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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 03/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall' avvocato DELLA Parte_1
CORTE MARIA FONTANA VITA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: indennità di malattia
1
Con ricorso depositato il 15/07/2022, parte ricorrente premesso di prestare attività lavorativa dipendente, ha dedotto: - che, a seguito di un intervento chirurgico, comunicava l'assenza dal lavoro per il periodo dal 24.5.2021 al 03.07.20211; - che con nota del 20.7.2021 gli CP_1 contestava “l'inesatta indicazione del recapito” sulla certificazione di malattia, in quanto in data 24.6.2021, il medico incaricato del controllo contestava che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo riportato sulla certificazione medica, negando, per tale ragione, la relativa indennità di malattia;
- che nei termini di legge proponeva ricorso amministrativo, il quale veniva respinto. Tutto ciò premesso, parte istante ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto a beneficiare dell'indennità di malattia e per l'effetto annullare il provvedimento di disconoscimento operato dall'istituto, avendo correttamente comunicato l'indirizzo di reperibilità. Costituitosi in giudizio ha preliminarmente eccepito la CP_1 decadenza e concluso per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, adducendo che il ricorrente aveva omesso di indicare il corretto indirizzo di residenza e segnalare il numero telefonico o di precisare il luogo mediante coordinate o una piantina.
Istruita la causa con la prova testimoniale, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunziato contestuale sentenza con motivazione.
*********** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova rammentare che ai sensi dell'art. 2110 del codice civile “in caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità.” Pertanto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, al lavoratore assente per malattia spetta il diritto di percepire comunque una retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. A seconda dei casi, tale retribuzione graverà interamente a carico del datore di lavoro o sarà a carico dell;
in questa seconda ipotesi, in CP_1 particolare, l'Istituto previdenziale eroga un'indennità che può essere eventualmente integrata dal datore di lavoro.
2 Nello specifico, l'art. 1 della legge n. 33 del 1980 recita “a decorrere dal 1.01.1980 per i lavoratori dipendenti … le indennità di malattia e di maternità.. sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione” individuando così nei datori di lavoro i soggetti obbligati ad adempiere l'obbligo di un terzo ( ) tenuto successivamente al rimborso del datore di lavoro a norma CP_1 del quinto comma dello stesso articolo 1 ed - in caso di inadempimento - il lavoratore ha diritto di pretendere direttamente dall' la CP_1 corresponsione dell'indennità di malattia dovuta (Cass. 1251/91). A tale riguardo, giova rammentare la circolare n. 183 /1998, la CP_1 quale fornisce indicazioni nel caso di omessa indicazione di indirizzo
“l'omessa indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia non comporta di per sè l'immediato disconoscimento del diritto alla prestazione. Infatti, come precisato con la citata circolare n. 182/1997, l'inadempienza può non essere determinante ai fini della irreperibilità quando l'indirizzo del lavoratore è ricavabile dai dati in possesso dell'istituto (busta o altra documentazione inviata dall'assicurato), compresi quelli registrati nella procedura di gestione dei certificati o nella procedura "arca"; nel caso di indirizzo incompleto “la situazione di cui trattasi presenta delle connotazioni simili all'ipotesi di omissione, per cui alla irregolarità potrà essere ovviato, prima della predisposizione dell'eventuale controllo, procedendo all'integrazione dell'indirizzo indicato attraverso i dati in possesso dell'istituto. Se ciò non è consentito, qualora si ritenga possibile il reperimento nonostante le indicazioni parziali, i controlli possono essere disposti ugualmente.
Nel caso, dovrà essere particolarmente raccomandato ai medici di controllo -come del resto è esplicitamente previsto nel relativo "disciplinare"- di adoperarsi affinchè nell'espletamento delle visite loro affidate non trascurino di svolgere tutte le iniziative (es. assunzione di informazioni sul posto, controlli telefonici) idonee al reperimento degli assicurati.”. Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente emerge che quest'ultimo ha indicato il proprio indirizzo sulla certificazione di malattia indicata all (Via P. CP_1
Campanella, in Francavilla Fontana (BR)), senza precisare, però, il numero civico). Tuttavia, dalla documentazione allegata in atti e dall'escussione dei testi di parte ricorrente, si evince che, nonostante la mancanza del solo numero civico, il medico incaricato avrebbe potuto agevolmente individuare il luogo fisico dell'abitazione del ricorrente. Infatti, sulla pagina web “MyInps – Anagrafica” del ricorrente è riportato l'indirizzo completo, comprensivo del numero civico 17 (all. 9
3 del relativo fascicolo); peraltro, l'indirizzo presente nei pregressi periodi di malattia era “Via Padre Camillo Campanella n. 15” (sede legale del datore di lavoro e padre del ricorrente), abitazione attigua a quella in cui risiedeva l'odierno istante il 23.6.2021(fascicolo parte ricorrente all.12.) Inoltre, la teste residente a[...] numero civico 29, escussa nel corso del giudizio, ha dichiarato : “ ..il 24.6.2021 verso le sei del pomeriggio, un medico fiscale ha citofonato a casa mia cercando , detto “ , cioè il cugino di mio Parte_1 Per_1 marito. Quindi gli ho spiegato che aveva sbagliato casa e che l'abitazione del che stava cercando era sulla stessa via, Parte_1 ma qualche metro più avanti …appena il medico è andato via, ho telefonato a cioè il cugino di mio marito, per informarlo su quanto Per_1 accaduto. mi ha detto che era in casa propria e che si sarebbe Per_1 affacciato ad aspettare il medico, immaginando che sarebbe sopraggiunto da lì a poco. Tuttavia, una decina di minuti dopo, il ricorrente mi ha richiamato un pò stranito perché in realtà non era passato nessun medico”. Tale dichiarazione trova riscontro con quanto dichiarato dalla teste la quale ha riferito: “…il 24.6.2021 verso le sei del Testimone_2 pomeriggio, mi trovavo a casa di mio cugino perché ero Parte_1 andata a fargli visita, essendo stato operato...mio cugino parlava di un medico fiscale che aveva sbagliato casa e lo aspettava. Ma non ricordo che abbia citofonato alcun medico fiscale quel giorno”: Inoltre, la circostanza che il ricorrente il giorno del 24.6.2021 si trovasse presso la propria abitazione, sita in Via Padre Camillo Campanella n. 17, ha trovato conferma anche dalle dichiarazioni rilasciate dalla madre e dalla moglie, escusse in qualità di testimoni. Alla luce di quanto sinora esposto, lo scrivente ritiene che alcun inadempimento all'obbligo di cooperazione e diligenza può essere imputato al lavoratore, dovendosi, di converso, addebitare l'irreperibilità dello stesso ad una inadeguata attività di ricerca da parte del medico fiscale. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente all'indennità di malattia per il periodo dal 24.5.2021 al 3.7.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 15/07/2022 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_2 provvede:
4 - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia per il periodo dal 24.5.2021 al 3.7.2021, oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€ 1.300,00, oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 03/06/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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