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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/07/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 865/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in salita di San Nicola da Parte_1
Tolentino 1/b 1/b 00187 Roma presso lo studio dell'avv. NASO DOMENICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 03/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 2.3.25 parte ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente del (già ) come Controparte_1 CP_2 assistente amministrativo con qualifica di Assistente Tecnico, appartenente all'area B del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A), ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca, in servizio presso l'IIS G. Alberti – Benevento;
1 - di avere acquisito, in esito al superamento della prova selettiva di cui all'art. 50 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, la seconda posizione economica con decorrenza dall'1.9.2011;
- di aver maturato il diritto a percepire il beneficio economico di € 1.800.00 annui previsto dall'art. 50 del suddetto contratto collettivo;
- che l'amministrazione, a causa del contenimento delle spese disposto con il D.L. n. 78 del 2010, negava il riconoscimento del suddetto beneficio a tutti i lavoratori ATA che ne erano già titolari dall' a.s. 2011/12;
- che successivamente il , al fine di dare seguito all'Accordo CP_2
Sindacale sottoscritto il 7.8.2014, sbloccava nuovamente in favore del personale Parte
il pagamento del beneficio economico con decorrenza dal 1.1.2015;
- che il CCNL del 7.8.2014 aveva previsto il riconoscimento di un emolumento una tantum in favore di coloro che negli anni scolastici 2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014 avevano acquisito posizioni economiche rimaste prive di effetti economici a causa del contenimento delle spese di cui al D.L. n. 78/2010
(pari, per l'assistenza amministrativo - 2° posizione economica, ad € 5.400,00);
- che, dunque, nonostante i solleciti inviati, la posizione economica acquisita dal 1.9.2011 era rimasta priva di ogni beneficio economico.
Sulla scorta di tali premesse ha chiesto di “1- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, in riferimento agli anni scolastici dal 2011/12 al 2024/25, il beneficio economico annuo previsto per la seconda posizione economica ATA ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola E per l'effetto 2-
Condannare l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore del ricorrente del beneficio economico annuo previsto per la seconda posizione economica A.T.A. ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, come incrementato dal CCNL Comparto Scuola 2019/2021, in riferimento alle annualità dal 2011/12 al 2024/25, per complessivi EURO 26.400,00, o nella
2 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo”:
Il , nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1
decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
2.
L'art. 50 del CCNL Scuola 2006/2009 ha previsto per il personale ATA la possibilità di usufruire di posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. La seconda posizione, quella oggetto del presente giudizio, è disciplinata, quanto all'accesso e al trattamento, dal comma 3 del citato art. 50. Il beneficio economico è pari a 1800 euro annui, in tredici mensilità; si accede alla posizione dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione
(con le procedure di cui al precedente art. 48 e all'Accordo integrativo nazionale) diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti da formarsi previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
Secondo il chiaro insegnamento della Suprema Corte (sent. 34724/2023, in motivazione) trattasi propriamente di una progressione economica rientrante nel novero di quelle orizzontali, intendendosi per tali quelle che o sono meramente economiche o comportano, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e che sono caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.
È proprio in tale alveo che ricadono le progressioni economiche di cui all'art. 50 del CCNL invocato, le quali non comportano passaggio ad altra Area professionale, ma conferiscono esclusivamente, al personale ATA rientrante nell'Area B, una maggiorazione sul compenso collegata a una valorizzazione
3 professionale la quale, però, non cambia il profilo professionale in sé, limitandosi a diversificarlo solo sotto l'aspetto qualitativo.
Così inquadrato l'istituto, nel caso di specie è documentalmente provato che la parte ricorrente, dipendente del come personale Controparte_1 amministrativo non docente, ha conseguito la II posizione economica con decorrenza dall'1.9.2011 (doc. fasc. ricorrente - graduatoria).
All'acquisizione della II posizione economica non è tuttavia conseguito il beneficio economico previsto dall'art. 50 del CCNL Comparto Scuola
2006/2009, ciò per effetto del blocco dell'erogazione disposto dall'art. 9 del d.l.
n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010.
L'art. 2 del CCNL Scuola dell'11.6.2014 ha successivamente previsto l'erogazione di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo 1.9.2011-31.8.2014 a favore del “personale
ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012,
2012-2013 e 2013-2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008”. Il CCNL Scuola del 7.8.2014, che richiama il contratto dell'11.6.2014, ha riconosciuto l'importo sino al 31.8.2014.
L'emolumento è stato espressamente riconosciuto a titolo di ristoro del blocco dell'erogazione delle posizioni economiche, disposto dal citato art. 9 del d.l. n.
78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 per gli anni 2011-2014. Le misure lorde dell'importo, differenziate per area, profilo e decorrenza dalla posizione economica, sono indicate nella tavola 1 allegata al CCNL dell'11.6.2014 e al successivo CCNL dell'agosto 2014 L'una tantum è fissata in 1800,00 euro per il personale ATA dell'Area B che abbia acquisito la seconda posizione a far data dall'1.9.2011.
In data 22 febbraio 2016 con la nota prot. n.5083 il ha comunicato la CP_2
riattivazione della funzione relativa al flusso telematico di colloquio CP_3
4 ai fini dell'inserimento e dell'invio dell'elenco dei destinatari di posizioni economiche ATA, ma soltanto con decorrenza economica dal 1° gennaio 2015.
La parte ricorrente lamenta in ogni caso che, ciò nonostante, non gli sia stata comunque mai corrisposto il beneficio economico previsto dal cit. art. 50, pari, per la sua qualifica, a 1800 euro annui. Tal decisione del appare contraria CP_2
alle disposizioni della contrattazione collettiva e non trova fondamento neppure nella legge, atteso che la legge n.190/2014 non conteneva alcuna proroga ulteriore dell'effetto dell'art 9 del d.l. 78/2010, essendo quindi venuto meno il blocco delle progressioni economiche disposto solo per gli anni 2011, 2012 e
2013 e comunque poi sostanzialmente superato, per quel che qui interessa, dal riconoscimento della predetta una tantum.
Alla parte ricorrente non è stata erogata la somma oggetto della posizione economica conseguita, sicché la stessa ha diritto di percepire l'emolumento una tantum previsto dalla contrattazione collettiva a ristoro della mancata erogazione nella misura fissata dalla tabella di cui sopra per le annualità dal 2011/12 al
2024/25 ex art. 50 CCNL comparto scuola 2006/2009, come incrementato dal
CCNL Comparto Scuola 2019/2021.
Tale circostanza deve considerarsi pacifica non avendo il , sul quale CP_1 incombeva l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fornito alcuna dimostrazione in tal senso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, tenuto conto dell'entità del trattamento oggetto di giudizio (€ 1.800,00 annui) e Contr degli anni inclusi nella domanda il deve essere condannato al pagamento di
€ 16.200,00 complessivi oltre interessi dalla data della maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del in applicazione del CP_1 principio di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando tra le parti nella causa 11980/2023, così provvede:
-dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica ATA – Area B acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decorrenza 01.09.2011 e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della parte ricorrente medesima della somma
[...] complessiva di € 16.200,00, oltre interessi legali dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo;
-condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 2109,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento, 04/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 865/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in salita di San Nicola da Parte_1
Tolentino 1/b 1/b 00187 Roma presso lo studio dell'avv. NASO DOMENICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 03/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 2.3.25 parte ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente del (già ) come Controparte_1 CP_2 assistente amministrativo con qualifica di Assistente Tecnico, appartenente all'area B del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A), ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca, in servizio presso l'IIS G. Alberti – Benevento;
1 - di avere acquisito, in esito al superamento della prova selettiva di cui all'art. 50 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, la seconda posizione economica con decorrenza dall'1.9.2011;
- di aver maturato il diritto a percepire il beneficio economico di € 1.800.00 annui previsto dall'art. 50 del suddetto contratto collettivo;
- che l'amministrazione, a causa del contenimento delle spese disposto con il D.L. n. 78 del 2010, negava il riconoscimento del suddetto beneficio a tutti i lavoratori ATA che ne erano già titolari dall' a.s. 2011/12;
- che successivamente il , al fine di dare seguito all'Accordo CP_2
Sindacale sottoscritto il 7.8.2014, sbloccava nuovamente in favore del personale Parte
il pagamento del beneficio economico con decorrenza dal 1.1.2015;
- che il CCNL del 7.8.2014 aveva previsto il riconoscimento di un emolumento una tantum in favore di coloro che negli anni scolastici 2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014 avevano acquisito posizioni economiche rimaste prive di effetti economici a causa del contenimento delle spese di cui al D.L. n. 78/2010
(pari, per l'assistenza amministrativo - 2° posizione economica, ad € 5.400,00);
- che, dunque, nonostante i solleciti inviati, la posizione economica acquisita dal 1.9.2011 era rimasta priva di ogni beneficio economico.
Sulla scorta di tali premesse ha chiesto di “1- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, in riferimento agli anni scolastici dal 2011/12 al 2024/25, il beneficio economico annuo previsto per la seconda posizione economica ATA ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola E per l'effetto 2-
Condannare l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore del ricorrente del beneficio economico annuo previsto per la seconda posizione economica A.T.A. ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, come incrementato dal CCNL Comparto Scuola 2019/2021, in riferimento alle annualità dal 2011/12 al 2024/25, per complessivi EURO 26.400,00, o nella
2 maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo”:
Il , nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1
decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
2.
L'art. 50 del CCNL Scuola 2006/2009 ha previsto per il personale ATA la possibilità di usufruire di posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. La seconda posizione, quella oggetto del presente giudizio, è disciplinata, quanto all'accesso e al trattamento, dal comma 3 del citato art. 50. Il beneficio economico è pari a 1800 euro annui, in tredici mensilità; si accede alla posizione dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione
(con le procedure di cui al precedente art. 48 e all'Accordo integrativo nazionale) diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti da formarsi previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
Secondo il chiaro insegnamento della Suprema Corte (sent. 34724/2023, in motivazione) trattasi propriamente di una progressione economica rientrante nel novero di quelle orizzontali, intendendosi per tali quelle che o sono meramente economiche o comportano, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e che sono caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.
È proprio in tale alveo che ricadono le progressioni economiche di cui all'art. 50 del CCNL invocato, le quali non comportano passaggio ad altra Area professionale, ma conferiscono esclusivamente, al personale ATA rientrante nell'Area B, una maggiorazione sul compenso collegata a una valorizzazione
3 professionale la quale, però, non cambia il profilo professionale in sé, limitandosi a diversificarlo solo sotto l'aspetto qualitativo.
Così inquadrato l'istituto, nel caso di specie è documentalmente provato che la parte ricorrente, dipendente del come personale Controparte_1 amministrativo non docente, ha conseguito la II posizione economica con decorrenza dall'1.9.2011 (doc. fasc. ricorrente - graduatoria).
All'acquisizione della II posizione economica non è tuttavia conseguito il beneficio economico previsto dall'art. 50 del CCNL Comparto Scuola
2006/2009, ciò per effetto del blocco dell'erogazione disposto dall'art. 9 del d.l.
n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010.
L'art. 2 del CCNL Scuola dell'11.6.2014 ha successivamente previsto l'erogazione di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo 1.9.2011-31.8.2014 a favore del “personale
ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012,
2012-2013 e 2013-2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008”. Il CCNL Scuola del 7.8.2014, che richiama il contratto dell'11.6.2014, ha riconosciuto l'importo sino al 31.8.2014.
L'emolumento è stato espressamente riconosciuto a titolo di ristoro del blocco dell'erogazione delle posizioni economiche, disposto dal citato art. 9 del d.l. n.
78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 per gli anni 2011-2014. Le misure lorde dell'importo, differenziate per area, profilo e decorrenza dalla posizione economica, sono indicate nella tavola 1 allegata al CCNL dell'11.6.2014 e al successivo CCNL dell'agosto 2014 L'una tantum è fissata in 1800,00 euro per il personale ATA dell'Area B che abbia acquisito la seconda posizione a far data dall'1.9.2011.
In data 22 febbraio 2016 con la nota prot. n.5083 il ha comunicato la CP_2
riattivazione della funzione relativa al flusso telematico di colloquio CP_3
4 ai fini dell'inserimento e dell'invio dell'elenco dei destinatari di posizioni economiche ATA, ma soltanto con decorrenza economica dal 1° gennaio 2015.
La parte ricorrente lamenta in ogni caso che, ciò nonostante, non gli sia stata comunque mai corrisposto il beneficio economico previsto dal cit. art. 50, pari, per la sua qualifica, a 1800 euro annui. Tal decisione del appare contraria CP_2
alle disposizioni della contrattazione collettiva e non trova fondamento neppure nella legge, atteso che la legge n.190/2014 non conteneva alcuna proroga ulteriore dell'effetto dell'art 9 del d.l. 78/2010, essendo quindi venuto meno il blocco delle progressioni economiche disposto solo per gli anni 2011, 2012 e
2013 e comunque poi sostanzialmente superato, per quel che qui interessa, dal riconoscimento della predetta una tantum.
Alla parte ricorrente non è stata erogata la somma oggetto della posizione economica conseguita, sicché la stessa ha diritto di percepire l'emolumento una tantum previsto dalla contrattazione collettiva a ristoro della mancata erogazione nella misura fissata dalla tabella di cui sopra per le annualità dal 2011/12 al
2024/25 ex art. 50 CCNL comparto scuola 2006/2009, come incrementato dal
CCNL Comparto Scuola 2019/2021.
Tale circostanza deve considerarsi pacifica non avendo il , sul quale CP_1 incombeva l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fornito alcuna dimostrazione in tal senso.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, tenuto conto dell'entità del trattamento oggetto di giudizio (€ 1.800,00 annui) e Contr degli anni inclusi nella domanda il deve essere condannato al pagamento di
€ 16.200,00 complessivi oltre interessi dalla data della maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del in applicazione del CP_1 principio di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando tra le parti nella causa 11980/2023, così provvede:
-dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica ATA – Area B acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decorrenza 01.09.2011 e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della parte ricorrente medesima della somma
[...] complessiva di € 16.200,00, oltre interessi legali dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo;
-condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 2109,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento, 04/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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