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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 59/2024 RG discussa all'udienza del 21.2.25 promossa da:
- rappresentato e difeso dall' avv. PETRACHI MIRKO Parte_1
C O N T R O
- rappresentato e difeso dall'avv. GRECO Controparte_1
GIOVANNI
- rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA CP_2 [...]
- rappresentata e difesa dagli avv.ti PISANZIO ALFONSO e CESARE CP_3
MASSIMILIANO
ITALPREZIOSI spa - non costituita
FATTO E DIRITTO
All'udienza del 21.2.25 la causa veniva decisa come da separato dispositivo il cui contenuto si riporta in calce alla presente motivazione.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale contestando il pignoramento presso terzi n. 059 84
2023 00000545 e il pignoramento presso terzi n. 059 84 2023 00000713 (notifica per entrambi in data 6.6.23). Veniva proposta istanza di sospensiva innanzi al GE e successivamente proposto il presente giudizio a seguito di termine assegnato dallo stesso GE.
Parte ricorrente eccepisce:
- Omesso avviso ex art. 50 dpr 602 1973;
- difetto di motivazione dell'atto di pignoramento;
- nullità ed illegittimità del pignoramento per mancato dettaglio analitico dei crediti per cui si procede;
- illegittimità degli atti di pignoramento per inesistenza della notifica dell'atto in formato pdf in assenza della firma digitale e della conformità al proprio originale;
1 - rispetto al pignoramento presso Italpreziosi nullità del compenso per violazione dell'art. 545 cpc in quanto il compenso dell'agente sarebbe soggetto al limite del quinto al pari degli stipendi;
inesistenza dei titoli esecutivi e degli atti prodromici e nullità “dell'atto gravato” perché primo atto;
- prescrizione quinquennale in assenza di rituale notifica di validi atti interruttivi;
- illegittimità di interessi e sanzioni per difetto di motivazione ed assenza della relativa base di calcolo;
Contr
- illegittimità degli oneri di riscossione spettanti ad .
Conclude quindi nel seguente modo:
[…] 2. nel merito, accertare e dichiarare nulli, illegittimi ed infondati gli atti di esecuzione, oggetto della presente impugnazione, per difetto assoluto di motivazione, per incertezza e contraddittorietà delle somme pretese, per assenza di firma digitale, per assenza della loro conformità all'originale, per inesistenza della notifica in formato pdf, nonché per mancata esposizione ed allegazione degli atti presupposti cui si riferisce il credito complessivo per cui si procede, così come diffusamente argomentato;
3. in subordine, accertare e dichiarare nulli, illegittimi ed inefficaci gli atti di esecuzione gravati per mancata rituale notifica degli atti presupposti;
4. in via gradata ove mai risultino validamente notificati gli atti presupposti, accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione per quegli avvisi di addebito sottesi agli atti di esecuzione, la cui notifica non sia stata eseguita nel quinquennio successivo, da validi e rituali atti interruttivi della prescrizione quinquennale e, segnatamente, dichiarare prescritte le pretese rinvenienti nelle seguenti cartelle:
- avviso di addebito n. 359 2015 0003190920000;
- avviso di addebito n. 359 2016 0001862013000;
- avviso di addebito n. 359 2016 0004905335000;
- avviso di addebito n. 359 2016 0005360328000;
- avviso di addebito n. 359 2016 0005360429000;
- avviso di addebito n. 359 2017 0002691413000;
5. sempre in subordine, accertare e dichiarare non dovuti le sanzioni e gli interessi intimati perché illegittimi ed immotivati attesa l'assenza della relativa base di calcolo, e come tali pari ad euro 167.000,00 circa;
6. conseguentemente, accertare e dichiarare non dovuti gli oneri di riscossione per quanto argomentato, come tali pari ad illegittimi ed immotivati euro 140.000,00 circa…
2 Evocati in giudizio si sono costituiti , . E' rimasta non costituita CP_2 CP_5 CP_3
Italpreziosi.
I resistenti costituiti hanno ribadito la correttezza del proprio operato.
In corso di giudizio, parte ricorrente ha fatto presente:
In data 17.9.2024, a ministero del sottoscritto difensore, si proponeva ed iscriveva a ruolo innanzi al Trib. civile di Lecce, atto di citazione per querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Con il prefato atto si domanda(va) dichiarare la falsità delle firme asseritamente Cont autografe del ricorrente apposte sui documenti prodotti da e da , in seno al presente CP_2
procedimento, melius sulle relate di notifica relative a:
- Avviso di addebito n. 359 2015 000319092000, asseritamente notificato il 17.11.2015, dell'importo di euro 17.998,00;
- Intimazione di pagamento n. 059 2019 9000901633, asseritamente notificata il 19.3.2019, dell'importo di euro 1.810.047,35;
Ha chiesto la sospensione del giudizio.
Con ordinanza del 29.11.24 questo giudice ha disposto la prosecuzione dello stesso difettando la decisività della proposta querela di falso rispetto alla decisione della causa (cfr. anche infra).
***
1) Come detto, la proposta querela di falso non ha carattere decisivo in questo giudizio. Infatti, deve rilevarsi come in data 13.4.23 sia stata notificata via pec la intimazione 059 2023
90019094 92/000. Essa menziona espressamente l'avviso n. 359 2015 000319092000.
Pertanto, a tacer d'altro, con tale atto che parte ricorrente ha avuto conoscenza dell'avviso e rispetto ad esso avrebbe dovuto proporre opposizione recuperatoria (arg ex Cass. 8853/23).
Inoltre, i crediti di cui alla intimazione 059 2019 9000901633 (relativamente a quelli di pertinenza e contenuti anche negli impugnati pignoramenti) sono i seguenti: CP_2
Avviso di addebito 35920150003190920000
Avviso di addebito 35920160001862013000
Avviso di addebito 35920160004905335000
Avviso di addebito 35920160005360328000
Avviso di addebito 35920160005360429000
3 Tutti questi avvisi sono indicati e specificati anche nella intimazione 059 2023 90019094
92/000. Come detto per essa nessuna opposizione recuperatoria è stata posta. In sostanza, “le fonti di conoscenza” contestate e impugnate con querela di falso sono state pacificamente oggetto di altri atti certamente conosciuti dal ricorrente. Questo esclude qualsiasi rilevanza rispetto agli stessi. Inoltre, il ricorrente nega di aver conosciuto qualsiasi atto precedente rispetto ai pignoramenti qui contestati. Di contro, è provato che abbia conosciuto l'intimazione 059
2023 90019094 92/000 (sia questa che i pignoramenti risultano spediti presso lo stesso indirizzo pec e risultano le ricevute di consegna in formato .eml). Avendo proposto solo domanda di prescrizione antecedente (e solo limitatamente ad alcuni avvisi tra quelli oggetto di pignoramento e intimazione) la stessa va rigettata in quanto non è mai stata impugnata l'intimazione 059 2023 90019094 92/000 con impugnazione recuperatoria e in quanto i pignoramenti non sono stati, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il primo atto con cui ha conosciuto degli avvisi di addebito alla base degli stessi (si precisa il giudizio odierno riguarda solo gli avvisi di addebito di cui ai pignoramenti. Solo 6 di essi sono indicati specificamente in ricorso perché solo per essi si eccepisce la c.d. prescrizione antecedente).
2) Premesso che - di tutti i crediti oggetto dei pignoramenti presso terzi - in questa sede sono contestati solo quelli di , gli avvisi indicati nell'atto di pignoramento sono identici a quelli CP_2 indicati nell'intimazione di pagamento e sono:
Avviso di addebito 35920150003190920000
Avviso di addebito 35920160001862013000
Avviso di addebito 35920160004905335000
Avviso di addebito 35920160005360328000
Avviso di addebito 35920160005360429000
Avviso di addebito 35920170002691413000
Avviso di addebito 35920180001095028000
Avviso di addebito 35920180001112921000
Avviso di addebito 35920180006084373000
Avviso di addebito 35920180006155945000
Avviso di addebito 35920190000087371000
Avviso di addebito 35920190002643558000
Avviso di addebito 35920190005797672000
4 Pertanto, appare – per quel che riguarda la cognizione di questo giudice – che non vi sia alcuna violazione dell'art. 50 dpr 602 1973 in quanto i pignoramenti sono stati preceduti da una regolare e tempestiva intimazione di pagamento.
Si ritiene opportuno precisare che nel ricorso la parte indica specificamente solo alcuni avvisi.
Essi sono tuttavia solo quelli per i quali eccepisce specificamente la prescrizione (oltre agli altri vizi specifici). Gli altri si ritengono invece impugnati relativamente ai soli ulteriori vizi dedotti.
3) Ciò detto, l'eccezione di non conoscenza degli atti sottostanti il pignoramento è infondata.
Ciò comporta anche che tutte le eccezioni relative ai titoli sottostanti, sia per motivi formali sia per motivi sostanziali sono infondate.
4) Inoltre, ciò determina l'applicazione dei principi di cui a SU 22281/2022 rispetto alla motivazione degli accessori richiesti. Avendo legalmente conosciuto gli atti sottostanti nessuna censura è proponibile in questa sede.
Inoltre, va fatto presente come rispetto all'aggio riservato ad si è espressa C. Cost. CP_5
Sentenza 120/2021. In ogni caso, la mancata tempestiva impugnazione degli atti sottostanti il pignoramento impedisce di considerare validamente posta tale censura. In ultimo, va rilevato che l'abrogazione dell'aggio non ha efficacia retroattiva e quindi sono esigibili le somme maturate prima della finanziaria per il 2022. In ultimo, anche la modalità della censura appare formulata genericamente e in maniera divergente dai fatti di causa in quanto si parla di “modelli di cartelle” mentre qui si affronta il tema del pignoramento presso terzi.
5) Rispetto alla censura relativa all'invio del formato pdf e alla mancanza della firma digitale, va fatto presente che tali vizi, se riferiti agli atti sottostanti, sono tardivamente rilevati in quanto nessuna impugnazione ex art. 617 cpc risulta formulata rispetto ad essi (ed in tale termine ai sensi del dlgs 46/99 dovrebbero essere sollevate le eccezioni formali).
Infatti, manca la c.d. opposizione recuperatoria, come sopra argomentato. La stessa avrebbe dovuto essere proposta quantomeno nei confronti della intimazione notificata il 13.4.23.
Rispetto al pignoramento, la censura ha carattere meramente astratto
Se riferita al pignoramento, in ogni caso si ritiene di potere richiamare Cass. 30922/24: La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve
5 specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
La stessa, e la giurisprudenza conforme, si appalesano principi idonei a confermare il rigetto della presente eccezione (si richiamano ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc).
6) Rispetto alla censura relativa al solo pignoramento Italpreziosi vi sono due argomentazioni che portano al rigetto di tale parte di domanda. In primo luogo, non sono prodotti documenti che provino l'effettiva natura del rapporto tra il ricorrente e Italpreziosi. Infatti, la presenza di commissioni deve essere riconducibile a un contratto di agenzia (non basta il doc. 5 in atti perché non prova la natura del rapporto sottostante e comunque proviene dal ricorrente, nel senso che appare da lui formato). Inoltre, in via preliminare, vi è da rilevare che parte ricorrente nella modalità di redazione del ricorso ha violato i principi di Cass. 11631/18 [(Nel rito del lavoro, l'esame del ricorso deve riguardare, ai fini dell'interpretazione della domanda, la valutazione complessiva dell'atto; ove, tuttavia, difetti una chiara omogeneità delle allegazioni esposte nel contenuto complessivo del ricorso stesso rispetto alla domanda formulata nelle conclusioni, espressamente e senza condizioni circoscritte, il giudice non può d'ufficio, in contrasto con l'art. 112 c.p.c., pronunciarsi in difformità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuta nuova la domanda avente ad oggetto il licenziamento orale e la nullità dei contratti a termine in quanto la lavoratrice, pur avendo dedotto nel corpo del ricorso in primo grado un licenziamento orale e la stipula di più contratti a termine nulli con diverse società, aveva circoscritto il petitum al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un unico centro autonomo di interessi).].
Tale principio appare confermato da Cass. 41372/2021.
Infatti, nel corpo del ricorso parte ricorrente fa menzione della questione dell'impignorabilità dei crediti da contratto di agenzia (che tali non vi è prova siano, come sopra rilevato); tuttavia nelle conclusioni del ricorso (punto 2) non si fa assolutamente menzione alcuna di questa circostanza e ciò, alla luce delle conclusioni del ricorso e della loro formulazione (che non richiamano tale punto in alcun modo), invera il principio di cui alla sopra citata giurisprudenza.
Anche per questo l'eccezione è infondata.
7) Rispetto alla censura riguardante la prescrizione, appare evidente – leggendo il punto 7 del ricorso, pg. 9 e pg. 10 – che la stessa si riferisca evidentemente alla c.d. prescrizione antecedente perché parte dall'espresso presupposto che non vi sia stata la notifica degli atti precedenti e che
6 quindi il primo atto interruttivo siano stati i pignoramenti. Tuttavia, si è dimostrato che quantomeno con la intimazione del 13.4.23 (data della notifica via pec) parte ricorrente ha conosciuto tutti gli atti prodromici al presente pignoramento.
Ulteriormente, così facendo parte ricorrente si è posta in contrasto con quanto stabilito da Cass.
8853/2023, che preclude tale possibilità in caso di omessa impugnazione dell'atto sottostante, anche in via recuperatoria ove – come nel caso di specie – vi sia un atto precedente i pignoramenti che ha già portato a conoscenza del ricorrente gli atti sottostanti (e che non è stato impugnato).
Inoltre, ciò comporta, anche per il principio della domanda, che questo giudice debba attenersi alla regola processuale di cui a Cass. n. 14135/2019 (cfr. anche in motivazione).
8) Il pignoramento indica per relationem rispetto ad atti conosciuti i crediti per cui si procede.
Pertanto, anche tale vizio appare infondato. Così come per lo stesso motivo lo stesso appare adeguatamente motivato. Del formato pdf si è detto;
sia solo sufficiente aggiungere che i motivi addotti da parte ricorrente sono meramente teorici mentre alcuna concreta violazione del diritto di difesa o alcuna difformità dell'atto è concretamente fatta valere.
9) Il ricorso è quindi complessivamente infondato mentre per quanto riguarda le spese le stesse possono essere compensate stante la complessità della questione sottoposta.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n.59/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Lecce, 21/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dr. Amato Carbone
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