Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1712/2024 promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Pitaro;
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1
Commissario Straordinario e legale rappresentante Dr. Generale Controparte_2
(P. IVA: ), con sede legale a , Via Vinicio Cortese n. 52, P.IVA_1 CP_1 difesa dall'avv. Guido De Santis;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, dipendente dell' dal 16.05.2000, ha Controparte_3
chiesto, anche in via di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.: il riconoscimento del proprio diritto al mantenimento in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane dell'Azienda, dove svolge, a decorrere dall'anno 2017, la propria attività di collaboratore amministrativo, previo annullamento e/o disapplicazione della disposizione di servizio prot. n. 64629 del 30.05.2024, a firma del Commissario
Straordinario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell'
[...]
che ne ha disposto il trasferimento al Dipartimento Salute Mentale e CP_3
1
nonché, nel merito, il risarcimento del danno fisico e biologico ed alla crescita professionale cagionatole dall'atto di trasferimento illegittimo e discriminatorio, da quantificarsi nella somma di euro 50.000,00 o in altra determinata in via equitativa.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda.
Con ordinanza cautelare n. 5096/2024 emessa il 23.09.2024 dal Tribunale di
Catanzaro, successivamente confermata in sede di reclamo dal Tribunale di
Catanzaro in composizione collegiale con ordinanza del 06.12.2024, è stata accolta la domanda cautelare, dichiarandosi privo di effetti l'atto n. 64629 del 30.05.2024 che disponeva l'assegnazione della ricorrente presso il Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze, con accertamento del suo diritto di continuare a lavorare presso l' dell' . Controparte_4 Controparte_3
All'odierna udienza del 20.06.2025 fissata in modalità cartolare per la discussione del merito, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate delle parti.
La causa può essere definita sulla scorta della documentazione acquisita in atti, essendo irrilevante ai fini della decisone la prova testimoniale richiesta da parte resistente.
Ritiene il giudice che vada confermata, nella presente fase di merito, la pronuncia emessa in fase di urgenza, per le medesime ragioni illustrate nella menzionata ordinanza cautelare n. 5096/2024, che si riportano come segue.
I trasferimenti di autorità nel pubblico impiego sono regolati dall'art. 30 D. Lgs n.
165/2001, secondo cui “i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti”.
Anche nel pubblico impiego il trasferimento ha la funzione di ottimizzare le risorse umane impiegate nei vari uffici e di far fronte ad eventuali esigenze
2 dell'amministrazione, sicché, allorquando non sia possibile attendere lo svolgimento di un concorso pubblico, l'ente ha facoltà di trasferire un dipendente da un ufficio ad un altro, al fine di supplire ad una determinata esigenza di personale, determinando in via unilaterale la modifica del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, restando invariato il datore di lavoro.
La radicale riforma del pubblico impiego (c.d. contrattualizzazione) ha quale risultato precipuo quello di rendere tendenzialmente operante nel settore tutta la disciplina del lavoro privato, sicché la disciplina del trasferimento del lavoratore contenuta nell'art. 2103, comma 8, c.c. è applicabile al pubblico impiego contrattualizzato.
Ne deriva che il provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente configura atto di gestione del rapporto di lavoro, ha natura squisitamente privatistica e deve essere valutato alla stregua dei criteri indicati nella suddetta disposizione, potendo essere attuato solo in presenza delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” che giustificano l'assegnazione unilaterale e definitiva del dipendente alla nuova sede di lavoro.
Ciò comporta che il trasferimento del dipendente può dirsi legittimo solo se il datore dimostri l'inutilità della permanenza di tale lavoratore nella sede di provenienza, oppure la necessità della presenza di quel dipendente in forza della sua specifica professionalità nella sede di destinazione, nonché la reale sussistenza delle ragioni poste a base del trasferimento e la serietà dei motivi che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su altri che svolgano analoghe mansioni, attraverso l'adozione di criteri oggettivi e rispettosi dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Infine, si osserva che il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato ha per oggetto solo l'accertamento della corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, sicché, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, il sindacato non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento
3 sia una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo (cfr. ord. Cass., n. 27266/2018).
Ciò precisato, si osserva che, nel caso concreto, l' ha deciso il Controparte_3 trasferimento della ricorrente senza ossequiare i criteri previsti dall'art. 2103 c.c..
Infatti, né la disposizione aziendale n. 64629 del 30.05.2024 con cui la dipendente è stata trasferita ad altra sede, né - a seguito della diffida che la ricorrente ha inviato al datore lamentando la illegittimità della sua nuova collocazione lavorativa - la nota aziendale di riscontro trasmessa all'interessata in data 07.06.2024 contengono la benché minima giustificazione del suo trasferimento dall'attuale sede di lavoro alla nuova sede.
E va rimarcato che neppure nel presente giudizio l'amministrazione si preoccupa di assolvere l'onere su di essa incombente di indicare le specifiche ragioni sottese al provvedimento che ha disposto la modifica del luogo di lavoro della propria dipendente.
In particolare, l' non allega che la lavoratrice sia stata individuata come unità CP_1
necessaria nella sede di destinazione in forza del possesso di specifiche competenze professionali e/o capacità operative, lasciando così inespresse le ragioni che hanno indirizzato la scelta su di lei e non eventualmente su un'altra unità del personale appartenente all'Ufficio Gestione Risorse Umane esercente mansioni analoghe alle sue;
né precisa se la decisione di trasferire proprio la ricorrente sia avvenuta in base a parametri oggettivi di comparazione dei lavoratori esposti al trasferimento (es. anzianità di servizio, carichi di famiglia, esigenze tecnico-organizzative, etc.) ed ancor prima se l'ufficio dal quale attingere l'unità lavorativa esuberante sia stato selezionato sulla scorta di un qualche criterio obiettivo e verificabile.
Sul punto, si rileva che l'interessata ha dedotto – senza che l'amministrazione abbia contestato o smentito la circostanza – che vi erano all'interno dell'Ufficio Gestione
Risorse Umane dell' altri dipendenti che rivestivano la sua stessa Controparte_3 qualifica di collaboratore amministrativo. Inoltre, nell'atto di trasferimento in questione, si legge: “Tenuto conto che all'UOC Gestione Risorse Umane è stata assegnata recentemente un'altra unità di personale amministrativo con il profilo di
4 Collaboratore Amministrativo per le esigenze dell'U.O.”, dandosi così atto della recente assegnazione presso l'UOC Gestione di altra dipendente che CP_4
possedeva, al pari della ricorrente, la qualifica di collaboratrice amministrativa, senza però avvertire il bisogno di spiegare le ragioni del disposto trasferimento al proprio di quest'ultima la quale prestava servizio Controparte_5 da oltre sette anni presso l'Ufficio Gestione Umane e non, eventualmente, CP_4
della nuova unità da poco assegnata all'Ufficio Gestione Risorse Umane.
Pertanto, mentre l'azienda non fornisce specificamente le ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese all'atto di trasferimento di cui trattasi, neppure illustra il motivo per cui l'unità di personale amministrativo da trasferire sia stata attinta dall'Ufficio Umane e, all'interno di tale ufficio, la scelta sia Controparte_4
caduta sulla ricorrente e non su altri dipendenti, anche con minore anzianità di servizio, che esercitavano le sue stesse funzioni.
Né può ritenersi appagante la giustificazione contenuta nella comunicazione trasmessa alla ricorrente il 07.06.2024, nella quale il Commissario Straordinario dell' richiama, a sostegno del trasferimento, la nota n. 122540 del CP_3
27.10.2023, avente ad oggetto “Valutazioni e premessa della riorganizzazione del personale sanitario ed ausiliario aziendale”. Difatti, tale nota, che comunque inerisce ai trasferimenti del personale sanitario ed ausiliario e non di quello amministrativo cui appartiene l'interessata, contiene una direttiva sulle modalità da osservare in merito alle proposte motivate di spostamento del personale provenienti dalle diverse articolazioni aziendali e dirette alla Direzione strategica, attraverso l'Ufficio
Gestione Risorse Umane investito del compito di effettuare le valutazioni di competenza prodromiche alle decisioni sulla riorganizzazione del personale sanitario ed ausiliario dell'azienda. Sennonché, pur valorizzando detta nota, si osserva come essa preveda, come è naturale, che le proposte di trasferimento del personale dipendente debbano essere motivate, laddove, nel caso di specie, l'atto di trasferimento della ricorrente è completamente privo di giustificazione.
L'Azienda deduce inoltre di non avere ancora deliberato quale sarà la nuova sede di destinazione della lavoratrice, esponendo che, oltre alla sede di Lamezia Terme, il Cont Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell' di annovera due CP_1
5 ulteriori sedi ubicate nella città di , una presso il CSM di Viale Barlaam da CP_1
Seminara che dista a 4,7 km dalla residenza della ricorrente (sita in Via CP_1
Domenico Mottola d'Amato n. 23) e l'altra presso il DSM di Via Stromboli che dista
16,3 km dalla residenza attorea. E precisa che, ancorché la sede di nuova assegnazione fosse quella di Lamezia Terme, la distanza tra la sede di lavoro e la casa di abitazione dell'istante sarebbe pari a circa 38 Km, nei limiti, dunque, di 50 km previsti dall'art. 30, co. 2, D. Lgs. 165/2001.
Sennonché, da una lettura della nota n. 37293 del 26.03.2024, di richiesta di fabbisogno del personale amministrativo proveniente dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e diretta al Direttore Amministrativo dell' (cfr. all. n. 3 CP_1
fascicolo resistente), emerge come l'unica sede del tutto sfornita di una figura amministrativa sia proprio l' ovvero la sede più Parte_2 distante dall'abitazione della ricorrente. Inoltre, va osservato che la citata disposizione di cui all'art. 30, co. 2, D. Lgs. 165/2001 non esclude l'applicazione dell'art. 2103, co. 8, c.c. che consente il trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Le riflessioni esposte hanno ricevuto l'autorevole avallo del Tribunale in composizione collegiale che, con ordinanza del 06.12.2024, ha respinto il reclamo proposto dall' avverso l'ordinanza cautelare n. 5096 emessa dal Controparte_3
primo giudice il 23.09.2024, così statuendo:
“… Il reclamo è infondato.
L' , con un primo motivo di censura, lamenta l'erroneità della Controparte_3 pronuncia del Tribunale nella parte in cui, sull'errato presupposto che il provvedimento di assegnazione della sig.ra presso il Dipartimento di Salute Pt_1
Mentale e Dipendenze sia qualificabile come ipotesi di trasferimento in senso tecnico, ha dichiaro illegittima e priva di effetti la determinazione datoriale perché emessa senza rispettare i criteri previsti dall'art. 2103 c.c.. , ed in particolare, perché priva di alcuna giustificazione. Ha sostenuto che, trattandosi di una mera assegnazione ad altro Ufficio amministrativo della medesima Azienda, per lo svolgimento dell'attività propria del profilo di appartenenza, non era necessario
6 esplicitare le comprovate “ragioni tecniche, organizzative e produttive” sottese all'adozione di quel determinato provvedimento, essendo l'organizzazione del personale una scelta discrezionale del datore di lavoro, come tale insindacabile.
Tale deduzione difensiva è infondata e deve essere disattesa. Non può infatti condividersi l'assunto – fatto proprio dall' – per cui lo spostamento della CP_1
Cont sig.ra presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell' di Pt_1
, non configuri un trasferimento. Ciò in quanto, come evidenziato da un CP_1
consolidato orientamento della Cassazione, peraltro richiamato dalla stessa reclamante, “affinchè si configuri un trasferimento, è necessario [...] che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione,
[così da] non configurarsi la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'art. 2103 c.c. [solo] qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico” (cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 34014/2021).
Orbene, nella fattispecie, siffatto trasferimento geografico appare essersi realizzato sul rilievo che la sig.ra è stata chiamata a svolgere le proprie mansioni - Pt_1
peraltro senza neppure la previsione di un termine al collocamento presso altro
Ufficio - in un Comune differente rispetto alla sede ove, continuativamente e per circa sette anni ha svolto l'attività lavorativa, nonché distante circa 38 km da quest'ultima. Neppure può dubitarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante con il secondo motivo di censura, che il Comune di destinazione sia proprio quello di Lamezia Terme. Difatti, se è vero che la disposizione aziendale n.
64629 del 30.05.2024 non indica espressamente quale tra le tre sedi del
Cont Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell' di (in particolare, CP_1
CSM di Viale Barlaam da Seminara sito in , DSM di Via Stromboli sito in CP_1
e l' sia quella di effettiva destinazione, è CP_1 Parte_2
anche vero che la predetta sede è agevolmente evincibile dalla lettura della nota prot. n. 37293 del 26.03.2024 (cfr. all. 3 del fascicolo di parte reclamante) ove emerge come l'unica sede del tutto sfornita di una figura amministrativa sia proprio
l' Né rileva che il presidio aziendale di Lamezia Parte_2
Terme sia collocato entro il limite dei 50 km previsto dall'art. 30, comma 2, D.Lgs.
165/2001 (ai sensi del quale “Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo
7 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile”), dal momento che tale norma non esclude l'applicazione dell'art.
2103, comma 8, che consente il trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra solo per “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. E' indubbio, inoltre, come il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'
[...]
sia da considerarsi una vera e propria unità produttiva, atteso che, CP_3 altrimenti, non vi sarebbe stata alcuna necessità di assegnarvi personale con “ruolo amministrativo”. Sicché, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussumibile, nell'alveo del trasferimento in senso tecnico, il collocamento della sig.ra presso il predetto Dipartimento, come tale soggetto ai criteri di cui Pt_1
agli artt. 2103 c.c. Ciò posto, come correttamente rilevato nella gravata ordinanza,
l' non ha assolto l'onere, su di essa incombente, di indicare le specifiche CP_1
ragioni sottese al provvedimento che ha disposto la modifica del luogo di lavoro della propria dipendente, lasciando così inespresse le ragioni che hanno indirizzato la scelta su di lei e non eventualmente su un'altra unità del personale appartenente all'Ufficio Gestione Risorse Umane esercente mansioni analoghe, né ha precisato se la decisione di trasferire proprio la ricorrente sia avvenuta in base a parametri oggettivi di comparazione dei lavoratori esposti al trasferimento (es. anzianità di servizio, carichi di famiglia, esigenze tecnico-organizzative, etc.) ed ancor prima se
l'ufficio dal quale attingere l'unità lavorativa esuberante sia stato selezionato sulla scorta di un qualche criterio obiettivo e verificabile. Non vi è dubbio che sussista, nel caso di specie, l'ulteriore requisito del periculum in mora … Alla luce di tali considerazioni, si dichiara infondato il reclamo confermandosi l'ordinanza gravata
...”.
Pertanto, va disapplicato l'atto n. 64629 del 30.05.2024 che ha disposto l'assegnazione della ricorrente presso il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze,
8 riconoscendo il suo diritto di continuare a lavorare presso l' Controparte_4 dell' .
[...] Controparte_3
Non può essere invece accolta la domanda avanzata da parte ricorrente di risarcimento del danno fisico e biologico ed alla crescita professionale derivatole dall'impugnato atto di trasferimento, atteso che, per come l'Azienda ha dichiarato e documentato, l'istante non ha mai prestato lavoro presso la nuova sede di destinazione. Infatti, a decorrere dal 27.05.2024 e fino all'adozione dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Catanzaro emessa il 23.09.2024, la ricorrente si è assentata dal lavoro per motivi di salute (cfr. all. n. 8 fascicolo resistente), mentre, successivamente all'adozione del provvedimento cautelare ed in conformità al suo disposto, la medesima ha continuato a prestare lavoro presso l'originario Ufficio
Risorse Umane della Azienda, sicché non è ravvisabile un danno pregiudizievole del suo diritto alla crescita professionale che possa esserle stato arrecato per effetto della iniziativa che il datore di lavoro pubblico ha annunciato, ma, poi, di fatto non realizzato.
Si aggiunga che la documentazione sanitaria esibita da parte attrice, da cui emerge che essa è affetta da diverse patologie per le quali la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e dell'Handicap l'ha riconosciuta soggetto
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2
e 13 l. 118/17 e art. 9 dl 509/88 percentuale dell'80% data decorrenza 10/01/2023”,
è stata ritenuta dal Tribunale ostativa alla trasferta che la lavoratrice avrebbe dovuto quotidianamente affrontare per raggiungere la nuova sede con pericolo di aggravamento del suo stato di salute, ma non dimostra affatto che la medesima abbia sofferto un danno ingiusto alla persona imputabile all'azione del datore pubblico che sia suscettibile di un ristoro economico.
Le spese di lite di questo giudizio, nonché della doppia fase del procedimento cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 1) disapplica e dichiara privo di effetti l'atto n. 64629 del 30.05.2024 che ha disposto l'assegnazione della ricorrente presso il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, accertando il suo diritto di continuare a lavorare presso l'Ufficio Gestione Risorse
Umane dell' ; Controparte_3
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, nonché quelle del doppio grado del procedimento cautelare che liquida in complessivi euro 4.000,00, per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 20.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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