Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00821/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2026, proposto da DI AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Mamprin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Donà di Piave, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta RU, Katia Maretto, Stefania Borga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Venezia, non costituita in giudizio ;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Venezia, S. Marco, 63;
nei confronti
MI AT, non costituito in giudizio ;
Per l’accertamento
e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza a firma del sig. AT DI di cui alla diffida del 13.03.2025 relativa all'esercizio dei poteri di verifica ad esse spettanti in relazione alla scia depositata in data 10.2.2025 in oggetto e del conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di sua competenza, di provvedere sulla predetta istanza;
per la condanna delle medesime Amministrazioni a provvedere sulle predette istanze, entro un termine non superiore a trenta giorni;
disponendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito;
con ogni conseguente pronuncia, anche in ordine alle spese del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso e del Comune di San Donà di Piave;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori RU e dello Stato Brunetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 19 gennaio 2026 il signor DI AT ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull’istanza presentata in data 13 marzo 2025 volta ad ottenere l’esercizio dei poteri di verifica in ordine alla SCIA in sanatoria presentata dai controinteressati, signori AT MI, AT ND e GO DE, con conseguente ordine di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero della Cultura e il Comune di San Donà di Piave.
L’amministrazione comunale ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando di aver, pur tardivamente, fornito un riscontro esplicito e motivato all'istanza del 13.03.2025 con la nota prot. n. 0008195 del 17.02.2026.
Il ricorrente non ha replicato.
La causa è stata chiamata alla Camera di consiglio del 2 aprile 2026, ove è stata trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso avverso il silenzio, atteso che l’intervenuto provvedimento comunale ha posto fine alla denunciata inerzia dell’amministrazione. Infatti l’ente competente a provvedere su detta istanza, nell’esercizio dei poteri di verifica e controllo in materia edilizia, è il Comune resistente, come evidenziato anche dalla difesa ministeriale.
Va rilevato inoltre che il ricorrente non ha contestato tale circostanza né ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione nel merito del ricorso.
Deve quindi farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale “ il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A. sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere. Pertanto, la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 (commi 1 e 2) c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del G.A. perduri l’inerzia e che, dunque, non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell’azione, questa deve persistere fino al momento della decisione. Conseguentemente, l’emanazione da parte della P.A. di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato od in ossequio all’obbligo di legge (anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato) interrompe l’inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio: a) inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso medesimo; b) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Consiglio di Stato, Sezione III, 4 maggio 2018, n. 2660; Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2016, n. 1502; Consiglio di Stato, Sezione V, 1 ottobre 2015, n. 4605; Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 273; Idem, 31 luglio 2014, n. 4058; Consiglio di Stato, Sezione V, 1 luglio 2014, n. 3293; Consiglio di Stato, Sezione V, 7 maggio 2013, n. 2465; Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 maggio 2007, n. 2237). ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 5 febbraio 2026, n. 2254).
Le spese di lite possono essere compensate, considerate l’evoluzione e l’esito del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EN AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | IA LA |
IL SEGRETARIO