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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/09/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 184/2025
T R A
(C.F con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNONE LUIGI (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
pagina1 di 4 NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere visto, reso in data 23/4/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/2/25, (C.F Parte_1
chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
(C.F. esponendo che: Controparte_1 C.F._3
“Nel Febbraio 2019 veniva depositata presso Tribunale di Lagonegro ricorso per separazione consensuale dei coniugi (RG 146/2019). Con decreto di omologa del 09.04.2019 è stata pronunciata la separazione tra i Sigg.ri e . Veniva posto a Parte_1 Controparte_1 carico dell'istante, tra le altre cose, il versamento dell'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della Sig.ra Controparte_1
(coniuge beneficiario). Dalla data della separazione i coniugi
[...] hanno sempre vissuto separatamente”.
non si costituiva, dovendosene dichiarare Controparte_1 la contumacia.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione per la contumacia della resistente, la causa veniva riservata in decisione.
1. Sulla cessazione.
pagina2 di 4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, quando i medesimi comparvero innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa del 9/4/19.
Lo stato di separazione, caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria, stante la contumacia della resistente.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898 , così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e, d'altra parte, considerato che i coniugi, sentiti innanzi al Presidente, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
2. Spese.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerata la contumacia della resistente e la natura della domanda di status per cui il giudizio risulta comunque necessario (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; 21 marzo 1994, n. 2653; Sez. I, 23 gennaio 2012, n. 901; Sez. lav., 9 aprile 1986, n. 2493).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data …
dichiara la contumacia della resistente;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PADULA il 11/09/2016 (atto anno 2016 , n. 21, Parte II, Serie A, Vol. 2Uf. 2 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
pagina3 di 4 e (C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._3
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 19/9/25
Il Giudice est. Il Presidente
Riccardo Sabato Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 184/2025
T R A
(C.F con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ARNONE LUIGI (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
pagina1 di 4 NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere visto, reso in data 23/4/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/2/25, (C.F Parte_1
chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
(C.F. esponendo che: Controparte_1 C.F._3
“Nel Febbraio 2019 veniva depositata presso Tribunale di Lagonegro ricorso per separazione consensuale dei coniugi (RG 146/2019). Con decreto di omologa del 09.04.2019 è stata pronunciata la separazione tra i Sigg.ri e . Veniva posto a Parte_1 Controparte_1 carico dell'istante, tra le altre cose, il versamento dell'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento della Sig.ra Controparte_1
(coniuge beneficiario). Dalla data della separazione i coniugi
[...] hanno sempre vissuto separatamente”.
non si costituiva, dovendosene dichiarare Controparte_1 la contumacia.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione per la contumacia della resistente, la causa veniva riservata in decisione.
1. Sulla cessazione.
pagina2 di 4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, quando i medesimi comparvero innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa del 9/4/19.
Lo stato di separazione, caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria, stante la contumacia della resistente.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898 , così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e, d'altra parte, considerato che i coniugi, sentiti innanzi al Presidente, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
2. Spese.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerata la contumacia della resistente e la natura della domanda di status per cui il giudizio risulta comunque necessario (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; 21 marzo 1994, n. 2653; Sez. I, 23 gennaio 2012, n. 901; Sez. lav., 9 aprile 1986, n. 2493).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data …
dichiara la contumacia della resistente;
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PADULA il 11/09/2016 (atto anno 2016 , n. 21, Parte II, Serie A, Vol. 2Uf. 2 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F Parte_1
pagina3 di 4 e (C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._3
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 19/9/25
Il Giudice est. Il Presidente
Riccardo Sabato Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina4 di 4