Art. 110. Destituzione
La destituzione e' inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per convivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 107.
La destituzione e' inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato;
c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per convivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 107.