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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI GL Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AN De IN Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 726/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Piermarini e Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in TERNI VIA G. PETRONI 28, presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad
OGGETTO
Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
CHIEDE
pagina 1 di 7 Alla Ecc.ma Corte di Appello di Perugia di voler riformare la pronuncia gravata nei capi indicati e per
i titoli e causali illustrati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.150/11 il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. 6906 del 03/08/2020 con cui la gli contestava la CP_1
violazione dell'Art. 7 c.2 lett. f-bis del Reg. Regionale n. 34/99, per la mancata apposizione delle fascette obbligatorie inamovibili sui capi abbattuti durante una battuta di caccia, comminandogli la sanzione di €
57,95 quale responsabile della cacciata in qualità di capobattuta ai sensi del citato regolamento.
Parte ricorrente deduceva l'erroneità della sanzione in quanto la norma prevede che le fascette numerate e rilasciate dall'A.T.C. vengano applicate ai capi abbattuti alla fine della cacciata, ma non oltre questa o dopo il trasporto al luogo di macellazione.
Si costituiva con comparsa depositata in data 04.02.2021 la contestando l'avversa CP_1
domanda in quanto infondata, deducendo in particolare che le fascette inamovibili non hanno solo la funzione di enumerare la fauna selvatica abbattuta, ma soprattutto quella di garantire la tracciabilità della stessa, per cui le stesse non potevano essere rimosse fino all'espletamento di tutti i controlli sanitari obbligatori.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione svolta dal Sig. rilevando che la funzione Pt_1
delle fascette identificative è anche quella di permettere la sicura tracciabilità dei capi abbattuti ai fini dell'espletamento dei controlli sanitari prescritti dalla legge, per cui doveva ritenersi violata da parte del ricorrente la norma di cui all'art. 7, comma 2, lett. f-bis Reg. Regionale n. 34/1999, con CP_1
conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ha impugnato la decisione il Sig. , articolando due motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo il ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto Pt_1
che la normativa regionale in materia venatoria prescrivesse che le fascette identificative dovessero trovarsi sui cinghiali anche al momento dello scuoiamento e fino al momento della visita di controllo presso l' trattandosi di precetto non rinvenibile nella normativa in questione. CP_2
pagina 2 di 7 In particolare, l'appellante ha dedotto che: la carcassa dell'animale abbattuto non viene trasportata all' ove poi verrebbe prelevata la “corata”; che l'apposizione delle fascette non è in grado di CP_2
contraddistinguere con certezza la corata di una certa carcassa perché non è costituita da una “madre” e
“figlia”, da apporre una sul capo e l'altra sulla corata;
che inconferente il richiamo al D.G.R. n.1196/09 relativo al Piano Regionale del Controllo Sanitario per dedurne un obbligo di tracciabilità delle carni del cinghiale abbattuto nell'attività venatoria, dato che tale normativa è successiva all'entrata in vigore dell'obbligo di applicare le fascette.
Con il secondo motivo l'appellato ha censurato il provvedimento impugnato laddove ha condannato il al rimborso delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_1
In particolare, l'appellante ha dedotto che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, ove la P.A. si difenda con il ministero di un suo Funzionario, così come avvenuto in primo grado, in caso di soccombenza non possono liquidarsi altre spese che quelle generali, le quali devono essere dimostrate da apposita nota, che nel caso di specie non è stata presentata.
Ad onta della regolare notifica del ricorso in appello nessuno si è costituito per la di CP_1
cui quindi va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.10.2025 il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
Il primo motivo di appello è infondato.
Non sono contestati i fatti storici posti alla base della sanzione. Deve dunque ritenersi definitivamente accertato che il partecipava in qualità di capobattuta ad una battuta di caccia tenutasi nella zona Pt_1
di Monteluco Casale Alferino in data 19.12.2019, e che in tale battuta, conclusasi alle ore 15:00, venivano abbattuti tre cinghiali.
Dalla testimonianza del teste di parte appellante, Sig. (cfr. verbale ud. del 29.06.2021, Testimone_1
in risposta al cap. 3), si evince che in tale occasione “il cacciatore che aveva abbattuto il cinghiale aveva apposto la fascetta”, circostanza che risulta anche dal verbale della battuta di caccia nel quale sono riportati i numeri delle targhette (cfr. all. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
pagina 3 di 7 È stato però accertato che al momento dell'intervento degli agenti verbalizzanti (cfr. verbale di contestazione, all. 2 del fascicolo di primo grado), tenutosi alle ore 16:00 del 29.06.21, le carcasse erano prive delle fascette identificative.
Le stesse, sempre secondo le dichiarazioni del (cfr. verbale di ud. del 29.06.2021, in risposta Tes_1
al cap. 4), erano state rimosse una volta giunti alla casa di caccia, prima di procedere alla pulizia dei capi abbattuti e all'eviscerazione degli stessi.
Premesso che non è stata fornita dal teste un'adeguata spiegazione del perché la fascetta, per definizione
“inamovibile”, dovesse essere staccata, dal momento che essa non ostacola l'attività di scuoiamento ed eviscerazione (lo stesso teste ha riferito che la fascetta viene attaccata alla zampa, all'orecchio Tes_1
oppure al garretto dell'animale), né risulta che sia stato indicato agli agenti verbalizzanti dove fossero state gettate le fascette apposte appena un'ora prima del controllo, va osservato che alla mancata apposizione è parificabile, senza che per questo sia violato il principio di tipicità dell'illecito amministrativo, quello della rimozione della fascetta.
Innanzitutto, è bene premettere che il regolamento 34/1999 prescrive all'art. 3 l'apposizione su ogni carcassa di fascette identificative (fornite dall'Ambito Territoriale di Caccia competente) “prima dell'allontanamento dal luogo del prelievo”, e che il successivo art. 7, comma 2, lett. f-bis definisce espressamente quali “inamovibili”, affidando al capocaccia la responsabilità per la loro apposizione.
Sebbene la norma non individui puntualmente il momento in cui è possibile rimuovere le fascette,
l'analisi della normativa di settore, tenendo conto della sua ratio, consente di ritenere che non è consentita la rimozione delle fascette prima di conoscere gli esiti del controllo sanitario.
Alla luce dell'analisi sistematica della normativa regolamentare, infatti, deve ritenersi che lo scopo di tali fascette sia quello di fornire uno strumento di identificazione certa del capo abbattuto per consentire da parte delle autorità competenti un efficace controllo sul prelievo della selvaggina, nonché l'univoca riconducibilità di un dato capo ad una precisa zona di prelievo da parte della squadra assegnataria della fascetta. Tale identificazione è poi strumentale alla corretta esecuzione dei controlli sanitari obbligatori per l'accertamento della presenza di IC previsti dalla normativa regionale per la caccia al cinghiale.
pagina 4 di 7 L'apposizione delle fascette risponde dunque all'esigenza di certezza circa l'identità del capo abbattuto e deve accompagnarlo per tutte le fasi del trattamento precedenti al consumo o alla cessione, da quella di raccolta nel luogo di abbattimento fino alla fase di controllo sanitario sulla sicurezza alimentare della carne, così da consentire una piena tracciabilità del capo sottoposto a controllo.
In tal senso deve essere letto l'attributo della “inamovibilità” assegnato alle fascette dal citato art. 7, comma 2, lett. f-bis del Regolamento, ovvero che una volta apposta la fascetta non possa essere rimossa fino a che il capo abbattuto non sia dichiarato idoneo al consumo da parte dell'uomo all'esito dei controlli sanitari obbligatori, in quanto solo in tale momento cessa l'esigenza di tracciamento disposta dalla legge.
Questa risulterebbe, invero, frustrata se si ritenesse consentita la rimozione delle fascette in un momento precedente all'espletamento dei controlli sanitari, non essendo a quel punto più possibile individuare con certezza il capo trattato, tanto più qualora, come nel caso di specie, fossero abbattuti e sottoposti a controllo veterinario più capi contemporaneamente, perché sarebbe impossibile individuare ex post l'animale che dovesse risultare positivo all'esame diagnostico per la presenza della IC.
Non può giustificare un'interpretazione della normativa in senso contrario a quanto appena esposto il fatto che, nei casi di consumo privato come quello di specie, la “corata” sia portata separatamente dalla carcassa alla per gli esami diagnostici. Fermo l'utilizzo di altri sistemi (ad esempio etichette) per CP_2
ricollegare le viscere da analizzare alla carcassa sulla quale è apposta la fascetta inamovibile, ciò non implica che sia possibile disfarsi delle targhette fornite dall' competente, le quali sono l'unico CP_3
mezzo di riconoscimento delle carcasse ritenuto idoneo dalla legge ai fini del tracciamento e devono sempre fungere da riferimento per l'individuazione della carcassa da cui deriva la “corata”.
Priva di pregio è poi l'osservazione dell'appellante circa il carattere sopravvenuto del D.G.R. n.
1196/2009 prodotto dall'appellata (cfr. all. 1 del fascicolo di primo grado), recante il Piano regionale di controllo sanitario dei cinghiali e di specie selvatiche per gli anni 2009-2011, rispetto all'obbligo di apposizione delle fascette previsto dal Regolamento regionale n. 34/1999 a seguito delle modifiche operate dal Regolamento Regionale n. 8/2006.
Il D.G.R. n. 1196/2009 si pone infatti in continuità con la legislazione precedente che già prima del regolamento n. 8/2006 poneva obbligo di tracciamento delle carni di origine selvatica ai fini della profilassi della quale il D.P.G.R. n. 413/1990, di cui il D.G.R citato Parte_2 CP_1
pagina 5 di 7 costituisce, come indicato nel “documento istruttorio” allegato allo stesso atto, un aggiornamento alla luce dell'adozione del Regolamento CE 2075/2005, nonché dal precedente Piano regionale di cui al
D.G.R. n. 656/2000.
Quanto poi al documento recante la D.G.R. n. 95/2022 di approvazione delle “Linee guida vincolanti in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica” prodotto da parte appellante in udienza, tralasciando il profilo formale della irritualità della produzione solo cartacea del documento va osservato che il provvedimento citato nulla innova circa l'obbligo di apposizione delle fascette identificative e che le prescrizioni sull'identificazione delle carcasse ivi contenute (cfr. pag. 4 del provvedimento) erano desumibili già dalla normativa vigente al momento del fatto per cui è causa. Anzi, il provvedimento si pone in perfetta continuità con la normativa precedente sopra elencata, confermando la centralità di tale apposizione ai fini dei controlli sanitari obbligatori previsti dalla normativa regionale.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
Secondo il pacifico indirizzo della Corte di Cassazione “l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota”
Difettando qualunque documentazione giustificativa di spese sostenuta da parte dell'Amministrazione resistente, l'appellato non poteva essere condannato al rimborso delle spese legali di primo grado, che risultano non dovute. La sentenza di primo grado dovrà quindi essere riformata sul punto.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio nulla va disposto, in quanto sebbene l'appello sia stato parzialmente accolto è stata comunque confermata la legittimità della sanzione elevata a carico del profilo della lite decisamente più rilevante. Complessivamente dunque egli deve Pt_1
considerarsi soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 6 di 7 in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla il capo di condanna delle spese di primo grado;
dichiara irripetibili le spese relative al presente grado di giudizio.
Perugia, 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AN De IN DI GL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI GL Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AN De IN Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 726/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Piermarini e Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in TERNI VIA G. PETRONI 28, presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad
OGGETTO
Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
CHIEDE
pagina 1 di 7 Alla Ecc.ma Corte di Appello di Perugia di voler riformare la pronuncia gravata nei capi indicati e per
i titoli e causali illustrati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.150/11 il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. 6906 del 03/08/2020 con cui la gli contestava la CP_1
violazione dell'Art. 7 c.2 lett. f-bis del Reg. Regionale n. 34/99, per la mancata apposizione delle fascette obbligatorie inamovibili sui capi abbattuti durante una battuta di caccia, comminandogli la sanzione di €
57,95 quale responsabile della cacciata in qualità di capobattuta ai sensi del citato regolamento.
Parte ricorrente deduceva l'erroneità della sanzione in quanto la norma prevede che le fascette numerate e rilasciate dall'A.T.C. vengano applicate ai capi abbattuti alla fine della cacciata, ma non oltre questa o dopo il trasporto al luogo di macellazione.
Si costituiva con comparsa depositata in data 04.02.2021 la contestando l'avversa CP_1
domanda in quanto infondata, deducendo in particolare che le fascette inamovibili non hanno solo la funzione di enumerare la fauna selvatica abbattuta, ma soprattutto quella di garantire la tracciabilità della stessa, per cui le stesse non potevano essere rimosse fino all'espletamento di tutti i controlli sanitari obbligatori.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione svolta dal Sig. rilevando che la funzione Pt_1
delle fascette identificative è anche quella di permettere la sicura tracciabilità dei capi abbattuti ai fini dell'espletamento dei controlli sanitari prescritti dalla legge, per cui doveva ritenersi violata da parte del ricorrente la norma di cui all'art. 7, comma 2, lett. f-bis Reg. Regionale n. 34/1999, con CP_1
conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Ha impugnato la decisione il Sig. , articolando due motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo il ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto Pt_1
che la normativa regionale in materia venatoria prescrivesse che le fascette identificative dovessero trovarsi sui cinghiali anche al momento dello scuoiamento e fino al momento della visita di controllo presso l' trattandosi di precetto non rinvenibile nella normativa in questione. CP_2
pagina 2 di 7 In particolare, l'appellante ha dedotto che: la carcassa dell'animale abbattuto non viene trasportata all' ove poi verrebbe prelevata la “corata”; che l'apposizione delle fascette non è in grado di CP_2
contraddistinguere con certezza la corata di una certa carcassa perché non è costituita da una “madre” e
“figlia”, da apporre una sul capo e l'altra sulla corata;
che inconferente il richiamo al D.G.R. n.1196/09 relativo al Piano Regionale del Controllo Sanitario per dedurne un obbligo di tracciabilità delle carni del cinghiale abbattuto nell'attività venatoria, dato che tale normativa è successiva all'entrata in vigore dell'obbligo di applicare le fascette.
Con il secondo motivo l'appellato ha censurato il provvedimento impugnato laddove ha condannato il al rimborso delle spese di lite in favore della Pt_1 CP_1
In particolare, l'appellante ha dedotto che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, ove la P.A. si difenda con il ministero di un suo Funzionario, così come avvenuto in primo grado, in caso di soccombenza non possono liquidarsi altre spese che quelle generali, le quali devono essere dimostrate da apposita nota, che nel caso di specie non è stata presentata.
Ad onta della regolare notifica del ricorso in appello nessuno si è costituito per la di CP_1
cui quindi va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 23.10.2025 il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
Il primo motivo di appello è infondato.
Non sono contestati i fatti storici posti alla base della sanzione. Deve dunque ritenersi definitivamente accertato che il partecipava in qualità di capobattuta ad una battuta di caccia tenutasi nella zona Pt_1
di Monteluco Casale Alferino in data 19.12.2019, e che in tale battuta, conclusasi alle ore 15:00, venivano abbattuti tre cinghiali.
Dalla testimonianza del teste di parte appellante, Sig. (cfr. verbale ud. del 29.06.2021, Testimone_1
in risposta al cap. 3), si evince che in tale occasione “il cacciatore che aveva abbattuto il cinghiale aveva apposto la fascetta”, circostanza che risulta anche dal verbale della battuta di caccia nel quale sono riportati i numeri delle targhette (cfr. all. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
pagina 3 di 7 È stato però accertato che al momento dell'intervento degli agenti verbalizzanti (cfr. verbale di contestazione, all. 2 del fascicolo di primo grado), tenutosi alle ore 16:00 del 29.06.21, le carcasse erano prive delle fascette identificative.
Le stesse, sempre secondo le dichiarazioni del (cfr. verbale di ud. del 29.06.2021, in risposta Tes_1
al cap. 4), erano state rimosse una volta giunti alla casa di caccia, prima di procedere alla pulizia dei capi abbattuti e all'eviscerazione degli stessi.
Premesso che non è stata fornita dal teste un'adeguata spiegazione del perché la fascetta, per definizione
“inamovibile”, dovesse essere staccata, dal momento che essa non ostacola l'attività di scuoiamento ed eviscerazione (lo stesso teste ha riferito che la fascetta viene attaccata alla zampa, all'orecchio Tes_1
oppure al garretto dell'animale), né risulta che sia stato indicato agli agenti verbalizzanti dove fossero state gettate le fascette apposte appena un'ora prima del controllo, va osservato che alla mancata apposizione è parificabile, senza che per questo sia violato il principio di tipicità dell'illecito amministrativo, quello della rimozione della fascetta.
Innanzitutto, è bene premettere che il regolamento 34/1999 prescrive all'art. 3 l'apposizione su ogni carcassa di fascette identificative (fornite dall'Ambito Territoriale di Caccia competente) “prima dell'allontanamento dal luogo del prelievo”, e che il successivo art. 7, comma 2, lett. f-bis definisce espressamente quali “inamovibili”, affidando al capocaccia la responsabilità per la loro apposizione.
Sebbene la norma non individui puntualmente il momento in cui è possibile rimuovere le fascette,
l'analisi della normativa di settore, tenendo conto della sua ratio, consente di ritenere che non è consentita la rimozione delle fascette prima di conoscere gli esiti del controllo sanitario.
Alla luce dell'analisi sistematica della normativa regolamentare, infatti, deve ritenersi che lo scopo di tali fascette sia quello di fornire uno strumento di identificazione certa del capo abbattuto per consentire da parte delle autorità competenti un efficace controllo sul prelievo della selvaggina, nonché l'univoca riconducibilità di un dato capo ad una precisa zona di prelievo da parte della squadra assegnataria della fascetta. Tale identificazione è poi strumentale alla corretta esecuzione dei controlli sanitari obbligatori per l'accertamento della presenza di IC previsti dalla normativa regionale per la caccia al cinghiale.
pagina 4 di 7 L'apposizione delle fascette risponde dunque all'esigenza di certezza circa l'identità del capo abbattuto e deve accompagnarlo per tutte le fasi del trattamento precedenti al consumo o alla cessione, da quella di raccolta nel luogo di abbattimento fino alla fase di controllo sanitario sulla sicurezza alimentare della carne, così da consentire una piena tracciabilità del capo sottoposto a controllo.
In tal senso deve essere letto l'attributo della “inamovibilità” assegnato alle fascette dal citato art. 7, comma 2, lett. f-bis del Regolamento, ovvero che una volta apposta la fascetta non possa essere rimossa fino a che il capo abbattuto non sia dichiarato idoneo al consumo da parte dell'uomo all'esito dei controlli sanitari obbligatori, in quanto solo in tale momento cessa l'esigenza di tracciamento disposta dalla legge.
Questa risulterebbe, invero, frustrata se si ritenesse consentita la rimozione delle fascette in un momento precedente all'espletamento dei controlli sanitari, non essendo a quel punto più possibile individuare con certezza il capo trattato, tanto più qualora, come nel caso di specie, fossero abbattuti e sottoposti a controllo veterinario più capi contemporaneamente, perché sarebbe impossibile individuare ex post l'animale che dovesse risultare positivo all'esame diagnostico per la presenza della IC.
Non può giustificare un'interpretazione della normativa in senso contrario a quanto appena esposto il fatto che, nei casi di consumo privato come quello di specie, la “corata” sia portata separatamente dalla carcassa alla per gli esami diagnostici. Fermo l'utilizzo di altri sistemi (ad esempio etichette) per CP_2
ricollegare le viscere da analizzare alla carcassa sulla quale è apposta la fascetta inamovibile, ciò non implica che sia possibile disfarsi delle targhette fornite dall' competente, le quali sono l'unico CP_3
mezzo di riconoscimento delle carcasse ritenuto idoneo dalla legge ai fini del tracciamento e devono sempre fungere da riferimento per l'individuazione della carcassa da cui deriva la “corata”.
Priva di pregio è poi l'osservazione dell'appellante circa il carattere sopravvenuto del D.G.R. n.
1196/2009 prodotto dall'appellata (cfr. all. 1 del fascicolo di primo grado), recante il Piano regionale di controllo sanitario dei cinghiali e di specie selvatiche per gli anni 2009-2011, rispetto all'obbligo di apposizione delle fascette previsto dal Regolamento regionale n. 34/1999 a seguito delle modifiche operate dal Regolamento Regionale n. 8/2006.
Il D.G.R. n. 1196/2009 si pone infatti in continuità con la legislazione precedente che già prima del regolamento n. 8/2006 poneva obbligo di tracciamento delle carni di origine selvatica ai fini della profilassi della quale il D.P.G.R. n. 413/1990, di cui il D.G.R citato Parte_2 CP_1
pagina 5 di 7 costituisce, come indicato nel “documento istruttorio” allegato allo stesso atto, un aggiornamento alla luce dell'adozione del Regolamento CE 2075/2005, nonché dal precedente Piano regionale di cui al
D.G.R. n. 656/2000.
Quanto poi al documento recante la D.G.R. n. 95/2022 di approvazione delle “Linee guida vincolanti in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica” prodotto da parte appellante in udienza, tralasciando il profilo formale della irritualità della produzione solo cartacea del documento va osservato che il provvedimento citato nulla innova circa l'obbligo di apposizione delle fascette identificative e che le prescrizioni sull'identificazione delle carcasse ivi contenute (cfr. pag. 4 del provvedimento) erano desumibili già dalla normativa vigente al momento del fatto per cui è causa. Anzi, il provvedimento si pone in perfetta continuità con la normativa precedente sopra elencata, confermando la centralità di tale apposizione ai fini dei controlli sanitari obbligatori previsti dalla normativa regionale.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
Secondo il pacifico indirizzo della Corte di Cassazione “l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento sanzionatorio quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota”
Difettando qualunque documentazione giustificativa di spese sostenuta da parte dell'Amministrazione resistente, l'appellato non poteva essere condannato al rimborso delle spese legali di primo grado, che risultano non dovute. La sentenza di primo grado dovrà quindi essere riformata sul punto.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio nulla va disposto, in quanto sebbene l'appello sia stato parzialmente accolto è stata comunque confermata la legittimità della sanzione elevata a carico del profilo della lite decisamente più rilevante. Complessivamente dunque egli deve Pt_1
considerarsi soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 6 di 7 in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla il capo di condanna delle spese di primo grado;
dichiara irripetibili le spese relative al presente grado di giudizio.
Perugia, 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AN De IN DI GL
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