Art. 2.
Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 186,5 milioni di dollari previsto dall'articolo precedente, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio' italiano dei cambi e della Banca d'Italia.
Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 186,5 milioni di dollari previsto dall'articolo precedente, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio' italiano dei cambi e della Banca d'Italia.