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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2025, n. 11946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11946 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - FR CE RB AS IA EC ZO PA LI SENTENZA sul ricorso proposto da: CH CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Pescara udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituto procuratire generale Simone Perelli che chiedeva l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 29 novembre 2024, accoglieva parzialmente l’istanza proposta nell’interesse di CH CO e volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra una pluralità di fatti-reato giudicati con otto sentenze di condanna, di cui le prime quattro avevano ad oggetto reati contro il patrimonio, di cui agli artt. 648, 628 e 629 cod. pen. e le ulteriori avevano ad oggetto altrettanti episodi di evasione. Il giudice dell’esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione fra le prime quattro sentenze e rideterminava per tale gruppo di reati la pena complessivamente in anni sei, mesi uno giorni dieci di reclusione e 1690 euro di multa, nonché fra i fatti di cui al secondo gruppo, rispetto ai quali rideterminava la pena in anni tre e mesi uno di reclusione.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato denunciando violazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod pen avendo il giudice applicato degli aumenti in continuazione per il primo gruppo di reati in ragione di pochi mesi per ciascuno.
2.2 Con il secondo motivo contestava il limite degli aumenti stabiliti dal giudice della cognizione con la sentenza della Corte di Appello di L’ Aquila del 5 luglio 2017. In particolare, lamentava la mancata applicazione del principio di cui, ex pluribus, Sez. 1 n. 45161 del 27/10/2004, secondo cui il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la riconosciuta continuazione fra più reati separatamente giudicati Penale Sent. Sez. 1 Num. 11946 Anno 2025 Presidente: CH AC Relatore: ZO IA EC Data Udienza: 13/02/2025 con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve prima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena rideterminata per quest’ultimo dal giudice operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
3. Il sostituto procuratore generale Simone Perelli deposita conclusioni chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1. E’ certamente fondato il motivo relativo al mancato scorporo dei reati già posti in continuazione dal giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo. (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 Rv. 243375) Il principio sopra richiamato non trova applicazione per i reati del gruppo due, che sono isolate ipotesi di evasione, rispetto alle quali non doveva procedersi ad uno scorporo di fatti già posti in continuazione dal giudice della cognizione, ma per quelli del gruppo uno, ove la condanna sub tre, emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 5 luglio 2017 è comprensiva di una pluralità di reati che andavano scorporati, prima di procede alla determinazione finale.
1.2 Altrettanto carente è il provvedimento impugnato sotto il profilo motivazionale, poiché è principio ribadito da questa Corte che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) In motivazione la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) . Il provvedimento impugnato è privo della benchè minima motivazione in ordine alle ragioni degli aumenti operati, poiché il giudice dell’esecuzione, anzichè, come corretto, procedere allo scorporo a al ricalcolo delle singole porzioni di pena in aumento, motivando il quantum degli aumenti operati, ha utilizzato un metodo a contrario decurtando dalla pena complessiva, inflitta in fase di cognizione, piccole porzioni di pena, così di fatto contraendo - senza motivazione alcuna - di molto i vantaggi correlati sul piano sanzionatorio al riconoscimento del vincolo del continuazione. Proprio l’entità degli aumenti operati, di poco discosti sotto il profilo quantitativo dalla pena inflitta in sede di cognizione, rende ineludibile una motivazione accurata che consenta di verificare il rispetto dei parametri normativi di cui all’art. 81 cod. pen. 2. Anche sottoquesto aspetto il provvedimento impugnato si appalesa errato e deve essere annullato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara per nuovo esame in ragione dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva con rinvio per 2 nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara Così è deciso, 13/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA EC ZO AC CH 3
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato denunciando violazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod pen avendo il giudice applicato degli aumenti in continuazione per il primo gruppo di reati in ragione di pochi mesi per ciascuno.
2.2 Con il secondo motivo contestava il limite degli aumenti stabiliti dal giudice della cognizione con la sentenza della Corte di Appello di L’ Aquila del 5 luglio 2017. In particolare, lamentava la mancata applicazione del principio di cui, ex pluribus, Sez. 1 n. 45161 del 27/10/2004, secondo cui il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la riconosciuta continuazione fra più reati separatamente giudicati Penale Sent. Sez. 1 Num. 11946 Anno 2025 Presidente: CH AC Relatore: ZO IA EC Data Udienza: 13/02/2025 con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve prima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena rideterminata per quest’ultimo dal giudice operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
3. Il sostituto procuratore generale Simone Perelli deposita conclusioni chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1. E’ certamente fondato il motivo relativo al mancato scorporo dei reati già posti in continuazione dal giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo. (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 Rv. 243375) Il principio sopra richiamato non trova applicazione per i reati del gruppo due, che sono isolate ipotesi di evasione, rispetto alle quali non doveva procedersi ad uno scorporo di fatti già posti in continuazione dal giudice della cognizione, ma per quelli del gruppo uno, ove la condanna sub tre, emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 5 luglio 2017 è comprensiva di una pluralità di reati che andavano scorporati, prima di procede alla determinazione finale.
1.2 Altrettanto carente è il provvedimento impugnato sotto il profilo motivazionale, poiché è principio ribadito da questa Corte che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) In motivazione la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) . Il provvedimento impugnato è privo della benchè minima motivazione in ordine alle ragioni degli aumenti operati, poiché il giudice dell’esecuzione, anzichè, come corretto, procedere allo scorporo a al ricalcolo delle singole porzioni di pena in aumento, motivando il quantum degli aumenti operati, ha utilizzato un metodo a contrario decurtando dalla pena complessiva, inflitta in fase di cognizione, piccole porzioni di pena, così di fatto contraendo - senza motivazione alcuna - di molto i vantaggi correlati sul piano sanzionatorio al riconoscimento del vincolo del continuazione. Proprio l’entità degli aumenti operati, di poco discosti sotto il profilo quantitativo dalla pena inflitta in sede di cognizione, rende ineludibile una motivazione accurata che consenta di verificare il rispetto dei parametri normativi di cui all’art. 81 cod. pen. 2. Anche sottoquesto aspetto il provvedimento impugnato si appalesa errato e deve essere annullato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara per nuovo esame in ragione dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva con rinvio per 2 nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara Così è deciso, 13/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA EC ZO AC CH 3