Articolo 11 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 10Articolo 12
Versione
8 novembre 1989
Art. 11. (Valutazione del servizio militare). 1. Nei confronti dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come modificato dall' articolo 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 , e di precedenti analoghe disposizioni, il servizio militare, sempreche' non abbia dato luogo a pensione ordinaria, e' riconosciuto, nella categoria corrispondente alla qualifica con cui sono stati immessi nell'Amministrazione, per intero relativamente ai primi dodici anni e per meta' relativamente al periodo eventualmente eccedente.
Nota all'art. 11:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989