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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/12/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 788 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. UG IA RC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 788/2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
CONTICELLI del Foro di Viterbo
– OPPONENTE – E (P.IVA C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
TO AT del Foro di Roma
– OPPOSTA –
CONCLUSIONI: le parti, in data 5.06.2025, hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti conclusioni Parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, preso atto delle ragioni esposte con il suesteso atto, previa sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, dichiarare la natura vessatoria delle clausole richiamate in narrativa ed inserite nel contratto di finanziamento n. 22456477 e del contratto di carta di credito n. 32101192292 e pertanto nel merito, revocare e/o, comunque, dichiarare invalido, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 679/2022 reso dal Tribunale di Viterbo, in subordine rideterminandone l'importo sulla base del giusto e/o del provato. Con vittoria o provvedimento di giustizia per la refusione delle spese esenti dalla base imponibile e dei compensi imponibili e con condanna al rimborso delle spese generali delle rivalse C.P.I. ed I.V.A. alle aliquote di legge vigenti all'atto del pagamento. Riservate richieste istruttorie. Salvo ogni altro diritto.” Parte opposta: “In via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione spiegata dall' opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi come esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di
[...] della somma di € 12.936,90=, di cui € 8.535,70 a titolo di rate scadute e non CP_1 pagate e capitale residuo del contratto di finanziamento n. 22456477, € 3.209,68 quale saldo debitore del contratto di carta di credito n. 32101192292 , oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo rispettivamente dal 01.09.2021 e 01.07.2021, ovvero condannare l'opponente al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 679/2022, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 14.7.2022 in favore della società per la somma di euro 12.936,90, oltre Controparte_1 interessi e spese, quale saldo dovuto in forza dei rapporti derivanti dal contratto di finanziamento (euro 8.535,70) e da quello di carta di credito (euro 4.401,20). A sostegno del ricorso parte opponente deduceva che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 609/2023 RGE, incardinata presso il Tribunale di Viterbo, il giudice dell'esecuzione, sulla scorta di autorevole pronunciamento (Cass. SSUU n. 9479/2023), aveva autorizzato il debitore esecutato a proporre opposizione tardiva per l'accertamento dell'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto concluso con il creditore. A tal proposito, parte opponente deduceva: - la sussistenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento (art. 8, art.12, art.13, art. 10) e in quello della carta di credito (art. 11, art. 13, art. 16); - la mala fede contrattuale della CP_1 nella predisposizione delle clausole vessatorie, chiedendo, infine, la rimessione alle Sezioni Unite della questione sull'ammissibilità dell'ammortamento alla francese. Sulla base di tali rilievi, parte opponente chiedeva, previo accertamento della natura vessatoria delle clausole inserite nel contratto di finanziamento e in quello della carta di credito, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese. Costituendosi in giudizio la contestava i motivi dell'opposizione, CP_1 deducendo: - che la debitrice aveva approvato, con doppia sottoscrizione, le clausole contrattuali ex art. 1341 co. 2 c.c. , risultando, inoltre, rispettati i principi di buona fede e correttezza sia al momento della conclusione dei contratti che in quella della loro esecuzione;
- che in merito alle clausole contenute negli artt. 11 e 12, la pretesa creditoria in sede monitoria era stata limitata agli importi dovuti per le rate scadute e non pagate e agli interessi maturati, mentre la decadenza del beneficio del termine e l'intervenuta risoluzione contrattuale erano state comunicate solo a seguito dell'inadempimento; - che, infine, era da ritenere infonda la contestazione relativa all'ammissibilità del piano di ammortamento alla francese. Alla luce di tali considerazioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione ritenuta infondata e inammissibile con spese di lite;
in via subordinata, la condanna di parte opponente al pagamento della diversa somma accertata all'esito del giudizio. Nel corso del processo, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 24.9.2024, la causa, alla luce della documentazione rispettivamente depositata, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Giova, in via preliminare, rilevare che la menzionata decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 9479/2023), in base alla quale l'opponente è stato autorizzato dal G.E. a proporre opposizione tardiva al decreto ingiunto n. 679/2022, riguardava la sola possibilità di far accertare l'eventuale abusività, in relazione alla disciplina del Codice del Consumo, delle clausole dei contratti in esame. Parte opposta ha fattoi rilevare la natura vessatoria delle clausole, previste sia nel contratto di finanziamento che in quello di carta di credito, che prevedevano: - la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, per giustificato motivo, in violazione dell'art. 33 lett. M) del Codice del Consumo (artt. 8 e 13); - la cessione del contratto senza alcuna garanzia nei confronti del consumatore in violazione dell'art. 33 lett. s) del Codice del Consumo (artt. 13 e 16); - la decadenza del termine e la risoluzione del contratto anche in caso di inadempimento di una sola rata, in violazione dell'art. 33 lett. o) del Codice del Consumo e la possibilità per il creditore di richiedere, oltre che le somme per le rate non corrisposte, anche quelle derivanti da attività di recupero stragiudiziale e interventi legali (artt. 11 e 12); - la sussistenza di una clausola penale celata (art. 10). Questo Giudice, già con ordinanza del 24.09.2024, nel rigettare l'istanza sospensiva, aveva rilevato come le uniche clausole che potevano essere ritenute vessatorie e che potevano avere una diretta rilevanza sulla posizione del debitore, riguardavano quelle di cui ai nn. 11 e 12 del contratto di finanziamento e ai nn. 10 e 11 del contratto di carta di credito. A tal riguardo è bene premettere che la natura vessatoria di tali disposizioni contrattuali deve, inoltre, riguardare quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto una effettiva rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito oggetto di causa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9476/2023). Solo in questi casi, infatti, l'eventuale giudizio di nullità di specifiche clausole, potrebbe ripercuotere i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore. Passando alle valutazioni di merito, in via preliminare deve sottolinearsi che, in applicazione del generale principio sull' onere della prova, spetta alla parte che agisce in giudizio dare prova della presenza di clausole rientranti tra le ipotesi di cui all'art. 33 del Codice del Consumo così da incidere, in maniera effettiva, nella determinazione e nell'ammontare del credito ingiunto. Al contrario, nel caso in esame, dall' esposizione dei fatti dell'esponente e dalla documentazione depositata, non risulta prova circa la presenza di effetti diretti e immediati sulla posizione del debitore. Infatti, risulta che il creditore in sede monitoria aveva richiesto l'emissione di decreto ingiuntivo per capitale residuo, rate scadute e non pagate, oltre che per interessi (cfr. doc. 7 di parte opponente), non avendo, quindi trovato alcuna applicazione la clausola di cui all'art. 11, in quanto non era stata richiesta alcuna somma derivante da attività di recupero stragiudiziale ed eventuali interventi legali. Quanto alla clausola contenuta all'art. 12 del contratto, risulta che la decadenza del beneficio del termine e l'intervenuta risoluzione contrattuale erano state comunicate non già a seguito del mancato pagamento di una sola rata, ma di più rate e del debito complessivo da pagare (cfr. doc. 6 di parte opposta). Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, come detto, non rimetteva in termini il debitore per far valere ogni altra eccezione e rilievo afferente il contratto. Ne discende, dunque, l'inammissibilità del motivo di opposizione riguardante l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali del mutuo e la violazione delle regole sulla trasparenza in riferimento al dedotto sistema di calcolo degli interessi corrispettivi (c.d. ammortamento alla francese). Sulla base delle indicate ragioni l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di giudizio, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, valori prossimi ai medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 di spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre Controparte_1
IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, oltre alle spese nella misura già liquidata in fase monitoria.
Viterbo, 15.12.2025
Il Giudice
UG IA RC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. UG IA RC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 788/2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
CONTICELLI del Foro di Viterbo
– OPPONENTE – E (P.IVA C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
TO AT del Foro di Roma
– OPPOSTA –
CONCLUSIONI: le parti, in data 5.06.2025, hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti conclusioni Parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, preso atto delle ragioni esposte con il suesteso atto, previa sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, dichiarare la natura vessatoria delle clausole richiamate in narrativa ed inserite nel contratto di finanziamento n. 22456477 e del contratto di carta di credito n. 32101192292 e pertanto nel merito, revocare e/o, comunque, dichiarare invalido, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 679/2022 reso dal Tribunale di Viterbo, in subordine rideterminandone l'importo sulla base del giusto e/o del provato. Con vittoria o provvedimento di giustizia per la refusione delle spese esenti dalla base imponibile e dei compensi imponibili e con condanna al rimborso delle spese generali delle rivalse C.P.I. ed I.V.A. alle aliquote di legge vigenti all'atto del pagamento. Riservate richieste istruttorie. Salvo ogni altro diritto.” Parte opposta: “In via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione spiegata dall' opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi come esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di
[...] della somma di € 12.936,90=, di cui € 8.535,70 a titolo di rate scadute e non CP_1 pagate e capitale residuo del contratto di finanziamento n. 22456477, € 3.209,68 quale saldo debitore del contratto di carta di credito n. 32101192292 , oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo rispettivamente dal 01.09.2021 e 01.07.2021, ovvero condannare l'opponente al pagamento della diversa somma, maggiore e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. proponeva opposizione tardiva ex art. 650 cpc avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 679/2022, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 14.7.2022 in favore della società per la somma di euro 12.936,90, oltre Controparte_1 interessi e spese, quale saldo dovuto in forza dei rapporti derivanti dal contratto di finanziamento (euro 8.535,70) e da quello di carta di credito (euro 4.401,20). A sostegno del ricorso parte opponente deduceva che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 609/2023 RGE, incardinata presso il Tribunale di Viterbo, il giudice dell'esecuzione, sulla scorta di autorevole pronunciamento (Cass. SSUU n. 9479/2023), aveva autorizzato il debitore esecutato a proporre opposizione tardiva per l'accertamento dell'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto concluso con il creditore. A tal proposito, parte opponente deduceva: - la sussistenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento (art. 8, art.12, art.13, art. 10) e in quello della carta di credito (art. 11, art. 13, art. 16); - la mala fede contrattuale della CP_1 nella predisposizione delle clausole vessatorie, chiedendo, infine, la rimessione alle Sezioni Unite della questione sull'ammissibilità dell'ammortamento alla francese. Sulla base di tali rilievi, parte opponente chiedeva, previo accertamento della natura vessatoria delle clausole inserite nel contratto di finanziamento e in quello della carta di credito, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese. Costituendosi in giudizio la contestava i motivi dell'opposizione, CP_1 deducendo: - che la debitrice aveva approvato, con doppia sottoscrizione, le clausole contrattuali ex art. 1341 co. 2 c.c. , risultando, inoltre, rispettati i principi di buona fede e correttezza sia al momento della conclusione dei contratti che in quella della loro esecuzione;
- che in merito alle clausole contenute negli artt. 11 e 12, la pretesa creditoria in sede monitoria era stata limitata agli importi dovuti per le rate scadute e non pagate e agli interessi maturati, mentre la decadenza del beneficio del termine e l'intervenuta risoluzione contrattuale erano state comunicate solo a seguito dell'inadempimento; - che, infine, era da ritenere infonda la contestazione relativa all'ammissibilità del piano di ammortamento alla francese. Alla luce di tali considerazioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione ritenuta infondata e inammissibile con spese di lite;
in via subordinata, la condanna di parte opponente al pagamento della diversa somma accertata all'esito del giudizio. Nel corso del processo, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 24.9.2024, la causa, alla luce della documentazione rispettivamente depositata, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Giova, in via preliminare, rilevare che la menzionata decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 9479/2023), in base alla quale l'opponente è stato autorizzato dal G.E. a proporre opposizione tardiva al decreto ingiunto n. 679/2022, riguardava la sola possibilità di far accertare l'eventuale abusività, in relazione alla disciplina del Codice del Consumo, delle clausole dei contratti in esame. Parte opposta ha fattoi rilevare la natura vessatoria delle clausole, previste sia nel contratto di finanziamento che in quello di carta di credito, che prevedevano: - la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, per giustificato motivo, in violazione dell'art. 33 lett. M) del Codice del Consumo (artt. 8 e 13); - la cessione del contratto senza alcuna garanzia nei confronti del consumatore in violazione dell'art. 33 lett. s) del Codice del Consumo (artt. 13 e 16); - la decadenza del termine e la risoluzione del contratto anche in caso di inadempimento di una sola rata, in violazione dell'art. 33 lett. o) del Codice del Consumo e la possibilità per il creditore di richiedere, oltre che le somme per le rate non corrisposte, anche quelle derivanti da attività di recupero stragiudiziale e interventi legali (artt. 11 e 12); - la sussistenza di una clausola penale celata (art. 10). Questo Giudice, già con ordinanza del 24.09.2024, nel rigettare l'istanza sospensiva, aveva rilevato come le uniche clausole che potevano essere ritenute vessatorie e che potevano avere una diretta rilevanza sulla posizione del debitore, riguardavano quelle di cui ai nn. 11 e 12 del contratto di finanziamento e ai nn. 10 e 11 del contratto di carta di credito. A tal riguardo è bene premettere che la natura vessatoria di tali disposizioni contrattuali deve, inoltre, riguardare quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto una effettiva rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito oggetto di causa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9476/2023). Solo in questi casi, infatti, l'eventuale giudizio di nullità di specifiche clausole, potrebbe ripercuotere i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore. Passando alle valutazioni di merito, in via preliminare deve sottolinearsi che, in applicazione del generale principio sull' onere della prova, spetta alla parte che agisce in giudizio dare prova della presenza di clausole rientranti tra le ipotesi di cui all'art. 33 del Codice del Consumo così da incidere, in maniera effettiva, nella determinazione e nell'ammontare del credito ingiunto. Al contrario, nel caso in esame, dall' esposizione dei fatti dell'esponente e dalla documentazione depositata, non risulta prova circa la presenza di effetti diretti e immediati sulla posizione del debitore. Infatti, risulta che il creditore in sede monitoria aveva richiesto l'emissione di decreto ingiuntivo per capitale residuo, rate scadute e non pagate, oltre che per interessi (cfr. doc. 7 di parte opponente), non avendo, quindi trovato alcuna applicazione la clausola di cui all'art. 11, in quanto non era stata richiesta alcuna somma derivante da attività di recupero stragiudiziale ed eventuali interventi legali. Quanto alla clausola contenuta all'art. 12 del contratto, risulta che la decadenza del beneficio del termine e l'intervenuta risoluzione contrattuale erano state comunicate non già a seguito del mancato pagamento di una sola rata, ma di più rate e del debito complessivo da pagare (cfr. doc. 6 di parte opposta). Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, come detto, non rimetteva in termini il debitore per far valere ogni altra eccezione e rilievo afferente il contratto. Ne discende, dunque, l'inammissibilità del motivo di opposizione riguardante l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali del mutuo e la violazione delle regole sulla trasparenza in riferimento al dedotto sistema di calcolo degli interessi corrispettivi (c.d. ammortamento alla francese). Sulla base delle indicate ragioni l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di giudizio, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, valori prossimi ai medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna il Sig. al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 di spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre Controparte_1
IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, oltre alle spese nella misura già liquidata in fase monitoria.
Viterbo, 15.12.2025
Il Giudice
UG IA RC