Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N° 4111/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 4111/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data 17.04.2025 da
, con l'avv. SQUARISE STEFANO, come da mandato in Parte_1
atti;
e da
, con l'avv. DALLA TORRE SERENA, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“- omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, ovvero l'unità abitativa sita in CA SA AR (PD) via
Concetto Marchesi n. 21, con garage e aree pertinenziali corrispondente a seguenti dati catastali: NCF Comune di CA SA AR (PD) – via Concetto Marchesi n.
21-23, Fg. 11– Mapp. 101 – Sub. 4 – Cat. A/3 – Cl 1 – Vani 3,5 – Piano T-1
(abitazione), Fg. 11 – Mapp. 101 – Sub. 2 – Cat. A/4 – Cl 2 – Vani 7,0 – Piano T-1
(abitazione), Fg. 11 – Mapp. 101 – Sub. 3 – Cat. C/2 – Cl 2 – Mq 44 – Piano T
(garage), appartenente al sig. per la quota di 13/18 (la restante Parte_1
quota di 5/18 è in proprietà della sorella di quest'ultimo, sig.ra ), Parte_3
con relativo mobilio, rimarrà in uso esclusivo allo stesso che continuerà a viverci insieme alla figlia (fino all'indipendenza di quest'ultima). La sig.ra Per_1
si è già trasferita presso l'abitazione sita in in Villa del Conte (PD), via D. Parte_2
Abate n. 7 e provvederà a prelevare dalla casa coniugale i beni personali e provenienti dalla famiglia d'origine, che fossero tuttora ivi presenti;
3) il padre provvederà integralmente al mantenimento, sia ordinario che straordinario della figlia fino all'indipendenza di quest'ultima; Per_1
4) l'assegno unico universale o ogni altra contribuzione pubblica integrativa o sostitutiva dell'assegno unico è assegnato esclusivamente al sig. . Parte_1
Parimenti le detrazioni fiscali;
5) i coniugi hanno definito ogni rapporto patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento o a qualsivoglia altro titolo. In
tal senso il sig. continuerà a pagare le rate residue del finanziamento Parte_1
acceso presso Deutsche Bank n. 2502729301 fino al saldo.
6) Spese legali interamente compensate tra le parti.
***** 3
DICHIARAZIONE DI ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA
I ricorrenti, sottoscrivendo la presente dichiarano, di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza ex artt. 337 bis cc e 473-bis 51 che verrà
pronunciata dal Tribunale Ordinario di Padova nel procedimento innanzi indicato secondo le pattuizioni sottoscritte dai genitori e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la sentenza stessa.
*****
- Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare ai sensi dell'art.3 L.898/1970 e successive modifiche, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra Parte_2
e dal sig. , in Villa del Conte (PD) il 24.02.2001, alle seguenti Parte_1
condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, ovvero l'unità abitativa sita in CA SA AR (PD) via
Concetto Marchesi n. 21, con garage e aree pertinenziali corrispondente a seguenti dati catastali: NCF Comune di CA SA AR (PD) – via Concetto Marchesi n.
21-23, Fg. 11– Mapp. 101 – Sub. 4 – Cat. A/3 – Cl 1 – Vani 3,5 – Piano T-1
(abitazione), Fg. 11 – Mapp. 101 – Sub. 2 – Cat. A/4 – Cl 2 – Vani 7,0 – Piano T-1
(abitazione), Fg. 11 – Mapp. 101 – Sub. 3 – Cat. C/2 – Cl 2 – Mq 44 – Piano T
(garage), appartenente al sig. per la quota di 13/18 (la restante Parte_1 4
quota di 5/18 è in proprietà della sorella di quest'ultimo, sig.ra ), Parte_3
con relativo mobilio, rimarrà in uso esclusivo allo stesso che continuerà a viverci insieme alla figlia (fino all'indipendenza di quest'ultima). La sig.ra Per_1
si è già trasferita presso l'abitazione sita in in Villa del Conte (PD), via D. Parte_2
Abate n. 7 e provvederà a prelevare dalla casa coniugale i beni personali e provenienti dalla famiglia d'origine, che fossero tuttora ivi presenti;
3) il padre provvederà integralmente al mantenimento, sia ordinario che straordinario della figlia fino all'indipendenza di quest'ultima; Per_1
4) l'assegno unico universale o ogni altra contribuzione pubblica integrativa o sostitutiva dell'assegno unico è assegnato esclusivamente al sig. . Parte_1
Parimenti le detrazioni fiscali;
5) i coniugi hanno definito ogni rapporto patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento o a qualsivoglia altro titolo. In
tal senso il sig. continuerà a pagare le rate residue del finanziamento Parte_1
acceso presso Deutsche Bank n. 2502729301 fino al saldo.
6) Spese legali interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Il P.M. visti gli atti dichiara di intervenire e chiede che il Tribunale
omologhi la separazione”
FATTO E DIRITTO I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 24.02.2001 a Villa del Conte (PD) e trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 2, serie A, anno 2001.
Dall'unione coniugale sono nate tre figlie:
- nata a [...] in data [...], maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente;
5
- nata a [...] in data [...], maggiorenne ed Per_3
economicamente autosufficiente;
- nata a [...] in data [...], maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale, con riferimento ai punti 1, 2 e 4, con esclusione della parte inerente all'accordo sul pagamento delle rate residue del finanziamento acceso presso la Deutsche Bank, delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt, 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai punti suindicati.
Con riferimento, invece, ai punti 3) e 4) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che l'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali a beneficio della prole di cui al punto 3), e l'accordo delle parti in merito al pagamento delle rate residue del finanziamento acceso presso la Deutsche
Bank di cui al punto 4), pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine 6
della loro validità ed efficacia.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria, riservata, dunque,
all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 24.02.2001 a Villa Del Conte (PD) e trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno
2001.
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale con riferimento ai punti 1, 2 e 4 delle rassegnate conclusioni con le precisazioni di cui alla parte motiva;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.06.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari 7