Art. 2.
Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125 , fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge precitata.
Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza gia' per esso operante all'atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125 .
Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125 , fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge precitata.
Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza gia' per esso operante all'atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125 .