti), l'importo di euro
22.500,00, pari ad un quarto del compenso pattuito.
Detto importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato annualmente dal momento di cessazione dell'evento lesivo e sino al saldo secondo gli indici I.S.T.A.T., nonché su esso sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, reputato accertato l'illegittimo utilizzo dell'opera “Tuariel” ad opera della , la stessa va condannata al Controparte_2 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni, dell'importo di €22.500,00 oltre Parte_1 alla rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. dal primo luglio 2023 al saldo, ed agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata;
A seguito della soccombenza, la parte convenuta va condannata alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali liquidate in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al
D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertato l'illegittimo utilizzo dell'opera “Tuariel” ad opera della Controparte_2
la condanna al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni,
[...] Parte_1 dell'importo di €22.500,00 oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. dal primo luglio 2023 al saldo, ed agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata;
condanna la alla rifusione, in favore dell' delle Controparte_2 Parte_1 spese processuali, che liquidano complessivamente in € 4.737,00 di cui € 4.500,00 per compensi ed
€ 237,00 per spese, oltre il rimborso delle per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 28.11.2025 Il Presidente
US Di SA
Il Giudice est.
FR DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott. US Di SA Presidente dr. Vittorio Carlomagno Giudice dr. FR DI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35744/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n.20, presso lo studio dell'avv. Simone Bettoni, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Roberto
Valenza, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
RICORRENTE/ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
RESISTENTE/CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: diritto autore.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., la ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo, previo accertamento dell'illegittimo utilizzo dell'opera “Tuariel” da Controparte_1 parte della di condannarla, a tiolo di risarcimento dei danni, Controparte_2 al pagamento dell'importo di €22.500,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali.
La non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia con ordinanza del 30 aprile 2025.
Durante il procedimento erano acquisiti i documenti di cui ai fascicoli di parte.
Parte attrice, dopo aver premesso che le parti avevano stipulato, in data 28 Dicembre 2020, un contratto di acquisizione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera filmata denominata Contr
“Tutariel”, con cui essa ricorrente aveva concesso alla l diritto di trasmettere l'opera filmata, dietro corrispettivo, con concessione della durata di due anni a decorrere dal 28 dicembre 2020 fino al successivo 27 novembre 2022, per passaggi illimitati ed in esclusiva, rilevava che senza nessun accordo di proroga la parte convenuta continuava ad utilizzare il predetto diritto di sfruttamento oltre i limiti contrattuali.
In particolare, evidenziava che la parte convenuta, attraverso la distribuzione sui canali Raiplay della suddetta opera, ne continuava lo sfruttamento dei diritti sino alla fine di giugno del 2023, cessando poi da tale condotta a seguito della diffida comunicata da essa ricorrente nel giugno 2023. Contr Parte attrice ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale con la e, quindi, anche del conseguente utilizzo di quest'ultima dell'opera in questione, lamentando il mancato rispetto dei termini contrattuali entro cui era stato limitata temporalmente la cessione dei diritti di sfruttamento dell'opera in parola, nonché allegando la diffida a cessare la condotta contestata. Contr Non vi è prova della tempestiva cessazione dello sfruttamento dell'opera da parte della n conformità alle obbligazioni contrattuali assunte, né la parte resistente si è costituita per fornire e provare una diversa ricostruzione dei fatti ed il corretto adempimento del contratto in essere.
Rilevato, in ordine ai danni richiesti, che la violazione accertata è durata sei mesi oltre gli iniziali due anni contrattualmente previsti si ritiene congrua la richiesta attorea di un risarcimento dei danni pari al compenso che avrebbe potuto ottenere per lo sfruttamento dell'opera in detto periodo parametrandolo al compenso pattuito tra le parti nel contratto in discussione. Pertanto, se il valore di utilizzo dell'opera per due anni è stato indicato contrattualmente dalle parti in euro 90.000,00, può liquidarsi, a titolo di risarcimento dei danni, per l'illegittimo utilizzo dell'opera per sei mesi (cioè, per un quarto di tempo in più dei due anni pattuiti), l'importo di euro
22.500,00, pari ad un quarto del compenso pattuito.
Detto importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato annualmente dal momento di cessazione dell'evento lesivo e sino al saldo secondo gli indici I.S.T.A.T., nonché su esso sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, reputato accertato l'illegittimo utilizzo dell'opera “Tuariel” ad opera della , la stessa va condannata al Controparte_2 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni, dell'importo di €22.500,00 oltre Parte_1 alla rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. dal primo luglio 2023 al saldo, ed agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata;
A seguito della soccombenza, la parte convenuta va condannata alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali liquidate in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al
D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertato l'illegittimo utilizzo dell'opera “Tuariel” ad opera della Controparte_2
la condanna al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni,
[...] Parte_1 dell'importo di €22.500,00 oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. dal primo luglio 2023 al saldo, ed agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata;
condanna la alla rifusione, in favore dell' delle Controparte_2 Parte_1 spese processuali, che liquidano complessivamente in € 4.737,00 di cui € 4.500,00 per compensi ed
€ 237,00 per spese, oltre il rimborso delle per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 28.11.2025 Il Presidente
US Di SA
Il Giudice est.
FR DI