TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4997/2019 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da cose in custodia
PROMOSSA DA
, nonché da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in qualità di eredi di rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] Parte_1 dall'avv. Fabio Stranieri;
ATTORI;
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_1 atti dall'avv. Saverio Laterza;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione. ha esposto: che il giorno 19.4.2019, alle ore 8.10 circa, “nell'ospedale Parte_1
“Camberlingo” in Francavilla Fontana nei pressi del corridoio piano terra, (…) mentre camminava
in piena autonomia, senza ausili ortopedici, bensì sotto braccio della figlia , scivolava Parte_3
a causa del pavimento ancora umido e insaponato dal personale che si occupa delle pulizie igienico
– sanitarie del Nosocomio, subendo gravissime lesioni personali; che “detta situazione di pericolo
“non risultava in alcun modo segnalata dalla cartellonistica ospedaliera, né erano visibili al
passaggio chiazze di acqua o quant'altro”; che, ricoverata presso il medesimo nosocomio, le veniva diagnosticata la “frattura scomposta del femore e omero dx”; che “il giorno seguente fu sottoposta
ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti e dimessa in data
30.4.2019”.
Sulla scorta di tali premesse ha convenuto in giudizio l' in Parte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentate p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., dalla medesima quantificati il 79.521,50 €
“comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute”.
Costituitasi in giudizio, l' previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in CP_1
causa di unipersonale, quale società addetta allo svolgimento delle Controparte_2
attività di pulizia all'interno dei locali dell'ospedale, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha invocato il rigetto, deducendo l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del danno.
benché ritualmente citata, a seguito dell'autorizzazione alla chiamata Controparte_2
in causa, non si è costituita in giudizio, rimanendo, pertanto, contumace.
La domanda attorea è fondata.
In tema di danni da cose in custodia, l'ormai consolidato orientamento di legittimità individua nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. una responsabilità di tipo oggettivo basata sulla relazione intercorrente tra la res e colui che esercita un effettivo potere e controllo sulla cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno, da parte di questi, di un obbligo di vigilanza, posto che la presente norma è volta ad imputare la responsabilità a chi si trovi nella condizione di controllare i rischi che dalla cosa possano derivare.
Invero “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di
provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di
imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato
dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello
del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la
prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione
di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cassazione civile sez.
VI, 07/01/2016, (ud. 12/11/2015, dep. 07/01/2016), n.56).
Ne consegue che, mentre il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno è onerato–
in base all'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – di provare il fatto storico e il nesso di causalità
tra la res in custodia e l'evento dannoso, il custode, per andare esente da responsabilità, deve, invece,
fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale e che può pacificamente consistere tanto nel fatto del terzo,
quanto nella condotta colposa dello stesso danneggiato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 22
ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n. 287).
Nel caso di specie, deve, in primo luogo, ritenersi provato e non contestato il fatto storico sotteso al caso di specie, costituito dal sinistro occorso ai danni della nelle circostanze di Pt_1
tempo e di luogo dalla stessa addotte. Ed invero, l' convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ha CP_1
contestato la sussistenza del fatto, limitandosi ad attribuire la responsabilità della caduta alla
“disattenzione e/o imprudenza della vittima dell'infortunio”.
In ogni caso, il sinistro in oggetto risulta confermato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in corso di causa, i quali hanno dichiarato che “ho visto la signora mentre cadeva e sono stato
il primo a soccorrerla;
poco dopo è arrivato il dott. e pochi minuti dopo sono usciti gli Per_1
infermieri dal Pronto Soccorso” (cfr. deposizione ES escusso all'udienza Testimone_1
dell'11.11.2021), nonché che ““la signora quella mattina è caduta davanti alla porta del mio ufficio,
era in compagnia della figlia;
in quel momento ero in ufficio” (cfr. deposizione ES
[...]
, escusso all'udienza del 24.2.2022). Tes_2
Ciò posto, l'istruttoria espletata, consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice circa la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il sinistro occorsole,
avendo la stessa fornito adeguata prova del medesimo.
Occorre, difatti, evidenziare che, sebbene il pavimento sia una cosa di per sé non pericolosa,
lo stesso può essere reso tale dal concorso di agenti esterni, come dalla presenza di acqua, causalmente idonea a rendere sdruccevole e quindi insidiosa una superficie, soprattutto se rivestita, come nel caso di specie, da piastrelle lucide (cfr. foto in atti).
In particolare, nel caso che ci occupa, la pericolosità del pavimento, causata dalla presenza di acqua e detersivo sulla superficie del corridoio teatro del sinistro, al momento del verificarsi dello stesso, è emersa chiaramente dalle deposizioni testimoniali.
In particolare, il ES escusso all'udienza dell'11.11.2021, ha dichiarato che Testimone_1
“il pavimento era umido, in alcuni punti ancora insaponato, in altri sembrava asciutto;
quella
mattina (…) mi ero accorto che il pavimento era in quelle condizioni;
(…)”
Anche il ES , escusso all'udienza del 24.2.2022, ha riferito che “ogni Testimone_3
giorno il pavimento viene lavato con una lavasciuga che non fa bene il suo lavoro perché è datata”. Il ES ha poi, più precisamente, affermato che “il gommino che dovrebbe asciugare non
asciuga come dovrebbe e quindi restano delle chiazze sia di acqua che di sapone: il pavimento poi
ci mette un po' di tempo ad asciugarsi naturalmente, perché la ventilazione naturale non è garantita
come dovrebbe”.
Dalle dichiarazioni testimoniali è, altresì, emerso come la pericolosità dello stato dei luoghi sia stata acuita dall'assenza di appositi cartelli che segnalassero la presenza di acqua sul pavimento.
Ed invero, il ES , ha dichiarato che “il giorno dell'incidente la Testimone_2
cartellonistica che segnalasse la presenza di pavimento bagnato non c'era e tanto posso dire perché
non c'è mai”.
Allo stesso modo, il ES ha affermato che “il corridoio era totalmente Testimone_1
sprovvisto di cartellonistica che avvisasse del fatto che era bagnato e aggiungo che ieri,
accompagnando una signora in ospedale, alle ore 14.30, mi sono trovato nella stessa situazione: il
pavimento era bagnato e non c'era alcuna segnalazione”.
Tale circostanza è stata, inoltre, confermata anche dal ES , dipendente della Testimone_4
il quale, all'udienza dell'11.11.2021 ha dichiarato che “nel corridoio dove è Controparte_2
avvenuto l'incidente non si mettono cartelli”.
Quest'ultimo ES ha, poi, dichiarato che “il tergipavimento è di gomma e l'effetto di
asciugatura è migliore dove non ci sono fughe;
il pavimento adiacente al cup è fatto di mattonelle
bianche, piccole, che hanno delle fughe piccolissime e semmai sono un po' dissestate”.
È ben probabile, dunque, che la presenza di numerose fughe sul pavimento, abbia comportato l'accumulo di una maggiore quantità di acqua e, di conseguenza, una dilatazione dei tempi di asciugatura dello stesso.
In ragione delle considerazioni svolte, non possono, dunque, riconoscersi profili di responsabilità - in termini di integrazione del caso fortuito o di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. -
in capo alla danneggiata, posto che, sebbene il sinistro si sia verificato in pieno giorno, l'assenza di cartelli, ovvero di ulteriori elementi (come, ad esempio, di personale addetto alle pulizie, carrelli, secchi), ha, di fatto, escluso la possibilità per l'attrice di apprezzare adeguatamente l'insidiosità del percorso che si accingeva ad attraversare.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha sul punto argomentato che “l'assenza di segnalazioni atte
ad avvertire della presenza di pericoli, ingenera nel pedone il legittimo affidamento in ordine alla
stabilità e regolarità della superficie su cui si trova a transitare” (Cass. Civ. sez. III, 18.11.2010, n.
23277).
Ed ancora, “nella situazione di rischio che proviene dal pavimento bagnato, il custode deve
prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed
esercitando i poteri di vigilanza che gli competono”. (Cassazione civile , sez. III , 02/09/2013 , n.
20055).
Inoltre, la Corte di Cassazione nell'esaminare una fattispecie sovrapponibile, per alcuni aspetti, a quella in esame, ha osservato che “proprio perchè – sul pavimento in questione - non vi era
presenza abbondante di acqua, come accertato dal giudice, ma vi era l'umidità successiva al
lavaggio, la situazione di pericolo era meno prevedibile, sicchè l'efficienza causale del
comportamento del danneggiato acquista minore rilievo” (Cass. civ. sent n. 4129/2020, sez. VI).
Peraltro, la circostanza che la danneggiata non si fosse avventurata da sola nell'attraversamento del corridoio, e che, al contrario, camminasse sorretta dalla figlia, consente,
altresì, di ritenere che la stessa abbia adottato idonee cautele nel rapporto con la res.
Il ES ha, difatti, dichiarato che “quando l'ho vista cadere, la signora non Testimone_5
portava alcun bastone o supporto ortopedico, camminava sotto braccio alla figlia, come del resto io
stavo facendo con mio padre”.
Il quadro probatorio sinora vagliato, unitamente alla mancata costituzione in giudizio della convenuta (sintomatica di una sostanziale acquiescenza rispetto alle pretese attoree), Controparte_2
consentono, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità esistente tra l'evento dannoso occorso alla e il pavimento del corridoio dalla stessa percorso, non avendo, peraltro, la convenuta Pt_1
Cont fornito la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito. Passando, ora, alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, deve osservarsi che le lesioni dalla stessa subite sono state oggetto di consulenza tecnica d'ufficio a cura del C.T.U. dott. le cui risultanze, frutto di accertamenti esenti da vizi logici e immuni da Per_2
censure sul piano metodologico, questo Giudice condivide.
Più precisamente, il Ctu incaricato ha esposto che “la signora - soggetto Parte_1
anziano - all'epoca del sinistro in parola era affetta da un corredo pluripatologico caratterizzato da
ipertensione arteriosa, cirrosi epatica HBV correlata, diabete mellitto di tipo II in trattamento
farmacologico”.
Essendo la nelle more del giudizio e prima dell'esame peritale, deceduta, il ctu ha, Pt_1
poi, osservato che “non è stato possibile valutarne lo stato anteriore inteso come “complesso delle
condizioni fisiologiche e patologiche esistenti al momento in cui si verificò l'evento di interesse
medico legale” né tantomeno è stato possibile valutare le menomazioni ma soprattutto gli effetti che
esse hanno determinato sull'intera omeostasi (stabilità) della persona anziana”.
L'ausiliario ha, tuttavia, sostenuto che “alla luce delle considerazioni rilevate nel corso della
Consensus Conference medico legale tenutasi a Bologna nel 2019 è possibile però affermare che
esistono evidenze che gli esiti più sfavorevoli di una lesione traumatica sono generalmente legati
all'età; diversi fattori associati all'età possono quindi contribuire al rischio di esiti peggiori. Da tali
lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), una parziale
mediamente valutata al 75% di giorni 25 (venticinque) ed un periodo di i.t. al 50% di giorni 65”.
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo che “può valutarsi con intuibile criterio spannometrico
un pregiudizio biologico residuo non inferiore al 13-14% della totale” e che “compete il rimborso
delle spese mediche per un esborso totale di 664,00 € che possono essere ritenute congrue”.
Rilevato, tuttavia, che la stima della percentuale di invalidità residuata ai danni dell'attrice, è
stata dal ctu valutata in via approssimativa e considerato che la soffriva di patologie Pt_1
pregresse, anche collegate all'avanzare dell'età e che, dunque, sussistevano concause naturali che, a detta del consulente, hanno verosimilmente contribuito “al rischio di esiti peggiori”, si ritiene congruo contenere gli esiti permanenti del danno biologico nella misura del 13 %.
Ai fini della quantificazione del danno, vertendosi in materia di lesioni all'integrità psicofisica di non lieve entità (superiori ai 9 punti di percentuale), deve osservarsi quanto segue.
Con D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 è stata approvata la tabella unica nazionale (T.U.N.) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e dall'esercizio della professione sanitaria, dai quali siano derivati lesioni di non lieve entità.
All'indomani dell'entrata in vigore della Tabella Unica, il Tribunale di MI, con ordinanza del 18 luglio 2025 ex art. 363 bis c.p.c., ha disposto il rinvio degli atti alla Suprema Corte di
Cassazione per la risoluzione della questione pregiudiziale in ordine all'individuazione del parametro da adottare i fini della liquidazione del danno biologico da lesione c.d. macro – permanente, per un verso allorquando essa sia derivata da evento verificatosi prima dell'entrata in vigore della T.U.N.,
per altro verso nelle ipotesi in cui quest'ultimo non sia riconducibile a sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli a motore o a condotte poste in essere per malpractice sanitaria.
In particolare, la Corte è stata interrogata circa l'opportunità che, in siffatte ipotesi, il giudice,
quando sia chiamato a decidere sulla liquidazione di tale voce di danno, si avvalga del parametro della c.d. Tabella di MI (attualmente quelle cui fare riferimento sono le Tabelle Milanesi
Edizione 2024), ad oggi invalso “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del
danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c”, ovvero quello di cui alla T.U.N.,
adottata con D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025, posto che l'utilizzo dell'uno o dell'altro criterio condurrebbe a “a quantificazioni risarcitorie sensibilmente diverse” e considerato che predetto Decreto ha limitato l'ambito di applicazione della tabella al risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità “conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti” e “all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria
o sociosanitaria, pubblica o privata”, nonché ai sinistri “verificatisi successivamente alla data di
entrata in vigore” della norma. Per quanto la questione sia ancora sottoposta al vaglio della Corte Suprema di Cassazione, a parere di questo Giudice la Tabella Unica Nazionale non può trovare nel caso di specie, Tale
convincimento risulta avallato dal principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento all'art. 139 del codice delle assicurazioni private - contenenti i criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali i cui postumi siano accertati in misura non superiore al 9 % - il cui ambito di applicazione, al fine di garantire il rispetto dell'equità, in ossequio al principio di eguaglianza, è stato circoscritto ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Ed invero, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/2011,
“l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., perchè
consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto
tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio”.
Ritiene, dunque, il giudicante di poter seguire, nel caso di specie, lo stesso iter argomentativo adottato dalla Corte di Cassazione, con il quale è stata esclusa la possibilità di un'applicazione indistinta - anche al di fuori delle ipotesi di sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli - dei criteri di liquidazione indicati nel sopra citato articolo del codice delle assicurazioni private, poiché ciò
comporterebbe una riduzione dell'importo da liquidare a titolo i risarcimento non giustificata da finalità di contenimento di costi che finiscono, in ultima battuta, per essere riversati sulla collettività.
La Corte ha, infatti, sposato la tesi “ contraria all'applicazione analogica” delle suddette norme, valorizzando non solo “la collocazione della disposizione” – che è posta all'interno del Codice
delle assicurazioni private (in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti") – ma anche “la ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della
liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si
considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di
assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli
sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi” (Cass.12408/2011). Ciò posto e onde evitare un'irragionevole contrapposizione alla prassi invalsa in molteplici
Tribunali (“ben sessanta”), la Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto che le Tabelle di MI
“costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e
cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la
fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità”.
Ha, quindi chiarito che “poichè l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la
liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica
presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che,
in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni
di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati
in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di MI, da modularsi a seconda delle circostanze
del caso concreto".
Orbene, alla luce di tale principio di diritto, ribadito a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente - secondo cui “criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art.
139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una
previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non
derivanti da sinistri stradali” (Cass. civ. 25922/2023) – nel caso di specie dovranno trovare applicazione i criteri indicati dalle delle Tabelle di MI.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice può, dunque, essere quantificato in €
38.500,75, determinato secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di MI 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 84 anni Percentuale di invalidità permanente 13% Punto danno biologico € 2.972,04 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 861,89 Punto danno non patrimoniale € 3.833,93
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 65 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 22.602,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 29.157,00 Con personalizzazione massima (max 46% del danno
€ 39.554,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.156,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.737,50 Totale danno biologico temporaneo € 9.343,75
Totale generale: € 38.500,75
Tuttavia, considerato che “in tema di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-
fisica, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in
conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va
parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la
durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità
statistica, ma è un dato noto” (Cassazione civile , sez. III , 29/12/2021 , n. 41933), l'ammontare di €
38.500,75, come sopra determinato, dev'essere ridotto.
Più in particolare, la Suprema Corte, ha affermato che “tale danno va liquidato in base al
criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a
parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita
fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua
effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio
dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate
sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del
tempo)” (Cassazione civile, sez. III, 29/12/2021, n. 41933).
Secondo i giudici di legittimità “ciò significa che il danno da premorienza deve essere
calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino
al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo
le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni
anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un
risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità”.
L'ammontare del risarcimento spettante agli eredi della va, quindi, rideterminato in Pt_1
€ 19.250,36, somma ricavata mediante la seguente modalità di calcolo: € 38.500,72 (somma che sarebbe spettata alla danneggiata, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasta in vita fino al termine del giudizio) : 2 (anni di vita residua secondo i parametri di speranza di vita media per le donne italiana Istat 2024: 85,5) = 19.250,36 (cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza) x 1 (anni di vita effettivamente vissuti) =19.250,36.
Essendo il danno non patrimoniale subito dall'attrice stato liquidato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
Su essa non possono neppure riconoscersi interessi compensativi, non avendo l'attrice provato, nemmeno sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Deve, altresì, riconoscersi, in favore dell'attrice, la somma di € 664,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal Ctu.
Tale somma sarà corrisposta oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Controparte_4
da applicarsi a decorrere dall'anno 2019.
Passando, ora, alla domanda di manleva proposta da nei confronti della terza CP_1
chiamata in causa, unipersonale, la stessa merita accoglimento, dovendosi Controparte_2
quest'ultima ritenere, sulla scorta dell'accertata dinamica dei fatti, causalmente responsabile del sinistro occorso ai danni della Pt_1
sarà, pertanto, tenuta a rifondere all' quanto Controparte_2 CP_1
quest'ultima dovrà corrispondere alla a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non. Pt_1
Per quanto concerne, infine, le spese di lite sostenute dalla e dagli eredi della Pt_1
medesima intervenuti in giudizio, le stesse vanno poste a carico di in ragione della Controparte_1 soccombenza e liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, atteso il basso tasso di complessità della controversia, involgente questioni di diritto rispetto alle quali si registrano orientamenti giurisprudenziali oramai pacifici.
Avendo, tuttavia, trovato accoglimento la domanda di manleva formulata da CP_1
sarà tenuta a tenere indenne l' rifondendo quest'ultima delle spese Controparte_2 CP_5
di lite dalla stessa sostenute in favore degli attori.
Cont Vanno, altresì, poste a carico di le spese di lite sostenute dalla Controparte_2
convenuta, liquidate come da dispositivo secondo i suddetti parametri.
Vanno, infine, definitivamente poste a carico della , in ragione della CP_2
soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4997/2019 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e Parte_2 Parte_3 Pt_4
in qualità di eredi di della somma complessiva di € 19.914,36, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria sull'importo di 664,00 secondo gli indici e le decorrenze indicate in motivazione;
- accoglie la domanda di manleva formulata da e, per l'effetto, dichiara CP_1
tenuta a rifondere ad quanto quest'ultima sarà tenuta Controparte_2 CP_1
a corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento e di spese legali, come di seguito liquidate;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che liquida CP_1
in complessivi € 3.809,00, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese occorse per la consulenza Controparte_2
tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa. Così deciso, in Brindisi, in data 2 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4997/2019 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da cose in custodia
PROMOSSA DA
, nonché da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, in qualità di eredi di rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] Parte_1 dall'avv. Fabio Stranieri;
ATTORI;
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_1 atti dall'avv. Saverio Laterza;
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
All'udienza del 10.12.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione. ha esposto: che il giorno 19.4.2019, alle ore 8.10 circa, “nell'ospedale Parte_1
“Camberlingo” in Francavilla Fontana nei pressi del corridoio piano terra, (…) mentre camminava
in piena autonomia, senza ausili ortopedici, bensì sotto braccio della figlia , scivolava Parte_3
a causa del pavimento ancora umido e insaponato dal personale che si occupa delle pulizie igienico
– sanitarie del Nosocomio, subendo gravissime lesioni personali; che “detta situazione di pericolo
“non risultava in alcun modo segnalata dalla cartellonistica ospedaliera, né erano visibili al
passaggio chiazze di acqua o quant'altro”; che, ricoverata presso il medesimo nosocomio, le veniva diagnosticata la “frattura scomposta del femore e omero dx”; che “il giorno seguente fu sottoposta
ad intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura con placca e viti e dimessa in data
30.4.2019”.
Sulla scorta di tali premesse ha convenuto in giudizio l' in Parte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentate p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., dalla medesima quantificati il 79.521,50 €
“comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute”.
Costituitasi in giudizio, l' previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in CP_1
causa di unipersonale, quale società addetta allo svolgimento delle Controparte_2
attività di pulizia all'interno dei locali dell'ospedale, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha invocato il rigetto, deducendo l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del danno.
benché ritualmente citata, a seguito dell'autorizzazione alla chiamata Controparte_2
in causa, non si è costituita in giudizio, rimanendo, pertanto, contumace.
La domanda attorea è fondata.
In tema di danni da cose in custodia, l'ormai consolidato orientamento di legittimità individua nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. una responsabilità di tipo oggettivo basata sulla relazione intercorrente tra la res e colui che esercita un effettivo potere e controllo sulla cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno, da parte di questi, di un obbligo di vigilanza, posto che la presente norma è volta ad imputare la responsabilità a chi si trovi nella condizione di controllare i rischi che dalla cosa possano derivare.
Invero “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di
provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di
imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato
dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello
del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la
prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione
di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cassazione civile sez.
VI, 07/01/2016, (ud. 12/11/2015, dep. 07/01/2016), n.56).
Ne consegue che, mentre il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno è onerato–
in base all'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – di provare il fatto storico e il nesso di causalità
tra la res in custodia e l'evento dannoso, il custode, per andare esente da responsabilità, deve, invece,
fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale e che può pacificamente consistere tanto nel fatto del terzo,
quanto nella condotta colposa dello stesso danneggiato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 22
ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n. 287).
Nel caso di specie, deve, in primo luogo, ritenersi provato e non contestato il fatto storico sotteso al caso di specie, costituito dal sinistro occorso ai danni della nelle circostanze di Pt_1
tempo e di luogo dalla stessa addotte. Ed invero, l' convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ha CP_1
contestato la sussistenza del fatto, limitandosi ad attribuire la responsabilità della caduta alla
“disattenzione e/o imprudenza della vittima dell'infortunio”.
In ogni caso, il sinistro in oggetto risulta confermato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in corso di causa, i quali hanno dichiarato che “ho visto la signora mentre cadeva e sono stato
il primo a soccorrerla;
poco dopo è arrivato il dott. e pochi minuti dopo sono usciti gli Per_1
infermieri dal Pronto Soccorso” (cfr. deposizione ES escusso all'udienza Testimone_1
dell'11.11.2021), nonché che ““la signora quella mattina è caduta davanti alla porta del mio ufficio,
era in compagnia della figlia;
in quel momento ero in ufficio” (cfr. deposizione ES
[...]
, escusso all'udienza del 24.2.2022). Tes_2
Ciò posto, l'istruttoria espletata, consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice circa la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il sinistro occorsole,
avendo la stessa fornito adeguata prova del medesimo.
Occorre, difatti, evidenziare che, sebbene il pavimento sia una cosa di per sé non pericolosa,
lo stesso può essere reso tale dal concorso di agenti esterni, come dalla presenza di acqua, causalmente idonea a rendere sdruccevole e quindi insidiosa una superficie, soprattutto se rivestita, come nel caso di specie, da piastrelle lucide (cfr. foto in atti).
In particolare, nel caso che ci occupa, la pericolosità del pavimento, causata dalla presenza di acqua e detersivo sulla superficie del corridoio teatro del sinistro, al momento del verificarsi dello stesso, è emersa chiaramente dalle deposizioni testimoniali.
In particolare, il ES escusso all'udienza dell'11.11.2021, ha dichiarato che Testimone_1
“il pavimento era umido, in alcuni punti ancora insaponato, in altri sembrava asciutto;
quella
mattina (…) mi ero accorto che il pavimento era in quelle condizioni;
(…)”
Anche il ES , escusso all'udienza del 24.2.2022, ha riferito che “ogni Testimone_3
giorno il pavimento viene lavato con una lavasciuga che non fa bene il suo lavoro perché è datata”. Il ES ha poi, più precisamente, affermato che “il gommino che dovrebbe asciugare non
asciuga come dovrebbe e quindi restano delle chiazze sia di acqua che di sapone: il pavimento poi
ci mette un po' di tempo ad asciugarsi naturalmente, perché la ventilazione naturale non è garantita
come dovrebbe”.
Dalle dichiarazioni testimoniali è, altresì, emerso come la pericolosità dello stato dei luoghi sia stata acuita dall'assenza di appositi cartelli che segnalassero la presenza di acqua sul pavimento.
Ed invero, il ES , ha dichiarato che “il giorno dell'incidente la Testimone_2
cartellonistica che segnalasse la presenza di pavimento bagnato non c'era e tanto posso dire perché
non c'è mai”.
Allo stesso modo, il ES ha affermato che “il corridoio era totalmente Testimone_1
sprovvisto di cartellonistica che avvisasse del fatto che era bagnato e aggiungo che ieri,
accompagnando una signora in ospedale, alle ore 14.30, mi sono trovato nella stessa situazione: il
pavimento era bagnato e non c'era alcuna segnalazione”.
Tale circostanza è stata, inoltre, confermata anche dal ES , dipendente della Testimone_4
il quale, all'udienza dell'11.11.2021 ha dichiarato che “nel corridoio dove è Controparte_2
avvenuto l'incidente non si mettono cartelli”.
Quest'ultimo ES ha, poi, dichiarato che “il tergipavimento è di gomma e l'effetto di
asciugatura è migliore dove non ci sono fughe;
il pavimento adiacente al cup è fatto di mattonelle
bianche, piccole, che hanno delle fughe piccolissime e semmai sono un po' dissestate”.
È ben probabile, dunque, che la presenza di numerose fughe sul pavimento, abbia comportato l'accumulo di una maggiore quantità di acqua e, di conseguenza, una dilatazione dei tempi di asciugatura dello stesso.
In ragione delle considerazioni svolte, non possono, dunque, riconoscersi profili di responsabilità - in termini di integrazione del caso fortuito o di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. -
in capo alla danneggiata, posto che, sebbene il sinistro si sia verificato in pieno giorno, l'assenza di cartelli, ovvero di ulteriori elementi (come, ad esempio, di personale addetto alle pulizie, carrelli, secchi), ha, di fatto, escluso la possibilità per l'attrice di apprezzare adeguatamente l'insidiosità del percorso che si accingeva ad attraversare.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha sul punto argomentato che “l'assenza di segnalazioni atte
ad avvertire della presenza di pericoli, ingenera nel pedone il legittimo affidamento in ordine alla
stabilità e regolarità della superficie su cui si trova a transitare” (Cass. Civ. sez. III, 18.11.2010, n.
23277).
Ed ancora, “nella situazione di rischio che proviene dal pavimento bagnato, il custode deve
prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed
esercitando i poteri di vigilanza che gli competono”. (Cassazione civile , sez. III , 02/09/2013 , n.
20055).
Inoltre, la Corte di Cassazione nell'esaminare una fattispecie sovrapponibile, per alcuni aspetti, a quella in esame, ha osservato che “proprio perchè – sul pavimento in questione - non vi era
presenza abbondante di acqua, come accertato dal giudice, ma vi era l'umidità successiva al
lavaggio, la situazione di pericolo era meno prevedibile, sicchè l'efficienza causale del
comportamento del danneggiato acquista minore rilievo” (Cass. civ. sent n. 4129/2020, sez. VI).
Peraltro, la circostanza che la danneggiata non si fosse avventurata da sola nell'attraversamento del corridoio, e che, al contrario, camminasse sorretta dalla figlia, consente,
altresì, di ritenere che la stessa abbia adottato idonee cautele nel rapporto con la res.
Il ES ha, difatti, dichiarato che “quando l'ho vista cadere, la signora non Testimone_5
portava alcun bastone o supporto ortopedico, camminava sotto braccio alla figlia, come del resto io
stavo facendo con mio padre”.
Il quadro probatorio sinora vagliato, unitamente alla mancata costituzione in giudizio della convenuta (sintomatica di una sostanziale acquiescenza rispetto alle pretese attoree), Controparte_2
consentono, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità esistente tra l'evento dannoso occorso alla e il pavimento del corridoio dalla stessa percorso, non avendo, peraltro, la convenuta Pt_1
Cont fornito la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito. Passando, ora, alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, deve osservarsi che le lesioni dalla stessa subite sono state oggetto di consulenza tecnica d'ufficio a cura del C.T.U. dott. le cui risultanze, frutto di accertamenti esenti da vizi logici e immuni da Per_2
censure sul piano metodologico, questo Giudice condivide.
Più precisamente, il Ctu incaricato ha esposto che “la signora - soggetto Parte_1
anziano - all'epoca del sinistro in parola era affetta da un corredo pluripatologico caratterizzato da
ipertensione arteriosa, cirrosi epatica HBV correlata, diabete mellitto di tipo II in trattamento
farmacologico”.
Essendo la nelle more del giudizio e prima dell'esame peritale, deceduta, il ctu ha, Pt_1
poi, osservato che “non è stato possibile valutarne lo stato anteriore inteso come “complesso delle
condizioni fisiologiche e patologiche esistenti al momento in cui si verificò l'evento di interesse
medico legale” né tantomeno è stato possibile valutare le menomazioni ma soprattutto gli effetti che
esse hanno determinato sull'intera omeostasi (stabilità) della persona anziana”.
L'ausiliario ha, tuttavia, sostenuto che “alla luce delle considerazioni rilevate nel corso della
Consensus Conference medico legale tenutasi a Bologna nel 2019 è possibile però affermare che
esistono evidenze che gli esiti più sfavorevoli di una lesione traumatica sono generalmente legati
all'età; diversi fattori associati all'età possono quindi contribuire al rischio di esiti peggiori. Da tali
lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), una parziale
mediamente valutata al 75% di giorni 25 (venticinque) ed un periodo di i.t. al 50% di giorni 65”.
Il ctu ha, pertanto, concluso ritenendo che “può valutarsi con intuibile criterio spannometrico
un pregiudizio biologico residuo non inferiore al 13-14% della totale” e che “compete il rimborso
delle spese mediche per un esborso totale di 664,00 € che possono essere ritenute congrue”.
Rilevato, tuttavia, che la stima della percentuale di invalidità residuata ai danni dell'attrice, è
stata dal ctu valutata in via approssimativa e considerato che la soffriva di patologie Pt_1
pregresse, anche collegate all'avanzare dell'età e che, dunque, sussistevano concause naturali che, a detta del consulente, hanno verosimilmente contribuito “al rischio di esiti peggiori”, si ritiene congruo contenere gli esiti permanenti del danno biologico nella misura del 13 %.
Ai fini della quantificazione del danno, vertendosi in materia di lesioni all'integrità psicofisica di non lieve entità (superiori ai 9 punti di percentuale), deve osservarsi quanto segue.
Con D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 è stata approvata la tabella unica nazionale (T.U.N.) per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali e dall'esercizio della professione sanitaria, dai quali siano derivati lesioni di non lieve entità.
All'indomani dell'entrata in vigore della Tabella Unica, il Tribunale di MI, con ordinanza del 18 luglio 2025 ex art. 363 bis c.p.c., ha disposto il rinvio degli atti alla Suprema Corte di
Cassazione per la risoluzione della questione pregiudiziale in ordine all'individuazione del parametro da adottare i fini della liquidazione del danno biologico da lesione c.d. macro – permanente, per un verso allorquando essa sia derivata da evento verificatosi prima dell'entrata in vigore della T.U.N.,
per altro verso nelle ipotesi in cui quest'ultimo non sia riconducibile a sinistro cagionato dalla circolazione di veicoli a motore o a condotte poste in essere per malpractice sanitaria.
In particolare, la Corte è stata interrogata circa l'opportunità che, in siffatte ipotesi, il giudice,
quando sia chiamato a decidere sulla liquidazione di tale voce di danno, si avvalga del parametro della c.d. Tabella di MI (attualmente quelle cui fare riferimento sono le Tabelle Milanesi
Edizione 2024), ad oggi invalso “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del
danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c”, ovvero quello di cui alla T.U.N.,
adottata con D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025, posto che l'utilizzo dell'uno o dell'altro criterio condurrebbe a “a quantificazioni risarcitorie sensibilmente diverse” e considerato che predetto Decreto ha limitato l'ambito di applicazione della tabella al risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità “conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti” e “all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria
o sociosanitaria, pubblica o privata”, nonché ai sinistri “verificatisi successivamente alla data di
entrata in vigore” della norma. Per quanto la questione sia ancora sottoposta al vaglio della Corte Suprema di Cassazione, a parere di questo Giudice la Tabella Unica Nazionale non può trovare nel caso di specie, Tale
convincimento risulta avallato dal principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento all'art. 139 del codice delle assicurazioni private - contenenti i criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali i cui postumi siano accertati in misura non superiore al 9 % - il cui ambito di applicazione, al fine di garantire il rispetto dell'equità, in ossequio al principio di eguaglianza, è stato circoscritto ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Ed invero, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/2011,
“l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., perchè
consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto
tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio”.
Ritiene, dunque, il giudicante di poter seguire, nel caso di specie, lo stesso iter argomentativo adottato dalla Corte di Cassazione, con il quale è stata esclusa la possibilità di un'applicazione indistinta - anche al di fuori delle ipotesi di sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli - dei criteri di liquidazione indicati nel sopra citato articolo del codice delle assicurazioni private, poiché ciò
comporterebbe una riduzione dell'importo da liquidare a titolo i risarcimento non giustificata da finalità di contenimento di costi che finiscono, in ultima battuta, per essere riversati sulla collettività.
La Corte ha, infatti, sposato la tesi “ contraria all'applicazione analogica” delle suddette norme, valorizzando non solo “la collocazione della disposizione” – che è posta all'interno del Codice
delle assicurazioni private (in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti") – ma anche “la ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della
liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si
considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di
assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli
sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi” (Cass.12408/2011). Ciò posto e onde evitare un'irragionevole contrapposizione alla prassi invalsa in molteplici
Tribunali (“ben sessanta”), la Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto che le Tabelle di MI
“costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e
cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la
fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità”.
Ha, quindi chiarito che “poichè l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la
liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica
presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che,
in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni
di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati
in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di MI, da modularsi a seconda delle circostanze
del caso concreto".
Orbene, alla luce di tale principio di diritto, ribadito a più riprese anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente - secondo cui “criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art.
139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una
previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non
derivanti da sinistri stradali” (Cass. civ. 25922/2023) – nel caso di specie dovranno trovare applicazione i criteri indicati dalle delle Tabelle di MI.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice può, dunque, essere quantificato in €
38.500,75, determinato secondo le seguenti modalità di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di MI 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 84 anni Percentuale di invalidità permanente 13% Punto danno biologico € 2.972,04 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 861,89 Punto danno non patrimoniale € 3.833,93
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 65 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 22.602,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 29.157,00 Con personalizzazione massima (max 46% del danno
€ 39.554,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.156,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.737,50 Totale danno biologico temporaneo € 9.343,75
Totale generale: € 38.500,75
Tuttavia, considerato che “in tema di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-
fisica, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in
conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va
parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la
durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità
statistica, ma è un dato noto” (Cassazione civile , sez. III , 29/12/2021 , n. 41933), l'ammontare di €
38.500,75, come sopra determinato, dev'essere ridotto.
Più in particolare, la Suprema Corte, ha affermato che “tale danno va liquidato in base al
criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a
parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita
fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua
effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio
dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate
sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del
tempo)” (Cassazione civile, sez. III, 29/12/2021, n. 41933).
Secondo i giudici di legittimità “ciò significa che il danno da premorienza deve essere
calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino
al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo
le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni
anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un
risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità”.
L'ammontare del risarcimento spettante agli eredi della va, quindi, rideterminato in Pt_1
€ 19.250,36, somma ricavata mediante la seguente modalità di calcolo: € 38.500,72 (somma che sarebbe spettata alla danneggiata, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasta in vita fino al termine del giudizio) : 2 (anni di vita residua secondo i parametri di speranza di vita media per le donne italiana Istat 2024: 85,5) = 19.250,36 (cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza) x 1 (anni di vita effettivamente vissuti) =19.250,36.
Essendo il danno non patrimoniale subito dall'attrice stato liquidato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
Su essa non possono neppure riconoscersi interessi compensativi, non avendo l'attrice provato, nemmeno sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.).
Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Deve, altresì, riconoscersi, in favore dell'attrice, la somma di € 664,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal Ctu.
Tale somma sarà corrisposta oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Controparte_4
da applicarsi a decorrere dall'anno 2019.
Passando, ora, alla domanda di manleva proposta da nei confronti della terza CP_1
chiamata in causa, unipersonale, la stessa merita accoglimento, dovendosi Controparte_2
quest'ultima ritenere, sulla scorta dell'accertata dinamica dei fatti, causalmente responsabile del sinistro occorso ai danni della Pt_1
sarà, pertanto, tenuta a rifondere all' quanto Controparte_2 CP_1
quest'ultima dovrà corrispondere alla a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non. Pt_1
Per quanto concerne, infine, le spese di lite sostenute dalla e dagli eredi della Pt_1
medesima intervenuti in giudizio, le stesse vanno poste a carico di in ragione della Controparte_1 soccombenza e liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, atteso il basso tasso di complessità della controversia, involgente questioni di diritto rispetto alle quali si registrano orientamenti giurisprudenziali oramai pacifici.
Avendo, tuttavia, trovato accoglimento la domanda di manleva formulata da CP_1
sarà tenuta a tenere indenne l' rifondendo quest'ultima delle spese Controparte_2 CP_5
di lite dalla stessa sostenute in favore degli attori.
Cont Vanno, altresì, poste a carico di le spese di lite sostenute dalla Controparte_2
convenuta, liquidate come da dispositivo secondo i suddetti parametri.
Vanno, infine, definitivamente poste a carico della , in ragione della CP_2
soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4997/2019 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e Parte_2 Parte_3 Pt_4
in qualità di eredi di della somma complessiva di € 19.914,36, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria sull'importo di 664,00 secondo gli indici e le decorrenze indicate in motivazione;
- accoglie la domanda di manleva formulata da e, per l'effetto, dichiara CP_1
tenuta a rifondere ad quanto quest'ultima sarà tenuta Controparte_2 CP_1
a corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento e di spese legali, come di seguito liquidate;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che liquida CP_1
in complessivi € 3.809,00, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese occorse per la consulenza Controparte_2
tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa. Così deciso, in Brindisi, in data 2 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.