Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 1239
CASS
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione liberalizzazione tariffaria

    La Corte ritiene che la riduzione degli onorari, sebbene non più soggetta a tariffe fisse, possa comunque costituire illecito disciplinare se idonea a compromettere il decoro e il prestigio della professione o ad alterare la concorrenza leale. Tuttavia, la Corte rileva che i giudici di merito si sono concentrati sull'entità delle tariffe praticate, nonostante l'abrogazione della norma relativa, omettendo di analizzare approfonditamente la circostanza dell'assunzione dei costi da parte del notaio.

  • Rigettato
    Concorso apparente di norme

    La Corte ritiene che questo motivo sia assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla liberalizzazione tariffaria, poiché il presupposto del concorso apparente di norme non sussiste nel modo in cui è stato prospettato dal ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione norme deontologiche e legge notarile su orari di sottoscrizione

    La Corte ritiene il motivo infondato, poiché la motivazione della Corte d'Appello non presenta contraddizioni insanabili e la valutazione degli orari indicati come inattendibili costituisce un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità. La questione dei tempi di lettura degli atti e delle chiusure dovute al lockdown sono assorbiti dall'affermata inattendibilità degli orari.

  • Accolto
    Utilizzo dell'attività di procacciamento da parte delle banche

    La Corte ritiene il motivo fondato, poiché i giudici di merito, pur escludendo correttamente la rilevanza della posizione della banca come parte del contratto di mutuo, non hanno adeguatamente dimostrato l'opera di indirizzo dei clienti verso il notaio da parte della banca, né l'atteggiamento attivo del notaio nell'avvalersi di tale intermediazione. Il mero numero di atti stipulati presso la sede bancaria non è sufficiente a provare l'illecito.

  • Rigettato
    Concorso apparente di norme

    La Corte ritiene questo motivo assorbito dall'accoglimento del motivo precedente relativo all'illecito di procacciamento.

  • Altro
    Inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato al giudizio di reclamo

    La Corte dichiara il motivo assorbito dall'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 1239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1239
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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