TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2191 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/09/1982 rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO ANGELA e dall'avvocato CAVEDON LORENZO
e
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BRASILE) il 12/10/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato MACRI GIORGIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e in data Parte_1 Controparte_1
09.02.2013 con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Schio
(VI) dell'anno 2013 al numero 4 parte I, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni che i coniugi hanno di comune accordo convenuto;
2. Confermarsi che la casa coniugale, sita in Schio (VI) in Via del Salesà n. 53/A, di proprietà del Signore rimanga nella disponibilità del Parte_1 medesimo;
3. Confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
, con residenza e collocamento presso la madre, con Persona_1 esercizio congiunto della potestà genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
4. Confermarsi il calendario di gestione della figlia concordato tra i genitori, Per_1 per cui la figlia, rimarrà con il padre secondo le seguenti modalità: • un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì fino al mattino successivo, nella settimana in cui la figlia trascorre con il padre il week-end; • due pomeriggi a settimana, indicativamente il mercoledì e il giovedì, fino al venerdì mattina, nella settimana in cui la figlia trascorre con la madre il week-end; • fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
• una settimana durante le vacanze di dicembre e gennaio
(alternando un anno la settimana del Natale e l'anno successivo quella del Capodanno)
e durante le Festività Pasquali per 3 (tre) giorni, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, il Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni tutte le altre festività; • durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in
2 periodo da concordare tra i coniugi entro il 31.05. di ciascun anno;
È sempre fatto salvo il diritto dei genitori di potersi accordare diversamente su ogni scelta e modalità di visita, nel preminente interesse della figlia.
5. Confermarsi il contributo a titolo di mantenimento ordinario della figlia che Per_1 il Signore corrisponderà alla Signora Parte_1 Controparte_1
nell'importo mensile di € 220,00 - rivalutabile annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT FAMIGLIE, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
6. Confermarsi che entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia , così come individuate e disciplinate nel Per_1
Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di
Vicenza, che s'intende qui integralmente riportato.
7. Confermarsi che la Signora potrà richiedere e Controparte_1 percepire il pagamento dell'Assegno Unico e Universale per la figlia nella misura del
100% dell'importo spettante.
8. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, ed in grado di provvedere autonomamente al loro mantenimento, dandosi così reciprocamente atto di non avanzare richieste in ordine all'assegno divorzile.
9. I ricorrenti dichiarano di avere definito con separato accordo tutti gli altri propri rapporti economici. Essi dichiarano inoltre di non avere altre pretese economiche da rivolgersi reciprocamente a nessun titolo.
10. Spese legali compensate. La signora dichiara, infine, di non Controparte_1 volersi riconciliare con il sig. . Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/6/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale
3 nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in SCHIO (VI) in data 09/02/2013.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 17/9/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 513/2024 pubblicata in data 23/10/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 27/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore - sostituita dal deposito di note scritte ex 127 ter - nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
513/2024 del 23/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al
Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex 127 ter, ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Per_1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in SCHIO (VI) il 09/02/2013 alle
[...] Controparte_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SCHIO (VI) al n. 4, parte I, anno 2013;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2191 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/09/1982 rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO ANGELA e dall'avvocato CAVEDON LORENZO
e
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(BRASILE) il 12/10/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato MACRI GIORGIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e in data Parte_1 Controparte_1
09.02.2013 con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Schio
(VI) dell'anno 2013 al numero 4 parte I, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni che i coniugi hanno di comune accordo convenuto;
2. Confermarsi che la casa coniugale, sita in Schio (VI) in Via del Salesà n. 53/A, di proprietà del Signore rimanga nella disponibilità del Parte_1 medesimo;
3. Confermarsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
, con residenza e collocamento presso la madre, con Persona_1 esercizio congiunto della potestà genitoriale nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
4. Confermarsi il calendario di gestione della figlia concordato tra i genitori, Per_1 per cui la figlia, rimarrà con il padre secondo le seguenti modalità: • un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì fino al mattino successivo, nella settimana in cui la figlia trascorre con il padre il week-end; • due pomeriggi a settimana, indicativamente il mercoledì e il giovedì, fino al venerdì mattina, nella settimana in cui la figlia trascorre con la madre il week-end; • fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
• una settimana durante le vacanze di dicembre e gennaio
(alternando un anno la settimana del Natale e l'anno successivo quella del Capodanno)
e durante le Festività Pasquali per 3 (tre) giorni, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, il Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni tutte le altre festività; • durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in
2 periodo da concordare tra i coniugi entro il 31.05. di ciascun anno;
È sempre fatto salvo il diritto dei genitori di potersi accordare diversamente su ogni scelta e modalità di visita, nel preminente interesse della figlia.
5. Confermarsi il contributo a titolo di mantenimento ordinario della figlia che Per_1 il Signore corrisponderà alla Signora Parte_1 Controparte_1
nell'importo mensile di € 220,00 - rivalutabile annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT FAMIGLIE, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
6. Confermarsi che entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia , così come individuate e disciplinate nel Per_1
Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di
Vicenza, che s'intende qui integralmente riportato.
7. Confermarsi che la Signora potrà richiedere e Controparte_1 percepire il pagamento dell'Assegno Unico e Universale per la figlia nella misura del
100% dell'importo spettante.
8. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, ed in grado di provvedere autonomamente al loro mantenimento, dandosi così reciprocamente atto di non avanzare richieste in ordine all'assegno divorzile.
9. I ricorrenti dichiarano di avere definito con separato accordo tutti gli altri propri rapporti economici. Essi dichiarano inoltre di non avere altre pretese economiche da rivolgersi reciprocamente a nessun titolo.
10. Spese legali compensate. La signora dichiara, infine, di non Controparte_1 volersi riconciliare con il sig. . Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/6/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale
3 nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in SCHIO (VI) in data 09/02/2013.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 17/9/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 513/2024 pubblicata in data 23/10/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 27/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore - sostituita dal deposito di note scritte ex 127 ter - nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
513/2024 del 23/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al
Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex 127 ter, ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Per_1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in SCHIO (VI) il 09/02/2013 alle
[...] Controparte_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SCHIO (VI) al n. 4, parte I, anno 2013;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5