Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, con CPF (Codice Fiscale) numero Parte_1 C.F._1
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il 18 luglio Controparte_1
2010, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], appartamento 202, città di Aracaju, Sergipe, CAP 49030-130;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_2 C.F._2
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
, nata il [...], in [...] e
[...] Persona_2
, nata il 03 de febbraio 2009, in Brasile, ivi residenti in [...],
[...]
numero 80, città di Aracaju, Sergipe, CAP 49032-150;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nato Controparte_3 C.F._3
il 27 settembre 1990, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Aracaju, Sergipe, CAP 49030-130;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_4 C.F._4
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di Aracaju, Sergipe, CAP 49030-130;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nato il 25 Controparte_5 C.F._5
aprile 2001, in Brasile, ivi residente in [...], città di Aracaju,
Sergipe, CAP 49037-460;
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di
Aracaju, Sergipe, CAP 49030-130;
con CPF (Codice Fiscale) numero nato il 03 febbraio CP_7 C.F._7
1995, in Brasile, ivi residente in [...], città di Criciúma, Santa
Catarina, CAP 88817-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nata Controparte_8 C.F._8
il 10 maggio 1992, in Brasile, ivi residente in [...], città di São Paulo, São
Paulo, CAP 03178-001;
(da sposata Controparte_9 Controparte_10
, con CPF (Codice Fiscale) numero nata il [...], in
[...] C.F._9
Brasile, ivi residente in [...], città di Criciúma, Santa Catarina, CAP
88817-000; rappresentati e difesi dall'avv. BRAZZINI SARA , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_11
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_11
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 30 giugno del 1862 Persona_3 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
Persona_3
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_11
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Cison di Valmarino in data 30.6.1862
(cfr. certificato di nascita doc.13). Pur non essendovi la prova che l'avo era in Italia al momento dell'annessione del comune di nascita al Regno d'Italia, è provata la nascita in Brasile in data
30.6.1862 del figlio (cfr. doc.14). In tale caso la continuità della linea Controparte_12 di discendenza è garantita dalla legge n. 23 del 1901, art. 36 ( “La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel
Regno)”. Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificati di nascita doc 13 e 14).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “
1. In data 30.6.1862, nasceva nel Comune di Cison di Valmarino (TV) il SI. di Persona_3
nazionalità italiana (doc.13);
2. Successivamente, il SI. emigrava in Persona_3
Brasile ove, in data 16.8.1896, dalla relazione con la SI.ra nasceva il Parte_2
SI. (doc.14);
3. In data 17.4.1920, in Brasile, il SI. Controparte_12 CP_12
si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.15);
4. In data
[...] Persona_4
14.11.1927, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra Persona_5
(doc.16);
5. In data 27.10.1951, in Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio Persona_5
con il SI. (doc.17); In data 27.7.1956, in Brasile, da detta unione Parte_3
matrimoniale nasceva il SI. (doc.18);
7. In data 26.1.1989, in Persona_6
Brasile, il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Persona_6 Parte_4
(doc.19);
8. In data 27.9.1990, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI.
[...]
(doc.20);
9. In data 27.6.1963, in Brasile, dall'unione matrimoniale Controparte_3
della SI.ra e del SI. nasceva altresì la SI.ra Persona_5 Parte_3 [...]
(doc.21); 10.In data 29.9.1965, in Brasile, sempre da detta unione Controparte_6
matrimoniale nasceva la SI.ra (doc.22); 11.In data 28.10.1967, Controparte_4
in Brasile, sempre da detta unione matrimoniale nasceva altresì il SI. Parte_1
(doc.23); 12.In data 10.5.1992, in Brasile, dalla relazione del SI.
[...] [...]
e della SI.ra nasceva la SI.ra Parte_1 Persona_7 Controparte_8
(doc.24); 13.In data 4.2.2000, in Brasile, il SI. si
[...] Parte_1
univa in matrimonio con la SI.ra (doc.25); 14.In data 25.4.2001, in Controparte_13
Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI. (doc.26); 15.In Controparte_5
data 18.7.2010, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì la SI.ra CP_1
(doc.27); 16.In data 26.1.1970, in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra
[...]
e del SI. nasceva altresì il SI. Persona_5 Parte_3 Controparte_2
(doc.28); 17.In data 31.1.2005, in Brasile, il SI. si univa in
[...] Controparte_2 matrimonio con la SI.ra (doc.29); 18.In data 3.2.2009, in Brasile, Persona_8
da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra Persona_2
(doc.30); 19.In data 10.11.2010, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì la
SI.ra (doc.31); 20.In data 20.1.1931, in Brasile, Persona_1 dall'unione matrimoniale del SI. e della SI.ra Controparte_12 Persona_4
nasceva altresì il SI. (doc.32);.In data 12.3.1955, in Brasile, il SI. Persona_9 [...]
si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.33); 22.In data 4.11.1956, Per_9 Parte_5
in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra (doc.34); Persona_10
23.In data 1.6.1974, in Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio con Persona_10
il SI. (doc.35); 24.In data 24.2.1975, in Brasile, da detta unione Persona_11
matrimoniale nasceva il SI. (doc.36); 25.In data 3.2.1995, in Controparte_9
Brasile, dalla relazione della SI.ra e del SI. Controparte_9 Persona_12
nasceva il SI. (docc.37-38); 26.In data 6.2.1995, in Brasile, CP_7 CP_9 CP_9
si univa in matrimonio con il SI. (doc.39).”
[...] Persona_12
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 13,14,16,18,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,34,36,37).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_5
la quale ha contratto matrimonio con in data 27.10.1951 (cfr. doc. 17 ), dalla Parte_3
cui unione nasceva il figlio in data 27/7/1956 (doc. 18). Persona_6
Ulteriore passaggio per linea femminile si ha con il matrimonio di in Persona_10
data 1.6.1974 con da cui è nato il 24.2.'75 Persona_13 Controparte_9
(cfr doc.35 e doc. 36).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nei matrimoni sopra indicati e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26684/2024 , promossa da , con CPF (Codice Fiscale) numero Parte_1 PartitaIVA_1
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il 18 luglio Controparte_1
2010, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], appartamento 202, città di Aracaju, Sergipe, CAP 49030-130;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_2 C.F._2
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
, nata il [...], in [...] e
[...] Persona_2
, nata il 03 de febbraio 2009, in Brasile, ivi residenti in [...],
[...]
numero 80, città di Aracaju, Sergipe, CAP 49032-150;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nato Controparte_3 C.F._3
il 27 settembre 1990, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Aracaju, Sergipe, CAP 49030-130;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_4 C.F._4
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di Aracaju, Sergipe, CAP 49030-130;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nato il 25 Controparte_5 C.F._5
aprile 2001, in Brasile, ivi residente in [...], città di Aracaju,
Sergipe, CAP 49037-460;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_6 C.F._6
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di
Aracaju, Sergipe, CAP 49030-130;
con CPF (Codice Fiscale) numero nato il 03 febbraio CP_7 C.F._7
1995, in Brasile, ivi residente in [...], città di Criciúma, Santa
Catarina, CAP 88817-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nata Controparte_8 C.F._8
il 10 maggio 1992, in Brasile, ivi residente in [...], città di São Paulo, São
Paulo, CAP 03178-001;
(da sposata Controparte_9 Controparte_10
, con CPF (Codice Fiscale) numero nata il [...], in
[...] C.F._9
Brasile, ivi residente in [...], città di Criciúma, Santa Catarina, CAP 88817-000 contro il DELL'INTERNO, con l'intervento del P.M., CP_11
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo