Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/12/2025, n. 22941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22941 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22941/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10870/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10870 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Natoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da procura in atti;
per l'annullamento
MANCATO RICONOSCIMENTO 6 SCATTI STIPENDIALI EX ART 6 BIS D.L. 387/87
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il consigliere LE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 29 luglio 2022, il sig. -OMISSIS-, già appartenente alle FF.AA., ha contestato il ricomputo del trattamento di fine servizio spettantegli da parte dell’INPS, che non comprendeva i sei scatti stipendiali ex.art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 legge n. 232/1990 con conseguente liquidazione del TFS spettante, ed ha chiesto l’accertamento del relativo diritto.
2. – Il ricorrente premette di avere prestato servizio dal 05.10.1981 al 30.12.2018 (cessazione a domanda) presso l’Aereonautica Militare con il grado di “Primo Lugotenente”, e di essere stato collocato in quiescenza in data 30.12.2018 – (posizione 0400108109P iscrizione n. 17281113) gestione cassa pensioni dello Stato – INPS con un totale di 42 anni di contribuzione alla data del pensionamento e 55 anni di età.
3. – Egli denunzia, quindi, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, come convertito dalla legge 20.11.1987, n. 472 – violazione e falsa applicazione dell’art 21 L. 232/1990-art. 1911 D.Lgvo 66/2010 e L. 468/87”, lamentando la mancata inclusione –malgrado la sua richiesta- dei sei scatti in parola nel TFS percepito.
4. – L’INPS si è costituito in giudizio eccependo, con memoria, l’infondatezza del ricorso, in quanto il beneficio in questione non si applicherebbe ai militari cessati dal servizio a domanda.
5. –Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. – Il ricorso è passato in decisione alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025.
7. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
Il ricorrente, già in servizio presso l’Aereonautica Militare Italiana, e dunque presso una Forza Armata, non rientra infatti nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6 bis L. 387\1987.
Infatti, come da oramai consolidata giurisprudenza –cui qui ci si deve adeguare- “Relativamente all'istituto dell'attribuzione di sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 il codice dell'ordinamento militare, ex art. 1911, comma 3, si è limitato a confermare, con riferimento alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle Forze di Polizia, così come delineato dall'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all'interno del Codice dell'Ordinamento Militare (Cons. Stato, Sez. II, 06/12/2023, n. 10558).
Ne segue il rigetto del ricorso.
8. – Le spese, anche per la presenza, in passato, di pronunzie di segno opposto, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE NA, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE NA |
IL SEGRETARIO