Articolo 2 della Legge 25 luglio 1971, n. 557
Articolo 1Articolo 3
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24 agosto 1971
Art. 2.
Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125 , fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge precitata.
Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza gia' per esso operante all'atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125 .
Entrata in vigore il 24 agosto 1971
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