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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 26/11/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 449/2025 promossa da:
, c.f. , nata il [...] a [...], residente a Controparte_1 C.F._1
Castelletto Cervo, via Cantore Sarto 3, col patrocinio dell'avv. Gianmarco Negri;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA
parte convenuta
Oggetto: riconoscimento di genere ai sensi della l. 164/1982 e dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, come modificato da C. Cost. 170/2014 e da C. Cost. 143/2024
Conclusioni:
per la parte attrice
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massazza (BI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 3, parte 2, Serie B, anno 2003), facendo constare, per mezzo di Controparte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Controparte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Biella di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Massazza (BI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
per la parte convenuta:
atti trasmessi per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso del 7 maggio 2025 la parte ricorrente si rivolgeva a questo Tribunale per accertare il proprio diritto a rettificare l'attribuzione del sesso da femminile a maschile e del prenome da
” a “ ” nel proprio atto di nascita e negli atti conseguenti e a eseguire i trattamenti CP_1 Per_1 medico-chirurgici necessari per adeguare i propri organi e caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili. Il 23 maggio 2025 il ricorso veniva notificato via PEC alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Biella;
il Pubblico Ministero non si costituiva nel procedimento. Il
13 novembre 2025 la giudice relatrice procedeva all'audizione della parte ricorrente e, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito attraverso produzioni documentali, si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi della l. 164/1982 e dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, come modificato da C. Cost. 170/2014 e da
C. Cost. 143/2024, il Tribunale rileva che
1) all'atto della nascita, alla parte ricorrente è stato attribuito sesso femminile e prenome
” (doc. 1); CP_1
2) nel giugno 2023 la parte ricorrente ha iniziato un percorso di osservazione presso il Centro
Interdipartimentale Disforie di Genere ET (Torino); nel febbraio 2024 ha ricevuto una diagnosi di disforia di genere, con esclusione di psicopatologie tali da sconsigliare il trattamento ormonale;
nell'aprile 2024 ha iniziato una terapia ormonale mascolinizzante e un percorso di supporto psicologico funzionali alla transizione di genere con risultati positivi
(doc. 3, doc. 4);
3) la psicologa e psicoterapeuta Chiara Crespi ha formulato il seguente parere: “Il paziente presenta una Disforia di Genere e […] vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali. Tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tali ragioni l'équipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere contestualmente al cambio del nome e del genere che si considerano essere i trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione psichica e risultano essere necessari per il compimento del suo percorso di affermazione di genere. Il soggetto è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dagli interventi chirurgici di affermazione di genere e ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della qualità della propria vita.” (doc. 3);
4) l'endocrinologa ha formulato il seguente parere: “ è in trattamento Persona_2 Per_1 ormonale di affermazione di genere sotto controllo medico e c/o il nostro centro e ha vissuto e vive nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo. Pertanto, è possibile ragionevolmente affermare che gli interventi chirurgici di affermazione di genere, da sentiti come parte integrante della sua realizzazione Per_1 psico-fisica, unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere maschile, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità maschile completandone la realizzazione. è consapevole che, dopo la gonadectomia, dovrà praticare un Per_1 trattamento ormonale sostitutivo cronico, come previsto nei casi di ipogonadismo, e che per questo aspetto potrà essere seguito in questa sede con visite endocrinologiche periodiche.”
(doc. 4);
5) la parte ricorrente non è coniugata e non ha figli (doc. 2);
6) la parte ricorrente ha ribadito in udienza la propria volontà di ultimare il percorso di riconoscimento di genere, per adeguare i propri documenti e il proprio aspetto a quelli del genere maschile, cui fin dall'infanzia ha sempre percepito di appartenere (cfr. verbale e ricorso).
Avuto riguardo alla natura necessaria del giudizio e all'assenza di soccombenza processuale, nulla deve infine disporsi in merito alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 449
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta il diritto di , c.f. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
Pavia, residente a [...], alla rettifica dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile e del prenome da “ ” a ” nel proprio atto di CP_1 Per_1 nascita e negli atti conseguenti e a eseguire i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri organi e caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massazza di rettificare l'atto di nascita di
, numero 328, anno 2003, parte II, serie B, facendo risultare sesso Controparte_1
“MASCHILE” e prenome “RICCARDO”, di dare comunicazione dell'intervenuta rettifica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della parte ricorrente e di curare ogni adempimento successivo;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Biella di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Massazza (BI), affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- nulla sulle spese.
Biella, 25/11/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 449/2025 promossa da:
, c.f. , nata il [...] a [...], residente a Controparte_1 C.F._1
Castelletto Cervo, via Cantore Sarto 3, col patrocinio dell'avv. Gianmarco Negri;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BIELLA
parte convenuta
Oggetto: riconoscimento di genere ai sensi della l. 164/1982 e dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, come modificato da C. Cost. 170/2014 e da C. Cost. 143/2024
Conclusioni:
per la parte attrice
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massazza (BI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 3, parte 2, Serie B, anno 2003), facendo constare, per mezzo di Controparte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Controparte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Biella di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Massazza (BI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
per la parte convenuta:
atti trasmessi per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Con ricorso del 7 maggio 2025 la parte ricorrente si rivolgeva a questo Tribunale per accertare il proprio diritto a rettificare l'attribuzione del sesso da femminile a maschile e del prenome da
” a “ ” nel proprio atto di nascita e negli atti conseguenti e a eseguire i trattamenti CP_1 Per_1 medico-chirurgici necessari per adeguare i propri organi e caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili. Il 23 maggio 2025 il ricorso veniva notificato via PEC alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Biella;
il Pubblico Ministero non si costituiva nel procedimento. Il
13 novembre 2025 la giudice relatrice procedeva all'audizione della parte ricorrente e, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito attraverso produzioni documentali, si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi della l. 164/1982 e dell'art. 31 d.lgs. 150/2011, come modificato da C. Cost. 170/2014 e da
C. Cost. 143/2024, il Tribunale rileva che
1) all'atto della nascita, alla parte ricorrente è stato attribuito sesso femminile e prenome
” (doc. 1); CP_1
2) nel giugno 2023 la parte ricorrente ha iniziato un percorso di osservazione presso il Centro
Interdipartimentale Disforie di Genere ET (Torino); nel febbraio 2024 ha ricevuto una diagnosi di disforia di genere, con esclusione di psicopatologie tali da sconsigliare il trattamento ormonale;
nell'aprile 2024 ha iniziato una terapia ormonale mascolinizzante e un percorso di supporto psicologico funzionali alla transizione di genere con risultati positivi
(doc. 3, doc. 4);
3) la psicologa e psicoterapeuta Chiara Crespi ha formulato il seguente parere: “Il paziente presenta una Disforia di Genere e […] vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali. Tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tali ragioni l'équipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere contestualmente al cambio del nome e del genere che si considerano essere i trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione psichica e risultano essere necessari per il compimento del suo percorso di affermazione di genere. Il soggetto è consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dagli interventi chirurgici di affermazione di genere e ha come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della qualità della propria vita.” (doc. 3);
4) l'endocrinologa ha formulato il seguente parere: “ è in trattamento Persona_2 Per_1 ormonale di affermazione di genere sotto controllo medico e c/o il nostro centro e ha vissuto e vive nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi uomo. Pertanto, è possibile ragionevolmente affermare che gli interventi chirurgici di affermazione di genere, da sentiti come parte integrante della sua realizzazione Per_1 psico-fisica, unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere maschile, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità maschile completandone la realizzazione. è consapevole che, dopo la gonadectomia, dovrà praticare un Per_1 trattamento ormonale sostitutivo cronico, come previsto nei casi di ipogonadismo, e che per questo aspetto potrà essere seguito in questa sede con visite endocrinologiche periodiche.”
(doc. 4);
5) la parte ricorrente non è coniugata e non ha figli (doc. 2);
6) la parte ricorrente ha ribadito in udienza la propria volontà di ultimare il percorso di riconoscimento di genere, per adeguare i propri documenti e il proprio aspetto a quelli del genere maschile, cui fin dall'infanzia ha sempre percepito di appartenere (cfr. verbale e ricorso).
Avuto riguardo alla natura necessaria del giudizio e all'assenza di soccombenza processuale, nulla deve infine disporsi in merito alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 449
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta il diritto di , c.f. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
Pavia, residente a [...], alla rettifica dell'attribuzione del sesso da femminile a maschile e del prenome da “ ” a ” nel proprio atto di CP_1 Per_1 nascita e negli atti conseguenti e a eseguire i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri organi e caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massazza di rettificare l'atto di nascita di
, numero 328, anno 2003, parte II, serie B, facendo risultare sesso Controparte_1
“MASCHILE” e prenome “RICCARDO”, di dare comunicazione dell'intervenuta rettifica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della parte ricorrente e di curare ogni adempimento successivo;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Biella di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Massazza (BI), affinché
l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- nulla sulle spese.
Biella, 25/11/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore